C’è chi compensa e chi no: io, speriamo che me la cavo…

Alberto Mastromatteo, C’è chi compensa e chi no: io, speriamo che me la cavo…, in Questioni di diritto di famiglia, Maggioli Editore, 4/2010

Trib. Reggio Emilia, 10 giugno 2009.

Compensazione – crediti alimentari – opposizione al precetto – inammissibilità.

Deve respingersi l’opposizione al precetto per l’esecuzione coattiva di un credito di mantenimento, che trovi fondamento sulla compensazione di tale credito con altri (presunti) controcrediti. Infatti, dovendosi escludersi che si possa differenziare tra crediti alimentari in senso lato ed in senso stretto, anche ai primi deve applicarsi il divieto di compensazione stabilito dall’art. 447, 2° comma (1).

(1) C’è chi compensa e chi no: io, speriamo che me la cavo…

I. Il fatto.

Una donna separata si rivolge al giudice dell’esecuzione per ottenere soddisfazione del suo diritto al mantenimento. L’ex marito si oppone alla pretesa, chiedendone la sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., rilevando l’esistenza di un suo controcredito (peraltro, ancora non accertato, avanzando l’opponente contestuale richiesta d’accertamento di questo), fondato su alcune rate di un mutuo per l’acquisto di una vettura e su un credito per omesso versamento di somme per spese straordinarie relative al figlio, che la ex moglie non avrebbe pagate. L’opponente basa le proprie ragioni sulla scorta di invero scarsa giurisprudenza1, che ammette l’operatività della compensazione anche qualora abbia ad oggetto crediti alimentari non in senso stretto, come è il caso degli assegni di mantenimento e di divorzio. Il giudice della sentenza, accogliendo un indirizzo espresso dalla Consulta2, esclude che la detta distinzione sia ammissibile e ritiene, pertanto, operativo il divieto di compensazione con i crediti alimentari, sancito dall’art. 447, 2° comma, c.c.

II. Assegno alimentare, di mantenimento e di divorzio3.

La situazione soggettiva e affettiva che si viene ad instaurare tra determinati soggetti è la 

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base della solidarietà connaturata alle aggregazioni sociali, di cui, esponente primordiale, è proprio la famiglia. Così, se nella fase fisiologica di svolgimento dei rapporti familiari, l’ordinamento pone pregnanti obblighi di assistenza materiale e morale tra i componenti della stessa, allorché i detti rapporti soffrano un allentamento, come nella separazione, o una rottura, come a seguito di divorzio, permane tuttavia una presunzione legale di affezione tra i componenti medesimi del nucleo familiare, che comporta l’esigenza di imporre a tali membri l’onere di sostenere determinati bisogni degli altri membri.

Al proposito, l’ordinamento appresta lo strumento degli obblighi alimentari in senso lato, i quali si differenziano nel contenuto e nei presupposti a seconda delle contingenze.

L’obbligo alimentare propriamente detto, di cui agli artt. 433 e ss, c.c., deriva generalmente dalla legge. Esso è funzionalizzato specificamente ai bisogni essenziali, elementari dell’alendo, nei ristretti limiti idonei a garantirne la sopravvivenza, qualora costui versi in stato di bisogno, e ne sono debitori, tra gli altri, i soggetti facenti parte della famiglia allargata4.

Sulla base dell’apparato normativo apprestato dal codice per disciplinare l’assegno in parola, si tende a ricostruire la finalità dell’art. 477, 2° comma, sul divieto di compensazione nel senso che esso debba evitare che l’avente diritto, a cagione dell’opposta compensazione, non possa ricevere il necessario per fronteggiare il suo stato di bisogno e, per quanto riguarda le prestazioni arretrate, che l’onerato scientemente ritardi di pagrle, per potersi avvalere della compensazione5.

Parzialmente differente è, per contro, il contenuto dell’obbligo di mantenimento6, di cui all’art. 156, c.c.. Esso assolve la funzione di garantire al coniuge separato un tenore di vita parificabile a quello goduto in costanza di matrimonio ed è concesso al coniuge cui non sia addebitabile la separazione7 e che non disponga di redditi propri adeguati8. Al riguardo, si rileva che non è affatto necessario che il richiedente versi, come per gli alimenti, in uno stato di bisogno, ben potendo egli beneficiare dell’assegno di mantenimento qualora le sue condizioni economiche non siano precarie e, ciononostante, non gli garantiscano il medesimo tenore di vita in godimento durante il matrimonio9. La differente quantificazione economica dell’assegno di mantenimento trova ragione nella circostanza che, se è vero che la separazione, nella prassi, conduce quasi sempre allo scioglimento definitivo del rapporto (al divorzio), tuttavia astrattamente essa dovrebbe anche potersi concludere con la riconciliazione fra i coniugi; per cui, durante tale fase, devono permanere alcuni di quegli obblighi di reciproca assistenza materiale tipici del matrimonio.

Fra gli altri effetti di carattere patrimoniale, dal canto suo, il divorzio è causa del sorgere, a favore di uno dei coniugi, del diritto all’assegno, il quale, legalmente, assolve una funzione assistenziale10 (art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970, n. 898), in quanto viene disposto dal giudice nel solo caso in cui il coniuge non abbia mezzi adeguati, né abbia comunque modo di procurarseli per ragioni obiettive11.

II. (segue) Aspetti comuni ai tre assegni…

Sul piano della funzione e dei principi i tratti comuni tra i tre assegni sembrerebbero davvero molteplici.

Molti autori e la giurisprudenza maggioritaria attribuiscono ad essi una funzione lato sensu assistenziale, la quale trova origine nella solidarietà familiare. In generale, gli assegni risponderebbero all’esigenza di affermare la sussistenza e consentire lo sviluppo della persona umana, nei suoi tratti fisici e psichici.

In punto di disciplina, si evidenziano gli elementi comuni agli obblighi di cui si discorre: la reciprocità; il carattere strettamente personale e, per conseguenza, l’intrasmissibilità (indisponibilità)12 e l’estinzione dei relativi crediti per morte dell’obbligato o dell’avente diritto; la condizionalità, da intendere nel senso di riferimento alle condizioni socio-economiche dei coniugi, e la variabilità, in quanto tali obblighi vengono determinati rebus sic stantibus.

Sotto il profilo processuale, poi, la giurisprudenza non ha mai vietato all’istante la possibilità di proporre nuove domande in appello qualora abbia domandato in primo grado il mantenimento e, invece, in secondo grado chieda gli alimenti, considerando questi ultimi un minus rispetto al primo13. Inoltre, i giudici postulano che, nel caso in cui venga escluso, a causa di addebito reciproco della separazione, il diritto al mantenimento tra entrambi i coniugi, per qualificare lo stato di bisogno a fini alimentari devono essere ammesse le stesse prove richieste per l’assegno di mantenimento14.

Sempre nella stessa prospettiva, si è posta in rilievo la circostanza che al mantenimento si può applicare il principio per la decorrenza degli alimenti previsto dall’art. 445, c.c.15, secondo cui gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quello di costituzione in mora dell’obbligato, allorché questa venga seguita dalla domanda giudiziale entro un arco di tempo non superiore ai sei mesi.

Con specifico riferimento al processo d’esecuzione, poi, «i crediti nascenti da obblighi di mantenimento sono stati inclusi tra i crediti alimentari»16. Talché, ai sensi dell’art. 545, comma 1, c.p.c., in materia di impignorabilità dei crediti alimentari, nella nozione di questi sarebbe compreso anche quello scaturente da obblighi di mantenimento.

II. (segue) …e tratti differenziali.

Tuttavia, esistono anche elementi differenziali tra i tre tipi di assegno di cui si discorre. Infatti, proprio su di essi si basa la giurisprudenza che ammette la compensabilità dei crediti di mantenimento in sede di separazione e di divorzio.

Sicché, sotto il profilo funzionale, mentre gli obblighi alimentari ex artt. 433 e ss, trovano giustificazione nell’«incapacità della persona che versa in stato di bisogno»17, il mantenimento ha «la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente il vincolo coniugale»18 di cui all’art. 143, c.c.. Peraltro, alcuni autori19 sostengono che la funzione assistenziale sia diversa dalla “funzione alimentare”, facendone discendere la conseguenza che l’assegno di divorzio, a differenza di quello alimentare, deve tendenzialmente comprendere tutte le esigenze di vita del coniuge beneficiario20. Pertanto, il secondo, a differenza del primo, è finalizzato a garantire la continuità nei rapporti patrimoniali tra separati e divorziati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in una prospettiva di solidarietà post coniugale che proprio nell’unione formalizzata affonda le proprie radici. Gli obblighi alimentari, invece, prescindono dal presupposto “matrimonio”, per trovare giustificazione in una solidarietà affettiva, dettata dalle varie ragioni comprese dagli artt. 433 e ss21.

Sotto il profilo strutturale, poi, mentre gli obblighi alimentari in senso stretto sono finalizzati a far ottenere al beneficiario gli alimenta naturalia, cioè quelli strettamente necessari, alimentari, quali vitto, abitazione, vestiario, medicinali, ecc.; gli obblighi di mantenimento devono consentire al beneficiario di godere degli alimenta civilia, connessi a quelle ulteriori esigenze di vita, oltre quelle strettamente necessarie, «commisurate alla condizione sociale dell’alimentando»22. Differenti, inoltre, sono i requisiti per la loro attribuzione, stante che per l’obbligo di mantenimento questi presuppongono il riferimento alla capacità patrimoniale (e, per l’assegno di divorzio, in più, l’impossibilità oggettiva del beneficiario a procurarsi mezzi adeguati), mentre per l’obbligo di alimenti si determinano in base al criterio di proporzionalità tra il bisogno dell’alimentando e le condizioni economiche dell’onerato, di cui all’art. 438, c.c..

III. Verso una tendenziale disponibilità degli assegni di mantenimento.

Interessante appare, poi, la ricostruzione interpretativa di taluna dottrina23 in forza della quale si giunge ad escludere il carattere indisponibile dell’assegno di divorzio e, pertanto, a differenziare questo dall’obbligo alimentare24. La l. 74/1987, infatti, nel riformare talune norme della l. divorzio, ha sia introdotto il comma 8 dell’art. 5, sia affermato l’esclusività del carattere assistenziale dell’assegno. Il comma segnalato ammette la possibilità che vi sia un accordo delle parti sulla corresponsione in un’unica soluzione della somma normalmente periodica mediante la quale si liquida l’assegno divorzile dopo lo scioglimento del matrimonio. Al riguardo, si è previsto un controllo del tribunale volto a valutare l’equità della corresponsione avvenuta per tale via. Tale norma è stata interpretata nel senso dell’inammissibilità di una rinunzia preventiva al mantenimento, ma non anche dell’inammissibilità di una rinunzia tout court. Opinione, questa, che verrebbe rafforzata dalla previsione nella medesima norma in commento (inciso finale) che vieta la proposizione di successive domande di contenuto economico, una volta che il tribunale abbia valutata equa la corresponsione una tantum dell’assegno di divorzio. E ciò accade quand’anche dovesse sopravvenire uno stato di bisogno in colui che abbia beneficiato della corresponsione in un’unica soluzione25.

Ancora, si evidenzia come il menzionato controllo di equità non assurga a requisito di validità dell’accordo di liquidazione in un’unica soluzione, bensì produca meramente l’effetto di precludere eventuali ulteriori domande a contenuto economico. Infatti, tale valutazione giudiziale non viene richiesta nel procedimento di divorzio su domanda congiunta, ma soltanto nel procedimento contenzioso.

Tali conclusioni non vengono offuscate dal carattere assistenziale dell’assegno di cui si discorre. Infatti, tale carattere non solleva l’avente diritto dall’onere di proporre un’apposita domanda, sicché tra coniugi, a differenza di quanto accade verso la prole, l’assegno non viene determinato ope iudicis26. Inoltre, nulla vieta che il beneficiario, per le più varie ragioni, si possa accontentare di un assegno di importo inferiore rispetto a quanto gli è legalmente dovuto27.

Sulla base di queste riflessioni e, quindi, sulla consentita disponibilità dell’assegno di mantenimento, la citata giurisprudenza è giunta ad ammettere la compensazione dei crediti conseguenti agli assegni di cui agli artt. 156, c.c., e 5, comma 6, l. divorzio.

In particolare, la citata Cassazione 6519/1996, calcando le differenze da noi già messe in luce soprattutto in ordine al fondamento dei crediti da mantenimento e di quelli alimentari28, tali da negare la natura alimentare al primo credito, giunge ad escludere l’applicabilità a questo della disciplina dettata per gli alimenti e delle limitazioni di cui al combinato disposto ex artt. 1246, n. 5, e 447, c.c.. Infatti, dato atto che la compensazione è un istituto di carattere generale e che, quindi, il meccanismo ad essa connesso è di applicazione generalizzata, eventuali deroghe alla sua operatività devono considerarsi eccezioni, come tali non interpretabili analogicamente, oltre i casi tassativamente previsti dalla legge (art. 14, disp. prel. c.c).

Tale conclusione può essere avvalorata da ulteriori considerazioni. Infatti, nella terminologia giuridica l’espressione “alimenti” possiede una latitudine più comprensiva di quella comune, atta a contenere oltre che l’alimentazione, anche l’abbigliamento, le cure, l’istruzione e la sistemazione abitativa della persona; inoltre, l’uso che gli interpreti fanno di tale espressione è spesso improprio, così che in varie situazioni si tende ad utilizzare questa formula29 anche in questioni che riguardano altri istituti di carattere patrimoniale.

Ne deriva che, così come è estraneo al concetto di alimenti l’obbligo di contribuzione che anima i rapporti intraconiugali in costanza di matrimonio per le differenze di fondamento, di finalità e di presupposti30, altrettanto deve affermarsi sulla estraneità alla nozione di alimenti del mantenimento sia durante lo svolgimento della vita matrimoniale, sia durante la separazione non addebitata, sia dopo lo scioglimento del matrimonio, nei più ristretti limiti, però, delineati dall’art. 5, comma 6, l. divorzio.

Infatti, mannente matrimonio, il credito afferisce all’obbligo di reciproca assistenza materiale, di cui all’art. 143, comma 2, c.c.; nel caso di separazione senza addebito e di divorzio, il credito per la mancata adeguatezza dei redditi deve essere valutato in funzione della conservazione di un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio e non nei limiti del bisogno, invece sottesi all’obbligo alimentare.

IV. Conclusioni.

Pertanto, alla luce delle pregresse riflessioni, non si può condividere l’impostazione in diritto presa dal Tribunale di Reggio Emilia, nella pronuncia che si commenta, e che esclude la possibilità di opporre in compensazione propri crediti, rispetto alla pretesa di esecuzione coattiva di crediti originati da diritto al mantenimento o all’assegno divorzile. Anche se, probabilmente, le ragioni pratiche sottese a tale esclusione nella vicenda devono riferirsi alla circostanza che non esistessero (contro)crediti liquidi ed esigibili.

A parere di chi scrive, la valutazione equitativa che il giudice può esprimere sulla liquidazione in un’unica soluzione del mantenimento e dell’assegno di divorzio, debba indurre a ritenere che i diritti di cui si discorre possano essere estinti altresì mediante compensazione. Ciò che vale sia per le evidenziate ragioni sostanziali, sia per quelle di economia processuale. Inoltre, l’aumento della complessità dei rapporti interpersonali nella società moderna (con la frequente evenienza che gli ex coniugi formino nuovi nuclei familiari), deve spronare, e non disincentivare, questi alla chiusura di tutte quelle situazioni relazionali (anche contenziose), salvo quelle afferenti alla prole, così da ridurre all’osso i naturali dissapori che permeano solitamente la fine di una relazione sentimentale. Pertanto, nel caso di crediti da mantenimento e divorzili nulla dovrebbe vietare al giudice di accertare la coesistenza dei due crediti, consentendone la compensazione, e di sospendere o consentire l’opposizione al titolo esecutivo ai sensi dell’art. 615, c.p.c..

Avv. Alberto Mastromatteo

ABSTRACT

  • La situazione soggettiva e affettiva che si viene ad instaurare tra determinati soggetti è la base della solidarietà connaturata alle aggregazioni sociali, di cui, esponente primordiale, è proprio la famiglia (pag. 1, par. II)

  • Sul piano della funzione e dei principi i tratti comuni tra i tre assegni sembrerebbero davvero molteplici (pag. 3, par. II (segue) – sui tratti comuni)

  • Mentre gli obblighi alimentari ex artt. 433 e ss, trovano giustificazione nell’«incapacità della persona che versa in stato di bisogno», il mantenimento ha «la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente il vincolo coniugale» di cui all’art. 143, c.c. (pag. 3, par. II (segue) – sui tratti differenziali)

  • Sulla base della consentita disponibilità dell’assegno di mantenimento, la giurisprudenza è giunta ad ammettere la compensazione dei crediti conseguenti agli assegni di cui agli artt. 156, c.c., e 5, comma 6, l. divorzio (pag. 5, par. III)

  • nulla dovrebbe vietare al giudice di accertare la coesistenza dei due crediti, consentendone la compensazione, e di sospendere o consentire l’opposizione al titolo esecutivo ai sensi dell’art. 615, c.p.c. (pag. 5, par. IV)

1 Cfr. Cass., 19 luglio 1996, n. 6519, in N. giur. civ. it., 1997, p I, tomo I, p. 443; Trib. Napoli, 9 luglio 2002, in N. giur. civ. it, 2003, p. 578. Da ultimo, cfr. Trib. Bologna 15/10/2007, con nota vergata a mano nostra, in www.questionididirittodifamiglia.it, sub) note a sentenza.

2 C. Cost. 21 gennaio 2000, n. 17, in Giur. it., 2000, p. 677. La Consulta, sul presupposto dell’identità di natura tra assegno alimentare e divorzile, ha ritenuto doversi offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano i due istituti e degli artt. 2751 e 2778, c.c., e ritenere,quindi, oggetto di privilegio anche il secondo assegno.

3 Per un quadro approfondito sull’argomento, cfr., tra gli altri, M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 2ª ed., Cedam, Padova, 2007; M. Dossetti, Gli effetti della pronunzia di divorzio, in Il diritto di famiglia, I. Famiglia e matrimonio, diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, 2ª ed., Utet, Torino; Codice Della Famiglia, a cura di M. Sesta, Giuffrè, Milano, 2007; C.M. Bianca, diritto civile, II. La famiglia – le Successioni, Giuffrè, Milano, 2001; Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Vol. I, Tomi I e II, Giuffrè, Milano, 2002; T.A. Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Giuffrè, Milano, 1984; L. Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, 2ª ed., Zanichelli, Bologna, 2001; E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, I, Profili patrimoniali, Jovene, Napoli, 1987; C. Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia, tutela civile, penale, internazionale, Giuffrè, Milano, 2006.

4 Infatti, ai sensi dell’art. 433, si apprende che oltre a coniuge, figli e, in mancanza di questi, discendenti, sono tenuti ad emancipare dallo stato di bisogno l’avente diritto anche generi e nuore, suoceri e fratelli e sorelle.

5 Al riguardo, R. Pacia, Degli alimenti, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Della Famiglia, a cura di L. Balestra, sub) art. 447, osserva che: «se questa è la ratio non si può condividere l’opinione di chi, invocando l’asserita indisponibilità del diritto alimentare, applica il divieto anche nell’ipotesi opposta ed afferma che l’alimentando non potrebbe opporre in compensazione il suo credito alimentare».

6 M. Dogliotti, La separazone personale ed i suoi effetti, in Il diritto di famiglia, op. cit., p. 506, nel porre a raffronto alimenti e mantenimento, afferma: «se i primi richiamano il soddisfacimento delle esigenze elementari di vita, il secondo attiene ad esigenze ulteriori, peraltro difficilmente individuabili con esattezza».

7 Per un’efficace quadro giurisprudenziale in materia, cfr. A. Arceri, Codice della famiglia, op. cit., pp. 604 e ss. L’Autrice precisa, p. 605: «semplicemente, la norma afferma che al coniuge responsabile d’aver determinato il fallimento dell’unione coniugale spetteranno unicamente, nei limiti di cui all’art. 433 c.c., gli “alimenti”».

8 Per un completo panorama di giurisprudenza, idem sub nota precedente.

9 Peraltro, la giurisprudenza al proposito individua il predetto tenore come quello di cui il coniuge economicamente più debole poteva potenzialmente godere, non rilevando le eventuali ristrettezze a cui l’altro coniuge costringeva il nucleo familiare. Cfr., ex pluris, Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, in Giur. it., 2003, p. 686.

10 Prima della riforma della norma attuata con l. 1 agosto 1987, n. 436, si attribuiva all’assegno di divorzio una triplice funzione: assistenziale, risarcitoria (o sanzionatoria) e compensativa. Dopo la predetta riforma, le Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, c. 74, hanno precisato che: a) l’assegno de quo ha natura esclusivamente assistenziale, ciò che risulta dal riferimento della norma all’assenza o all’insufficienza dei “mezzi adeguati”; b) tuttavia, l’adeguatezza di mezzi non è limitata alle strette esigenze del beneficiario, ma deve essere valutata in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ciò che la Suprema Corte deduce dalla notevole somiglianza del testo della norma in parola con quello dell’art. 156, c.c.); c) la quantificazione dell’assegno deve essere modulata in concreto sulla scorta dei molteplici criteri previsti dalla norma; d) questa opera può condurre ad azzerare il diritto all’assegno, a date condizioni (ad esempio, qualora il matrimonio abbia avuto una durata talmente breve da non consentire l’instaurarsi della comunione di vita materiale e spirituale: cfr. Cass., 16 giugno 2000, n. 8233, in Foro it., 2000, I, c. 1315.).

11 Se i criteri segnalati (mancanza di mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) riguardano l’an debeatur dell’obbligato all’assegno, gli altri criteri previsti dalla medesima norma concorrono alla sua quantificazione (quantum debeatur): condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale di ciascun coniuge dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale o comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio.

12 F. Scia, Assegno di divorzio e operatività della compensazione, in N. giur. civ. it, 2003, p. I, tomo II, p. 580, afferma che «l’accentuazione della curvatura assistenziale di tale assegno – di divorzio – […] pare, così, finire col determinare un accentuato ridimensionamento della portata della disponibilità dell’assegno stesso».

13 Cfr., ex pluris, Cass. 19 giugno 1996, n. 5677, in Mass. Giust. civ., 1996, p. 890.

14 Cfr., ex multis, Cass., 19 ottobre 1978, n. 4702, in Mass. Foro it., 1978.

15 Cfr, Cass., 22 marzo 1984, n. 1919, in Mass. Foro it., 1984.

16 Così, O. Sesso, Sulla natura alimentare del credito basato su obblighi di mantenimento e sulla operatività della compensazione legale, in N. giur. civ. it., 1997, p. I, tomo I, p. 446.

17 Così, Cass. 19 luglio 1996, n. 6519, cit., p. 444.

18 Idem sub nota precedente.

19 M. Dossetti, op. cit., p. 780.

20 Sulla stessa differenza di funzione si è basata Cass., 27 marzo 1997, n. 2731, in Fam. e dir., 1997, p. 319, per farne conseguire la mancata applicazione della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale solo in caso di questioni che concernano crediti con funzione alimentare.

21 La Cass. 6519/1996, op. cit., p. 446, ravvisa il fondamento dell’assegno di mantenimento, in particolare, nell’«esigenza di uno stabile rapporto di parità economica e sociale tra i soggetti che vi sono tenuti, a prescindere da una situazione di bisogno».

22 Così, V.M. Caferra, Il dovere di solidarietà tra i coniugi, in Foro it., 1976, V, c. 301, il quale aggiunge: «questa condizione indica anche il limite dell’obbligo (dell’avente diritto agli alimenti) di darsi ad un’attività produttiva per procurarsi i mezzi di sostentamento».

23 Cfr. G. Oberto, Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Ipsoa, 2000, pp. 22 e ss.

24 E, quindi, in generale, gli obblighi di mantenimento da quelli di alimenti.

25 G. Oberto, op. cit. p. 21, aggiunge «sin dall’entrata in vigore della riforma del 1987, si è variamente sottolineata la spinta verso la “privatizzazione” del divorzio impressa dalla Novella. In particolare si sono messi in luce gli aspetti di essa che enfatizzano il ruolo dell’autonomia negoziale anche nella fase di scioglimento del vincolo matrimoniale, primo tra tutti il procedimento su domanda congiunta (art. 4, comma 13, l. div.), nonché l’espressa previsione di ogni preclusione in ordine alla proposizione di nuove domande di contenuto patrimoniale, una volta che le parti abbiano concordato l’effettuazione di una prestazione una tantum».

26 La precisazione testé effettuata consente di differenziare il discorso che si sta conducendo sul mantenimento fra coniugi rispetto alla questione del mantenimento della prole. Infatti, non solo deve evidenziarsi quanto affermato dal Trib. Perugia, 30 aprile 1997, in juris data on-line, nel senso che «l’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli costituisce proiezione passiva di un diritto fondamentale inerente allo stato di filiazione […] nonostante abbia un contenuto più ampio del diritto agli alimenti, esso è posto sempre a tutela di un bisogno fondamentale della persona», dal che se ne inferisce l’applicazione analogica del divieto di compensazione posto dal combinato di cui agli artt. 447 e 1246, n. 5, c.c.; ma deve anche constatarsi come il percorso argomentativo della dottrina che si sta esaminando, per quanto concerne il tema specifico del mantenimento della prole, cade di fronte alla constatazione che l’autonomia privata dei coniugi perde consistenza al cospetto degli interessi della prole, per abdicare in favore dei poteri di intervento del giudice a tutela degli interessi di questa. Dal che deriva la naturale indisponibilità dei diritti dei figli, compreso quello al mantenimento, e, per conseguenza, la relativa incompensabilità. Ad ulteriore conferma dell’estraneità del mantenimento della prole alla nozione di autonomia negoziale (fra i coniugi), si segnala, inoltre, l’art. 155-quinquies che, considera il diritto in commento come appartenente ai figli maggiorenni iure proprio, i quali sono legittimati a rivendicarlo autonomamente. Cfr., A. Arceri, op. cit., pp. 579 e 580.

27 G. Oberto, op. cit., p. 23, specifica che ciò può accadere «senza che al riguardo il tribunale – né il pubblico ministero – possono avere alcunché da ridire».

28 Cfr. retro, par. 3, 2° cpv.

29 Li dove il concetto di alimenti ha una ben delineata definizione e collocazione codicistica.

30 Per l’obbligo di contribuzione il fondamento è il matrimonio e le finalità attengono al soddisfacimento delle esigenze della vita familiare; per contro, per l’obbligo alimentare, il fondamento si radica in quel dovere di solidarietà che fa capo ad una nozione di famiglia più ampia, mentre le finalità sono di emancipazione dal bisogno.