(1-2) Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni

Alberto Tedoldi, (1-2) Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1197

 

(1-2) Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni

Le due sentenze in commento si occupano del trattamento in sede di impugnazione di cause involgenti obbligazioni solidali e chiamate in garanzia. La prima sentenza esclude che il condebitore solidale, quando non abbia proposto domanda (naturaliter subordinata all’accoglimento della domanda dell’attore) di regresso contro il coobbligato, possa dolersi verso costui della condanna emessa a suo esclusivo carico e a favore del creditore: la sua situazione sostanziale resterebbe, a dir della Suprema Corte, immutata né il rapporto (interno) di regresso verso l’altro condebitore verrebbe intaccato dalla pronuncia di accoglimento della domanda dell’attore-creditore. La seconda, di cui si occupa con più attenzione l’Autore, riconosce al chiamato in garanzia (in thesi impropria) il diritto a impugnare direttamente le statuizioni concernenti il rapporto principale e, in motivazione, riafferma che il coobbligato solidale è legittimato a interporre impugnazione incidentale tardiva, quando il suo interesse sorga dall’impugnazione da altri proposta, così temperando non soltanto i limiti soggettivi fissati dall’art. 334 c.p.c., ma ben più e prima ancora lo stesso carattere scindibile di codeste tipologie di cause, tralatiziamente affermato nella giurisprudenza. Un carattere che par necessario sottoporre a revisione critica, sia pure entro i limiti della presente nota. 

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1. – Le due sentenze in epigrafe s’occupano del trattamento in sede di impugnazione di cause involgenti obbligazioni solidali e chiamate in garanzia.

Prediligiamo la seconda, che riconosce al chiamato in garanzia (in thesi impropria) il diritto a impugnare direttamente le statuizioni concernenti il rapporto principale e, in motivazione, riafferma che il coobbligato solidale è legittimato a interporre impugnazione incidentale tardiva, quando il suo interesse sorga dall’impugnazione da altri proposta(1), così temperando non soltanto i limiti soggettivi fissati dall’art. 334 c.p.c., ma ben più e prima ancora lo stesso carattere scindibile di codeste tipologie di cause, tralatiziamente affermato nella giurisprudenza. Un carattere che par necessario sottoporre a revisione critica, sia pure entro i limiti della presente nota.

2. – La prima sentenza esclude che il condebitore solidale, quando non abbia proposto domanda (naturaliter subordinata all’accoglimento della domanda dell’attore) di regresso contro il coobbligato, possa dolersi verso costui della condanna emessa a suo esclusivo carico e a favore del creditore: la sua situazione sostanziale resterebbe, a dir della Suprema Corte, immutata né il rapporto (interno) di regresso verso l’altro condebitore verrebbe intaccato dalla pronuncia di accoglimento della domanda dell’attore-creditore.

Il caso, pur sommariamente riassunto nella prima sentenza, era però diverso: parte convenuta, si legge in motivazione, aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice e parte attrice aveva esteso la domanda a quest’ultima, valendosi dell’azione diretta prevista in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nella circolazione stradale. Talché v’erano sia la domanda degli attori, creditori del risarcimento nei confronti dei responsabili del sinistro stradale (conducente e proprietario del veicolo) e del loro assicuratore (soggetto alla speciale azione diretta, ora disciplinata dall’art. 144 cod. ass., d.lgs. n. 209 del 2005), sia la domanda di garanzia, o di malleva come pure suol dirsi, dei responsabili civili verso il loro istituto assicuratore o, comunque, verso chi era subentrato alla compagnia decotta, e così posta in liquidazione coatta amministrativa, in forza di particolari (e per vero assai confuse) disposizioni di legge. Onde il richiamo tout court a giurisprudenza, peraltro incrinata e vacillante, sul difetto di interesse a impugnare di condebitore solidale – condannato in via esclusiva verso l’attore, ma che non abbia esercitato il regresso mediante riconvenzionale incrociata verso altro condebitore in solido, convenuto dall’attore ma assolto dalla domanda di questi – appare poco o punto pertinente al caso di specie e, oltretutto, trascura il carattere affatto particolare e speciale della solidarietà ex lege dell’assicuratore verso i terzi danneggiati in sinistri stradali: una solidarietà che non cancella il sottostante rapporto di garanzia tra responsabili civili e assicuratore, comunque riconducibile al paradigma di cui all’art. 1917 c.c., pur essendo imposto il litisconsorzio necessario propter opportunitatem con i responsabili civili, in ragione della solidarietà passiva e dell’azione diretta dettate a beneficio del terzo danneggiato (v. l’art. 144, 3° comma, cod. ass.).

Ciò detto in via di introduttiva sintesi, conviene esaminare separatamente le due pronunce in epigrafe, cominciando dal regime delle obbligazioni solidali nei gradi di impugnazione per poi passare a quello della garanzia impropria.

3. – Si considerano usualmente scindibili le cause relative a obbligazioni solidali, sia attive sia passive(2), riproducendosi sul piano processuale quella pluralità di legami scindibili che, nel campo del diritto sostanziale, stringe il debitore a ciascun singolo concreditore e il creditore a ogni singolo condebitore(3).

Sennonché, la nozione di solidarietà è disomogenea, includendo sia le ipotesi di obbligazioni solidali “a interesse comune” (c.d. solidarietà autonoma o paritaria), che trovano origine nel medesimo fatto giuridico e che nei rapporti interni si dividono tra i diversi condebitori o i diversi concreditori, sia le ipotesi di obbligazioni solidali “a interesse unisoggettivo” (c.d. solidarietà dipendente), che sono contratte nell’interesse esclusivo di uno dei debitori e che nei rapporti interni ricadono interamente sulla parte nel cui interesse sono sorte(4).

Nel primo caso di “solidarietà autonoma o paritaria”, l’opinione prevalente è nel senso della scindibilità delle cause in sede di gravame ex art. 332 c.p.c., come risulta anche dalla prima delle sentenze in commento. Peraltro, secondo autorevole dottrina, occorrerebbe applicare l’art. 331 c.p.c. anche alle obbligazioni solidali “a interesse comune”, quando i più condebitori solidali, avendo proposto le azioni di reciproco regresso (ovviamente in linea subordinata rispetto all’accoglimento della domanda attrice), le abbiano viste assorbite dal rigetto della domanda principale dell’attore e questi abbia poi impugnato la sentenza nei confronti soltanto di qualcuno dei condebitori: in tal caso, infatti, si porrebbe l’esigenza di un’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., quanto meno per esaminare le domande interne di regresso, assorbite nel precedente grado di giudizio, verso i condebitori non ulteriormente perseguiti dal creditore in sede impugnatoria(5).

Nel secondo caso di “solidarietà dipendente”, in cui la responsabilità di un coobbligato dipende da quella di un altro (come avviene, ad es., per il fideiussore), si ritiene applicabile il regime proprio delle cause dipendenti ex art. 331 c.p.c., seconda ipotesi, trattandosi di cause non solo connesse per l’oggetto, ma legate da pregiudizialità-dipendenza. Per tali ultime figure di obbligazioni solidali, in cui si realizza un’obiettiva interrelazione per pregiudizialità tra le distinte posizioni degli obbligati in solido, la giurisprudenza ha perciò correttamente riconosciuto l’interdipendenza delle cause e, quindi, l’applicabilità dell’art. 331, seconda ipotesi(6). E l’inscindibilità, recte la pregiudizialità-dipendenza tra posizioni giuridiche di condebitori solidali è stata ritenuta sussistere altresì in materia tributaria, quando siano richiesti accertamenti tali da configurare alternatività o dipendenza nei rapporti interni(7).

In effetti, la regola della scindibilità delle cause in materia di obbligazioni solidali soffre di eccezioni tutte le volte in cui si stabilisca, per ragioni sostanziali o processuali, un legame di dipendenza tra posizioni giuridiche dei coobbligati, che presentino un’obbiettiva interrelazione, rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coobbligato non impugnante. Si considerino i casi nei quali viene in contestazione tra i debitori evocati in giudizio il vincolo di solidarietà e si sostiene che uno soltanto di essi è obbligato al pagamento nei confronti del creditore(8); quelli in cui la responsabilità di un debitore presuppone la responsabilità dell’altro, come si verifica nell’ipotesi di domanda di risarcimento di danni proposta nei confronti dell’appaltatore e del committente e, in genere, in tutte le fattispecie rientranti nelle previsioni dell’art. 2049 c.c.(9) o, infine, quelli in cui venga prospettata una responsabilità alternativa dei coobbligati in solido(10).

4. – È insomma la specifica articolazione dei rapporti dedotti in giudizio, in base al loro strutturarsi dinamicamente nel processo e alle statuizioni contenute in sentenza fatte oggetto di impugnazione, a determinare caso per caso inscindibilità o dipendenza o scindibilità tra cause soggettivamente complesse, risultando così difficile forgiare criterii generali applicabili a priori ad assai variegata casistica.

Nella solidarietà autonoma, se è pur vero che quoad effectum si hanno distinti fasci di rapporti obbligatorii, vero è anche ch’essi sorgono tutti da un rapporto sostanziale geneticamente unitario (il medesimo contratto o il medesimo atto illecito o, comunque, l’unica fonte obbligatoria): quando tale rapporto sia stato dedotto in giudizio e posto a base delle obbligazioni da esso scaturenti contro tutti o alcuni condebitori solidali, la scelta così operata rende difficilmente scindibile il cumulo soggettivo nei gradi di impugnazione. Una scissione, già tendenzialmente esclusa in sede tributaria (come si diceva poc’anzi), produrrebbe il rischio non solo del conflitto tra giudicati, sempre e per definizione possibile in materia di obbligazioni solidali (come risulta dall’art. 1306 c.c., quando però un condebitore non sia stato neppure evocato nel giudizio), ma gravi conseguenze in sede di impugnazione, negando legittimazione a esser parte ex necesse del giudizio di nuove cure e a impugnare tardivamente ex art. 334 c.p.c., semmai in via adesiva, a soggetti i cui interessi siano potenzialmente suscettibili di soffrir pregiudizio in esito all’iniziativa impugnatoria intrapresa da un’altra parte.

È dunque la prospettiva dell’interesse a impugnare e, prima ancora, a esser parte nel giudizio di impugnazione, perché da questo può provenire un pregiudizio pratico per il condebitore o per il concreditore solidale che sia stato già parte del precedente grado di giudizio, a fornire un criterio discretivo, non soltanto per legittimare il coobbligato solidale all’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. (come fa la seconda delle sentenze in esame, sulla scia delle Sezioni Unite del 2007), ma ben prima per esigere che al giudizio d’impugnazione partecipino tutti i coobbligati o i concreditori già coinvolti nel precedente grado, ovunque possano risentire di un pregiudizio pratico, anche solo riflesso o indiretto, dall’esito dell’impugnazione. In tal modo s’otterrebbe, ci sembra, non soltanto una semplificazione del quadro in una direzione che già la Suprema Corte mostra di voler tracciare nel contesto di una pratica e teleologica Interessenjurisprudenz (così la seconda sentenza in epigrafe e le Sezioni Unite del 2007 dianzi ricordate, nonché quelle intervenute, per ben due volte nel 2007 e nel 2008, in materia tributaria), ma anche una tutela maggiormente effettiva e garantistica nonché, last but not least, un’efficace economia processuale, evitando il moltiplicarsi di processi a cagione di sentenze che acquistino effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi delle impugnazioni, pur essendo il processo iniziato nei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, anche solo in via riflessa o indiretta, dei pregiudizi nascenti dalla formazione di giudicati interni o soggettivamente parziali.

Ogniqualvolta l’impugnazione generi un potenziale pregiudizio pratico per la parte, questa deve essere chiamata nel giudizio d’impugnazione, in applicazione dell’art. 331 c.p.c. sulle cause inscindibili o dipendenti e, in egual modo, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.

La prospettiva dell’interesse come criterio per sceverare tra scindibilità e inscindibilità/dipendenza tra cause nei gradi di impugnazione schiva altresì il rischio d’avventurarsi in minute e sempre perigliose analisi, incentrate su criterii dogmatici inerenti alla teoria dell’oggetto del processo e al rapporto tra situazioni sostanziali dedotte in giudizio, che non paiono appartenere alla funzione propriamente perseguita dagli artt. 331 e 332 dell’odierno c.p.c., sui quali infatti la Relazione al re non spende un rigo. Nel c.p.c. del 1865 l’art. 471 – dopo aver stabilito al n. 1 che la riforma o l’annullamento della sentenza giovasse anche “a coloro i quali (quantunque non l’abbiano domandato) hanno un interesse essenzialmente dipendente dalla persona che l’ottenne”, interesse “che non può sussistere in mancanza dell’interesse principale, sicché di questo debba necessariamente seguire la condizione e le veci”(11) – al n. 3 disponeva che della riforma o dell’annullamento della sentenza beneficiassero anche coloro che, pur non intervenuti nei gradi di impugnazione, fossero stati condannati in solido con la persona, che dipoi ottenne la riforma o l’annullamento(12). Sarà questo fors’anche un ritorno al passato, ma la prospettiva dischiusa dalla più recente evoluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sui soggetti legittimati all’impugnazione incidentale tardiva e in materia tributaria pare più consona a una tutela effettiva delle situazioni sostanziali e degli interessi in giuoco, che una lettura schiettamente formale degli artt. 331 e 332 c.p.c., intonata ai metodi della Begriffsjurisprudenz, rischierebbe di porre nel nulla.

Occorre percorrere l’ultimo tratto, per affermare che il crinale tra l’uno e l’altro versante del “Zauberberg” sui rapporti tra cause nei gradi di impugnazione (cioè, fuor di metafora, tra artt. 331 e 332 c.p.c.) poggia sull’interesse della parte a essere chiamata nel giudizio di nuove cure per resistere all’impugnazione altrui o per proporvi impugnazione incidentale, anche di contenuto adesivo: un interesse che nasce, evidentemente, dal pregiudizio pratico che la parte potrebbe risentire dall’esito del giudizio impugnatorio, quale che ne sia l’origine, la provenienza soggettiva o l’esito potenziale(13). Questo e non altro giustifica la distinzione tra le due ipotesi e il differente regime processuale, d’obbligatoria integrazione del contraddittorio nel primo caso, di mera impugnationis denuntiatio nel secondo.

5. – Tale prospettiva non muta ed anzi s’invera anche per la garanzia impropria, pur a fronte di orientamenti che prediligono la tesi tradizionale della scindibilità(14).

La stessa Cassazione, anche quando pare serbarsi fedele a questa impostazione, apre a “variazioni sul tema” della garanzia impropria, in base al contenuto concreto della sentenza e all’ambito oggettivo dell’impugnazione, giusta l’efficacia personale, e non già reale, che a questa consegue(15).

Così, numerose pronunce hanno ritenuto sussistere un vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, facendo applicazione dell’art. 331 anziché dell’art. 332 c.p.c., quando venga rimesso in discussione il presupposto della domanda di rivalsa (cioè la responsabilità del convenuto-garantito) e l’impugnazione del garante investa la causa principale(16). Il vincolo di dipendenza tra causa principale e causa di garanzia impropria – promossa dal convenuto nei confronti di un terzo per essere tenuto indenne dagli effetti dell’eventuale soccombenza verso la parte attrice, in forza di un titolo distinto e diverso da quello posto a base della domanda principale – sussiste se e fino a quando si controverta sul fondamento della domanda principale avanzata dall’attore, integrante il presupposto della malleva esercitata verso il terzo chiamato: vincolo che evidentemente vien meno, quando l’impugnazione attenga al solo rapporto di garanzia senza investire la pronuncia di accoglimento della domanda principale(17). Perciò, il chiamato (garante) che non si limiti a resistere alla domanda del chiamante (garantito), ma contesti anche l’esistenza dell’obbligazione di quest’ultimo verso l’attore, assume la posizione di parte accessoria alla causa principale, con la conseguenza che deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del chiamato in caso di impugnazione relativa al rapporto principale(18). S’assiste in tal modo a un litisconsorzio adesivo dipendente, in cui l’interdipendenza tra le due cause, verificatasi a seguito della contestazione della pretesa principale da parte del chiamato in garanzia, impone l’integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione nei confronti del intervenuto coatto per causa dipendente, ai sensi dell’art. 331, seconda ipotesi, c.p.c.

Principii questi spesso applicati dalla giurisprudenza con riferimento al caso di chiamata in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile da parte del danneggiante, convenuto in giudizio per il risarcimento del danno patito dall’attore, come può constatarsi nella seconda delle pronunce in commento. Ed è ipotesi di cui si è posta giustamente in dubbio la riconducibilità alla nozione di garanzia impropria(19), avendo le stesse Sezioni Unite chiarito come s’abbia garanzia propria, e non già impropria, non solo nelle ipotesi classiche in cui il diritto di garanzia sorga dal medesimo rapporto giuridico posto dall’attore a base della domanda principale, ma anche nei casi in cui la legge disciplinatrice del rapporto preveda un collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato in garanzia, di modo che la partecipazione del terzo al giudizio instaurato dall’attore derivi da una previsione legislativa, sì da doversi ricondurre l’assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. (anche al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità da circolazione stradale, per la quale l’art. 144, 3° comma, cod. ass. prevede espressamente il litisconsorzio necessario propter opportunitatem) all’ambito della garanzia propria(20).

In ogni caso, merita d’essere condivisa l’impostazione giurisprudenziale incentrata sull’interesse a impugnare latamente inteso, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale altra parte aveva prestato acquiescenza(21). Devesi infatti tener presente che l’interesse a impugnare in via incidentale tardiva, pur se originatosi in esito alla soccombenza materiale patita nel grado precedente, è accentuato viepiù dall’impugnazione altrui, assumendo una connotazione diversamente declinata rispetto al pregiudizio pratico (la materielle Beschwer) scaturito dalla pronuncia impugnata, proprio perché l’assetto di interessi che su questa riposava, e che aveva indotto la parte ad acquetarsi, viene rimesso in discussione dall’impugnazione altrui ed esige di trovare adeguate reazioni che tutelino la posizione soggettiva della parte. L’interesse ad appellare per incidens si palesa quale interesse complesso, il cui nucleo è costituito dal pregiudizio cagionato dalla sentenza, aggravato dall’impugnazione avversaria che rimette in discussione il bilanciamento scaturito dal primo grado di giudizio. La soccombenza materiale è elemento costitutivo originario ed intrinseco dell’interesse a impugnare; il gravame della controparte interviene come fattore estrinseco, che accresce tale interesse, senza però mutarne la sostanza, il contenuto minimo ed essenziale, che consiste nella materielle Beschwer(22).

Così il compratore, soccombente verso il terzo che reclami la proprietà, ma vittorioso verso il venditore tenuto a garantirlo contro l’evizione, trarrà interesse a impugnare in via incidentale tardiva contro l’attore vittorioso in rivendica, quand’anche il venditore-garante impugni il solo capo attinente alla garanzia (propria) per evizione. In egual modo, nelle vendite a catena, il dettagliante condannato a restituire in tutto o in parte il prezzo e a risarcire al consumatore i danni cagionati da bene affetto da vizi e difetti, ma che abbia ottenuto d’esser tenuto indenne dal grossista, ben trarrà interesse dall’impugnazione da questi proposta contro il capo condannatorio fondato sulla garanzia impropria, sì da esser spinto a impugnare il capo principale di condanna verso il consumatore, anche in via di impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.(23).

Resta, infatti, sempre attuale l’insegnamento di Matteo Pescatore, che con forza immaginifica e classico uso d’ipostasi, così illustrava la ratio dell’impugnazione incidentale tardiva: “quando i due contendenti in parte vincono e in parte soccombono nelle rispettive domande, avverrà soventi volte che uno almeno di essi sia disposto ad accettare per intiero la decisione purché il suo avversario vi si acquieti ugualmente: in questa buona disposizione sopraggiunge la legge per rassicurarlo e gli dice ‘non farti provocatore per misura di semplice precauzione: non temere che nell’ultimo giorno del termine il tuo avversario ti faccia intimare un suo appello contro la parte della sentenza che ti è favorevole: se ciò avverrà, io sin d’ora ti restituisco in tempo e ti permetto di appellare dal tuo canto, da quella parte della sentenza che tu accetteresti soltanto per modo di transazione’. Ed ecco l’origine razionale dell’appello incidentale che la giurisprudenza introdusse e la legge positiva confermava di poi; esso è un provvedimento di ragione e di giustizia, non meno che di evidente opportunità giudiziaria. Imperocché, tolta la guarentigia dell’appello incidentale, sorge per entrambe le parti la necessità di premunirsi, e le spinge, diffidente l’una dell’altra, a farsi a vicenda provocatrici, instaurando un giudizio d’appello, quando, rassicurate, forse entrambe eleggerebbero di astenersi da un nuovo esperimento”(24).

La prospettiva dell’interesse a impugnare è, dunque, bussola per risolvere non solo i casi di legittimazione a proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., ma prima ancora per sceverare le ipotesi di inscindibilità/dipendenza da quelle di scindibilità delle cause ex artt. 331 e 332 c.p.c.

(1) L’impugnazione incidentale tardiva da parte di condebitore solidale è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva, rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale: così Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, in Corriere giur. 2008, 1701, con nota critica di Consolo, Condebito solidale fra art. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all’art. 471, 2° comma, n. 3, c.p.c. 1865); in Giusto proc. civ. 2008, 437, con nota di Balena, Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva; in Riv. dir. proc. 2008, 1422, con nota di Corrado, Riflessioni a margine degli art. 334 e 331 c.p.c.; v. anche Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova 2012, 98 ss.

(2) Cass., sez. un., 18 giugno 2010, n. 14700;Cass. 14 luglio 2009, n. 16390;Cass. 11 febbraio 2009, n. 3338;Cass. 26 marzo 2007, n. 7308. Cfr. anche, con riferimento alla fideiussione, Cass. 4 ottobre 1991, n. 10398, in Foro it. 1993, I, 931, con nota di Mastrorilli e in Riv. dir. proc. 1994, 271, con nota critica di Perago.

(3) Cass. 10 gennaio 2008, n. 239;Cass., 8 settembre 2006, n. 19301. Cfr. anche la rassegna di Sinisi, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, in Riv. trim. dir proc. civ. 1982, 736 ss.

(4) V., per tutti, Di Majo, voce Obbligazioni solidali, in Enc. dir., vol. XXIX, Milano 1979, 307; Busnelli, voce Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali, in Enc. giur., vol. XXI, Roma 1990.

(5) V. Consolo, Il cumulo condizionale di domande, II, Padova 1985, 814 ss. e 824 ss., anche in nota 224. Per un ripensamento almeno, de iure condendo, v. però Id., Le impugnazioni, cit., 98 ss.

(6) V. Cass. 9 marzo 1988, nn. 2355 e 2361, in Corr. giur. 1988, 373, con nota di V. Carbone, Solidarietà e scindibilità: un altro tabù caduto; Cass. 13 marzo 1996, n. 2056;Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, in Foro it. 1992, I, 1892; Cass., sez. un., 9 giugno 1992, n. 7068. In dottrina v. Sassani, Coobbligati solidali e giudizio d’appello, in Riv. dir. proc. 1978, 768 ss.; Menchini, Il processo litisconsortile,I, Milano 1993, 549 ss.; G. F. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano 2005, 377; Consolo, Le impugnazioni, cit., 115 ss.

(7) Cass., sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1057, in Corr. giur. 2007, 778, con nota di Baccaglini, Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi storici, e postilla di Consolo, … E pur si muove! Il giusto riparto fra coobbligati solidali torna (per altra via) al centro del sistema; Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, in Corr. giur. 2008, 1704, con nota di Baccaglini, Si allargano i confini del litisconsorzio necessario nel processo tributario – L’unitarietà dell’accertamento nelle dichiarazioni dei redditi ai fini ilor e irpef è imposta anche sul piano processuale.

(8) Cass. 12 dicembre 2006, n. 26420;Cass. 17 novembre 2005, n. 23317.

(9) Cass. 14 dicembre 2006, n. 26852;Cass. 6 luglio 2001, n. 9210.

(10) Cass. 7 febbraio 2000, n. 1322.

(11) Così Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV, Torino 1904, 364 (enfasi dell’A.), dove si menzionano i casi del fideiussore, del garante e dell’avente causa.

(12) V. Mattirolo, op. cit., IV, 365 (corsivo dell’a.), il quale aggiunge: “Supponiamo adunque che due debitori in solido siano stati, sull’istanza di uno o più creditori, condannati dal giudice di primo grado: se un solo dei debitori appelli, la riparazione della sentenza impugnata gioverà eziandio all’altro debitore, per quanto non intervenuto nel giudizio di appello; e ciò in forza della letterale disposizione del n. 3° dell’articolo 471”; e ibidem, in nota 3, soggiunge: “Se invece la domanda di riforma o di annullamento fosse stata respinta, il giudicato che la rigetta, non potrebbe nuocere ad alcuna delle persone designate nei tre numeri dell’articolo 471, in quanto ciascuna di queste, se ancora non sia per lei trascorso il termine utile per impugnare la stessa sentenza, potrà in un nuovo giudizio farsi ad impugnarla” (giova avvertire che nel c.p.c. del 1865 il termine ad impugnandum prendeva corso soltanto a seguito della notifica della sentenza, non essendo contemplato alcun termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, come prevede ora l’art. 327 c.p.c., sulla cui introduzione v., infatti, la Relazione al c.p.c., n. 30).

(13) Sul quale v., per tutti, Salvaneschi, L’interesse ad impugnare, Milano 1990, soprattutto 374 ss.

(14) Cass. 4 giugno 2007, n. 12942;Cass. 23 aprile 2007, n. 9648;Cass. 16 marzo 2005, n. 5671;Cass. 1° aprile 2003, n. 4893;Cass., sez. un., 3 giugno 1992, n. 6788, in Giur. it. 1993, I, 1024 e in Foro it. 1992, I, 2377, con nota di Barone.

(15) Cfr. Cass. 25 maggio 1995, n. 5747: “Nel caso di garanzia impropria – che si verifica allorché il convenuto in giudizio intende essere rilevato dal garante in quanto sia eventualmente condannato a pagare – l’azione principale e quella di garanzia, in quanto fondate su due titoli diversi, danno luogo a due cause distinte e scindibili legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità-dipendenza che può venire meno, agli effetti processuali, nella fase dell’impugnazione in relazione, da un lato, al contenuto delle censure con queste proposte, e dall’altro lato, all’esito della lite; in particolare, ove la sentenza impugnata abbia non solo rigettato la domanda principale, ma anche escluso la sussistenza della pretesa garanzia, l’impugnazione proposta dall’attore soccombente nella causa principale non comporta di per sé la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del preteso garante atteso che essa, riguardando esclusivamente il giudizio reso in detta causa, non coinvolge la posizione del garantito né è suscettibile di una decisione incompatibile con la formazione di un giudicato (per difetto di tempestiva impugnazione da parte del chiamante in garanzia) negativo in punto di sussistenza della garanzia stessa”.

(16) V., tra molte, Cass. 13 giugno 2006, n. 13684;Cass. 6 febbraio 1990, n. 797.

(17) Cass. 13 giugno 2006, n. 13684, cit.; Cass. 21 ottobre 1999, n. 11850, in Foro it. 2002, I, 1102, con nota di Gambineri; analogamente Cass. 9 gennaio 1998, n. 132, in Giust. civ. 1998, I, 1311; in dottrina v. G.F. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano 2005,323; Gambineri, Garanzia e processo, II, Milano 2002, 581.

(18) Cass. 23 giugno 1998, n. 6245;Cass. 5 aprile 1990, n. 2867;cfr. anche Cass. 26 aprile 1999, n. 4156;Cass. 19 maggio 1997, n. 4443, in Giur. it., 1998, 1372; cfr. anche Cass. 10 luglio 1991, n. 7678.

(19) V. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, Torino 2012, 392 ss.

(20) V. Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, in Foro it. 2005, I, 2385, con nota parzialmente critica di Gambineri, Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia.

(21) Così Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627 cit. Contra, però e autorevolmente, Consolo, Le impugnazioni, cit., 101 ss.

(22) Cfr., scilicet, Tedoldi, L’onere di appello incidentale nel processo civile, in Giur. it. 2001, 1301 ss., par. 5.

(23) Contra, in ambedue queste ipotesi, Consolo, op. loc. ult. cit.

(24) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, II, Torino 1881, 328.

Autore: Prof. avv. Alberto Maria Tedoldi

Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti. È stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella. Ha conseguito nel 1996, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile. Nel 2002 ha superato il concorso di ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.

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