Morte di un prossimo congiunto e criteri di liquidazione del danno

Marco Rossetti, Morte di un prossimo congiunto e criteri di liquidazione del danno, in Corriere Giur., 2008, 9, p. 1249

Cass. civ. Sez. III Sent., 28 febbraio 2008, n. 5282

Morte di un prossimo congiunto e criteri di liquidazione del danno

Sommario: Le indicazioni della sentenza in rassegna – Sorveglianza di soggetti incapaci e responsabilità

Sebbene ogni giorno nelle aule di giustizia vengano liquidati milioni di euro a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali causati dalla scomparsa d’una persona cara, i precisi criteri da adottare per la aestimatio del danno in esame restano tuttora ondivaghi e malfermi, legati come sono ad orientamenti cantonali, a variabili troppo casistiche per essere elevate al rango di princìpi generali, ad andamenti altalenanti della giurisprudenza.

Anzi, è stata la stessa S.C. a scoraggiare qualsiasi tentativo di generalizzazione, affermando che è da escludere che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per le quali il danno non patrimoniale non può essere provato nel suo preciso ammontare, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria di tale danno è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può essere mai provato nel suo preciso ammontare. Pertanto in subiecta materia il giudice di merito ha il solo obbligo di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della liquidazione, in ordine al quale deve egli considerare tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti,  [thrive_lead_lock id=’4487′] l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, la gravità dl pregiudizio (1).

Risultato: la liquidazione del danno non patrimoniale da morte sconta un tasso di prevedibilità assai basso, e ciò finisce fatalmente per incentivare la litigiosità.

In questo panorama di incertezze sono perciò particolarmente apprezzabili le sentenze che forniscono all’interprete almeno qualche coordinata generale per orientarsi nel labirinto del danno non patrimoniale.

La decisione qui in rassegna si inscrive in questa pleiade virtuosa, in quanto fornisce a noi pratici tre preziose indicazioni.

La prima è che uccidere una persona dalla speranza di vita ridotta non legittima la riduzione del risarcimento ai congiunti, se quella minore speranza di vita non risulti in modo certo ed obiettivo.

La seconda è che la malattia pregressa della vittima non legittima la riduzione del risarcimento ai congiunti, a meno che non risulti in modo certo ed obiettivo che quella malattia aveva causato una minore intensità del vincolo affettivo tra vittima e superstiti.

La terza indicazione fornita dalla sentenza qui in rassegna, corollario delle prime due, è che sia la minore speranza di vita, sia la minore intensità del legame affettivo, possono giustificare una ridotta liquidazione del danno da morte, ma a condizione che l’una e l’altra siano accertate dal giudice in concreto ed in modo serio e ponderato, e non già desunte da considerazioni probabilistiche.

Esaminiamo ora più in dettaglio queste tre indicazioni.

Le indicazioni della sentenza in rassegna

Iniziamo dalla prima delle tre affermazioni sintetizzate.

Anticipare la morte d’un uomo anche d’un sol giorno costituisce pur sempre omicidio, e quindi un illecito civile. Anzi, a ben pensare ogni omicidio non costituisce che l’anticipazione di una morte che comunque sarebbe dovuta avvenire.

Tale questione è stata già esaminata dalla S.C., con riferimento all’ipotesi in cui l’errore del medico (ad esempio, una diagnosi falsamente negativa) acceleri il progredire di una malattia incurabile che comunque, anche se tempestivamente diagnosticata, avrebbe comunque condotto il paziente a morte, sia pure in un tempo più ampio. Dinanzi a tale fattispecie, il giudice di legittimità aveva già affermato che il fattore “tempo” costituisce un elemento essenziale del bene “vita” e del bene “salute”. Sicché sottrarre tempo alla vita altrui (nel senso di anticiparne la morte, quand’anche questa fosse ormai imminente e prevedibile) costituisce un fatto illecito (2).

Questo fatto illecito (l’anticipazione di una morte già certa ed imminente) è produttivo di un danno non patrimoniale consistente:

(a) nella dolorosa consapevolezza, per la vittima, di avere perduto delle possibilità di sopravvivenza;

(b) nel fatto di avere vissuto meno e peggio di quanto il destino riservava alla vittima.

Se dunque non è dubitabile che costituisce illecito ex art. 2043 c.c., e legittimi la richiesta di risarcimento, l’uccisione anche di una persona malata oppure assai avanti con gli anni, resta da stabilire se tali condizioni soggettive della vittima riverberano effetti sul piano del risarcimento.

A tale quesito la sentenza in esame – si badi – non ha affatto dato risposta negativa, ma si è limitata ad affermare che ove il giudice intenda dare rilievo alla ridotta speranza di vita futura vantata dalla vittima al momento della morte, tale circostanza di fatto deve essere accertata in modo oggettivo, e non può essere ricavata da mere illazioni. Così decidendo, a ben vedere, la Corte ha indirettamente ammesso che la durata presumibile della vita futura della vittima può essere uno degli elementi da valutare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale agli eredi. Decisione che non deve sorprendere, ove si consideri che nella affine materia del risarcimento (iure haereditario) del danno biologico patito dalla vittima primaria, deceduta prima della liquidazione per cause diverse dalle lesioni, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il giudice di merito debba tenere conto della vita effettivamente vissuta, e non di quella sperata (3). La ratio decidendi su cui si fonda tale orientamento è affine a quella che sottende la sentenza qui in rassegna, e consiste nel liquidare il danno non patrimoniale (biologico nel primo caso, morale nel secondo) tenendo conto della vita effettivamente vissuta o prevedibile, e non solo della mera statistica mortuaria.

La sentenza ha, altresì, stabilito che le condizioni di salute della vittima primaria non possono incidere sulla liquidazione del danno morale, e che comunque è irrazionale l’equazione stabilita dal giudice di merito, secondo cui il legame affettivo tra la vittima ed i suoi congiunti deve ritenersi meno intenso (e quindi meno profonda la sofferenza patita dai secondi) nel caso di grave malattia del defunto.

Questa affermazione costituisce senz’altro il proprium della sentenza, e non fa registrare altri precedenti editi negli stessi termini. Con essa il giudice di legittimità non nega che l’intensità del legame effettivo tra vittima e superstiti possa e debba essere presa in considerazione ai fini della liquidazione del danno morale, ma esclude che la minore intensità di quel vincolo possa essere desunta in via del tutto ipotetica dalle sole condizioni di salute della vittima. Il problema dunque non è di principio, ma di prova: sì alla riduzione per vincoli affettivi meno intensi, ma che tale intensità si provi debitamente in giudizio.

Vale la pena ricordare, a tal riguardo, che secondo la S.C. l’intensità del vincolo affettivo tra defunto e congiunti non richiede prove particolari, ma può essere desunta anche attraverso delle semplici praesumptio hominis ex art. 2727 c.c., tanto più utilizzabili quanto più stretto era il vincolo di parentela (4).

Quando, invece il vincolo parentale tra vittima e superstite non sia strettissimo, ovvero non sia un vincolo di sangue o di coniugio (ad es., convivenza more uxorio) è necessario che l’attore dimostri la stabilità e la durevolezza del rapporto (5) . La risarcibilità del danno morale è stata perciò esclusa per il coniuge separato, quando sia dimostrata l’esistenza tra i coniugi di un profondo dissidio al momento della morte di uno di essi (6). La giurisprudenza ammette che il risarcimento possa essere domandato anche da altri parenti, e pure se non conviventi, ma a condizione che dimostrino da essere legati allo scomparso da un intenso vincolo affettivo (7) .

Sorveglianza di soggetti incapaci e responsabilità

Sebbene non direttamente affrontato nella sentenza qui in rassegna, merita infine un cenno il problema della responsabilità della struttura sanitaria per i danni causati a se stessi da soggetti incapaci di intendere e di volere. Di tale questione la giurisprudenza è stata chiamata più volte ad occuparsi.

La S.C., in un caso in cui un paziente ricoverato per disturbi mentali aveva tentato il suicidio, riportando lesioni personali, aveva già in passato ritenuto che la U.S.L. dovesse rispondere di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest’ultimo condizionare l’obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario (8). Ed ancora, in un caso in cui un neonato era stato sottratto dal reparto maternità di un ospedale pubblico, la S.C. ha affermato recisamente che l’obbligazione dell’ente ospedaliero non si esaurisce nella mera prestazione delle cure mediche, ma include la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela che siano destinatarie dell’assistenza ospedaliera, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. Il dovere di curare l’assistito, pertanto, implica necessariamente l’adozione delle misure necessarie alla protezione della persona ed alla tutela dei suoi diritti primari (9).

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(1) Cass. 20 ottobre 2005 n. 20320, in Danno e resp., 2006, 510.

(2) Cass. 10 maggio 2000 n. 5962, in Arch. circolaz., 2000, 840; cfr. altresì Cass. 9 maggio 2000 n. 5881, in Danno e resp., 2001, 169.

(3) Ex plurimis, Cass., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19057, in Foro it. Rep. 2003, Danni civili, n. 368; Cass., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620, in Arch. circolaz., 2004, 36; per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Roma, 28 ottobre 2003, in Arch. circolaz., 2004, 63; Trib. Torino, 15 febbraio 2001, in Giur. it., 2002, 952)

(4) Ex multis, Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10823, in Foro it. Rep. 2007, Danni civili, n. 187.

(5) App. Milano 16 novembre 1993, in Foro it., 1994, I, 3212; in Dir. econ. ass., 1994, 249; in Arch. circolaz., 1994, 1067; Trib. Roma 9 luglio 1991, in Riv. giur. circ. trasp., 1992, 138.

(6) Trib. Venezia 22 gennaio 1994, in Riv. giur. circ. trasp., 1994, 862.

(7) Trib. Roma, ord. 25 novembre 1997, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 90; Trib. Viterbo 24 gennaio 1997, in Giur. romana, 1997, 421; in ambedue le decisioni ora citate è stato liquidato il danno morale in favore del nipote ex fratre; Trib. Trento 19 maggio 1995, in Riv. giur. circ. trasp., 1995, 782.

(8) Cass., sez. I, 10 novembre 1997, n. 11038, in Arch. civ., 1998, 428, nonché in Enti pubblici, 1998, 567; nello stesso senso, per la giurisprudenza di merito, si veda Trib. Velletri, 19 marzo 1979, in Giur. it., 1981, I, 2, 567, il quale ha affermato che «viola l’obbligo contrattualmente assunto di vigilanza e di assistenza, oltre il principio del neminem laedere, la casa di cura per malattie nervose che non riesca ad impedire al malato schizofrenico di nuocere a se stesso, dovendosi ritenere ampiamente prevedibile il comportamento irrazionale del ricoverato ».

(9) Cass., 4 agosto 1987, n. 6707, in Foro it. Rep., 1987, voce Responsabilità civile, n. 88; sostanzialmente nello stesso senso è altresì copiosa la giurisprudenza di merito: si vedano, al riguardo, Trib. Roma 26 gennaio 2004, Tocco c. Regione Lazio, inedita (anch’essa concernente il caso del suicido di un malato di mente); Trib. Venezia, 23 ottobre 1995, in Foro it.,1996, I, 1844; Trib. Perugia, 26 giugno 1991, in Arch. civ., 1992, 453; Trib. Trieste, 23 novembre 1990 in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 986; Trib. Milano, 13 luglio 1989, in Giur.it., 1991, I, 2, 54. [/thrive_lead_lock]

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