Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa

Domenico Chindemi, Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa, (Commento a Cass. 25.2.2009, n.4491) in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 7-8, 1537

Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa

Domenico Chindemi

Consigliere della Corte di Cassazione

 

Sommario: 1. Il danno da incapacità lavorativa futura. 2. Criteri risarcitori.


1. Il danno da incapacità lavorativa futura

La giurisprudenza della Cassazione, quasi in sordina, consolida il nuovo corso del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

Ormai devono considerarsi relegate in soffitta (anche se ogni tanto qualcuno rovista tra le cianfrusaglie) le ormai superate categorie del danno alla capacità lavorativa generica e specifica, quantomeno nel significato tradizionale a cui l’interprete era ormai abituato ad accedere (1).

Per lungo tempo la prima (capacità lavorativa generica) qualificava il danno subito da soggetto non svolgente attività lavorativa al momento del sinistro, ma potenzialmente suscettibile di svolgerla in futuro.

Tale voce di danno non era, ante 2003, liquidabile autonomamente ma era, generalmente, ricompresa nel danno biologico ed era risarcibile, proprio perché inglobata in una voce di danno di rilevanza costituzionale, indipendentemente dalla sussistenza del fatto reato, unica possibilità, sempre ante 2003, di liquidazione del danno costituzionalmente garantito, in quanto collegato alla violazione del bene salute.

Transitato il danno biologico, dopo il 2003, dalla sfera patrimoniale (nella quale era stato originariamente ricompreso per la sua costruzione dogmatica in base al combinato disposto dell’art. 2043 c.c. con l’art. 32 Cost.) a quella non patrimoniale, appare evidente che la incapacità lavorativa, voce di danno di contenuto patrimoniale anche solo per evocazione del “nomen iuris“, non dovrebbe più trovare spazio all’interno del danno biologico.

Sostanzialmente, sempre ante 2003, la incapacità lavorativa generica aveva la funzione di ristorare il danno alla diminuzione della capacità lavorativa futura di un soggetto non ancora percettore di reddito, generalmente con un appesantimento del valore monetario del punto del danno biologico.

All’epoca non veniva liquidato autonomamente il danno da incapacità lavorativa futura in quanto, si sosteneva, se al momento del sinistro il soggetto non svolgeva attività lavorativa, nessun danno concreto avrebbe subito in quanto non vi sarebbe stata alcuna diminuzione patrimoniale del suo reddito.

L’assurdità di tale affermazione, solo parzialmente lenita dalla liquidazione della capacità lavorativa generica all’interno del danno biologico, è stata recepita dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha individuato i contorni del danno da incapacità lavorativa futura, quale autonoma voce di danno patrimoniale, sganciando l’automatismo, relativamente alla capacità lavorativa specifica, tra diminuzione della capacità lavorativa e diminuzione di reddito.

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Ciò che rileva, ai fini risarcitori, è la diminuita capacità di produrre reddito in rapporto causale con il fatto illecito, senza automatismi, ma ancorando il risarcimento alla prova di tale diminuzione reddituale, anche facendo ricorso alle presunzioni, ma pur sempre previa allegazione delle situazioni di valenza pregnante da cui desumere, in termini anche presuntivi, un nocumento di natura patrimoniale.

Trattasi di un’autonoma voce di danno, ormai sganciata dal danno biologico, riconoscibile ove si dimostrino due presupposti: 1) che il soggetto, non percettore di reddito al momento del sinistro, avrebbe intrapreso una attività lavorativa in futuro; 2) che, a seguito del sinistro, vi è stata una diminuzione di reddito futuro in rapporto di connessione causale con il sinistro.

La prima incognita può essere superata fornendo la prova, di natura presuntiva, che uno studente, un minore, ma anche un disoccupato, prima o poi entreranno nel mondo del lavoro.

In tal caso il danno può assumere una triplice valenza: a) danno commisurato al ritardato ingresso nel mondo del lavoro, quale conseguenza delle lesioni subite (si pensi ad uno studente che ritardi la laurea perché impossibilitato a studiare per la tipologia di lesioni); b) danno rapportato alla diminuzione delle possibilità di trovare un posto di lavoro confacente alle aspirazioni in quanto la lesione abbia inciso su tale possibilità (dimostrando che l’efficienza fisica è un presupposto per lo svolgimento di una certa attività); c) danno conseguente alla tipologia di lesione subita (provando la diminuzione reddituale conseguente alle lesioni, per l’impossibilità di svolgere, anche all’interno di una attività lavorativa, determinate mansioni che avrebbero comportato una maggiore retribuzione o un avanzamento di carriera).

Spetta al danneggiato optare tra la scelta di chiedere il danno patrimoniale futuro, che deve essere accertato in termini di certezza dal giudice, oppure optare per il danno da perdita di chance, che viene liquidato, sia pure in una percentuale del danno complessivo, ove non si raggiunga la certezza, ma una ragionevole probabilità, del prodursi del nocumento patrimoniale futuro.

Naturalmente quanto più vicino il danneggiato, se ancora studente, sarà al completamento del ciclo di studi, tanto più sarà possibile individuare l’attività lavorativa futura della vittima e tarare il risarcimento su tale lavoro.

Nella fattispecie in esame trattavasi di un ingegnere e tutte le relative valutazioni in ordine ai criteri risarcitori dovranno far riferimento a tale attività, ormai accertata, che la vittima eserciterà in futuro.

Diverso è il caso in cui oggetto di tale valutazione sia un minore che ancora deve completare il ciclo di studi della scuola inferiore o superiore, venendo a mancare un elemento di valutazione certo o altamente probabile sulla futura attività lavorativa.

A parte i rarissimi casi da manuale in cui il minore abbia già manifestato delle inclinazioni particolari (c.d. bambini prodigio) o abbia dimostrato di possedere una particolare predisposizione, anche familiare, verso una attività professionale, non è possibili, neanche in termini possibilistici, affermare la futura attività di un minore non ancora iscritto all’università, troppe essendo le variabili indipendenti dalla vittima, dovendosi anche far riferimento alla situazione del mercato del lavoro, agli sviluppi della crisi economica che attanaglia il nostro, come altri Paesi, in un orizzonte temporale in cui è difficile avere certezze.

Il criterio residuale di liquidazione del danno adottato dalla giurisprudenza fa riferimento all’attività lavorativa di uno dei genitori ritenendo, in termini meramente probabilistici, che il minore, in mancanza di ulteriori e significativi parametri di riferimento, svolgerà in futuro l’attività del genitore.

Tale valutazione, tuttavia non deve essere automatica, ma deve trovare un contemperamento anche in valutazioni prognostiche che tengano conto, comunque, anche della valutazione degli studi compiuti dal minore. Così se il genitore svolgeva attività meramente manuale (ad esempio operaio), non può, tout court, ritenersi che anche il figlio dell’operaio svolgerà necessariamente tale attività, altrimenti si introdurrebbe un criterio classista e meramente automatico di valutazione, mentre la valutazione equitativa ha quale punto di partenza la discrezionalità, sia pure motivata e non arbitraria.

Al contrario, se il soggetto al momento del sinistro svolgeva un’attività occasionale, giustificata, ad esempio, dalla necessità di pagarsi gli studi o l’abitazione, con un reddito assolutamente modesto, non sarà quella l’attività che il giudice dovrà valutare quale riferimento ai fini della valutazione della diminuita capacità di produzione di reddito futuro.

In tal caso rilevante sarà il compito del difensore che dovrà evidenziare gli elementi in base ai quali l’attività debba considerarsi meramente occasionale, individuando, invece, la probabile attività lavorativa futura del minore o dello studente.

Ad esempio se lo studente svolge l’attività di “pony express“, consegnando pizze o corrispondenza a domicilio, ma al tempo stesso è iscritto in ingegneria, sarà sufficiente provare che trattasi di uno studente medio, in regola con gli esami, al fine di dare la prova, anche presuntiva, che la vittima avrebbe svolto il futuro l’attività di ingegnere.

La più recente giurisprudenza della Cassazione ritiene che i postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica abbiano quale conseguenza un danno patrimoniale futuro che si sostanzia in una riduzione della capacità di guadagno da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici (2).

Occorre, al riguardo, distinguere tra lesioni c.d. micro-permanenti, da cui non è possibile presumere alcuna diminuzione della capacità lavorativa futura e quindi di reddito, e macro-permanenti in relazione alle quali opera la presunzione opposta, soprattutto se di una certa entità, di incidenza sulla capacità lavorativa futura del soggetto.

In entrambi i casi potrà essere fornita, dal danneggiato la prova che la menomazione, ancorché di lieve entità, abbia avuto incidenza sulla futura produzione di reddito mentre il danneggiante potrà fornire la prova che, nonostante la non lieve entità delle lesioni, le stesse non hanno avuto concreti riflessi sulla capacità lavorativa.

Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette “micropermanenti”, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale(3).

  1. Criteri risarcitori

Il criterio risarcitorio del danno patrimoniale futuro è generalmente, ma non necessariamente, equitativo.

I criteri cui far riferimento per la valutazione dell’anno sono stati individuati dalla Corte di legittimità e devono tener conto del grado di inabilità permanente residuata dalle lesioni, risultante dalla relazione del c.t.u. (30%), della natura (limitazione della funzione deambulatoria) e dell’incidenza di tale invalidità, sulla capacità di lavoro e di guadagno in relazione alla specifica attività che il medesimo avrebbe esercitato, per la quale aveva conseguito il diploma di laurea, e in concreto esercitata (ingegnere meccanico).

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa e quindi di guadagno della stessa, dovendosi valutare in che termini la lesione dell’integrità psico-fisica della persona si rifletta sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, una volta individuata (4).

Nel caso in cui il danneggiato già eserciti un’attività lavorativa, è configurabile un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità di lavoro solamente se sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno alla salute e del pregiudizio morale (5).

I postumi derivanti dalle lesioni alla salute di modesta entità (micropermanente, convenzionalmente qualificata tale in caso di invalidità pari o inferiore al 10%), non hanno, di regola, conseguenza alcuna sull’attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre reddito, salva, per il danneggiato, la facoltà di provare che il danno, pur lieve, abbia una concreta incidenza sulla possibilità di guadagno futuro (6).

Sussistono difficoltà di prova sulla incidenza della lesione sulla futura attività lavorativa, riconoscendo o negando il risarcimento in base a valutazioni non dotate di pregnanza assoluta, essendo legate all’andamento del futuro mercato del lavoro, in una fase economica caratterizzata da stagnazione economica, disoccupazione intellettuale e dalla profonda ristrutturazione delle forme di lavoro, con accentuazione di quello interinale.

Va, tuttavia, condiviso tale criterio per le micropermanenti che cessano di avere conseguenze sull’efficienza fisica del danneggiato, dopo un arco di tempo, generalmente breve, ma desta qualche perplessità in ordine alla possibilità di fornire la prova contraria della incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, soprattutto nel caso in cui non svolga ancora alcuna attività lavorativa, non essendo ancora certo il lavoro futuro e potendosi solamente far riferimento a elementi di valutazione principalmente fondati sulla condizione sociale della famiglia di appartenenza del danneggiato, anche se non può negarsi al giovane danneggiato di provare il suo orientamento sulla futura attività lavorativa da intraprendere, anche indipendentemente dalla posizione sociale della famiglia, tenendo conto di tale ultimo fattore solamente in mancanza di ulteriori riscontri (7).

In periodi caratterizzati da disoccupazione intellettuale anche il laureato può accontentarsi di lavori manuali e rischia di venir meno proprio il fondamento della presunzione basato sulla equazione: condizione sociale elevata = lavoro intellettuale condizione sociale modesta = lavoro manuale.

Occorre effettuare una valutazione con criterio probabilistico, con giudizio “ex ante“, ai fini della individuazione del danno risarcibile connesso al mancato guadagno, quale conseguenza della lesione, fondato sulla c.d. prova controfattuale, sulle diverse conseguenze tra la situazione dannosa e quella “normale” se il danno non si fosse verificato (8).

Nel caso sottoposto all’esame della S.C. occorre acclarare una presunzione in base alla quale dal fatto noto (es.: diminuzione della funzione deambulatoria per un giovane ingegnere), si giunge a quello ignoto della diminuzione della capacità futura di guadagno.

Il giudice, dunque, deve individuare sulla base del rapporto di causalità materiale, il criterio risarcitorio, fondato su una valutazione postuma della situazione del mercato del lavoro, di per se necessariamente empirica, valutando la possibile diminuzione del reddito, in ragione della futura attività lavorativa del danneggiato (ingegnare meccanico), considerando la tipologia e natura (nella fattispecie comportante anche una certa attività fisica, anche se non preponderante rispetto a quella intellettuale), tenendo anche conto della incidenza delle lesioni sui tempi e sulla possibilità di trovare un lavoro, sulle possibilità di “carriera” o di miglioramento economico.

Sia che il danneggiato svolga o meno una attività lavorativa al momento del sinistro, l’accertamento, anche presuntivo, della incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica, non comporta più l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguente alla riduzione della capacità di guadagno, derivante dalla ridotta capacità lavorativa e di produzione del reddito, dovendo essere tale danno accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto avrà, per il futuro, una diminuzione di reddito (9).

Può essere riconosciuto tale danno fornendo la prova di un concreto ed effettivo pregiudizio derivante dalla diretta dipendenza tra le lesioni e la presumibile diminuzione di reddito futuro (10).

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette, quindi, automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa futura e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, possa avere una retribuzione inferiore, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito (11).

Occorre, quindi, accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa di ingegnere meccanico e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, valutando la concreta idoneità della vittima, nonostante l’infortunio, di attendere al proprio lavoro di ingegnere meccanico o, eventualmente, anche ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali.

Ove risulti, a seguito di tale valutazione, una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito futuro, tale decremento è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Incombe sul danneggiato la relativa prova che, tuttavia, può essere anche presuntiva, purché ottemperi all’onere specifico di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli e ne indichi, con valutazione logica, le ragioni (12).

Infatti l’orientamento della giurisprudenza di legittimità tende a risarcire solamente l’effettivo pregiudizio subito dal danneggiato, dovendo anche il giudice valutare se la lesione sia destinata a permanere nel tempo e a riflettersi sulla capacità di guadagno.

La liquidazione del danno patrimoniale deve avere carattere satisfattivo, tenendo conto della riduzione della capacità di guadagno e della permanenza nel tempo del danno patrimoniale, in quanto il danno concerne la situazione economica futura del danneggiato, da valutare anche con il progredire dell’età (13).

Ove, invece, il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità valutativa, faccia riferimento ai coefficienti tabellari di liquidazione del danno patrimoniale mediante un calcolo nel quale viene inserito un coefficiente relativo all’età, trattandosi dell’applicazione di tabelle redatte nel 1922, allorquando la vita media delle persone del Paese era di 44 anni, occorre adeguare tali parametri alla attuale vita media.

Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno futuro, può far ricorso alle tabelle di cui al r.d. n. 1403/1922, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità e non rileva, al riguardo, che non vi siano successivi coefficienti aggiornati rispetto alle tabelle del 1922, dovendosi adattare il risultato tabellare alle condizioni attualmente esistenti e tener conto dell’aumento della vita media, ben diversa rispetto al 1922 (14).

Più semplice è il compito dell’interprete ove già sia certa, come nella fattispecie all’attenzione della Corte, la futura attività lavorativa della vittima, in quanto, in tal caso, appaiono di più agevole individuazione i criteri risarcitori del danno patrimoniale, rispetto alla diversa situazione in cui sia incerta la futura attività lavorativa del danneggiato, essendo possibile, nel primo caso, ancorare il risarcimento in base a parametri certi, patrimonialmente valutabili, di valenza economica.

La liquidazione del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche ove effettuata in via equitativa, richiede comunque la prova, anche probabilistica ed in percentuale, sulla sua reale esistenza, individuando elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all’illecito anche in considerazione dell'”id quod plerumque accidit“, quindi se non in termini di certezza, almeno, con un grado di elevata probabilità (15).

In termini generali occorre operare una distinzione tra la difficoltà di prova e la mancanza di prova di reddito futuro che non consente di ricorrere ad un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c. “atteso che l’applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile“.

Solo nel caso in cui non sia possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare, potrà essere liquidato anche d’ufficio dal giudice in via equitativa, ricorrendo a presunzioni in ordine alla sua esistenza (16).

Ove venga dedotto quale criterio risarcitorio (ma non è questo il caso in quanto nella sentenza non si fa riferimento a tale criterio risarcitorio che necessita di una specifica domanda), la perdita di chance, provata l’esistenza del danno, il presumibile mancato guadagno va diminuito di un coefficiente di riduzione in percentuale al grado di probabilità di non conseguire il pregiudizio economico e, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Potrà farsi riferimento, al fine della determinazione del reddito futuro, alla retribuzione iniziale di un ingegnere meccanico, quale lavoro dipendente, o alla retribuzione media iniziale della categoria interessata, trattandosi di categoria per la quale sono previsti albi professionali, tenendo, tuttavia anche conto della corresponsione anticipata della somma, ai fini della sua devalutazione.

È stato disatteso dalla Cassazione, nel caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione finale, il criterio che detraeva dall’importo rivalutato del credito originario la somma pagata in acconto, previa rivalutazione della medesima, al fine di rendere omogenee le due entità e procedendosi quindi al calcolo degli interessi secondo i criteri dettati dalle Sez. Un. civ. n. 1712/1995 (17), da computarsi sull’intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell’evento dannoso al versamento dell’acconto, e sulla somma che residua all’esito della detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione di quest’ultimo alla data della liquidazione.

Si è ritenuto preferibile il criterio fondato sulla devalutazione alla data dell’evento dannoso sia del credito risarcitorio rivalutato che dell’eventuale acconto versato, detraendo quest’ultimo dal primo, computando sulla differenza residua quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri e senza che trovi applicazione l’art. 1194 c.c. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi, valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta (18).

Può, anche, essere liquidato in un’unica somma capitalizzata il danno da lucro cessante tenendo conto della differenza di importo della minore retribuzione che sarà percepita dalla vittima, rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto fino al raggiungimento della età pensionabile.

Ulteriore opzione è il riconoscimento di una rendita vitalizia mensile rivalutata, pari al maggior importo mensile riconosciuto a favore del danneggiato consentendo di graduare il danno non in base alle astratte aspettative di vita del soggetto, ma in concreto.

Occorre, dunque, fornire la prova, anche probabilistica, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., della reale esistenza del mancato guadagno in quanto la liquidazione equitativa “non appartiene all’arbitrio del giudice, ma alla sua prudennte discrezionalità che è circostanziata e che considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno e, una volta individuata la futura attività lavorativa della vittima, deve indicare il criterio logico-valutativo adottato al fine della quantificazione della diminuzione del danno patrimoniale futuro che, nel caso della perdita di chance, trattandosi non di mere aspettative di fatto, ma di entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente suscettibili di autonoma valutazione, va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, risarcibile, a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (19).

Ai fini della corretta applicazione del criterio risarcitorio della perdita di chance occorre individuarne la natura giuridica, specificando se trattasi di danno emergente o di lucro cessante (20).

Il lucro cessante va individuato nella perdita di nuove utilità che avrebbero accresciuto il patrimonio del danneggiato in mancanza del fatto illecito, mentre il danno emergente si connota per la perdita di utilità già esistenti nel patrimonio del danneggiato. Si propende per la natura di danno emergente del danno la perdita di chance, quale danno patrimoniale che, proiettandosi nel futuro, va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (21).

Tale criterio risarcitorio, inteso quale danno emergente, è stato maggiormente testato dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene che: “lungi dal costituire un danno futuro, suscettibile di prevedibile realizzazione solo in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua pretesa, il danno da perdita di chance costituisce un danno attuale, presente e costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole, che incide direttamente sul patrimonio del danneggiato e deve essere valutato in termini di probabilità, pur senza certezza della realizzazione della chance favorevole: ciò che conta è la valutazione della probabilità perduta, non la certezza del conseguimento del vantaggio sperato. La concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta che il pericolo di non verificazione dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50%” (22).

A favore della attrazione nella categoria giuridica propria del danno emergente milita la considerazione che non è il risultato finale sperato ad avere rilievo ma è la chance perduta in quanto tale a costituire oggetto del pregiudizio e che, fin dal momento di consumazione dell’illecito costituisce un danno concreto ed attuale con la conseguente lesione all’integrità del patrimonio.

Infatti “Il danneggiato, in questi casi, può far valere una pretesa risarcitoria che abbia ad oggetto non un danno futuro non certo ma il danno presente costituito dalla perdita di un’occasione favorevole… Il danno da perdita di chance esula certamente dalla categoria dei danni futuri ossia da quei danni (danni emergenti o lucri cessanti) che si prevedono doversi verificare in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua pretesa…. Il criterio differenziale va individuato nel fatto che il danno da perdita di chance costituisce un danno attuale (non irrealizzato), presente e costituito dalla lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole” (23).

Tuttavia va anche segnalato che la tutela risarcitoria non si limita alla reintegrazione del pregiudizio economico già ricompreso nel patrimonio effettivo del danneggiato e si estende a ulteriori benefici economici non presenti nel patrimonio del soggetto leso al momento della lesione, ma presumibilmente prevedibili in futuro.

L’incremento patrimoniale del creditore, nel danno da perdita di chance, va quantificato attraverso la fondata previsione delle maggiori somme che avrebbe conseguito, sia pure in percentuale e proporzionalmente alle chance di ottenerle, non richiedendosi l’assoluta certezza del pregiudizio, ma una consistente probabilità di evitarlo, qualora non si fosse verificato l’illecito, con una previsione fondata e attendibile (24).

È a carico del danneggiato la prova della prevedibilità del danno futuro, trattandosi di un autonomo requisito di determinazione del danno risarcibile ed un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.

L’entità del risarcimento, trattandosi di criteri presuntivi in termini probabilistici e non di certezza, dovrebbe essere diminuita di una percentuale legata al margine di aleatorietà della valutazione prognostica, in una forbice tra il 10% ed il 30%, tenendo conto di tutti i fattori connessi a situazioni per loro natura incerte e comunque, passibili di cambiamento per influenza di fattori estranei e circostanze future, che possono sfuggire alla previsione dell’interprete, essendo fondati su fattori imprevedibili al momento della valutazione.

Non ne può pregiudicare l’autonoma risarcibilità la difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo, peraltro comune a tutti i danni futuri, soprattutto nel caso in cui si possa far riferimento ad una categoria, quale il danno da perdita di chance i cui criteri risarcitori, pur trattandosi di una voce di danno relativamente recente, appaiono omogenei e standardizzati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, offrendo garanzia di uniformità di trattamento, fondamentale al fine di evitare incertezze e diversità di valutazione tra casi simili.

Nel caso dell’ingegnere meccanico, ancora senza lavoro al momento del sinistro occorrerà, in tal caso, operare necessariamente una valutazione prognostica delle concrete perdute possibilità di futuro decremento patrimoniale, tenendo conto della sussistenza o mancanza, a causa della invalidità, dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato impedito o reso più difficoltoso dalla invalidità, valutando, in concreto, quale incidenza abbia avuto l’invalidità sul perseguimento dell’obiettivo e se le relative utilità economiche fossero probabili per il soggetto senza quelle invalidità, in quanto viene tutelata non solo la lesione attuale del diritto ma anche di una legittima aspettativa che assume valenza quale danno in proiezione futura (25).

Non si tratta di raggiungere la assoluta certezza del vantaggio economico dovendosi invece desumere se sussista la “ragionevole certezza dell’esistenza di una non trascurabile probabilità favorevole (non necessariamente superiore al 50%)” (26).

Trattasi di formulare un giudizio di previsione quale conseguenza probabile del fatto illecito, con riferimento anche alla comune esperienza, esaminando i fatti che, nello sviluppo della causalità originata dall’illecito, con riferimento al tempo in cui si sono consumati, hanno portato a ritenere plausibile il danno futuro.

Va individuata la lesione del diritto della vittima consistente nella perdita di un decremento economico; non è, tuttavia, sufficiente la mera perdita di una semplice occasione favorevole per riconoscere la tutela risarcitoria legata al mancato guadagno, anche se tale perdita potrebbe essere suscettibile di valutazione economica, in quanto la impossibilità di ottenere un risultato favorevole, quale conseguenza dell’illecito, si ripercuote nella sfera patrimoniale del soggetto leso.

In mancanza di prova di ragionevoli possibilità di ottenere il risultato sperato in assenza del fatto lesivo, non può riconoscersi tutela a situazioni non solo future e potenziali ma del tutto aleatorie, in quanto si risarcirebbe anche l’alea e tale criterio risarcitorio deve ritenersi escluso nel nostro ordinamento giuridico che tutela il danno effettivo e non meramente ipotetico.

Mancherebbe, in tale ultimo caso, la prova anche presuntiva del mancato conseguimento del risultato favorevole, quale conseguenza, in termini causali, dell’evento lesivo, non relativamente al rapporto causale tra fatto ed evento, ma sotto il profilo della mancanza di prova del danno stesso, non essendo sufficiente la perdita di una chance minima o irrisoria a configurare un autonomo valore patrimoniale autonomamente risarcibile.

Con riferimento alle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403/1922 sarà possibile anche il contemperamento col criterio equitativo, apportando alla liquidazione una riduzione in considerazione dello scarto tra vita fisica e lavorativa, tenuto conto che le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una minore durata, dovendosi graduare il danno in relazione all’effettivo pregiudizio subito, ma dovendo aggiornare tale dato tenendo conto sia dell’età media differenziata tra uomo e donna, sia dell’età pensionabile.

Nelle libere professioni l’età lavorativa è maggiore rispetto alle altre attività tenendo conto della minore incidenza dell’usura fisica sulla intensità e produttività di prestazioni intellettuali che si affinano con l’esperienza e gli studi per l’aggiornamento professionale.

Tale deduzione, sempre nelle professioni intellettuali, può anche essere esclusa in base all’aumento della durata della vita media ed il miglioramento delle condizioni di vita medesima che hanno portato al prolungamento della efficienza fisica e mentale nei casi di svolgimento di attività intellettuali o di lavori che non richiedono impegno fisico gravoso o logorante.

Basti considerare, ad esempio, che gli avvocati sovente lavorano fin oltre 80 anni e i giudici possono ottenere il pensionamento a 75 anni, in linea con il limite medio di sopravvivenza per i soggetti di sesso maschile.

In tema di liquidazione di danno futuro assume rilievo la tematica relativa alla devalutazione della somma liquidata a titolo di lucro cessante e della debenza degli interessi e della rivalutazione sulla somma.

Rappresentano il risultato di un complesso calcolo attuariale i coefficienti di capitalizzazione di cui alla tabella approvata con il r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, comprendenti anche il computo degli interessi a scalare sulla somma corrispondente al valore attribuito alla rendita.

Nell’ipotesi di danni permanenti alla persona riportati da soggetto che ancora non esplichi attività produttiva il capitale ottenuto con i relativi coefficienti deve essere ancora depurato dell’ulteriore valore di anticipo, corrispondente allo scarto fra il momento in cui il computo viene effettuato e quello futuro in cui il soggetto raggiungerà l’età necessaria all’inizio del ciclo produttivo.

Dalla liquidazione equitativa vanno, quindi, detratti, in mancanza di diversa determinazione del giudice, gli interessi a scalare, in considerazione dell’anticipata percezione della somma; tale detrazione va calcolata con riferimento al momento dell’effettiva corresponsione della somma, o, in mancanza, al momento della liquidazione della stessa e non con riferimento alla data del fatto illecito.

Va, in estrema sintesi, calcolata la differenza per l’anticipata corresponsione in relazione al tempo tra la data dell’effettiva ricezione o, comunque, della decisione e quella del probabile avviamento al lavoro e, quindi, della produzione del reddito.

La presunzione del maggior danno da lucro cessante per ritardato pagamento, nei debiti di valore non è correlata all’attività lavorativa esercitata dal creditore, ma esclusivamente all’impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un’utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.

A base del calcolo del danno da lucro cessante può porsi un ipotetico reddito relativo alla presumibile epoca di inizio del lavoro, con un coefficiente di anticipazione con riguardo all’epoca di presumibile avviamento al lavoro maggiorato degli interessi sul capitale dalla data del fatto o della decisione.

Potrà essere calcolato il c.d. “montante di anticipazione” o con la tecnica della detrazione degli interessi a scalare o equitativamente, a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.; nel caso di riduzione per l’anticipata corresponsione, il danno risulta già “depurato” degli effetti economici maggiorativi dell’anticipazione, con la tecnica degli interessi a scalare o equitativamente.

Le tabelle di capitalizzazione del reddito, approvate con r.d. n. 1403/1922, non soltanto non corrispondono al mero cumulo dei redditi annuali futuri (onde non è necessario detrarre gli importi corrispondenti alle ferie ed alle festività), ma rappresentano il risultato di un complesso calcolo attuariale, il quale comprende anche il computo degli interessi a scalare sulla somma corrispondente al valore attribuito alla rendita, con la conseguenza che sul minore importo ottenuto spettano al danneggiato gli interessi legali dal momento nel quale tale importo è stato determinato (27).

Sulla somma globale dovuta a titolo di risarcimento del danno sono, quindi, dovuti gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito, produttivo del danno, o quantomeno, dalla data della sentenza, in base alla valutazione del giudice, anche se in quella data il reddito non era ancora prodotto. in quanto la corresponsione anticipata della somma di denaro in relazione al momento futuro in cui il danno matura, costituisce un incremento patrimoniale del quale dovrà tenersi conto già in sede di liquidazione del danno e solo se sia stato effettuato il predetto abbattimento per l’anticipata corresponsione della somma la corresponsione degli interessi sulla somma liquidata appare corretta.

I criteri possono essere diversi: potranno riconoscersi interessi al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, oppure sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse che tenga conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale.

Gli interessi a scalare per l’anticipata corresponsione dovrebbero avere lo stesso tasso degli interessi dovuti a titolo di ritardo, ma è possibile che il giudice possa determinare diversamente il saggio degli interessi a scalare e di quelli compensativi, anche in via equitativa, in quanto i due tipi di interesse rispondono ad esigenze diverse: il coefficiente di anticipazione, calcolato sulla base degli interessi a scalare, mira ad evitare un arricchimento ingiustificato per l’anticipato pagamento, mentre gli interessi compensativi mirano a risarcire il danno da ritardo.

Il giudice può anche adottare un criterio diverso, sia in aumento, ove ritenga che il danno da ritardo nella singola fattispecie sia maggiore di quello coperto dagli interessi compensativi al tasso legale, sia in diminuzione ove ritenga che, sempre nella singola fattispecie, il danaro, se immediatamente incassato, avrebbe prodotto una minore utilità rispetto al tasso di interessi legali, ovvero adottare contemporaneamente due dei suddetti criteri.

È, comunque, onere del danneggiato specificare gli eventuali danni da ritardo.

La rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento da lucro cessante, costituito dal mancato guadagno, per invalidità permanente, allorché inizierà o avrebbe potuto iniziare l’attività lavorativa, non decorre dalla data del fatto, in quanto trattandosi di danno futuro rispetto alla liquidazione, la stessa non può essere effettuata con riferimento alla data del fatto illecito, poiché in tale data il danno non è ancora insorto, ma con riferimento alla data delle decisione, ritenendo a tale data il danno stesso come attuale, applicando alla liquidazione un coefficiente di riduzione per l’anticipata corresponsione.

L’attualizzazione del danno nel caso in cui si sia già verificato comporta che la somma liquidata con riferimento alla data del fatto sia adeguata per effetto della normale inflazione della moneta, al fine di farle mantenere il normale potere di acquisto; se il danno è futuro la rivalutazione non è dovuta e non si pone alcun problema di adeguamento connesso all’anticipata corresponsione.

In relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, con una valutazione equitativa del danno da ritardo, il giudice potrebbe anche non riconoscere gli interessi.

(1) La Suprema Corte ritiene ancora che il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, da intendersi quale lesione di un generico modo di essere del soggetto che non attiene al piano della concreta produzione di reddito, sia ricompresso nel danno biologico, quale danno “non reddituale”, rientrando all’interno di tale figura tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12247.

(2) Cass. civ., 25 gennaio 2008, n. 1690, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 854, con nota di Penuti, Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento del danno patrimoniale futuro: onere della prova.

(3) Cass. civ. civ. 25 gennaio 2008, n. 1690, cit, nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte di merito che aveva escluso il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa di un medico chirurgo, cui il sinistro stradale aveva causato la riduzione di funzionalità della mano destra, sull’assunto che, pur sollevato dall’attività in sala operatoria, continuasse a prestare servizio presso la corsia e l’ambulatorio del reparto chirurgico.

(4) Cass. civ., 2 ottobre 2003, n. 16478.

(5) Cfr per la giurisprudenza ante Sezioni Unite civili del novembre 2008, Cass. civ., 24 marzo 2004, n. 5840, in Arcg. giur. circ. sin., 2004, 860; Cass. civ., 9 gennaio 2001, n. 239.

(6) Cass. civ., 11 marzo 2005, n. 5415, in questa Rivista, 2005, 1051, con nota di Chindemi, Micropermanenti e capacità lavorativa: onerosità dell’inversione dell’onere della prova a carico del danneggiato. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che, in relazione ad una lesione al ginocchio con postumi permanenti interessanti la deambulazione (quantificati nel 10%), subiti da un minore, studente all’epoca del sinistro, non svolgente ancora alcuna attività lavorativa, ha negato la sussistenza del danno patrimoniale, poiché “dagli atti” emergeva la sua predisposizione per un’attività intellettuale, ritenendo “pressoché nulla” l’incidenza del “modesto” deficit accertato sulla futura capacità di produzione di reddito, escludendo la possibilità che il soggetto, in futuro, possa dedicarsi “ad attività lavorativa manuale ed, in particolare, ad attività manuale per cui sia richiesta specificamente una condizione ottimale dell’organismo e della deambulazione in particolare”. Cfr. anche Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15418, ined.; Cass. civ., 26 febbario 2004, n. 3868, in Arch. giur. circ. sin., 2004, 742; Cass. civ., 26 settembre 2000, n. 12757, in Arch. civ., 2001, 51.

(7) Cass. civ., 26 febbario 2004, n. 3868, in Arch. giur. circ. sin., 2004, 742.

(8) Cass. civ., 19 maggio 1999, n. 4852.

(9) Cfr. Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23293; Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1120; Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10026.

(10) Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell’integrità fisica già eserciti un’attività lavorativa e il grado d’invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette “micropermanenti”), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. Cass. civ., 18 settembre 2007, n. 19357; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale determinanti un’incapacità lavorativa specifica dell’1% fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell’esplicazione dell’attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi. Cfr. anche Cass. civ., 8 agosto 2007, n. 17397, che, confermando la pronuncia del giudice d’appello, ha statuito che la prossimità del danneggiato al pensionamento per vecchiaia e la probabile sua adibizione solo ad impieghi marginali sotto il profilo economico e contrattuale non valevano ad assicurare alla invalidità permanente specifica, come accertata, una incidenza certa sulla capacità lavorativa specifica e sulla riduzione del reddito, dovendo dunque la liquidazione del danno, come perdita della capacità di guadagno, essere ricompresa nella determinazione in via equitativa del danno biologico.

(11) Cass. civ., 14 giugno 2007, n. 13953.

(12) Cass. civ., 18 settembre 2007, n. 19357.

(13) Cfr. Cass. civ.,11 maggio 2007, n. 10831.

(14) Cfr. Cass. civ., 31 luglio 2002, n. 11376.

(15) Cfr. Cass. civ., 30 gennaio 2003, n. 1443.

(16) Cfr. Cass. civ., 21 luglio 2003, n. 11322; Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3999.

(17) In questa Rivista, 1995, 533, con nota di Gorgoni, Obbligazioni pecuniarie: svalutazione monetaria, interessi. “Vecchi” problemi e “nuovi” orientamenti.

(18) Cass. civ., 23 febbraio 2005, n. 3747.

(19) Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1752; Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18953; Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. civ., 12 giugno 2003, n. 9472; Cass. civ., 27 luglio 2001, n. 10291.

(20) Visintini, L’inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1984, 197.

(21) Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. civ., 27 luglio 2001, n. 10291.

(22) Cons. Stato, 7 febbraio 2002, n. 686; TAR Emilia Romagna Bologna, 17 aprile 2002, n. 592; TAR Campania Napoli, 21 novembre 2001, n. 4917.

(23) Cons. Stato n. 686/2002.

(24) “Una chance non si può acquistare né vendere, non si può cedere, né donare. Affermare che essa costituisca un bene patrimoniale autonomo equivale a creare un bene che, paradossalmente, per il diritto rileva soltanto se e quando viene leso… significa creare una realtà virtuale, in quanto la chance è destinata comunque a scomparire, o perché viene realizzata, o perché viene perduta… deve dunque affermarsi che la perdita di una chance non costituisce perdita di un bene patrimoniale, ma rappresenta semplicemente l’annullamento di un presupposto causale necessario per il conseguimento di un risultato sperato. Trib. Roma, 22 aprile 1998, in Giur. romana, 1998, 211.

(25) Cons. Stato, 20 dicembre 2002.

(26) In tal senso Cass. civ., 22 aprile 1993, n. 4725.

(27) Cass. civ., 28 novembre 1988, n. 6403.

Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto ed economia dell’assicurazione”. Componente di redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza.” Autore di numerose pubblicazioni in materia.

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