Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni

Alberto Tedoldi, Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni, Riv. Dir. Proc., 2014, 3, 671

Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni

 

IMI fu condannata nel 1990, con sentenza della Corte d’appello di Roma, a risarcire ai Rovelli una somma ingentissima. La Corte romana statuì la responsabilità civle dell’istituto bancario verso i Rovelli in relazione a una complessa vicenda di programmato, ma inattuato, risanamento patrimoniale e finanziario della società Sir, di proprietà della famiglia Rovelli, in forza di norme speciali e di pattuizioni risalenti alla fine degli anni Settanta e alla prima metà degli anni Ottanta. La sentenza di condanna passò poi in giudicato per improcedibilità del ricorso per cassazione. Nel 1994 IMI pagò il debito agli Eredi Rovelli. Sopravvenuto nel 2006 l’accertamento definitivo della corruzione del consigliere estensore della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Roma e della penale responsabilità sua e dei corruttori, cui s’accompagnava la condanna generica degli imputati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidare in sede civile, IMI (confluita alfine in Intesa Sanpaolo) proponeva revocazione straordinaria ai sensi del n. 6 dell’art. 395 c.p.c., nella perfetta osservanza del termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del dolo del giudice ex artt. 325 e 326 c.p.c., chiedendo di revocare la sentenza del 1990 e, quanto al rescissorio, di rigettare le domande tutte dei Rovelli, condannandoli a restituire il maltolto. La revocazione si è conclusa nel marzo 2013 con pronuncia, ormai passata in giudicato, della Corte d’appello di Roma che, dopo aver disposto la revocazione della sentenza del 1990, dichiarava (in buona sostanza) cessata la materia del contendere quanto al rescissorio e alle restituzioni di cui all’art. 402 c.p.c., per intervenuta transazione tra le parti attivamente e passivamente legittimate alla revocazione. Nulla di tutto ciò è avvenuto nella celeberrima vicenda del Lodo Mondadori. Il lodo, impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’appello di Roma con l’intervento anche di Fininvest venne dichiarato nullo e, in via rescissoria, le domande di Cir furono rigettate nel merito, per nullità del patto parasociale che assicurava a Cir l’acquisizione del controllo della Mondatori. Cir predisponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello romana, ma interveniva, a fine aprile del 1991, la transazione «spartitoria» tra Cir e Fininvest, propiziata dal mandatario di un’importante personalità politica, con la divisione in due parti, non proprio eguali, del gruppo editoriale e la conseguente cessazione della materia del contendere. Accertato in sede penale, dopo diversi anni, il reato di corruzione del consigliere della Corte romana (il medesimo del caso IMI c. Sir – Eredi Rovelli), relatore ed estensore della sentenza che, dichiarata la nullità del Lodo Mondadori, aveva rigettato nel merito le domande di Cir, questa si risolveva a proporre contro Fininvest azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per illecito indebolimento di posizione negoziale in sede di stipula della transazione «spartitoria» del 1991, cagionato da sentenza frutto di dolo del giudice. Nei tre gradi di giudizio Fininvest veniva condannata a risarcire a Cir il danno patrimoniale, alla fine liquidato in circa mezzo miliardo di euro, nonché il danno non patrimoniale da lesione all’immagine imprenditoriale, da quantificare quest’ultimo in separato giudizio.

Sommario: 1. Il delitto: la corruzione del giudice relatore in un collegio di corte d’appello. – 2. Il caso IMI c. Sir-Eredi Rovelli. – 3. Il caso Cir c. Fininvest (Lodo Mondadori). – 4. Misfatto e rule of law. – 5. La revocazione per dolo del giudice ex art. 395, n. 6, c.p.c., introdotta ex novo nel c.p.c. del 1940. – 6. Dolo di singolo componente del collegio. – 7. La sentenza affetta da dolo del giudice non è “inesistente”. – 8. Onere della revocazione. – 9. Efficacia preclusiva e “sostitutiva” della transazione su sentenza. – 10. (Segue) Necessità comunque della revocazione. – 11. Interesse in re ipsa alla revocazione della sentenza affetta da dolo del giudice. – 12. Rapporti tra revocazione e giudizii contro parti diverse da quelle soggette all’autorità del giudicato.

Contenuto Riservato!

Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato

Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere

1. – Un delitto gravissimo: la corruzione di un giudice, componente di collegio di corte d’appello. Due sentenze civili risalenti a quasi cinque lustri or sono (all’inizio degli anni Novanta del “secolo breve”) su due vicende contenziose separate e distinte (note alle cronache l’una come IMI c. Sir-Eredi Rovelli, l’altra come CIR c. Fininvest sul c.d. Lodo Mondadori), unite dal rilevantissimo valore economico delle materie del contendere, oltre che dalle fattispecie corruttive successivamente emerse. Sentenze affette da un tal dirimente vizio, aggravato dal fatto che il giudice corrotto era consigliere istruttore nei due processi, nonché relatore in camera di consiglio ed estensore delle sentenze. Procedimenti penali, variamente articolati, che accertano definitivamente il dolo del giudice istruttore e relatore e la penale responsabilità sua e dei corruttori, emanando altresì, in alcuni casi, condanne generiche ai danni da liquidare in sede civile. Dopo di ciò, una profonda discrasia nei rimedii civili separatamente attivati dalle parti soccombenti in quelle remote sentenze (IMI nel primo caso, poi confluita in Intesa Sanpaolo; Cir, nel secondo).

Questi gli ingredienti del plot narrativo. Conviene ora, sempre a mo’ di premessa, ricordare le due vicende nei loro tratti essenziali, chiedendo venia per le schematiche semplificazioni che andremo operando sul piano oggettivo come su quello soggettivo: sarebbe invero troppo lungo, e certo incompatibile con lo scopo di questo scritto, entrare nei più minuti dettagli, premendo qui esaminare i soli profili processuali dei rimedii attivati dai soccombenti, non altro che questi.

Cominceremo dalla vicenda IMI c. Sir – Eredi Rovelli, meno nota alle cronache rispetto a quella del c.d. Lodo Mondadori, la quale ha visto coinvolte personalità imprenditoriali e politiche di primissimo piano: la prima infatti, pur prendendo le mosse da unitario filone di indagine penale, ha avuto nel seguito dei rimedii restitutorii e risarcitorii un percorso apparentemente più lineare, ancorché non meno complesso per antefatti, presupposti giuridici e svolgimenti processuali.

2. – IMI fu condannata nel 1990, con sentenza della Corte d’appello di Roma, a risarcire ai Rovelli una somma ingentissima (cinquecento miliardi circa di vecchie lire). La Corte romana statuì la civile responsabilità dell’istituto bancario verso i Rovelli in relazione a una complessa vicenda di programmato, epperò inattuato, risanamento patrimoniale e finanziario della società Sir, di proprietà della famiglia Rovelli, in forza di norme speciali e di pattuizioni risalenti alla fine degli anni Settanta e alla prima metà degli anni Ottanta. La sentenza di condanna passò poi in giudicato per improcedibilità del ricorso per cassazione. Nel 1994 IMI pagò il debito agli Eredi Rovelli.

Sopravvenuto nel 2006 l’accertamento definitivo della corruzione del consigliere estensore della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Roma e della penale responsabilità sua e dei corruttori, cui s’accompagnava la condanna generica degli imputati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidare in sede civile, IMI (confluita alfine in Intesa Sanpaolo) proponeva revocazione straordinaria ai sensi del n. 6 dell’art. 395 c.p.c., nella perfetta osservanza del termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del dolo del giudice ex artt. 325 e 326 c.p.c., chiedendo di revocare la sentenza del 1990 e, quanto al rescissorio, di rigettare le domande tutte dei Rovelli, condannandoli a restituire il maltolto.

La revocazione – a rime obbligate nella parte rescindente, essendo ormai intervenuto l’accertamento definitivo del dolo del giudice in sede penale – si è conclusa nel marzo 2013 con pronuncia, ormai passata in giudicato, della Corte d’appello di Roma che, dopo aver disposto la revocazione della sentenza del 1990, dichiarava (in buona sostanza) cessata la materia del contendere quanto al rescissorio e alle restituzioni di cui all’art. 402 c.p.c., per intervenuta transazione tra le parti attivamente e passivamente legittimate alla revocazione(1).

Altri rimedii risarcitorii venivano medio tempore e parallelamente attivati da Intesa Sanpaolo, incorporante IMI, nei confronti dello Stato, per responsabilità del giudice corrotto, del giudice medesimo e dei corruttori, quali definitivamente individuati in sede penale e condannati non solo alle pene, ma anche a risarcire i danni da liquidarsi in separato processo civile: soggetti tutti che, non essendo né parti né eredi né aventi causa della situazione sostanziale su cui ebbe a formarsi il giudicato civile del 1990 affetto da dolo del giudice, neppure potevano giovarsi dell’autorità di questo né opporlo alla danneggiata ex art. 2909 c.c.

3. – Nulla di tutto ciò è avvenuto nella celeberrima vicenda del Lodo Mondadori.

Quella che fu chiamata dai cronisti, e non solo, la “guerra di Segrate” (od anche “Bellum segratense”, per nobilitarla un poco) si concluse nel 1991 con una transazione, mediante la quale Fininvest e Cir si spartirono rispettivamente la Mondadori, da un lato, e L’Espresso – La Repubblica, dall’altro lato. La transazione fu l’ultimo atto di acceso conflitto, scaturito da patti parasociali tra Cir e i Formenton (eredi dinastici dei Mondadori), intesi ad assicurare alla prima il controllo dell’intero gruppo editoriale e confermati nella loro validità ed efficacia da un lodo rituale di equità: il famoso Lodo Mondadori.

Il lodo, impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’appello di Roma con l’intervento anche di Fininvest – legittimata, secondo la Corte romana, a proporre opposizione di terzo, in quanto titolare di diritti incompatibili con quelli di Cir accertati nel lodo, per effetto di paralleli patti parasociali con gli stessi promittenti venditori Formenton per il medesimo pacchetto azionario – venne dichiarato nullo e, in via rescissoria, le domande di Cir furono rigettate nel merito, per nullità del patto parasociale che assicurava a Cir l’acquisizione del controllo della Mondatori(2). Cir predisponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello romana, ma interveniva, a fine aprile del 1991, la transazione “spartitoria” tra Cir e Fininvest, propiziata dal mandatario di un’importante personalità politica, con la divisione in due parti, non proprio eguali, del gruppo editoriale e la conseguente cessazione della materia del contendere.

Accertato in sede penale, dopo diversi anni, il reato di corruzione del consigliere della Corte romana (il medesimo del caso IMI c. Sir – Eredi Rovelli), relatore ed estensore della sentenza che, dichiarata la nullità del Lodo Mondadori, aveva rigettato nel merito le domande di Cir, questa si risolveva a proporre contro Fininvest azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per illecito indebolimento di posizione negoziale in sede di stipula della transazione “spartitoria” del 1991, cagionato da sentenza frutto di dolo del giudice. Nei tre gradi di giudizio Fininvest veniva condannata a risarcire a Cir il danno patrimoniale, alfine liquidato in circa mezzo miliardo di euro, nonché il danno non patrimoniale da lesione all’immagine imprenditoriale, da quantificare quest’ultimo in separato giudizio(3).

4. – Il crimine è tra i più odiosi: la corruzione di un giudice per violarne la sacra imparzialità, essenza stessa del giudizio che l’art. 111, 2° comma, Cost. ha, un poco pleonasticamente, inteso sancire sul volger del secolo e del millennio, nell’ansia di esplicitare quel che nessuno ha mai inteso porre in dubbio né mai potrebbe discutere(4). Forte è dunque la tentazione di perseguire e sanzionare con ogni mezzo gli autori di un simile sacrilegio, che infirma le fondamenta stesse della civile convivenza e dello Stato di diritto.

Sennonché, è proprio la rule of law a esigere che si applichino anche al peggiore dei misfatti e al più pravo dei rei gli strumenti normativi che l’ordinamento preordina a tale scopo cioè, come si cercherà di chiarire nelle successive pagine: (i) l’art. 1440 c.c. per la transazione viziata da dolo incidente, da riequilibrare mercé risarcimento dei danni; (ii) la revocazione della sentenza per dolo del giudice, quale prevista dal n. 6 dell’art. 395; (iii) le restituzioni e i risarcimenti che l’art. 402 c.p.c. prevede, expressis verbis per le prime, con esiguo sforzo ermeneutico integrativo per i secondi.

Troppo l’accento è caduto, da qualche tempo a questa parte (soprattutto e paradossalmente, diremmo, dopo la riforma del “giusto processo”, introdotta nell’art. 111 Cost. più per quello penale che per quello civile), sull’avverbio “soltanto” del sintagma concernente la soggezione del giudice alla legge ex art. 101, 2°comma, Cost., dimenticandosi del sostantivo cui è finalisticamente collegato il soggetto dell’enunciato prescrittivo di rango costituzionale: la legge, appunto. Si è così assistito sempre più a un distacco dell’interpretazione giurisprudenziale dal testo normativo, processuale non meno che sostanziale, con attività più nomopoietica che nomofilattica, in nome di canoni ermeneutici spesso vaghi e sfuggenti, per lor natura, come l’interpretatio costituzionalmente orientata, quella sistematica, quella teleologica, quella estensiva, quella analogica e quella degli interessi sottostanti o, nel campo processuale, dell’effettività e della ragionevole durata, che tutte tendono ormai a prevalere e a sorvolare sui criterii fondamentali, inscritti nell’art. 12, 1° comma, prel., ove si esige pur sempre e ancor oggi che, nell’applicare la legge, ad essa non si attribuisca altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore(5).

Quanto un tale fenomeno di prevalenza di criterii ermeneutici eterocliti rispetto ai canoni fondamentali di cui all’art. 12 prel. incida sulla divisione dei poteri, è stato già da molti autorevolmente notato, essendovi il pericolo di dar sfogo a moti centrifughi di imprevedibile Freirechtslehre, mercé una (quasi ossimorica) “dottrina delle corti”(6).

5. – Il disagio per una certa qual forzatura dello ius conditum si accentua raffrontando il dipanarsi delle due vicende giudiziarie che ne occupano in queste righe e che pur sgorgano da unitaria inchiesta penale, al cui esito venne alla luce e si accertò definitivamente il gravissimo crimine di corruzione in atti giudiziarii.

Nel caso IMI c. Sir – Eredi Rovelli, trascorso in rem iudicatam l’accertamento penale del dolo del giudice, la soccombente IMI, confluita in Intesa Sanpaolo, non esitò a proporre tempestiva revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c., onde rimuovere gli effetti della sentenza civile da un tal vizio affetta e ottenere un nuovo giudizio non inquinato. Non fu ivi necessario provvedere sul rescissorio, se non per constatare la cessazione de facto della materia del contendere(7), ivi incluso il profilo attinente alle restituzioni di quanto corrisposto da IMI agli eredi Rovelli anni addietro in forza della pronuncia revocata, dacché le parti del giudizio e, dipoi, i loro successori nella revocazione avevano raggiunto un accordo transattivo sull’obbligazione restitutoria, rendendo così superflua una pronuncia sostitutiva sul rapporto litigioso e su conseguenti restituzioni e risarcimenti ex art. 402 c.p.c.

Una soluzione semplice, forse banale per chi agogni a più raffinate Delikatessen giuridiche, epperò scritta a chiare lettere in norma, come il n. 6 dell’art. 395 c.p.c., che ha trovato alfine modo d’essere applicata, nonostante le contrarie previsioni di Salvatore Satta, assai scettico sul suo rilievo in sede pratica(8): non certo, s’intende, perché il grande giurista sardo credesse nell’incorruttibilità di un qualunque giudice del nostro Paese, ma per l’intrinseca difficoltà di scoprire che un dictum giudiciale abbia subìto un’artificiosa deviazione volitiva, il cui svelamento è sempre agevolmente aggirabile con quelle attente capacità retorico-argomentative di cui il nostro popolo è abbondantemente e per sua natura dotato, come dimostra la stessa sentenza della Corte d’appello romana del 1991 sul Lodo Mondadori, pubblicata e commentata a suo tempo su tutte le principali riviste giuridiche e per anni additata quale fulgido precedente di scuola per le questioni trattate e decise, ed or rinnegato con unisono coro(9).

Il dolo del giudice, pur previsto nella restitutio in integrum del diritto romano, non compariva più nel sistema della “rivocazione” ereditato dal c.p.c. del 1865 e dai codici preunitarii di derivazione francese. Fu novità introdotta dal c.p.c. del 1940 e la ragione della mancata previsione nel codice del 1865 risiedeva nel fatto che questo disciplinava nel Libro III, ossia tra i procedimenti speciali, l’azione civile contro il magistrato, attraverso la quale era possibile lamentare il suo dolo, la frode e la concussione: questa non era, però, un mezzo di impugnazione, onde non si poteva eliminare la sentenza che eventualmente fosse stata frutto di dolo, ma solo ottenere il risarcimento del danno da chi aveva commesso il fatto illecito e non era assoggettato all’autorità del giudicato promanante dalla sentenza. L’insufficienza di tale rimedio fu avvertita dal legislatore del 1940, che inserì tra le ipotesi di revocazione anche il dolo del giudice al fine, appunto, di rendere possibile l’eliminazione della sentenza affetta da questo grave vizio e così riottenere dalla controparte il bene della vita che aveva conseguito e che in realtà, in un nuovo giudizio rescissorio e, così, sostitutivo, non fosse risultato spettarle, trattandosi di restituire alla parte soccombente una giusta chance di vittoria davanti a un giudice autenticamente e integralmente imparziale.

Perciò, l’innovazione fu insistentemente suggerita da Francesco Carnelutti e da Ugo Rocco nelle rispettive osservazioni sul Progetto preliminare Solmi del 1937(10), sul modello della ZPO tedesca (v. il § 580, n. 5)(11). Essa, benché rigettata nel Progetto definitivo Solmi del 1939(12), venne alfine adottata dal c.p.c. del 1940 nel n. 6 dell’art. 395 con un certo qual scetticismo(13), salvo essere ridestata dopo oltre sessant’anni di dormiente quiescenza negli emblematici casi qui esaminati.

6. – Mai avremmo pensato che si potesse dubitare per un solo istante che la corruzione di un singolo giudice componente di organo decisorio collegiale, quale che ne sia il ruolo all’interno del collegio (presidente, relatore, estensore o giudice a latere), infirmasse ex se e ipso facto la sentenza. Tale era ed è la previsione tedesca fungente da modello, che discorre all’anzidetto § 580, n. 5, ZPO di “ein Richter”, chiaramente riferendosi alla persona fisica del giudice, non certo all’organo giudiziario (che altrimenti nomerebbe Gericht).

Anche nel n. 6 dell’art. 395 c.p.c. la parola giudice ha riguardo alla persona fisica del singolo magistrato investito, non importa se monocraticamente o collegialmente, di compiti istruttorii e/o decisorii, in perfetta consonanza con la disciplina destinata ad assicurare l’imparzialità e la terzietà del giudice, nel senso di ciascun giudice che s’occupi della lite e sia chiamato a trattarla, istruirla o deciderla: invero, il processo e la sentenza sono fenomeni unitarii, diremmo (in certo senso) olistici, che non tollerano deviazioni anche sol minime dai valori fondamentali inscritti negli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. Sempre alla persona del singolo giudice si riferiscono le norme su astensione e ricusazione, quali si leggono agli artt. 51 ss. c.p.c.: il n. 6 dell’art. 395 c.p.c. altro non è che proiezione sanzionatoria per il più grave dei casi in cui il giudice litem suam facit, esecrabilmente e consapevolmente violando il sommo dovere di terzietà e imparzialità che l’essenza stessa del iudicium gli vuole attribuita, ben più e ben prima di esplicite norme, ancorché di rango costituzionale.

Eppure, molte delle sentenze emesse in ambedue le vicende giudiziarie de quibus si affannano a dimostrare il peso specifico rivestito dall’istruttore, relatore ed estensore delle sentenze sugli altri giudici partecipi di quell’atto collegiale e inscindibile, che è la sentenza more italico, a differenza della sentenza more anglico, che contempla una sommatoria delle distinte e separate opinions di ciascun giudice e, dunque, ben potrebbe, almeno in linea teorica, andar soggetta a una sorta di “prova di resistenza”, anche se stenteremmo ad applicare al momento sacro del giudizio un consimile criterio matematico, che s’adatta a delibere di più o meno variegate e disordinate assemblee votanti (e vocianti), ancor soggette a controllo giudiziale, assai meno a solenni dicta giurisdizionali su beni altrui, spesso personalissimi e inalienabili, che sono pur sempre frutto di un confronto improntato a metodo collegiale e dialogico, con reciproca influenza delle opinioni espresse da ogni partecipe al giudizio, quand’anche separabili concettualmente e materialmente l’una dall’altra, come avviene nelle sentenze inglesi, appunto.

L’art. 276 c.p.c. è, in questo, norma fondamentale e archetipica, rivelatrice di una chiara e precisa metodologia d’ordine logico, cui neppure il giudice monocratico può rinunciare nel chiuso dell’intima camera di consiglio ch’egli fa con sé stesso.

Una pronuncia della Cassazione penale del 2007(14), emessa sempre nel contesto che qui ne occupa, fu chiarissima nel delineare i caratteri della sentenza collegiale italiana, pur errando poi nel trarre alcune conseguenze sul piano processuale civile: “la presenza, all’interno di un organo giurisdizionale collegiale, di un componente privo del requisito dell’imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo, inficia, nonostante l’estraneità degli altri componenti all’accordo corruttivo, la validità dell’intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico. In sostanza, in quel collegio sedeva non un giudice, quanto piuttosto una parte. In violazione, non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundnorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico-giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l’eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. In tesi generale, tale è l’effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice – dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l’ipotesi del giudice corrotto (patologia, fortunatamente rarissima) a quella del non giudice per vizi di nomina – che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l’atto giudiziario emanato. Occorre, al riguardo, chiarire che il metodo collegiale perfetto – quale quello connaturale ad un organo giudiziario – conduce ad una deliberazione che è il portato conclusivo di una comune trattazione e discussione delle questioni controverse, con circolazione dialettica delle opinioni ed eventuale formazione di maggioranze variabili sui singoli punti (art. 276 c.p.c.; art. 527 c.p.p.). Premessa l’insondabilità delle tesi espresse in camera di consiglio, coperte da segreto inviolabile…, il difetto d’imparzialità di uno dei membri lede irrimediabilmente la correttezza della fattispecie decisoria a formazione progressiva, impedendo di distinguere nell’ambito di una pronuncia corredata di motivazione unitaria (non essendo ammessa nel nostro ordinamento, a differenza che nella Common law, l’esternazione della dissenting opinion)(15) – quali capi della pronuncia siano inquinati da un voto determinante – o anche solo da un apporto argomentativo dotato di vis persuasiva proveniente dal magistrato corrotto ed idoneo ad influenzare l’altrui convincimento – e quale invece sia frutto di genuina disamina, immune da condizionamenti. Tanto più che la corruzione riguardava, nella specie, proprio il giudice relatore – poi, anche estensore della motivazione: ciò che porta presuntivamente ad escludere che egli sia rimasto in minoranza nella decisione (art. 118 disp. att. c.p.c., comma 4°) e quindi del membro del collegio che disponeva della diretta conoscenza delle carte processuali ed era chiamato ad illustrare fedelmente in camera di consiglio non solo le questioni da vagliare, ma anche il materiale probatorio raccolto”.

Parole chiare, energiche e ampiamente condivisibili, salvo che per l’impropria sovrapposizione tra dolo del giudice, che attiene a una situazione psichica e volitiva, e vizio di costituzione del giudice, che concerne i requisiti di nomina in base alle norme sull’ordinamento giudiziario.

Scrivere invece, come ha fatto anche la Suprema Corte nella sentenza definitiva sul Lodo Mondadori, che è notoria la decisiva influenza del relatore sugli altri componenti del collegio, significa non soltanto negare il contesto dialogico entro cui deve maturare la decisione della causa ma, soprattutto, avallare assai poco commendevoli prassi di “monocratizzazione” delle decisioni collegiali, in una tendenza di malinteso efficientismo rivelatosi non solo inutile sul piano generale, ma anche psicologicamente e “pedagogicamente” dannoso, ove si rinuncia a quel fecondo confronto delle idee che germina dubbi favorendo, proprio grazie a questi e al metodo dialettico, decisioni più ponderate. La riforma del giudice unico di primo grado (l. n.51/1998) ha desertificato quel sostrato di saggezza esperienziale, e non solo astrattamente conoscitiva dei dettami giuridici, e quell’interno confronto dialogico e polifonico, dai quali ogni provvedimento di giustizia dovrebbe scaturire, grazie a un organo collegiale composto da plurimi e, volta a volta, diversi magistrati, tanto meglio se connotati da differenze di età, cultura, conoscenze giuridiche ed esperienze di vita, senza omologazioni precostituite né solipsismi autoreferenziali.

Nessuno nega l’importanza e il peso dell’istruttore, relatore ed estensore di pronuncia collegialmente assunta e resa: ma tratteggiarlo come artefice pressoché esclusivo della decisione significa violare il dettato normativo e, ancor peggio, far degli altri componenti del collegio, magistrati anch’essi non meno responsabili del decisum, dei semplici uditori disinteressati e distratti, che assistono impassibili e omologano notarilmente quel che vien loro sottoposto dal relatore, magari già interamente scritto, per chiederne l’imprimatur e, quanto al presidente, la mera sottoscrizione in calce.

7. – Errate furono le conseguenze che, sulla scia di quella sentenza penale, la corte d’appello ambrosiana trasse nella vicenda del Lodo Mondadori successiva al giudicato penale, discorrendo d’inesistenza della pronuncia affetta da dolo del giudice per vizio di costituzione del collegio. Fu agevole per illustre dottrina(16) osservare come non potesse in alcun modo parlarsi di sentenza inesistente (categoria già di per sé discutibile(17)); e tanto meno lo si potesse fare rispetto al vizio di costituzione del giudice, per vero invocato un po’ fuori luogo dalla stessa perspicua pronuncia della Cassazione penale del 2007, ché il dolo attiene all’atteggiamento psichico e alla prava intenzione soggettiva del singolo componente del collegio, laddove la costituzione del giudice inerisce ai requisiti prescritti dall’ordinamento giudiziario per la corretta composizione dell’organo decidente e, per di più, dà luogo a un vizio che la legge processuale civile, a chiarissime lettere, consente sì di rilevare anche d’ufficio in ogni stato e grado, ma di sanare con la formazione del giudicato, a mente dell’art. 158 c.p.c., che fa salva la regola di conversione dei vizii di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, 1° comma, c.p.c. Neanche sotto tale profilo poteva, dunque, parlarsi d’inesistenza del dictum giudiciale, secondo il paradigma normativo della sentenza non sottoscritta, di cui al 2° comma dello stesso art. 161.

Ancor meno poteva discorrersi di sentenza inesistente al cospetto di una norma come il n. 6 dell’art. 395 c.p.c., che espressamente detta il regime della sentenza affetta da dolo del giudice, così chiarendo come un tal grave vizio di volontà del giudice debba essere fatto valere in via di revocazione, entro breve termine dal formarsi del giudicato che lo accerti in via definitiva. Il modello tedesco, nei §§ 580, n. 5, 581 e 586 ZPO(18), detta una disciplina non troppo dissimile dalla nostra, onerando la parte soccombente a proporre tempestiva Restitutionsklage per far riaprire la causa decisa con regiudicata affetta da dolo del giudice, purché accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato, entro il termine di un mese dalla conoscenza del motivo di impugnazione, ma non prima dell’avvenuto passaggio in giudicato.

La Cassazione penale nel 2007(19) ebbe sul punto parole non meno chiare e nette di quelle scritte a proposito del dolo del singolo componente di organo giudiziario collegiale: “l’intangibilità degli effetti del giudicato (che, coprendo il dedotto ed il deducibile, facit de albo nigrum) è ancorata all’oggetto specifico della controversia civile, quale contrassegnato dagli ordinari elementi costitutivi dei soggetti, del petitum e della causa petendi; ma non impedisce affatto accertamenti di tipo diverso, da esso esulanti; e tanto meno in sede penale. … le sentenze e le ordinanze… a vario titolo emesse in giudizi civili restano valide ed efficaci … fino all’eventuale esito vittorioso dell’azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato”.

8. – Ed infatti la Suprema Corte, nella sentenza n. 21255/2013 che ha chiuso, sul volger dell’estate del 2013, l’asperrima contesa sul Lodo Mondadori susseguente all’accertamento del dolo del giudice relatore nel collegio di corte d’appello che dichiarò nullo quel lodo e, in via rescissoria, rigettò nel merito le domande di Cir, ha avuto modo di rettificare la motivazione della pronuncia resa in grado di appello sul tema della sentenza inesistente per vizio di costituzione del giudice e sull’onere di impugnarla mediante revocazione straordinaria ex art. 395, n. 6, c.p.c., chiarendo come essa fosse bensì affetta da uno dei peggiori inquinamenti volitivi che si possano immaginare, ma non potesse ritenersi inesistente sul piano giuridico e, come tale, esente dalla regola di conversione dei vizii di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, 1° comma, c.p.c., dacché “la categoria dei provvedimenti tamquam non essent (al di là, si ripete, delle più che fondate perplessità mosse in dottrina sulla sua stessa configurabilità) non è comunque evocabile tutte le volte in cui l’ordinamento, avendo preventivamente individuato un patologico momento di ‘conflitto’, appronta per esso un espresso rimedio, quale, nella specie, la revocazione straordinaria per dolo del giudice – e di ciò pare indiretta conferma la disposizione di cui all’art. 2738 c.c., comma 2°, nella parte in cui si ammette la risarcibilità dei danni derivanti dalla sentenza fondata su falso giuramento ove tale falsità sia stata riconosciuta in sede penale a prescindere dall’esperimento del rimedio revocatorio: in tal caso, difatti, il legislatore si è risolto a prevedere espressamente l’esclusione del rimedio stesso, consentendo il legittimo dipanarsi di un’autonoma azione risarcitoria”.

Tuttavia, la Suprema Corte, pur non negando l’onere della parte soccombente di attivare in termini la revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 6, c.p.c.(20), ha ritenuto che, nel caso di specie, l’esercizio tempestivo di tale impugnazione fosse superato, sul piano sostanziale, dal sopravvenire della transazione “spartitoria” del 1991, che novava il rapporto soggettivo inter partes, così impedendo in apicibus il formarsi del giudicato prima ancora che questo si fosse prodotto per decorrenza dei termini ad impugnandum. E ha aggiunto che, comunque, dovendosi garantire alla parte che ha ragione, per quanto praticamente possibile, tutto quello e proprio quello cui essa ha diritto, come insegnava Chiovenda, la sopravvenuta impossibilità materiale di accordare a ingiusto soccombente un risarcimento in forma specifica, a cagione delle trasformazioni e dei complessi passaggi societarii verificatisi, a distanza di lustri, nel gruppo editoriale oggetto di contesa, avrebbe reso “di per sé inutile il ricorso al rimedio della revocazione straordinaria di cui all’art. 395 c.p.c., n. 6”, così comportando l’“inesistenza (del perdurare) di un interesse ad agire in revocazione in capo all’avente diritto (disciplinato dal non meno noto art. 100 c.p.c.), interpretato alla luce dei principi costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1° e 2°), che, per apparire tale, deve essere anche e soprattutto un processo ragionevolmente celere, e cioè scevro da defatiganti orpelli destinati a soddisfare astratte quanto inconsistenti istanze di ossequio formale di regole di sottosistema, piuttosto che non, chiovendianamente, il diritto della parte di aver ragione, in tempi brevi, proprio mediante il processo”.

9. – Alcune precisazioni si impongono sugli argomenti spesi dalla Suprema Corte, si noti, non per negare l’onere di impugnare con revocazione straordinaria la sentenza che sia effetto di dolo del giudice, in ciò rettificando la motivazione addotta dalla corte territoriale, ma per superarlo mercé l’efficacia preclusiva della transazione stipulata prima del formarsi del giudicato sulla sentenza “inquinata”, nonché la carenza di interesse ad agire in revocazione, quando il rescissorio non possa condurre a una completa e satisfattiva restitutio in integrum del soccombente(21).

Quanto all’efficacia preclusiva e, diremmo, “sostitutiva” della transazione su sentenza ancor non trascorsa formalmente in rem iudicatam, pare corretto quel che scrive la Suprema Corte, quando assegna alla convenzione negoziale transattiva “sul piano morfologico, la chiara struttura del factum superveniens, stipulato nell’esercizio di una libertà contrattuale riconosciuta ai privati e legittimamente dispositiva degli stessi contenuti e degli stessi assetti di interessi scaturenti dalla sentenza della corte di appello di Roma; sul piano funzionale, essa riveste un altrettanto evidente carattere di fatto preclusivo rispetto ai diritti ed ai rapporti oggetto dei precedenti accertamenti, (arbitrali e) giudiziari, in quanto sopravvenuto ad essi e tale da escluderne tout court l’idoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata (non soltanto) sostanziale. Ciò è a dirsi pianamente alla luce della (essenziale) circostanza temporale per la quale, alla data della stipula della transazione, la sentenza della Corte di appello di Roma non era ancora passata in cosa giudicata (neanche) formale”(22).

È naturale che, in materia di diritti disponibili, le parti possano comporre mediante transazione la controversia, facendosi reciproche concessioni, anche quando sia stata emessa una sentenza e persino quando tale sentenza sia divenuta cosa giudicata. L’art. 1974 c.c. lo attesta a contrariis, consentendo l’annullamento della transazione per contrarietà al giudicato, ovviamente sol quando le parti o una di esse non ne abbiano notizia: se le parti hanno espressamente disciplinato il rapporto giuridico controverso, tenendo conto degli esiti del giudizio, irrevocabili o meno che siano, la transazione dispone dei reciproci diritti e obblighi con il proprio potere conformativo e si sostituisce a tutto quanto l’ha preceduta, inclusa l’eventuale sentenza, passata o meno in cosa giudicata, dettando una nuova disciplina del rapoorto giuridico sostanziale(23).

L’effetto preclusivo della transazione, che pro iudicato habetur come si diceva in passato (e, così, ancora nell’art. 1772 c.c. del 1865: “Le transazioni hanno fra le parti l’autorità di una sentenza irrevocabile”)(24), assorbe e supera la sentenza emessa inter partes, quand’anche trascorsa in rem iudicatam, acquisendo forza di legge tra le parti a mente dell’art. 1372 c.c., in luogo dell’efficacia propria del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. L’autonomia privata in materia di diritti disponibili lo consente de plano e non v’è ragione per impedire alle parti di produrre effetti diversi da quelli sanciti dal giudicato, ovviamente purché leciti e consentiti dall’ordinamento.

Il problema si sposta, allora, sul versante sostanziale e, segnatamente, sulla sussistenza o meno di un onere di impugnare la transazione a carico del contraente, il cui consenso sia risultato inficiato da dolo, dell’altra parte o di un terzo, o da errore di fatto. Un onere negato da tutte le sentenze emesse sul Lodo Mondadori, che hanno ritenuto sussistere una responsabilità di natura precontrattuale/extracontrattuale del contraente in malafede, condannandolo a risarcire i danni provocati dal comportamento sleale tenuto nel corso delle trattative, ivi incluso l’interesse positivo. Tesi questa vivacemente contestata dalla dottrina civilistica, ma che ha anche ricevuto numerosi e autorevoli avalli(25).

10. – Il tema, di indubbio fascino, esula dallo scopo essenzialmente processuale di questo saggio. Peraltro, pare da preferirsi l’opinione di chi ravvisa nell’art. 1440 c.c. sul c.d. dolo incidente la corretta norma da applicare, in luogo di sempre scivolosi, ampii e ambigui riferimenti a concetti giuridici indeterminati o di nuovo conio e a clausole generali(26), quali sono i doveri di correttezza e buona fede, la teoria dei vizii incompleti(27) e, in genere, le norme sulla responsabilità precontrattuale ed aquiliana, che aprono troppo vasti spazii alla discrezionalità del singolo interprete e sono suscettibili di variegate letture, come dimostrano proprio le polemiche che hanno diviso, con toni anche aspri, gli interventi dei civilisti sulle varie sentenze emesse nella vicenda del Lodo Mondadori.

A ben guardare, però, uno scrutinio sull’ingiustizia della sentenza affetta da dolo del giudice pare essere passaggio imprescindibile, quale che sia l’inquadramento giuridico sostanziale che voglia darsi alla fattispecie.

Infatti:

i) se la transazione fosse stata impugnata e annullata ab imis per vizio del consenso, la sentenza “inquinata” avrebbe ripreso vigore e la parte soccombente avrebbe comunque avuto l’onere di impugnarla con revocazione straordinaria ex 395, n. 6, c.p.c. per evitare la reviviscenza, recte il definitivo consolidarsi, del giudicato formale e sostanziale, ottenendone la revocazione e sostituendola in via rescissoria con altra pronuncia (o con transazione tra le parti o i successori soggetti all’autorità del giudicato e, così, legittimati a partecipare al giudizio sulla revocazione, come avvenuto nella parallela vicenda IMI c. Sir-Eredi Rovelli): in una prospettiva di tal genere, la revocazione straordinaria dovrebbe comunque proporsi entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice, a mente degli artt. 325 e 326 c.p.c., salvo sospenderla già nella fase rescindensex art. 295 c.p.c., fintanto che la transazione sopravvenuta alla sentenza, e così preclusiva e sostitutiva degli effetti di questa, non venga annullata;

ii) se alla transazione fosse stato applicato l’ 1440 c.c. sul dolo incidente(28), essa non sarebbe stata annullata – non essendo i raggiri tali da determinare il consenso, ma solo da indurre la parte a concluderla a condizioni diverse – e il contraente in mala fede sarebbe stato chiamato a rispondere dei danni: sennonché tali danni, per essere risarcibili, dovevano nascere da una sentenza non solo “inquinata”, ma anche ingiusta, onde la ripetizione del giudizio in sede rescissoria, rimossa in via rescindens la pronuncia affetta da dolo del giudice, sarebbe stata anche qui imprescindibile, non potendosene predicare incidenter tantum l’ingiustizia, almeno inter partes (sibbene soltanto per i terzi, autori del reato di corruzione in atti giudiziarii: sul che v. infra al par. 12);

iii) facendo applicazione della norma generale di cui all’art. 2043 c.c. sulla responsabilità aquiliana, nonché di quelle di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. sulla responsabilità precontrattuale(29), l’ingiustizia del danno restava pur sempre elemento della fattispecie, a integrare il quale sarebbe occorso, anche in tal caso, ripetere il giudizio di merito viziato da dolo del giudice, una volta revocata la precedente sentenza (del che diremo sempre infra, nell’ultimo paragrafo).

Non bastava a esentare l’azione risarcitoria da revocazione straordinaria un isolato e ormai remoto precedente(30), nel quale la Suprema Corte ebbe a statuire che, “qualora il giudicato civile di condanna sia l’effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell’altra, posta in essere mediante la precostituzione e l’uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora siffatta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l’esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l’obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall’accertamento fatto-reato stesso (art. 185 c.p.), che non può trovare ostacolo nel suindicato giudicato civile che ne rimane travolto; tale potere-dovere del giudice penale, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato”. Ciò non solo per quel che notava, illico et immediate, autorevole dottrina(31) – oltre che per l’assorbente ragione per cui l’ordinamento, quando predispone un rimedio impugnatorio, ordinario o straordinario che sia, onera la parte soccombente a utilizzarlo nei modi e nei termini prescritti dalla legge – bensì soprattutto perché, in quel caso, artefice dell’illecita deviazione della cognitio iudicis era esclusivamente la parte che, falsificando i documenti, aveva ottenuto con frode processuale un provvedimento (nella specie, un decreto ingiuntivo non opposto) certamente ingiusto, proprio perché fondato su un falso materiale e ideologico, senza il quale nessun diritto sarebbe spettato all’autore dell’illecito.

Viceversa, il dolo del giudice costituisce sintomo di ingiustizia della sentenza nello stato, a dir così, più puro, poiché investe direttamente la sua intime conviction, violandone ab intra il dovere di terzietà e imparzialità nel giudicare, senza che ne promani necessariamente una sentenza difforme da quella che un “vero giudice”, terzo e imparziale, avrebbe emesso, come accade sine ullo dubio nelle fattispecie di dolo revocatorio della parte o di falsità di prove decisive, di cui discorrono i nn. 1 e 2 dell’art. 395 c.p.c., mercé le quali il vizio revocatorio e la deviazione cognitiva inficiano la ricostruzione nel processo del rapporto sostanziale, non l’atteggiamento psichico del giudicante. In altre e più chiare parole, il giudice può essere corrotto anche da chi ha ragione, ma teme e vuole eliminare l’alea del giudizio(32): donde la necessità imprescindibile, rimossa l’anomalia insinuatasi nell’animus iudicis, di ripetere il giudizio in sede rescissoria.

Neppure giova far assurgere a epifania di una regola generale di superfluità della revocazione l’ipotesi, affatto eccezionale, del falso giuramento, che mette capo a sentenza sottratta al rimedio straordinario della revocazione per falsità delle prove ex art. 395, n. 2, c.p.c., ma è fonte di responsabilità penale e civile, a norma dell’art. 2738, 2° comma, c.c. Qui è la Suprema Corte a leggere tale norma, palesemente eccezionale, “secondo una poco persuasiva metodologia interpretativa da canone inverso” (come si legge nella pronuncia del 2013 sulla vicenda del Lodo Mondadori), ché il legislatore italiano, diversamente da quello tedesco e nonostante i contrastanti pareri espressi nel corso dei lavori preparatorii(33), consapevolmente sottrasse alla revocazione la sentenza fondata su falso giuramento, accordando solamente rimedii risarcitorii, oltre alla punizione del reo(34).

L’impressione, insomma, è che la revocazione della sentenza ex art. 395, n. 6, c.p.c., in ambedue le sue fasi rescindente e rescissoria (salvo accordi sulle restituzioni e sui risarcimenti, com’è avvenuto nel caso IMI c. Sir-eredi Rovelli), non possa essere evitata, qualunque inquadramento giuridico sostanziale e qualsiasi rime-dio la parte danneggiata prescelga e sia corretto e ammissibile adoprare. E tanto meno la si possa evitare in un’impostazione giuridica di matrice aquiliana, la quale esige pur sempre e testualmente (art. 2043 c.c.) l’ingiustizia del danno, per quanto si tenda ad attenuarne viepiù la portata(35). Una res iudicata – che, per definizione, facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat – non può essere giuridicamente “ingiusta”, non può costituire iniuria né fonte di danni per le parti, gli eredi e gli aventi causa, soggetti alla sua efficacia diretta ex art. 2909 c.c., fintanto che l’ordinamento la tenga ferma e la consideri pro veritate. Una volta che sia stata rimossa e privata della sua efficacia conformativa sull’oggetto del processo e per i soggetti che vi erano sottoposti (di regola soltanto quelli indicati nell’art. 2909 c.c.), il diritto sostanziale tornerà ad avere libero campo e potrà esprimersi ex novo un giudizio incorrotto. Ma senza questo necessario passaggio, il giudicato “sta e non si lascia smentire”(36).

11. – Ancor meno persuasiva è la seconda delle idee che hanno condotto la Cassazione a escludere l’onere della revocazione straordinaria, reputandola inammissibile per difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), quando il rescissorio risulti per la parte privo d’ogni utilità, non potendo a distanza di lustri dalla vicenda storica farle ottenere gli stessi vantaggi definitivamente perduti, cioè esattamente e “chiovendianamente” tutto quello e proprio quello cui la parte aspirava, il “bene della vita” consistente nel pacchetto azionario di controllo del gruppo editoriale Mondadori nella sua integrità, perché non “spartito” in esito al contenzioso con la transazione del 1991 e, soprattutto, oggetto di trasformazioni e fusioni che ne avevano ormai mutato la struttura societaria.

Adducere inconveniens non est solvere argumentum, specie quando esiste una norma, come l’art. 402 c.p.c., che espressamente contempla il potere-dovere del giudice della revocazione di emettere non soltanto la sentenza sostitutiva di quella revocata, compiendo il iudicium rescissorium immediatamente dopo quello rescindens, ma anche di provvedere sulle restituzioni e così, con un minimo sforzo interpretativo, sui risarcimenti, allorché le restituzioni stricto sensu non siano più possibili, conformemente all’inveterato brocardo per cui pretium succedit in locum rei ed anche a mente degli artt. 2037 e 2038 c.c. sulla ripetizione di indebito(37).

Oltre a ciò, palesi risultano l’inversione logica e la petizione di principio in cui cade un ragionamento di tal fatta (si trae dal preteso difetto di interesse al rescissorio l’inammissibilità anche del rescindente, laddove l’interesse a rimuovere un giudicato sfavorevole, anche solo in via di iudicium rescindens, ben dovrebbe e potrebbe considerarsi per il soccombente materiale in re ipsa(38)), accentuato da una prospettiva marcatamente “funzionalista”, che sorvola sulle strutture e sulle previsioni normative quali risultanti ex positivo iure, per far posto a un principio di effettività della tutela genericamente declamato, che si vorrebbe rafforzare con una lunga dissertazione sulla centralità del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., rispetto a quella usualmente accordata per equivalente pecuniario(39), con argomento che, all’evidenza, prova troppo e costituisce un fuor d’opera, oltre a trascurare un dettaglio: cioè che la revocazione stessa, specialmente quella straordinaria, è restitutio in integrum (Restitutionsklage la chiamano ancor oggi i tedeschi), id est reintegrazione in forma specifica(40), che restituisce le parti a un nuovo giudizio, emendato dal vizio percettivo o volitivo che affligge la pronuncia impugnata; il iudicium rescissorium è un posterius, mentre la sopravvenuta impossibilità, naturalistica o giuridica, del bene della vita conseguibile all’esito di questo (che nel Lodo Mondadori era, è bene ricordare, il trasferimento, in via costitutiva, della proprietà delle partecipazioni promesse in vendita, cioè l’adempimento del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.(41)), ammesso che di oggettiva e assoluta impossibilità si tratti davvero e non di mera difficoltà, ben può essere colmata secondo l’ordinamento dai consueti rimedii risarcitorii per equivalente pecuniario, che nella specie, peraltro, sarebbero stati conformi a quanto perseguito dalla parte danneggiata.

Non crediamo che Chiovenda, in nome del principio di strumentalità e di effettività della tutela giurisdizionale e per dare alla parte che ha ragione, “per quanto praticamente possibile, tutto quello e proprio quello cui essa ha diritto”, intendesse forzare i limiti della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dell’oggetto del processo e del giudicato formale e sostanziale.

12. – Resta da affrontare il problema dei rapporti tra la revocazione straordinaria della sentenza e altri giudizii risarcitorii nei confronti dei responsabili del delitto, non soggetti all’efficacia della pronuncia inquinata da corruzione del giudice.

Si tratterà, è evidente, di azioni di risarcimento del danno, proponibili contro i coautori del reato di corruzione in atti giudiziarii (tra i quali lo stesso giudice corrotto e lo Stato, chiamato a rispondere del provvedimento effetto di dolo del giudice, a mente dell’art. 2 l. 117 del 1988), che non vadano soggetti all’autorità del precedente giudicato, non essendo parti né eredi né aventi causa.

La struttura dell’atto illecito viene descritta dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 21255/2013, nel modo seguente, sia pure con riguardo all’azione di responsabilità extracontrattuale per illecito indebolimento di posizione negoziale, ritenuta esperibile anche tra le parti della sentenza frutto di corruzione del giudice: “La scansione dei suoi elementi costitutivi risulta diacronicamente realizzata in ogni sua componente attraverso il dipanarsi dell’atto doloso (il comportamento corrotto del giudice) che cagiona ad altri (la Cir) un evento di danno (la sentenza corrotta) ingiusto (conseguente alla ingiusta alterazione delle posizioni contrattuali) da cui scaturisce una conseguenza dannosa risarcibile (la transazione stipulata a diverse e pregiudizievoli condizioni), in costanza del doppio e necessario nesso di causalità, materiale (che lega la condotta all’evento) e giuridico (che lega l’evento di danno alla conseguenza dannosa risarcibile), volto a ledere un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato (il diritto a stipulare una transazione priva del condizionamento scaturente dalla sentenza corrotta, il cui aspetto speculare si identifica nell’indebolimento della posizione contrattuale in corso di trattative e di stipula della convenzione negoziale)”(42).

La sequenza diacronica ben può valere, ed anzi più esattamente vale, mutatis mutandis, per le azioni risarcitorie contro il giudice corrotto, contro lo Stato (a norma della l. 117 del 1988) e i correi artefici del grave delitto: azioni liberamente proponibili, proprio perché costoro, ripetesi, non possono in alcun modo invocare l’autorità del precedente giudicato, non essendo né parti né successori né aventi causa, né pertanto è necessaria alcuna revocazione della sentenza affetta da dolo del giudice.

Di tale sequenza andrebbero forse emendati due passaggi centrali: il “danno ingiusto” potrebbe non consistere sic et simpliciter nella “sentenza corrotta”, bensì nella “sentenza corrotta e ingiusta” dacché, come già si diceva, il giudice potrebbe essere stato corrotto unicamente per evitare l’alea del giudizio, ma la sentenza di un giudice incorrotto, rimosso il vizio revocatorio, potrebbe anche avere eguale contenuto rispetto alla precedente pronuncia. Quest’ultima è la logica sottesa alla revocazione come alla Restitutionsklage tedesca, tanto da affidare il nuovo giudizio al medesimo ufficio giudiziario che aveva emesso la sentenza viziata e persino, eventualmente, agli stessi magistrati, con l’ovvia esclusione del solo giudice corrotto (ove mai fosse ancora nelle proprie funzioni: ciò che non sarebbe davvero plausibile)(43). E questa è, sia pure con la consueta connotazione del favor rei, la ratio anche della revisione penale, che l’art. 630, lett. d), c.p.p. ammette, “se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto previsto dalla legge come reato”, ivi inclusa, ovviamente e per antonomasia, la corruzione in atti giudiziarii ex art. 319 ter c.p.: a condizione, però, che il motivo fondante la revisione sia idoneo a condurre al proscioglimento del reo, cioè a sovvertire gli esiti “ingiusti” del pregresso procedimento penale, sebbene coperti dal giudicato formale, come l’art. 631 c.p.p. s’affretta subito appresso a chiarire(44). Il che ulteriormente dimostra, per differentiam rispetto alla revisione penale, funzionale al proscioglimento del reo, come nella revocazione civile di cui all’art. 395 c.p.c. non conti a priori che il iudicium rescissorium ridondi a favore della parte impugnante, ben essendovi interesse anzitutto a rimuovere, in via di iudicium rescindens, la sentenza inficiata da deviazione percettiva o volitiva del giudice, per farne seguire un giudizio emendato dal vizio revocatorio causam dans.

L’accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato è, per definizione, “giusto”. Se riguarda le parti, gli eredi e gli aventi causa, esso fa stato finché non venga rimosso mediante un’impugnazione straordinaria. Nei confronti dei terzi, non soggetti alla latitudine soggettiva del giudicato, resta privo di effetti: ma ciò non toglie che, quando contro costoro vengano proposte azioni risarcitorie, occorra affrontare, sia pure incidenter tantum, il problema dell’illecita influenza del reato sull’intime conviction del giudice corrotto e dell’ingiustizia del risultato. Problema che ambedue le sentenze di merito e, indirettamente, anche quella di legittimità sul caso Cir c. Fininvest hanno, in effetti, esaminato, sia pure nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta tra le medesime parti della sentenza “corrotta”, ancorché mai fatta oggetto di revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. La Suprema Corte, nella pronuncia del 2013, nota che lo scrutinio sull’ingiustizia ex corrupto della sentenza della corte d’appello romana – cioè su quella che sarebbe stata, con felice espressione, la “sentenza virtuale” di un giudice “incorrotto” – finisce per essere “strutturalmente relegat[o] nella dimensione della quaestio facti”, poiché le norme che un tal giudice avrebbe applicato nel giudizio presupposto fungono da regulae iuris di riferimento, alla cui stregua condurre l’accertamento fattuale sull’ingiustizia della sentenza “corrotta”. A noi pare più esatto dire, in proposito, che l’accertamento incidentale sull’ingiustizia ex corrupto passa attraverso la disamina circa la violazione o meno delle norme di legge che disciplinavano il caso risolto dal giudice corrotto, dacché la violazione eventualmente riscontrata si traduce in iniuria, cioè in elemento della fattispecie costitutiva dell’illecito aquiliano, di cui tali norme presupposte entrano a far parte solo mediatamente: in Cassazione è possibile denunciare la violazione dell’art. 2043 c.c. e/o dell’art. 185 c.p. e, solo attraverso questa, la violazione delle norme presupposte, che disciplinavano il caso deciso dal giudice corrotto, analogamente a quel che avviene nelle azioni di responsabilità nei confronti degli avvocati(45). Tutto questo vale, s’intende, nella prospettiva dell’azio-ne risarcitoria contro i terzi, non in quella della revocazione straordinaria che le parti, soggette all’autorità del giudicato, hanno pur sempre onere e interesse a proporre, come già si diceva nei precedenti paragrafi. Sicché le considerazioni della Suprema Corte paiono più esattamente riferibili alle azioni risarcitorie contro i terzi estranei all’efficacia del giudicato, piuttosto che a parti, eredi e aventi causa che all’autorità di questo, ex art. 2909 c.c., vanno soggetti.

La Cassazione sul caso del Lodo Mondadori, dopo aver in tal modo tracciato i confini del proprio sindacato de iniuria, non si esime dall’osservare che “la prova della ingiustizia ex corrupto della sentenza … non può non trarre un suo primo fondamento …, da una praesumptio facti secondo la quale la corruzione di un giudice finalizzata all’emanazione di una sentenza favorevole al corruttore postula che un giudice non corrotto avrebbe pronunciato una sentenza (non corrotta) di segno opposto a quella emanata. Per effetto del consueto meccanismo sillogistico che regola il ragionamento probatorio presuntivo, dal fatto noto (la corruzione del giudice), sulla base di una regola di logica e di esperienza (il medio), può desumersi, a mo’ di presunzione semplice, il fatto ignoto (l’ingiustizia della sentenza)”. Segue poi la condivisione in sentenza dei “principi ispiratori dell’analisi condotta dalla corte territoriale, fondati su due (corrette) premesse metodologiche individuate nel doppio limite posto al sindacato del giudice di appello chiamato a decidere dell’impugnazione del lodo di equità: il primo, costituito dalla limitazione ai soli errores in procedendo e a quelli in iudicando integranti violazione di norme di ordine pubblico, il secondo rappresentato dalla incensurabilità della motivazione se non sotto il profilo della sua totale omissione”.

Il sillogismo, pur corretto nel ribadire conclusivamente i ben noti limiti impugnatorii di un lodo emesso secondo equità, è fallace nel determinare la regola inferenziale (quel che la sentenza definisce il “medio” del sillogismo), come si evince dalla lettura dell’art. 319 ter c.p. sul delitto di corruzione in atti giudiziarii: la quale può essere impropria non meno che propria, senza necessità alcuna che dall’atto corruttivo sia conseguita una sentenza oggettivamente conforme o non conforme a diritto(46). Non può dunque assumersi alcuna praesumptio facti circa l’esito del giudizio presupposto (la “sentenza virtuale”), ove emesso da giudice terzo e imparziale.

Vero è semmai che, nel comune sentire e al cospetto di un delitto tanto grave e odioso, una sentenza “corrotta” non può essere né apparire “giusta”, anche quando sia oggettivamente conforme a diritto(47). Chi ha perso beni o denaro per effetto di quella sentenza ha patito un danno affetto da intrinseca ingiustizia ex corrupto, causalmente connesso all’emanazione della sentenza. Non giova dire: ma i beni e il denaro li avrebbe persi anche con una sentenza “onesta” (e conforme a diritto). Codesta sentenza “virtualmente onesta e giusta” è un evento che non è mai esistito in rerum natura: verrà a esistere tra le parti del precedente giudizio, formalmente coperto dal giudicato, se alcuna di esse proporrà in terminis revocazione straordinaria per dolo del giudice e se, una volta revocata la sentenza “corrotta”, si faccia luogo all’emanazione di una pronuncia sostitutiva di merito (il che non è avvenuto neppure nella parallela vicenda IMI c. Sir-Eredi Rovelli, essendosi definito il rescissorio mediante transazione): ma questo è un evento che, per le già spiegate ragioni, non riguarda i terzi. Sotto questo profilo l’art. 185 c.p., quando prevede che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole”, parrebbe fondare di per sé obbligazioni risarcitorie e restitutorie ex delicto (stricto sensu) in modo autonomo e origi-nario, siccome correlate eziologicamente alla commissione di un fatto costituente reato(48).

Si coglie, in tal modo, la differenza che corre tra la situazione giuridica delle parti e quella dei terzi responsabili di fronte alla sentenza frutto di corruzione del giudice: le parti, soggette all’autorità del giudicato, sono astrette a proporre nei termini revocazione straordinaria ex art. 395, n. 6, c.p.c., onde rimuoverlo e ottenere, così, un nuovo giudizio non inquinato da dolo del giudice; i terzi responsabili del delitto non potranno giovarsi dell’anteriore giudicato né subiranno di per sé gli effetti della revocazione, neppure all’esito del rescissorio.

La sentenza “corrotta” è elemento costitutivo dell’azione di risarcimento del danno proponibile contro i terzi responsabili dell’illecito: dà luogo a una questione pregiudiziale in senso tecnico, poiché riguarda un effetto giuridico autonomo, già oggetto di un separato processo inter partes, che entra a comporre la fattispecie illecita di cui i terzi sono chiamati a rispondere ex artt. 2043 c.c. e/o 185 c.p. Conferma di ciò si trae dall’art. 337, 2° comma, c.p.c., che disciplina la sospensione facoltativa della causa dipendente, quando sia invocata l’autorità di una sentenza emessa sulla causa pregiudiziale, purché si tratti di sentenza idonea a far stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa ex art. 2909 c.c.(49): l’autorità del giudicato si produce esclusivamente inter partes, talché i giudizii promossi nei confronti dei terzi responsabili dell’illecito non andranno soggetti a sospensione, neppure facoltativa ex art. 337, 2° comma, c.p.c., e la cognizione sulla sentenza “corrotta” (recte, sul rapporto sostanziale deciso mediante tale sentenza) sarà, in tali giudizii, puramente incidentale, senza produrre effetti sul rapporto principale intercorso tra le parti, che rimarrà soggetto alla sentenza passata in giudicato, finché non venga revocata e sostituita con pronuncia “incorrotta”, quale che ne sia il contenuto.

Il damnum cagionato dai terzi è iniuria datum, dove l’accertamento dell’iniuria implica cognizione incidentale anche sul rapporto giuridico deciso con sentenza illecitamente condizionata, senza intaccarne il contenuto imperativo tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, sino a revocazione straordinaria da costoro chiesta in via principale: in mancanza di che, il giudicato si consolida irrevocabilmente inter partes, mentre ai terzi neque nocet neque prodest.

In una parola, il damnum re iudicata datum non esiste inter partes. È damnum iniuria datum, quando l’illecito sia perpetrato da soggetti estranei all’efficacia soggettiva del giudicato, correi nel commettere il grave crimine di corruzione in atti giudiziarii.

(1) La sentenza di App. Roma 7 marzo 2013, n. 1306, unico precedente edito, dal 1942 a oggi, di revocazione della sentenza per dolo del giudice ex art. 395, n. 6, c.p.c., può leggersi in questa Rivista 2014, 393 ss., con nota introduttiva siglata B.C., Il primo caso di revocazione di una sentenza per dolo del giudice.

(2) La sentenza di App. Roma 24 gennaio 1991, fu pubblicata e commentata, per lo più adesivamente, su tutte le principali riviste: Foro it. 1991, I, 1861, con nota di Caso, “De bello Segratense”: di arbitrati, patti parasociali ed altro ancora; in Giur. it. 1991, I, 2, 241; in Società 1991, 625, con nota di Dabormida, Sindacati di voto e nullità; in Dir. fallim. 1991, II, 32; in Foro pad. 1991, I, 32, con nota di Rubino-Sammartano, I patti parasociali: caduta di un mito?; in Giur. comm. 1991, II, 448; in Nuova giur. civ. 1991, I, 803, con nota di G. Carbone, Alcuni limiti presunti e non delle convenzioni di voto.

(3) Si tratta delle seguenti pronunce: Trib. Milano 3 ottobre 2009, in Foro it. 2009, I, 3193; in Danno e resp. 2010, 76, con nota di Santoro, Due casi di danno da perdita di chance: per sentenza ingiusta e per tardiva consegna di un telegramma; in La responsabilità civile 2010, 258, con nota di Tescaro, Danni da perdita di chance e danni non patrimoniali nella controversia Cir-Fininvest; in Resp. civ. prev. 2010, 586, con nota di C. Scognamiglio, Ingiustizia e quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei componenti del collegio; in Dir. famiglia 2009, 1859, con nota di Gazzoni, Ci vorrebbe un giudice di un altro pianeta (qualche dubbio “garantista” sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. lodo Mondadori).
App. Milano 9 luglio 2011, in Foro it. 2011, I, 2466; in Resp. civ. prev. 2011, 1807, con nota di Iudica, Efficacia della transazione e responsabilità extracontrattuale per indebolimento di posizione negoziale; in Giur. merito 2012, 75 (m), con nota di Winkler, Fraus omnia corrumpit: la vicenda Mondadori al vaglio della corte d’appello di Milano; in Giur. it. 2012, 877, con nota di Sassani, La cognizione incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del giudice e la superfluità della revocazione: c’era una volta il codice di procedura; in Giur. it. 2012, 607 (m), con nota di Tassone, L’azione di responsabilità nel caso Cir-Fininvest: quali chances per la perdita di chance?. V. sulla sentenza d’appello anche la silloge di articoli a commento in Danno e resp. 2011, 1059 ss.: Palmieri, Corruzione del giudice, sentenza sfavorevole e indebolimento della posizione negoziale: dalla perdita di chance alla logica del “più probabile che non”, ivi, 1060 ss.; Tassone, Perdita di chances e nesso causale nel caso CIR-Fininvest, ivi, 1067 ss.; Vasques, La certezza del diritto e fatti nuovi nel contenzioso e nella transazione CIR-Fininvest, ivi, 1077 ss.; Di Ciommo, Transazione non impugnata e risarcimento dei danni per illecito incidente sulla formazione della volontà negoziale: brevi note sulla sentenza d’appello CIR/Fininvest, ivi, 1083 ss.; Simone, Appunti in margine alle ricadute del Lodo Mondadori: atto II, ivi, 1090 ss.; Monateri, L’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. nel caso di sentenza collegiale con asserita corruzione di un suo componente, ivi, 1094 ss.; Nicita, Scenario controfattuale e valutazione economica del danno: il caso CIR/Fininvest, ivi, 1098 ss.; Lener, Note minime intorno alla clausola di inscindibilità, ivi, 1104 ss.
Cass. 17 settembre 2013, n. 21255;in Foro it. 2013, I, 3161, con nota di Costantino, Palmieri, Pardolesi; in Giur. it. 2014, 40 ss. con nota di Tassone, L’arresto finale sul caso Cir-Fininvest: questioni generali e nesso eziologico; nonché in Danno e resp. 2014, 123 ss., con note a seguire sotto titolo onnicomprensivo Cir-Fininvest: lo scontro finale: Santoro, Un po’ di storia, ivi, 139 ss.; Ponzanelli, Il danno per la corruzione del giudice, ivi, 144 ss.; Impagnatiello, Chiovenda, lo studente medio e la revocazione per dolo del giudice, ivi, 146 ss.; Vettori, Validità, responsabilità e cumulo di rimedi, ivi, 150 ss.; Palmieri, Pardolesi, Romano, 191, o giù di lì, ivi, 164 ss.; Lener, La retta via per il risarcimento del danno?, ivi, 168 ss.; Tassone, Il caso Cir-Fininvest e il nesso causale in Cassazione, ivi, 174 ss.; Simone, Lodo Mondadori e risarcimento del danno: di contaminazioni e (possibili) duplicazioni, ivi, 186 ss.; Monateri, Revocazione ex art. 396 c.p.c. e azione risarcitoria: a government of the judges, by the judges and for the judges, ivi, 189 ss.; in Corriere giur. 2014, 489 ss., con note di Bona, Tortious interference with business relationships, rimedio effettivo, “nuova” (ulteriormente affinata) causalità civile e danni punitivi; C. Scognamiglio, Ancora sul caso Cir c. Fininvest: brevissime note sull’interpretazione del contratto di transazione e sulla delimitazione del suo oggetto; Boccagna, Corruzione di un componente del collegio, mancata impugnazione della sentenza e risarcimento del danno: riflessioni in margine alla sentenza della Cassazione sul “lodo Mondadori”; nonché, in calce, i due Pareri del 2005 e del 2012 di Proto Pisani. Sulla sentenza della Cassazione v., inoltre, Colesanti, La revocazione è diventata un istituto inutile?, in questa Rivista 2014, 26 ss.; Sassani, C’era una volta lo Stato di diritto. Spigolature d’istinto sul “diritto processuale” della Corte Suprema, in www.judicium.it 2013.

(4) V. Cavallone, Un “frivolo amor proprio”. Precognizione e imparzialità del giudice civile, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, I, Milano 2005, 29, anche in nota, dove ulteriori riferimenti.

(5) Cfr. Velluzzi, Le Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica, Pisa 2013, spec. 57 ss.

(6) V. Monateri, Revocazione ex art. 396 c.p.c. e azione risarcitoria: a government of the judges, by the judges and for the judges, in Danno resp. 2014, 189 ss., che evoca il motto del judicare tamquam Deus, secondo le prerogative e le consuetudini dei Grandi Tribunali Supremi tra XVI e XVIII secolo (sui quali v. Monti, Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milano 2003); nonché i contributi raccolti in Foro it. 2013, V, 181 ss., La giurisprudenza fra autorità e autorevolezza: la dottrina delle corti: A) Berruti, La dottrina delle corti; B) Barone, “Dottrina” delle corti e funzione nomofilattica; C) Pardolesi, Granieri, Dottrina delle corti e disimpegno dei giuristi; D) Scoditti, Il diritto fra fonte e interpretazione. Spunti critici sulle sentenze-trattato e sulla dottrina delle corti anche nella nota redazionale di Pardolesi a Cass. 21255 del 2013 cit., in Foro it. 2013, I, 3161.
Sulla Freie Rechtsfindung basti qui evocare Ehrlich, ber Lücken im Rechte, 1888; Id., Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, 1903; Kantorowicz, Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 906, trad. it. La lotta per la scienza del diritto, Milano 1908, rist. 1988; nonché già Bülow, Gesetz und Richteramt, Leipzig 1885, trad. it. La legge e l’ufficio del giudice, in Quaderni fiorentini 2002, con postfazione di Pasqualucci.

(7) La sentenza App. Roma 7 marzo 2013, n. 1306, in questa Rivista 2014, 393 ss., si sofferma e arrovella su un sopraggiunto difetto di interesse che è, al postutto, una declaratoria di cessata materia del contendere.

(8) Satta, Commentario al c.p.c., II, 2, Milano 1959-1962, 333, dove si legge che “l’ipotesi non era prevista nel vecchio codice. Si tratta di una forma di riparazione specifica, analoga a quella che si avrebbe se la legge consentisse la revocazione per falso giuramento. La norma non presenta alcun interesse pratico. Dal punto di vista sistematico, si può osservare che il giudice qui litem suam facit non determina la nullità della sua sentenza, perché non viola alcuna regola di carattere formale. La sua posizione è in sostanza simile a quella del falso testimonio, che è pur sempre un testimonio anche se non dice il vero. Il dolo del giudice è di solito concorrente con quello della parte, solo che, a differenza di questo, deve essere accertato in un altro processo, e anzi nel processo penale, se non è intervenuta una causa di estinzione del reato”. Analogamente Andrioli, Commento al c.p.c., II, Napoli 1957, 634, secondo cui “il codice ha inteso far sì che il dolo del giudice, oltre a fornir materia di risarcimento di danni in sede di azione per la responsabilità civile [del magistrato, ai sensi dell’allora vigente art. 55 c.p.c., ndr], costituisca, una volta accertato, motivo di revocazione della sentenza; con che, il torto del soccombente viene reintegrato in forma specifica”, non senza realisticamente osservare che, “purtroppo, l’individuare in concreto le ipotesi di dolo del giudice, è impresa quasi disperata, non solo e non tanto perché non è agevole separare la inosservanza inconsapevole … dalla violazione consapevole, ma anche perché sulla ingiustizia incide, in committendo e in omittendo, l’attività delle parti, della quale il giudice risponde se e nei limiti in cui sia tenuto a sopperirvi e consapevolmente non vi sopperisca”. V. inoltre De Stefano, Il dolo del giudice, in Riv. dir. proc. 1953, I, 303 ss., per il quale nel dolo del giudice, rilevante ai fini della revocazione, coesiste il reato di abuso d’ufficio o, almeno, quello di falso ideologico; Colesanti, voce Sentenza civile (revocazione della), in Noviss. dig. it. XVI, Torino 1969, 1169, il quale nota come il vizio revocatorio di cui al n. 6 dell’art. 395 c.p.c. sia “del tutto privo di importanza pratica, come è dimostrato dall’assoluta carenza di precedenti giurisprudenziali”; negli stessi termini Cerino Canova-Tombari Fabbrini, voce Revocazione (diritto processuale civile), in Enc. Giur., XXVII, Roma 1991. Sulla revocazione per dolo del giudice v. Attardi, La revocazione, Padova 1959, 211 ss.; De Stefano, La revocazione, Milano 1957; nonché, da ultimo, Petrillo, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Commentario del c.p.c., V, Torino 2013, 73 ss., e Onniboni, in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, II, Milanofiori-Assago 2013, 1288 ss., dove ulteriori richiami.

(9) Peraltro, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, l. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, “nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

(10) Per Carnelutti, nelle Osservazioni e proposte sul progetto di codice di procedura civile, II, Roma 1938, 834, “era da sperare che il progetto avesse esteso il rimedio della revocazione a ipotesi, che sono state trascurate dal codice attuale soltanto perché, tre quarti di secolo fa, la scienza non ne aveva scoperto e svolto il principio; tra queste si menzionano il caso di sentenza viziata da dolo del giudice ovvero da violenza usata contro di lui; del pari il caso di sentenza determinata da frode processuale perpetrata da un terzo. La ipotesi di revocazione per dolo del giudice non può non essere preveduta dal momento che la prevede, sebbene a fini diversi, lo stesso codice vigente; è addirittura incongruo che la sentenza, la quale dà luogo a responsabilità del giudice, debba tuttavia continuare ad esistere come giudicato; né alla ammissibilità della revocazione costituisce una difficoltà la regola, secondo la quale la impugnazione si propone avanti lo stesso giudice, non dovendosi confondere la identità dell’uffiziale con la identità dell’ufficio: anche se l’uffiziale de quo agitur continuasse a far parte dell’ufficio, la sua astensione sarebbe indubbia…” (corsivo dell’a.).
Anche Ugo Rocco suggeriva di “aggiungere, alla ipotesi del dolo di una delle parti in danno dell’altra, l’ipotesi del dolo del giudice, ed in genere della frode nel processo” (Osservazioni cit., II, 835, nonché U. Rocco, Rilievi sul Progetto Preliminare del Codice di Procedura Civile, Napoli 1938, 92.

(11) La Restitutionsklage costituisce, assieme alla Nichtigkeitsklage, uno dei due modi di riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva passata in giudicato, di cui al Libro IV della ZPO, dedicato alla Wiederaufnahme des Verfahrens, §§ 578 ss. Ai sensi del § 580, l’azione restitutoria è proponibile in un’assai articolata serie di ipotesi, per lo più costituenti deviazioni cognitive o volitive del giudizio: tra esse, al n. 5, vi è il caso in cui alla decisione abbia partecipato un giudice che ha commesso a danno della parte una violazione penalmente perseguibile dei proprii doveri di ufficio in relazione alla controversia (“wenn ein Richter bei dem Urteil mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf den Rechtsstreit einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten gegen die Partei schuldig gemacht hat”). L’azione è proponibile soltanto se per il reato è stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato (§ 581), entro il termine di un mese, decorrente dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del motivo di impugnazione, ma non prima dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza e non dopo il decorso di cinque anni dalla formazione del giudicato (§ 586). Sul n. 5 del § 580 ZPO v. Jacobs, in Stein-Jonas, Zivilprozessordnung, Band 6, Tübingen 2013, 832.

(12) Perché era parsa al Guardasigilli ipotesi “di carattere prevalentemente scolastico”: così, testualmente, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e Relazione del Guardasigilli on. Solmi, Roma 1939, 101.

(13) In Commissione legislativa si era osservato che l’ipotesi della revocazione per dolo del giudice era stata omessa nel progetto definitivo, “anzitutto perché si è considerata di nessuna pratica frequenza, in secondo luogo perché il dolo del giudice isolatamente in sé non si concepisce, ma si connette sempre al dolo della parte per cui si è ritenuto sufficiente prevedere quest’ultimo”, salvo poi introdurre l’attuale n. 6 dell’art. 395 c.p.c., per disciplinare “un caso non contemplato nell’art. 493 del codice del 1865, caso che, per quanto rarissimo, è opportuno sia disciplinato per la necessità di porre nel nulla una decisione inficiata dalla frode del magistrato. La sentenza che accerta il dolo del giudice importerà consecutivamente anche la responsabilità civile di lui (art. 55, n. 1)” (v. Lugo, Berri, Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e con note di commento, Milano 1942, 308 ss.).

(14) Cass. pen. 16 maggio 2007, n. 35325, in Cass. pen. 2009, 177, con nota di Carella Prada. In diverso contesto (inerente all’accertamento di un concorso esterno in associazione mafiosa imputata a un alto magistrato di Cassazione), Cass., sez. un. pen.,30 ottobre 2002, in Foro it., 2003, II, 453, con note di Fiandaca e Di Chiara, afferma che, “mentre nei giudizi monocratici è necessariamente inevitabile riferire la deliberazione esclusivamente al giudizio dell’unico magistrato deliberante, in quelli collegiali, invece, la decisione è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli componenti del collegio, in base allo stesso titolo e agli stessi doveri: sia essa sentenza, ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti, ma la loro sintesi – operata secondo la regola maggioritaria – la quale rende la decisione impersonale e perciò imputabile al collegio nel suo insieme. Tanto comporta che, allorché, in punto di contestazione accusatoria, si sostenga che una determinata decisione collegiale, anziché il prodotto di un’autonoma scelta collettiva, imputabile quindi all’organo collegiale nel suo complesso, rappresenti invece il risultato raggiunto attraverso l’alterazione del regolare procedimento formativo della volontà collegiale, addebitabile ad un singolo soggetto, occorre fornire prova rigorosa di una condotta, da parte di quest’ultimo, se non di vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi, che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione di quell’illecito intervento”: diversità di contesto che ben giustifica le (solo) apparenti divergenze valutative tra le due pronunce penalistiche sulla causalità efficiente della condotta del singolo componente di collegio. Esprime perplessità sulle conclusioni raggiunte da Cass. 21255/2013 Boccagna, op. cit., 531.

(15) Ai sensi dell’art. 131, u.c., c.p.c. (aggiunto dall’art. 16, c. 2, l. 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati e dichiarato illegittimo da Corte cost., 19 gennaio 1989, n. 18, nella parte in cui dispone che “è compilato sommario processo verbale”, anziché “può, se uno dei componenti dell’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”), si ammette unicamente che dei provvedimenti collegiali possa essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

(16) Colesanti, Variazioni (in “re minore”) in tema di revocazione e sentenza giuridicamente inesistente, in questa Rivista 2012, 275 ss., dove ulteriori richiami.

(17) V. Besso, La sentenza civile inesistente, Torino 1997, passim; Auletta, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova 1999.

(18) V. supra in nota 11.

(19) Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2007, n. 35325 cit.

(20) Con esplicito riferimento all’avviso espresso da autorevole dottrina all’indomani della sentenza della corte territoriale: Sassani, La cognizione incidenter tantum, cit., nota ad App. Milano 10 luglio 2011, n. 3461 cit.; v. anche Colesanti, Variazioni cit., 275 ss. Dopo l’arrêt della Suprema Corte sul medesimo caso v. Sassani, C’era una volta lo Stato di diritto. Spigolature d’istinto sul ‘diritto processuale’ della Corte Suprema, in www.judicium.it 2013; Colesanti, La revocazione è diventata un istituto inutile?, in questa Rivista 2014, 36 ss. Analogamente Impagnatiello, op. cit., 146 ss.

(21) V. su ambedue gli argomenti le critiche di Colesanti, La revocazione, cit., 29 ss. e Sassani, C’era una volta lo Stato di diritto, cit. Di efficacia estintiva della transazione parla Proto Pisani nei Pareri cit., pubblicati in calce a Cass. 21255/2013, in Corriere giur. 2014, 536 ss.

(22) V. Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368, in Foro it. 2001, I, 956, con nota di Scala, Sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo civile: “Quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga un accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interesse ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato risulta impedito dalla sopravvenienza dell’accordo transattivo”. Sul punto v., amplius, Boccagna, op. cit., 523 ss.

(23) Parla di efficacia preclusiva classicamente Falzea, voce Accertamento, in Enc. dir., I, Milano 1958, 217, sulle cui orme si pone Palazzo, La transazione, in Tratt. Rescigno, 13, Torino 1985, 299. Preferiscono discorrere di efficacia costitutiva della transazione Santoro Passarelli, La transazione, Napoli 1986, 67 e 137; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano 1992, 828; Nicolò, Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell’obbligazione, ora in Raccolta di scritti, I, Milano 1980, 438; Segni, Natura della transazione e disciplina dell’errore e della risoluzione, in Riv. dir. civ. 1982, I, 256. Secondo Boccagna, op. cit., 524 s. si tratta di superamento, anziché di rescissione, della sentenza successivamente alla quale le parti transigano la controversia: ciò non toglie che la transazione sopravvenuta, dettando un nuovo regolamento del rapporto giuridico disponibile, produca un effetto sostitutivo della pronuncia, quand’anche trascorsa in rem iudicatam; lo si chiami effetto preclusivo, sostitutivo o estintivo, soprattutto quanto la transazione sia novativa, parrebbe essere questione più nominalistica che sostanziale.

(24) V. C. Ruperto, Pro iudicato, in C. Ruperto, Dalla legge al diritto, Milano 2010, 37 ss.; in giurisprudenza, per tutte, Cass. 14 gennaio 2005, n. 690, secondo cui “l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile”.
Anche Iudica, Efficacia della transazione cit., 1819 ss., ricorda che “con la transazione le parti rinunciano proprio ad acclarare chi avesse ragione o torto, accettando quale unico regolamento vincolante per loro le pattuizioni concordate con l’accordo transattivo. Questo regolamento contrattuale “rende inammissibile e irrilevante accertare chi avesse ragione o torto”. Il codice del 1865 attribuiva alla transazione addirittura il valore di un giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, che facit de albo nigrum e, in un certo senso, aequat quadrata rotundis. Se la definitiva rinunzia ad acclarare il torto e la ragione, con conseguente abbandono del ricorso per cassazione già proposto dalla parte, riposa su un falso presupposto – che cioè la sentenza della Corte d’Appello romana, al di là dell’esito sfavorevole, fosse comunque “giusta” nel senso di essere espressione dell’esercizio fisiologico della giurisdizione, e non il frutto patologico della corruzione –, non per questo può essere privata di efficacia per il tramite di un’autonoma azione extracontrattuale e dunque al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione. Semmai, avrebbe potuto essere accertato se quella rinunzia fosse stata viziata e se il vizio avesse o meno determinato un motivo di invalidità ai sensi degli artt. 1968 ss. c.c., ovvero delle norme generali in materia di vizio del consenso in quanto applicabili alla transazione. La sede nella quale questa questione avrebbe potuto essere posta è quella di un giudizio di impugnazione del contratto. Questo è il rimedio che spetta alla parte secondo la fisiologia dell’ordinamento. Se la transazione non è impugnata con successo e a maggior ragione se la transazione non è impugnata, la rinunzia ad accertare chi avesse torto o ragione deve ritenersi irretrattabile. In conclusione, affermare… che l’azione di responsabilità non è preclusa dalla sussistenza o meno di mezzi di impugnazione della transazione, significa negare la causa stessa del contratto di transazione. E significa (e questo è grave) riscrivere, attraverso il ricorso indebito alla responsabilità civile, i contenuti economici del contratto concluso”.

(25) Sui profili civilistici della vicenda v. le critiche, oltre che di Iudica, op. loc. cit., di Gazzoni, op. cit., 1886 ss.; Castronovo, Vaga culpa in contrahendo: invalidità responsabilità e la ricerca della chance perduta, in Europa e dir. privato 2010, 1 ss.; Di Ciommo, op. cit., 1083 ss.
Sostanzialmente a favore dell’impostazione imperniata sulla responsabilità precontrattuale/extracontrattuale per indebolimento di posizione negoziale, senza necessità né onere di impugnare la transazione per vizio del consenso, si esprimono, pur con diverse declinazioni, Vettori, Validità, cit., 150 ss.; C. Scognamiglio, Ingiustizia e quantificazione del danno, cit., 611 ss.; Id., Ancora sul caso Cir-Fininvest: violazione dolosa della regola di buona fede nelle trattative, giudizio di ingiustizia del danno ed alternatività delle tutele di diritto civile, in Resp. civ. prev. 2012, 704 ss., che fa riferimento alla discussa categoria dei danni meramente patrimoniali, su cui v. infra in nota 48; adde Id., Ancora sul caso Cir c. Finivest: brevissime note cit., 519 ss., dove ulteriori richiami a contributi dottrinali civilistici in corso di pubblicazione.

(26) Sulle quali v., in particolare, Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano 2010; nonché, da ultimo, Patti, Ragionevolezza e clausole generali, Milano 2013.

(27) Sulla teoria dei c.d. vizii incompleti – secondo cui, anche quando il contratto resti valido, sarebbe comunque possibile per la parte ottenere il risarcimento del danno in caso di malafede e scorrettezza dell’altro contraente in sede precontrattuale – v. Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino 1995. Penetranti critiche in D’Amico, La responsabilità precontrattuale, in Roppo (a cura di), Trattato del contratto, V – Rimedi, 2, Milano 2006, 1013 ss., nonché, in precedenza, Id., “Regole di validità” e “principio di correttezza” nella formazione del contratto, Napoli 1996, 245 ss.; Id., Buona fede in contrahendo, in Riv. dir. priv. 2003, 351 ss. e Barcellona, Trattato della responsabilità civile, Torino 2011, 487 ss., che evidenziano soprattutto gli eccessivi spazii di intervento discrezionale del giudice sul contratto, senza l’ausilio di criterii sicuri e dotati di un minimo di oggettività. Alle critiche replica C. Scognamiglio, Ancora sul caso Cir-Fininvest, loc. cit., sulla scia di Scoditti, Responsabilità precontrattuale e conclusione di contratto valido: l’area degli obblighi di informazione (nota a Cass., 8 ottobre 2008, n. 24795), in Foro it. 2009, I, 441 ss.

(28) Come suggerisce Lener, La “retta via” per il risarcimento del danno, in Danno e resp. 2014, 172 ss., che però ritiene “elemento decisivo la (conoscenza della) corruzione, non la (in) giustizia della sentenza”.

(29) Noto è il dibattito sulla natura della responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., che la giurisprudenza tendeva per lo più a ricondurre alla responsabilità aquiliana, dovendosi tuttavia registrare una recente tendenza a considerarla una forma di responsabilità da contatto sociale (v. Cass. 21 novembre 2011, n. 24438, in Giur. it. 2012, 2662, n. Renna, Spezzati, Sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione per la violazione degli obblighi procedimentali e di correttezza; e in Resp. civ. prev. 2012, 1948 (m), con nota di C. Scognamiglio, Tutela dell’affidamento, violazione dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità precontrattuale; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27648, in Contratti 2012, 235, con nota di Della Negra, Culpa in contrahendo, contratto sociale e modelli di responsabilità; in Giur. it. 2012, 2547, con nota di Fasoli, Contatto sociale, dovere di buona fede e fonti delle obbligazioni: una sentenza (quasi) “tedesca”; in Resp. civ. prev. 2012, 1944, con la già citata nota di C. Scognamiglio, Tutela cit.; in Europa e dir. privato 2012, 1227, con nota di Castronovo, Vaga culpa in contrahendo cit.; un’evidente “marcia indietro” e un ritorno all’alveo della responsabilità extracontrattuale e alla lex generalis di cui all’art. 2043 c.c. si ha, tuttavia, con Cass. 10 gennaio 2013, n. 477, in Foro it. 2013, I, 845 e in Danno e resp. 2013, 754, con nota di Della Negra, La natura della responsabilità precontrattuale: la quiete dopo la tempesta?.
Non è qui possibile se non richiamare, oltre ai classici scritti di Jhering, Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nicht zur Perfektion gelangten Verträgen, in Jahrb. F. d. Dogmatik d. heut. röm. u. deut. Privatr. 1861, 1 ss. (trad. it. a cura di Procchi, Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, Napoli 2005); Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm. 1956, II, 371 ss.; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano 1963, 67 ss., Id., Culpa in contrahendo, in Contr. impr. 1987, 287 ss., i già ricordati contributi di Castronovo, Vaga culpa in contraendo, cit.; Vettori, Validità, responsabilità e cumulo di rimedi, cit.; Scognamiglio, op. ult. cit., 1949 ss.; Scoditti, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, nota a Cass.29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it. 2005, I, 2536 ss.; nonché il recentissimo repertorio curato da F. Forte e M.S. Forte, Regole di correttezza e buona fede durante le trattative: natura della responsabilità precontrattuale, in Corriere giur., Gli Speciali, 2013, dove ulteriori riferimenti.

(30) Ci riferiamo a Cass., 18 maggio 1984, n. 3060, in Informazione prev. 1985, 609, richiamata in tutte le sentenze sul Lodo Mondadori.

(31) Sassani, La cognizione incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del giudice e la superfluità della revocazione: c’era una volta il codice di procedura, in Giur. it. 2012, 877 ss., il quale osserva che “la vicenda è quella di un tale che scopre che alla base del decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti, ed a cui non si è opposto ritenendo di essere effettivamente obbligato, sta un titolo cambiario la cui data è stata alterata, e che l’alterazione è stata fatta appunto per estendere nei suoi confronti la responsabilità per il debito portato dal titolo. Scoperto l’artificio, l’ingiunto denuncia per truffa l’autore dell’alterazione, e chiede i danni nel processo penale assumendo che l’artificio della data lo aveva indotto all’acquiescenza nei confronti di un decreto che avrebbe invece sicuramente impugnato. Il giudizio penale si conclude con sentenza di prescrizione, l’azione di danni viene ripresa in sede civile e si conclude con la condanna al risarcimento del danno nei confronti del contraffattore; la Corte Suprema conferma la decisione d’appello che aveva ritenuto non necessaria la revocazione. Che qui, però, non vi fosse necessità di revocazione deriva dal fatto che il danneggiato non se la prendeva affatto con il decreto ingiuntivo, non chiedeva, cioè, né di giudicare incidentalmente del dolo della parte di cui parla l’art. 395 n. 1 c.p.c., né della falsità della prova di cui al n. 2 dello stesso articolo (motivi ambedue ammessi dall’art. 656 c.p.c.); inoltre egli non agiva neppure in ripetizione di indebito (cosa che avrebbe dovuto portare a considerare il decreto tamquam non esset); egli chiedeva piuttosto di valutare alla stregua di illecito civilmente rilevante la truffa subita poiché, senza l’alterazione della data sul titolo cambiario egli avrebbe avuto potuto verificare l’insussistenza di responsabilità debitoria, onde non avrebbe pagato e fatto acquiescenza. Morale della storia: il decreto poteva ben restare al suo posto, avendo la truffa operato sul comportamento acquiescente dell’ingiunto. Non è casuale che la sentenza di Cassazione insista sul fatto che nella specie non era venuta in gioco una ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ma si trattava di un risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia pure determinato sul parametro di quanto pagato in adempimento del decreto. Un’azione di ripetizione avrebbe evidentemente richiesto la rimozione del titolo dell’arricchimento (cioè la revocazione del decreto), mentre una pretesa risarcitoria poteva ben nascere dalla incidenza della truffa sulla indotta convinzione dell’esistenza di un proprio obbligo”.

(32) Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova 2012, 440.

(33) V. § 580, n. 1, ZPO, che ammette la Restitutionsklage “se la controparte, attraverso una dichiarazione giurata, sulla quale la sentenza si è fondata, ha violato dolosamente o colposamente l’obbligo del giuramento” (“wenn der Gegner durch Beeidigung einer Aussage, auf die das Urteil gegründet ist, sich einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat”): sul § 580 n. 1 ZPO v. Jacobs, in Stein-Jonas, op. cit., 830.
Nelle Osservazioni e proposte sul Progetto di codice di procedura civile cit., II, 833 e 835, Coniglio suggeriva che la falsità del giuramento, accertata in sede penale, desse luogo a revocazione della sentenza, mentre Biondi riteneva che la revocazione della sentenza per falsità del giuramento, ammessa nel progetto preliminare Solmi del 1937, facesse cadere ogni ragione pratica e teorica di mantenere l’istituto del giuramento nel nostro processo. La diatriba venne poi risolta proprio con l’approvazione del libro VI del c.c. e la previsione espressa di cui all’art. 2738 c.c., che ha inteso “potenziare la sentenza sull’an juratum sit rispetto al giuramento, e non è dubbio che quell’intento sarebbe frustrato, qualunque fosse il motivo che ha conferito rilevanza alla falsità del giuramento, come causa di revocazione” (così Satta, Commentario cit., II, 2, 626).

(34) In dottrina v. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino 2014, 277, nt. 48 (“L’art. 2738 c.c. configura dunque una vera e propria eccezione al disposto dell’art. 395 n. 2”); Balena, voce Giuramento, in Dig. civ., IX, Torino 1993, 117 s.; Colesanti, voce Sentenza civile (revocazione della), cit., 1166. V. anche Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 490, intervenuta a chiarire una questione controversa in tema di falso giuramento, in ordine alla permanenza o meno nel sistema della norma contenuta nell’art. 371, 2° comma, c.p., statuendo che, una volta che l’art. 2738 c.c. ha unificato il regime delle forme del giuramento – tanto decisorio, deferito o riferito dalla parte, quanto suppletorio o estimatorio, deferito d’ufficio – escludendo sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione della sentenza in presenza di riscontrata falsità del giuramento, con esclusione di qualsiasi effetto impeditivo del giudicato anche di fronte ad una ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio, non ha più ragione d’essere e deve intendersi abrogata la previsione dell’art. 371, 2° comma, c.p. (fondata sul diverso quadro normativo del c.c. del 1865) in ordine all’esimente della ritrattazione del solo giuramento deferito d’ufficio ancorata ad una condotta ormai processualmente irrilevante, per cui non si può ritenere irragionevole la mancata estensione di tale esimente all’ipotesi del giuramento decisorio. In senso adesivo, sul punto, a Cass.21255/2013 v. invece Boccagna, op. cit., 528.

(35) Non è qui possibile neppure lambire l’amplissimo dibattito sul requisito dell’ingiustizia del danno: basti, perciò, rinviare a Sacco, L’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043, in Foro pad. 1960, I, 1420; Schlesinger, La “ingiustizia” del danno nell’illecito civile, in Jus 1960, I, 336 ss.; Trimarchi, voce Illecito (dir. priv.), in Enc. dir., Milano 1970, 100 ss.; Galgano, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. Impr. 1985, 1 ss., cui risponde Castronovo, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv. 1989, 1, 539 ss.; Mazzamuto, Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale, in Europa e dir. privato 2008, 349 ss.; Busnelli, L’ingiustizia del danno, in Rass. forense 2006, 905.

(36) “Se il dolore, che getta nella follia, deve essere cacciato dall’animo con verità, allora, soppesando tutte le cose con un sapere che sta e non si lascia smentire, non posso pensare che a Zeus” (Eschilo, Agamennone, in Severino, Interpretazione e traduzione dell’Orestea, Milano 1985, 22 s.).

(37) V., in egual senso, Impagnatiello, op. cit., 149.

(38) Cfr. Colesanti, La revocazione, cit., 31; v. anche Sassani, C’era una volta lo Stato di diritto cit. Non si ignora, ovviamente, il dibattito sulla natura della revocazione, vale a dire se essa debba considerarsi un’impugnazione sostitutiva oppure rescindente: una prima opinione, configurando i motivi di revocazione come veri e propri vizi della sentenza, riconosce alla pronuncia che, in accoglimento dell’istanza, dispone la revocazione un immediato effetto rescindente, distinguendo una fase rescindente, che comporta il venir meno della sentenza impugnata in quanto affetta dal vizio denunciato, ed una rescissoria, in cui si procede al nuovo giudizio di merito (in dottrina v., per tutti, Colesanti, Sentenza civile (revocazione della), cit., 1171; in giurisprudenza v. Cass. 15 febbraio 2001, n. 2181, in Foro it. 2001, I, 2260, ove si afferma che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata; Cass. 21 dicembre 1999, n. 14370;Cass. 3 marzo 1987, n. 2222). L’opposta opinione, invece, partendo dal presupposto che i motivi di revocazione rappresentano meri indici di ingiustizia della decisione impugnata, non vizii od errori della stessa, salvo il caso previsto dal n. 4 dell’art. 395 (ma v. Cerino Canova, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Padova 1973, 237 ss., secondo cui va aggiunto anche il caso di cui al n. 5), perviene alla conclusione che la dichiarazione di fondatezza della domanda proposta abbia come unico effetto quello di dar adito al riesame della causa, lasciando però sopravvivere la sentenza impugnata (v. per tutti Attardi, La revocazione cit., 68 ss. e Cerino Canova, op. ult. cit., 636 ss.). Sulla struttura del giudizio di revocazione v., di recente, Consolo, Le impugnazioni cit., 440 s., nonché, da ultimo, Petrillo, op. cit., 152 ss., e Onniboni, in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, cit., II, 1267, dove ulteriori riferimenti. Non pare, peraltro, che il differente inquadramento dogmatico incida sulle questioni dibattute nel presente scritto, né sull’onere di proporre revocazione straordinaria nei termini stabiliti ex positivo iure, qual riaffermato dalla stessa Suprema Corte, ancorché ritenuto inoperante, nel caso di specie, per le concorrenti ragioni (anteriore transazione novativa e preclusiva; difetto di interesse al rescissorio) criticate nel testo.

(39) Il riferimento, trasparente in sentenza a quella dottrina “che coniuga autorevolezza scientifica e convincente pragmaticità femminile”, va a Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente – Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell’impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e dell’attività amministrativa, Milano 2005.

(40) V. Andrioli, Commento cit., II, 634, secondo cui con la revocazione straordinaria “il torto del soccombente viene reintegrato in forma specifica”; Colesanti, La revocazione cit., 31.

(41) V. Santoro, Un po’ di storia, in Danno e resp. 2014, 140.

(42) Segue in sentenza una lunga dissertazione sulla teoria della causalità, che riproduce in gran parte un contributo dello stesso estensore Travaglino, La questione dei nessi di causa, in Il Corriere giuridico – Monografie, Milanofiori-Assago, 2012.

(43) V. Cass., 3 marzo 1987, n. 2222, la quale sottolinea che, “salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395, n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente, non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione”.

(44) Essendo il fine della revisione quello di pervenire al proscioglimento del condannato, l’art. 631 c.p.p., rubricato “limiti della revisione”, condiziona l’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria all’astratta idoneità degli elementi sui quali si fonda a dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. (v. Cordero, Procedura penale, Milano 1998, 1101; Presutti, Revisione del processo penale, in Enc. giur, XXVII, Roma 1991, 8; Spangher, Revisione, in Dig. pen., XII, Torino 1996, 134). Si è giustamente osservato che l’uso della formula “altro fatto previsto dalla legge come reato”, per un verso, rende massimamente ampio l’ambito di operatività della disposizione e, per altro verso, rende superfluo il richiamo specifico alla falsità in atti o in giudizio (Spangher, op. cit., 136; Cordero, op. loc. cit.). Occorre, inoltre, che il reato costituente il presupposto della revocazione di cui alla lett. d) dell’art. 630 c.p.p. sia stato accertato con pronuncia passata in cosa giudicata (v. l’art. 633, 3° comma, c.p.p.), potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (v., tra molte, Cass. pen., 24 giugno2009, n. 40169).

(45) Cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2638: “La responsabilità dell’avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.

(46) “Il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un’utilità per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma anche nell’ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio; in tal caso l’accertamento del collegamento causale tra l’erogazione dell’utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l’atto del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario verificare se l’atto compiuto fosse o meno legittimo” ( Cass.pen., sez. VI, 9 novembre 2005;Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2004 e, più di recente, Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118; Cass. pen., sez.VI, 14 novembre 2012, n. 11029). In dottrina v. Mezzetti, “Nobiltà e miseria” ovvero della corruzione in atti giudiziari (nota a Cass.,sez. VI, 4 maggio 2006), in Cass. pen. 2007, 1632, il quale evidenzia come si tratti qui di tutelare beni rispetto ai quali non è affatto necessaria la natura propria della corruzione, ossia la natura ingiusta del danno o del vantaggio per cui ci si accorda: un giudice che accetti una retribuzione per far sì che il processo vada come è giusto che vada getta inevitabilmente più di un’ombra sull’imparzialità della sua conduzione processuale e della sua decisione finale, ledendo la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario.

(47) V. Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519, secondo cui “nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte”. V. anche, sempre sulla vicenda IMI c. Sir-Eredi Rovelli, Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2007, n. 35325, in Cass. pen.2009, 177, con nota di Carella Prada, secondo cui “la sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa iuxta alligata et probata, ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l’esito; ne consegue che l’intangibilità degli effetti del giudicato civile (che, coprendo il dedotto e il deducibile, facit de albo nigrum) è ancorata all’oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, petitum e causa petendi), ma non impedisce affatto accertamenti di tipo diverso, da esso esulanti; e tanto meno in sede penale, spettando al giudice civile, nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia nel merito”.

(48) Noto è il dibattito sulla natura giuridica del risarcimento del danno da reato previsto dall’art. 185 c.p. che, secondo molti, svolge un ruolo di primo piano nell’ambito della disciplina delle sanzioni civili conseguenti al reato, ponendosi come “ponte fra sistema penale e sistema civile” e colorando una misura (il risarcimento), tipicamente rientrante in quest’ultimo, di connotazioni sanzionatorie proprie del primo (così Zeno-Zencovich, Sanzioni civili conseguenti al reato, in Dig. pen., XIII, Torino 1997, 5). Si registrano, in proposito, opinioni oscillanti tra la riconducibilità di tale istituto alla categoria delle sanzioni civili e la ricostruzione del risarcimento del danno da reato come sanzione penale. La maggior parte della dottrina opta per la prima soluzione, riportando l’art. 185 c.p. nell’alveo delle sanzioni civili (Palmieri, Le “sanzioni civili” del reato nel processo penale, Milano 2002, 102; M. Romano, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1993, 875). Secondo un’altra ottica, l’intima connessione tra reato e risarcimento dei danni non patrimoniali comporta l’attribuzione all’art. 185 c.p. della natura di vera e propria sanzione penale o di sanzione civile punitiva (Busnelli, Verso una riscoperta delle “pene private”?, Milano 1985, 3).
Cass. 21255/2013 sul caso Cir c. Fininvest accenna al tema, escludendo però di voler accordare “una sorta di giusnaturalistico riconoscimento della legittimità di un danno di carattere punitivo (la cui sussistenza troverebbe, in astratto, fonte e ragione nel fatto che l’esigenza di assicurare il valore della stabilità e dell’efficienza delle contrattazioni sarebbe evidentemente recessiva in presenza di condotte di eccezionale gravità dal punto di vista della contrarietà a norme penali e, dunque, qualificate soggettivamente da un dolo di intollerabile e irredimibile intensità). Di tale tipologia di danni e della relativa configurabilità a tutt’oggi la giurisprudenza di questa corte continua a dubitare, nonostante l’affacciarsi di qualche timida ipotesi normativa in tal senso” (qui il pensiero corre all’art. 96, 3° comma, c.p.c. sui punitive damages per “abuso del processo”); anche se, in altro passo della non breve pronuncia, si soggiunge che “l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. non va tanto ricostruita con riferimento ad un generico interesse a non vedersi annullare il lodo, ovvero con riferimento all’ingiustizia sostanziale della sentenza, ma va piuttosto ricercata (in consonanza con quanto opinato da autorevole dottrina), oltre che nella stipula di una transazione frutto di corruzione, nella intenzionale violazione dei c.d. Guten Sitten (oggetto di testuale e significativa previsione in seno al p. 826 del BGB), come pure disciplinati e sanzionati, nel diritto anglosassone, in termini torts of intentional interference”. La sentenza fa evidente riferimento alla categoria dei “danni meramente patrimoniali”, non mediati da una situazione giuridica soggettiva previamente riconosciuta dall’ordinamento e risarcibili nei casi in cui l’illecito si presenti particolarmente qualificato dal punto di vista dell’elemento soggettivo dell’agente, responsabile di una condotta penalmente sanzionata, in base alla previsione di cui all’art. 185 c.p. Sui danni meramente patrimoniali v. C. Scognamiglio, Il danno al patrimonio tra contratto e torto, in Resp. civ. prev. 2007, 1253 ss.; Castronovo, Del non risarcibile Aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale, in Europa e dir. privato 2008, 315 ss.

(49) Colesanti, La revocazione, cit., 35 sottolinea che, a norma dell’art. 337, 2° comma, c.p.c., “quando l’autorità di una sentenza è invocata in diverso procedimento, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata; ma quel che il giudice può fare dinanzi a sentenza impugnabile e impugnata, non può compierlo se sulla sentenza si è formato il giudicato, né almen per quanto consta si è mai pensato a far luogo a sospensione se con cognizione incidentale venga ritenuto ingiusto il giudicato”. Anche Proto Pisani, nei Pareri loc. cit., riconosce che il diritto oggetto del giudizio di risarcimento del danno “rinviene uno degli elementi della sua complessa fattispecie costitutiva proprio nella ingiustizia dell’accertamento compiuto dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma in ordine al diritto della Cir ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di trasferire un certo numero di azioni”.
Secondo l’importante arrêt di Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Corriere giur. 2012, 1178, in questa Rivista 2013, 683, con nota critica di Menchini, Le sezioni unite sui rapporti tra gli art. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c.: una decisione che non convince, in Corriere giur. 2012, 1322 (m), con nota di Zuffi, Le sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata, in Giur. it. 2012, 2601, con nota critica di D’Alessandro, Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra art. 295 e 337 c.p.c.: much ado about nothing?, in Famiglia e dir. 2013, 450, con nota di Vanz, Azione di stato e petizione d’eredità: rapporto di pregiudizialità e sospensione necessaria del processo tra antichi dubbi e nuovi principi, quando fra due giudizii esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337, 2° comma, c.p.c., allorché il giudice ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio.

Autore: Prof. avv. Alberto Maria Tedoldi

Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti. È stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella. Ha conseguito nel 1996, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile. Nel 2002 ha superato il concorso di ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.

Potrebbero interessarti anche:

  • Non sembrano esserci contributi relazionati