Le provvisionali da incidente stradale nel processo civile

Alberto Tedoldi, Le provvisionali da incidente stradale nel processo civile, in Giur. It., 2010, 11

Trib. Milano, 28 maggio 2010

Trib. Milano, 08 febbraio 2010

Le provvisionali da incidente stradale nel processo civile

  1. Le laconiche ordinanze collegiali in epigrafe riportate, ambedue provenienti, in breve volger di tempo, dalla medesima sezione del Tribunale ambrosiano, mostrano quanta confusione regni ancora nel campo delle provvisionali da incidente stradale.

Dopo oltre tre lustri di vigenza del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c., entrato in vigore nell’ormai lontano 1993, gli orientamenti giurisprudenziali sulle provvisionali da sinistro stradale continuano a mietere incolpevoli vittime, con il contributo, more solito, di un legislatore particolarmente distratto e dimentico persino di abrogazioni normative di poco antecedenti(1).

Conviene dunque fare il punto della situazione e tracciare le essenziali linee interpretative dei due istituti, rispettivamente (eppur distonicamente e disorganicamente) disciplinati nell’art. 147 c. ass. e nell’art. 5 L. 21 febbraio 2006, n. 102. Lo iato tra le due provvisionali consiste ictu oculi nello “stato di bisogno” degli aventi diritto al risarcimento, che compare nella prima norma e trovasi, viceversa, espressamente escluso nella seconda, contenente una formulazione del presupposto mediante enunciato negativo («Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno… »). Le ordinanze del Tribunale di Milano qui commentate concernono la provvisionale ex art. 147 c. ass. ed è essenzialmente a questa che rivolgeremo lo sguardo, non senza dedicare alcuni cenni altresì alla provvisionale non cautelare disciplinata nell’art. 5 legge n. 102/2006.

L’art. 147 c. ass. riprende, di massima, il testo dell’art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti: nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

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Il contenuto del provvedimento è, claris verbis, anticipatorio rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale. Esso, annoverando quale specifico presupposto lo stato di bisogno delle vittime in conseguenza del sinistro, palesa la funzione cautelare della misura, volta a scongiurare il pericolo da ritardo derivante dal tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito(2).

Dopo l’entrata in vigore della disciplina sul procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis e segg. c.p.c.) ci si è chiesti con insistenza se l’ordinanza provvisionale (già ex art. 24 legge n. 990/1969 e ora ex art. 147 c. ass.) potesse qualificarsi come provvedimento cautelare. Dalla risposta a un tale quesito dipende, infatti, la possibilità di applicare le disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, secondo quanto prevede l’art. 669quaterdecies c.p.c., che le estende ai c.d. provvedimenti cautelari extravaganti, contenuti cioè nel codice civile o in leggi speciali, con il limite della compatibilità.

Per rispondere al quesito non giova soffermarsi sul contenuto anticipatorio dell’ordinanza ex art. 147 c. ass., ma occorre analizzarne gli elementi strutturali, per verificare se essa possieda o meno i caratteri propri della tutela cautelare. Non basta sottolineare la funzione dei provvedimenti sommari di «assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale tramite neutralizzazione del pregiudizio (irreparabile o comunque grave) che può derivare all’attore che probabilmente ha ragione dalla durata del processo a cognizione piena»(3), ma è necessario soffermarsi sulla struttura del provvedimento, onde saggiare se esso annoveri tra i suoi requisiti una qualche figura, pur variamente declinata, di periculum in mora e se sia caratterizzato dalla provvisorietà, cioè dalla non attitudine al giudicato, e dalla strumentalità rispetto al giudizio sul merito, sia pure nella misura attenuata ora prevista per i provvedimenti anticipatorii (cfr. l’art. 669 octies, comma 6, c.p.c., quale modificato nel 2006)(4).

Se si analizzano i dati strutturali della misura, quali emergono dall’art. 147 c. ass., è possibile rilevare che:

  1. a) i presupposti di emanazione dell’ordinanza coincidono con quelli tipici della tutela cautelare (fumus boni iuris periculum in mora), formulati mediante sintagmi ad hoc (rispettivamente, “gravi elementi di responsabilità” e “stato di bisogno”);
  2. b) il requisito dello “stato di bisogno” delle vittime dà piena contezza della funzione e della struttura cautelare dell’ordinanza ex  147 c. ass., la quale emerge a contrariis con assoluto nitore rispetto alla provvisionale exart. 5 legge n. 102/2006, in cui il presupposto dello “stato di bisogno” è apertamente escluso e che pertanto, diversamente dalla provvisionale ex art. 147 c. ass., non possiede funzione né struttura di provvedimento cautelare;
  3. c) l’ordinanza è provvisoria e non pregiudica la decisione sul merito, potendo essere revocata con il provvedimento che definisce il giudizio.

Non v’è dunque alcuna plausibile ragione per negare che l’ordinanza ex art. 147 c. ass. sia un provvedimento cautelare, soggetto alle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili(5).

Le pronunce ambrosiane in commento faticano a riconoscere natura cautelare alla provvisionale ex art. 147 c. ass. mentre, come s’è visto, il requisito strutturale dello “stato di bisogno” e il raffronto con la provvisionale exart. 5 legge n. 102/2006, che esclude ogni riferimento al periculum sub specie di “stato di bisogno” delle vittime, non consentono di nutrire dubbi di sorta. Invero, il contenuto anticipatorio della misura non ne esclude affatto la natura cautelare, essendovi provvedimenti anticipatorii cautelari e non cautelari, a seconda della presenza o meno, tra i presupposti del provvedimento, del requisito del periculum in mora, variamente coniugato a seconda delle esigenze divisate dal legislatore (ad es., un danno atipico che abbia i caratteri dell’imminenza e dell’irreparabilità, lo stato di bisogno della vittima ecc.).

Il carattere cautelare della provvisionale ex art. 147 c. ass. rende dunque applicabili, ai sensi dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., le disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, con il limite della compatibilità.

  1. Stabilita la natura cautelare del provvedimento in discorso, il requisito della compatibilità previsto dall’art. 669 quaterdecies può essere inteso in due modi: i) come vaglio di applicabilità di tutte le norme sul procedimento cautelare uniforme, pena l’impossibilità di estenderle in toto alla misura speciale(6), oppure ii) come necessità di verificare la compatibilità di ogni singola disposizione con le caratteristiche proprie della misura speciale, lasciando sopravvivere le peculiarità di questa quali tratteggiate dal legislatore(7). Questa seconda interpretazione risulta di gran lunga preferibile, atteso che soltanto la natura del provvedimento costituisce condizione generale di applicabilità della disciplina cautelare uniforme, laddove il criterio della compatibilità funge da limite intrinseco e strutturale di applicabilità delle singole disposizioni in base alle specifiche caratteristiche del provvedimento extravagante, quali normativamente definite e di cui viene salvaguardata la specialità, colmando le lacune e componendo, in tal modo e secondo il disegno del conditor, un quadro tendenzialmente omogeneo(8).

Se si condivide la qualificazione della provvisionale ex art. 147 c. ass. come provvedimento di natura cautelare, appare possibile interporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. tanto contro il provvedimento di accoglimento (come nel caso deciso dall’ordinanza del 28 maggio 2010 in epigrafe), quanto contro il provvedimento di rigetto, in grazia della sentenza additiva di Corte cost. 23 giugno 1994, n. 253 (come nel caso deciso dall’ordinanza milanese datata 8 febbraio 2010, che qui del pari si commenta).

A ciò non ostano né la riproponibilità dell’istanza, né l’irrevocabilità del provvedimento sino alla decisione sul merito, quali previste dall’art. 147, commi 3 e 4, c. ass. (e già contemplate, sia pure con enunciazioni linguistiche meno precise, dall’art. 24, commi 3 e 4, legge n. 990/1969). Non v’è alcuna incompatibilità tra irrevocabilità del provvedimento da parte del giudice che l’ha emesso, se non con la pronuncia che definisce il giudizio, e reclamabilità dello stesso dinanzi al collegio, di cui peraltro quel medesimo giudice non può neppure far parte: i due piani non possono sovrapporsi né essere confusi tra loro. L’irrevocabilità impedisce al giudice che ha emesso la provvisionale di tornare sui suoi passi finché non abbia pronunciato la decisione definitiva. La disciplina della revocabilità del provvedimento concerne esclusivamente il potere del giudice che lo ha emesso di revocarlo prima di emettere pronuncia definitiva: l’art. 177 c.p.c., che disciplina in via generale gli effetti e il regime delle ordinanze del giudice civile, sancisce l’irrevocabilità delle ordinanze che la legge espressamente dichiara non impugnabili, ma non vieta il contrario, cioè non vieta di ritenere impugnabili le ordinanze che la legge dichiara irrevocabili dal giudice che le ha emesse. Il carattere manifestamente eccezionale della regola di esclusione della revocabilità delle ordinanze che la legge dichiara non impugnabili impedisce ogni applicazione analogica al problema speculare dell’impugnabilità dell’ordinanza dichiarata espressamente irrevocabile: se la legge esclude espressamente l’impugnabilità dell’ordinanza, questa è altresì irrevocabile, ai sensi dell’art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c.; se la legge, invece, si limita a dichiarare irrevocabile un’ordinanza, ciò non significa affatto che questa sia anche non impugnabile, qualora altre norme contemplino un apposito mezzo di impugnazione, qual è il reclamo: anzi, quand’esso esista, la revocabilità è parimenti esclusa dal n. 3 dello stesso art. 177, comma 3, c.p.c. La relazione tra irrevocabilità e impugnabilità non è dunque biunivoca: se c’è irrevocabilità, non si può escludere l’impugnabilità dell’ordinanza; se l’impugnazione è concessa (art. 177, n. 3) o è espressamente esclusa (art. 177, n. 2), l’ordinanza è irrevocabile.

Il Collegio, anche quando accoglie il reclamo, non emette propriamente una revoca del provvedimento impugnato, come ritiene il Tribunale ambrosiano, bensì una pronuncia sostitutiva, come normalmente fa un giudice di appello(9): e nessuno dubita che il tema della revocabilità del provvedimento non concerna affatto i poteri del giudice dell’impugnazione, qual è il Tribunale in sede di reclamo cautelare. Sicché, appare fuor d’opera avvalersi della dichiarata irrevocabilità della provvisionale, riferibile al solo giudice istruttore di primo grado, per escluderne anche la reclamabilità dinanzi al Collegio, con l’annessa efficacia sostitutiva della pronuncia che questo andrà a rendere.

Ancor meno pertinente è il richiamo al regime di revocabilità dei provvedimenti cautelari ex art. 669 decies qual si rinviene, con rapido tratto di penna, nell’ordinanza milanese dell’8 febbraio 2010. Notato e ribadito come non esista alcuna relazione biunivoca tra revocabilità e impugnabilità (recte, in materia cautelare, reclamabilità) dell’ordinanza, onde la seconda condiziona la prima mentre non vale l’inverso, e ribadito come i due temi si pongano su due piani differenti e non vadano confusi, la possibilità di revocare o modificare, a determinate condizioni, i provvedimenti cautelari non incide minimamente sul regime impugnatorio degli stessi: semplicemente si dovrà dire che l’esplicita irrevocabilità ante sententiam latam, quale sancita dall’art. 147, comma 4, c. ass., impedisce di applicare la disciplina sulla revoca o modifica dei provvedimenti cautelari, di cui all’art. 669 deciesc.p.c., all’ordinanza di accoglimento dell’istanza per provvisionale, poiché incompatibile con la specialità dell’istituto, quale disegnato dall’art. 147 c. ass. e giusta la clausola di salvezza contenuta nell’art. 669 quaterdeciesc.p.c. Un regime di irrevocabilità, peraltro, asimmetrico e “claudicante”, visto che il comma 3 dell’art. 147 c. ass. espressamente permette di riproporre senza condizioni di sorta l’istanza per provvisionale, quand’anche anteriormente rigettata in toto, al savio scopo di adeguare il corso della lite alle variazioni medio tempore intervenute nei bisogni delle vittime, alla stregua di quanto emerso nel corso dell’istruttoria e per ridurre il più possibile lo iato temporale tra esigenze sostanziali e concessione della tutela giurisdizionale.

Sicché, l’irrevocabilità ex art. 147, comma 4, c. ass. attiene soltanto all’ordinanza di accoglimento, ma non è certo predicabile per quella di rigetto, stante la libera riproponibilità dell’istanza: onde l’ordinanza milanese dell’8 febbraio 2010, che di un reclamo avverso ordinanza di rigetto si occupava, resta priva altresì di ogni (pur invocata e assai labile) base testuale per ritenere non reclamabile il provvedimento negativo.

  1. Riconosciuta, dunque la piena reclamabilità dell’ordinanza (positiva come negativa) emessa sull’istanza di provvisionale ex art. 147 c. ass., non solo sotto il profilo della natura cautelare del provvedimento, ma anche sul piano della compatibilità normativa, alcune altre regole del procedimento cautelare uniforme non risultano, invece, compatibili con le specifiche previsioni del suddetto articolo. Così, là dove è prevista l’assegnazione dell’acconto «nel corso del giudizio di primo grado», si presuppone la previa instaurazione del giudizio ordinario di cognizione, con norma testualmente incompatibile con la concessione della misura ante causam(10). A colmare eventuali esigenze incompatibili con ogni soverchia attesa — accentuata viepiù dalla necessità di concedere all’assicuratore, a pena d’improcedibilità, uno spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni ai sensi dell’art. 145 c. ass. prima di intentare causa, nonché (quando sarà in vigore) di esperire la procedura di mediazione o conciliazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28della durata di quattro mesi (procedura che ben potrà temporalmente sovrapporsi allo spatium deliberandi concesso ex lege all’assicuratore, mediante invio di unica raccomandata con avviso di ricevimento, a valere anche quale domanda all’organismo di conciliazione per l’apertura della mediazione) — soccorrerà il procedimento atipico d’urgenza ex art. 700 c.p.c., esperibile in via residuale nei casi di danno imminente e irreparabile, allorché la vittima non possa neppure attendere il tempo minimo necessario per instaurare il giudizio di merito e ivi formulare, in limine litis e con istanza anticipata rispetto all’udienza di prima comparizione, la provvisionale ex art. 147 c. ass. (v. anche infra).

Già notavamo, altresì, che la norma sulla revoca o modifica dell’ordinanza cautelare, quale dettata nell’art. 669 decies c.p.c., non è suscettibile di applicazione di fronte agli ultimi due commi dell’art. 147 che, da un lato, consentono la reiterazione dell’istanza senza particolari limitazioni(11) e, dall’altro lato, la dichiarano irrevocabile sino alla decisione sul merito(12).

  1. Il giudice istruttore, sentite le parti, accerta sommariamente la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo che ha provocato il danno. Si tratta, come tipicamente accade per i provvedimenti cautelari, di una delibazione di verosimile fondatezza del diritto al risarcimento del danno (fumus boni iuris). Gli elementi di responsabilità devono essere “gravi” e tale attributo induce a ritenere inapplicabile a questo accertamento sommario le presunzioni di colpa che l’art. 2054 c.c.fissa a carico del conducente del veicolo coinvolto nell’incidente stradale, presunzioni di cui il giudice può invece avvalersi in sede di pronuncia sul merito, quale regola sussidiaria di giudizio. I danneggiati hanno perciò l’onere di provare la sussistenza del presupposto de quo, senza potersi avvalere di attenuazioni dell’onus probandi, neppure sul versante soggettivo della colpa del conducente(13). È pur vero, però, che l’ampia discrezionalità del giudice nel campo degli accertamenti sommari offrirà spazi di giudizio improntati a minor rigore: onde il criterio presuntivo indicato dall’art. 2054 c.c., uscito dalla porta, farà presumibilmente capolino dalla finestra con discrezione, sol che il giudice reputi equo concedere o meno acconti alle vittime in relazione al singolo caso.

Altrettanto varrà anche per la provvisionale non cautelare di cui all’art. 5 legge n. 102/2006, che contempla quale unico presupposto sostanziale la presenza di “gravi elementi di responsabilità” sommariamente accertati dal giudice.

  1. Ai sensi dell’art. 147 c. ass., oltre ai gravi elementi di responsabilità a carico del conducente e quale speciale figura di periculum in mora, i danneggiati devono dimostrare la sussistenza di uno “stato di bisogno” causalmente riconducibile al sinistro(14). Non deve trattarsi di uno stato di bisogno già esistente in sé, senza alcun nesso con il sinistro verificatosi: naturalmente, la preesistente situazione socio-economica del danneggiato influisce sulla valutazione demandata al giudice, ma occorre che l’incidente abbia provocato un peggioramento oggettivo delle condizioni di vita del danneggiato, impedendogli il normale svolgimento dell’attività lavorativa e cagionando un notevole disagio socio-economico.

Lo “stato di bisogno” è espressione dall’ampia portata semantica, variamente identificata (non già con uno stato di indigenza o di povertà, ma) volta a volta, con una condizione di impossibilità o quanto meno di grave difficoltà per il danneggiato di soddisfare adeguatamente le esigenze attinenti all’alimentazione, all’abitazione, all’abbigliamento, all’istruzione, alle relazioni sociali(15), ovvero con la compromissione del ciclo e dello sviluppo di un’impresa(16) o che genera uno stato di difficoltà economico-finanziaria(17) e incide sul tenore di vita della parte lesa(18), tenuto conto altresì della prevedibile evoluzione delle esigenze e delle capacità di guadagno del soggetto danneggiato(19); si è giunti a ravvisare lo stato di bisogno anche in fattispecie di danni soltanto a cose, allorché il danneggiato debba far fronte a impegni finanziari particolarmente stringenti e onerosi(20).

Lo stato di bisogno può sussistere anche quando il danneggiato benefici di una rendita infortunistica in conseguenza del medesimo evento lesivo, qualificabile come infortunio sul lavoro(21). Si tratta, dunque, di un presupposto applicativo ampiamente discrezionale di cui, secondo alcuni, sarebbe stato preferibile fare a meno(22): come in effetti è poi avvenuto con la provvisionale non cautelare di cui all’art. 5 legge n. 102/2006.

  1. La norma non indica i soggetti passivi dell’istanza di assegnazione. Ricollegandola all’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, accordata al danneggiato (prima dall’art. 18 legge n. 990/1969, ora) dall’art. 144 c. ass., una parte della giurisprudenza di merito ha riconosciuto legittimazione passiva in capo al solo assicuratore(23); ma l’unico precedente della suprema Corte, sia pure in sede penale, è giustamente di segno contrario(24), dacché ubi lex non distinguit nec nos distinguere possumus. Va pur soggiunto, peraltro, che l’assicuratore è il soggetto solvibile, poiché istituzionalmente preposto alla liquidazione dei risarcimenti spettanti ai danneggiati: ed è chiaro che, quand’anche questi beneficiassero della solidarietà passiva tra conducente e proprietario del veicolo e assicuratore (cfr. anche quel che espressamente dispone l’art. 5 legge n. 102/2006, là dove consente al giudice di porre la provvisionale — non cautelare — «a carico di una o più delle parti civilmente responsabili»), l’ordinanza verrà azionata in executivis nei soli confronti dell’assicuratore, che normalmente fornisce adeguate garanzie satisfattive (e, quando ciò non accada, v’è l’intervento del Fondo di garanzia). D’altronde, ove fossero escussi il conducente o il proprietario assicurati, questi avrebbero diritto a essere tenuti integralmente indenni dall’assicuratore, in ragione dei meccanismi tipici dell’assicurazione per la responsabilità civile e nei limiti del massimale assicurato (art. 1917 c.c.).

La provvisionale può esser chiesta altresì dal trasportato, che agisca ex art. 141 c. ass. nei confronti dell’assicuratore del veicolo su cui si trovava, nonché dal danneggiato che, avvalendosi della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 c. ass. e al D.P.C.M. 18 luglio 2006, n. 254, convenga in giudizio il proprio assicuratore(25).

  1. Dicevamo che alcune speciali limitazioni, insite nell’art. 147 c. ass., impediscono un’applicazione integrale della normativa sul rito cautelare uniforme, in forza del vincolo di compatibilità di cui all’art. 669 quaterdeciesc.p.c. L’istanza di provvisionale, ad esempio, non può essere proposta in ogni stato e grado, come normalmente avviene per le misure cautelari sol che ne sussistano gli specifici presupposti, ma solo «nel corso del giudizio di primo grado»(26), durante il quale può essere reiterata anche quando sia già stata accolta e sempre che non venga superato il limite quantitativo dei quattro quinti del presumibile risarcimento(27).

Per la formulazione dell’istanza ex art. 147 c. ass. non occorre un ricorso ad hoc, essendo sufficiente che sia inserita nell’atto introduttivo o nel verbale di causa. È nondimeno essenziale che le formalità del contraddittorio siano rispettate, sia in applicazione dell’art. 669 sexies c.p.c., sia per l’esplicito dettato dell’art. 147, comma 2, c. ass., che impone al giudice di sentire le parti. Anzi, questa previsione induce ad escludere la possibilità di provvedimenti emessi inaudita altera parte, ai sensi del comma 2 dell’art. 669 sexies c.p.c., quando la convocazione del destinatario della misura possa pregiudicarne l’attuazione: tanto più che è difficile che si realizzi un simile presupposto, vista la normale solvibilità delle compagnie assicuratrici o, in caso di insolvenza, l’attivazione dei meccanismi di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Neppure può accogliersi l’idea, avanzata da un’ormai remota pronuncia penale di merito(28), che le parti possano essere sentite separatamente, senza neppure la necessità di citare l’assicuratore: il contraddittorio e il processo presuppongono, per lor natura, il confronto tra le posizioni difensive dei soggetti interessati in un contesto dialogico.

Già abbiamo detto e rilevato che non è ammessa la revoca o la modifica dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza provvisionale, ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c., giacché l’ultimo comma dell’art. 147 c. ass. espressamente la dichiara «irrevocabile fino alla decisione del merito», la quale va intesa come pronuncia definitiva, che chiude il grado dinanzi al giudice adito, quale che ne sia la forma: sentenza, anche con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., ordinanza postistruttoria ex art. 186 quater c.p.c. che si converta in sentenza, ordinanza appellabile all’esito di procedimento sommario ex artt. 702 ter e seg. c.p.c.(29)

Certamente — e la conclusione era pacifica anche prima della riforma del rito cautelare, tanto più ora per chi aderisca alla tesi, qui patrocinata, dell’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. — l’ordinanza non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., essendo priva dei requisiti della decisorietà e della definitività(30). Neppure può proporsi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che il controllo di legittimità e fondatezza dell’ordinanza anticipatoria può avvenire soltanto all’interno del giudizio di merito(31), salvo casi residuali di radicale inesistenza del provvedimento.

  1. Già si accennava alla possibilità, de residuo, di far ricorso all’art. 700 c.p.c., allorché il diritto del danneggiato non ammetta dilazione e non possa attendere i tempi necessari ad attivare un giudizio ordinario di cognizione, entro il quale proporre istanza per provvisionale ex art. 147 c. ass. Ricordavamo, infatti, che il giudizio di merito è proponibile soltanto quando siano decorsi sessanta o novanta giorni dalla ricezione di idonea raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’assicuratore, a norma dell’art. 145 c. ass.; inoltre, quando entrerà in vigore, si dovrà tener conto del tentativo obbligatorio di mediazione o conciliazione, previsto dall’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28a pena di improcedibilità del giudizio, che verrebbe sospeso per un quadrimestre. Sicché, anche a cumulare richiesta all’assicuratore e attivazione della procedura di conciliazione, la notifica della citazione non potrà avvenire prima di quattro mesi. Nel caso di imminenza e irreparabilità del pregiudizio, che ad esempio minacci gravemente il diritto del danneggiato alle cure mediche conseguenti al sinistro stradale, il carattere pur residuale e sussidiario della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.rispetto alla provvisionale cautelare disciplinata dall’art. 147 c. ass. non può precluderne l’utilizzo in fattispecie particolarmente gravi, nelle quali non sia possibile attendere i tempi necessari ad instaurare il giudizio di merito, ivi formulando istanza per la provvisionale suddetta, prevista solo iudicio pendente(32).
  2. In caso di estinzione del giudizio di merito, la provvisionale ex art. 147 c. ass. non perde efficacia, in considerazione del carattere cautelare e anticipatorio che la connota, ben potendosi applicare l’art. 669 octies, comma 6, c.p.c.(33)

Infine, la divisata natura cautelare dell’ordinanza provvisionale impedisce al giudice di pace di emetterla, stante il generale divieto per la magistratura onoraria di emanare provvedimenti cautelari: la provvisionale andrà chiesta, pertanto, al Tribunale a mente dell’art. 669 quater, comma 4, c.p.c.

  1. Qualche rapido cenno dedichiamo anche alla provvisionale, non cautelare, disciplinata nell’art. 5 legge n. 102/2006. Essa, come già rilevato, non contemplando tra i suoi requisiti lo “stato di bisogno”, è priva d’ogni carattere cautelare, mancandole la “cifra” strutturale del periculum in mora. È provvedimento interinale di condanna, o anticipatorio non cautelare, assimilabile alle ordinanze ex artt. 186 ter e segg. e 423 c.p.c. Il sommario accertamento dei “gravi elementi di responsabilità” va letto, peraltro, nel medesimo senso attribuito al requisito del fumus boni iuris per la provvisionale cautelare ex art. 147 c. ass., non essendovi differenze qualitative né psicologiche nella cognitio iudicis, bensì la sommarietà e la semplificazione tipiche di ogni procedimento svincolato dalle forme precostituite del giudizio a cognizione piena.

Proprio perché manca il presupposto dello “stato di bisogno” del danneggiato e trattasi di provvedimento assunto allo stato degli atti, suscettibile d’esser rivisto nel seguito del giudizio, il legislatore ha stabilito una forbice tra un minimo e un massimo (dal trenta al cinquanta per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato), largamente inferiore rispetto alla soglia dei quattro quinti indicata nell’art. 147, comma 2, c. ass.

La natura non cautelare dell’ordinanza provvisionale ex art. 5 legge n. 102/2006 la sottrae al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.(34) Essa, però, non essendo dichiarata non impugnabile né irrevocabile, va soggetta all’ordinario regime di revocabilità di cui all’art. 177 c.p.c.(35), non potendosi applicare né gli ultimi due commi dell’art. 147 c. ass. né, tanto meno, gli abrogati commi 4 e 5 dell’art. 24 legge n. 990/1969, stante il carattere eccezionale di tali disposizioni e la divergenza tra le due misure anticipatorie: cautelare quella di cui all’art. 147 c. ass., non cautelare quella di cui all’art. 5 legge n. 102/2006.

Estinto il giudizio di merito, è incerta la sorte della provvisionale ex art. 5 legg cit., stante l’inapplicabilità dell’art. 669 octies, comma 6, c.p.c. per difetto di natura cautelare del provvedimento. Peraltro, la riconduzione della provvisionale in esame alla pur disomogenea categoria dei provvedimenti anticipatori di condanna, induce a sancirne l’ultrattività esecutiva(36), senza attitudine, comunque, all’incontrovertibilità propria del giudicato, ad instardi ciò che ritiene la giurisprudenza in materia di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., allorché il giudizio a cognizione piena si estingua(37).

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(1) Ci riferiamo alla pochade rappresentata dall’art. 5 L. 21 febbraio 2006, n. 102, che ha inserito nel corpo dell’art. 24 legge n. 990/1969 un ulteriore comma, contenente un’altra ipotesi di provvisionale da incidente stradale, senza badare al fatto che l’art. 24 legge cit. era stato nel frattempo abrogato con effetto dal 1° gennaio 2006 (neppure due mesi prima della novella), in grazia del Codice delle assicurazioni approvato con D.Lgs. n. 209/2005. Nel senso che l’art. 5 legge n. 102/2006 debba correttamente intendersi integrare l’art. 147 c. ass. e sia applicabile anche ai giudizi in corso v. Trib. Alba-Bra, 19 ottobre 2006, in Giur. di Merito, 2007, 3, 714, con nota di Masante, nonché Trib. Mantova, 13 giugno 2006, in Arch.Giur. Circolaz., 2007, 175.

(2) V., in tal senso, la relazione alla legge n. 990/1969, n. 13, peraltro criticata da Tarzia, Aspetti processuali dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, in Riv. Dir. Proc., 1973, 665.

(3) Così Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 378; v. anche Fazzalari, Profili della cautela, in Riv. Dir. Proc., 1991, 1 e seg. Valitutti, Le ordinanze provvisoriamente esecutive, Padova, 1999, 359 e segg. e Carratta, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, 174 e segg. e 279 e segg. (dove ulteriori richiami) accostano, invece, l’ordinanza provvisionale ai provvedimenti ex artt. 186 bis e segg. c.p.c. Evidenziano tout court la natura atipica della provvisionale da incidente stradale Tarzia, op. cit., 665 e seg.; Vocino, Incognite processuali della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in Dir. e Prat. Assicuraz., 1971, 1, 232 e seg.; Giannini, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 1988, 220 e segg.

(4) Cfr., da ultimo, Recchioni, Il pericolo come elemento della fattispecie processuale cautelare: il pericolo come relazione fra eventi, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 2005, 1431 e segg.; Id., Il processo cautelare uniforme, in Trattato sui processi speciali a cura di Chiarloni, Consolo, Torino, 2005, II, 13 e segg.

(5) In tal senso v. Proto Pisani, op. cit., 389; Merlin, voce “Procedimenti cautelari ed urgenti in generale”, in Digesto Civ., XIV, Torino, 1996 rist. 1997, 429; Cecchella, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 351; Consolo, in Consolo-Luiso-Sassani, La riforma dei processo civile, Milano, 1991, 548; Costantino, in Provvedimenti urgenti per il processo civile a cura di Tarzia, Cipriani, Padova. 1992, 419; Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1992, 141. Contra Olivieri, I provvedimenti cautelari e urgenti nel disegno di legge per l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, in Riv. Dir. Proc., 1988, 778; Giannini-Pogliani, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti. Modifiche e aggiornamenti 1988-1993, Milano, 1994, 136 e segg.; Peccenini, L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, Milano, 1999, 228; Montaruli, L’ammissibilità del reclamo avverso la provvisionale ex art. 24 l. n. 990 del 24 dicembre 1969, in Danno e Resp., 2004, 920 e segg., che assimilano l’ordinanza ex art. 24 (ora ex art. 147 c. ass.) ai provvedimenti anticipatori previsti dagli artt. 186 bis e segg. c.p.c.; nonché Gasperini, L’ordinanza provvisionale di cui all’art. 24 legge n. 990/69 tra tutele sommarie cautelari e non cautelari, in Giur. It., 1997, I, 2, 631 e segg. spec. 638, che ritiene prevalente la funzione anticipatoria su quella cautelare errando, a nostro avviso, nell’impostazione prospettica, ché la natura cautelare del provvedimento va individuata con approccio, a dir così, “strutturalista”, cioè nei presupposti che compaiono nel testo normativo, non già “funzionalista”, cioè in grazia delle ricostruzioni sistematiche operate dall’interprete. La giurisprudenza di merito appare anch’essa divisa sulla possibilità di applicare il rito cautelare uniforme all’ordinanza ex art. 147 c. ass. (già art. 24 legge n. 990/1969): si pronunciano a favore Trib. Palermo, 12 aprile 2002, in Gius, 2003, 8, 867; Trib. Reggio Calabria, 23 gennaio 2001, in Riv. Circolaz. e Trasp., 2002, 387; Id. Foggia, 23 gennaio 2001, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 2002, I, 244; Id. Milano, 30 aprile 1997, in Giur. It., 1997, I, 2, 630, con la citata nota di Gasperini; Id. Roma, 8 febbraio 1995, in Riv. Circolaz. e Trasp., 1995, 1037; Id. Roma, 28 maggio 1993, in Foro It., 1993, I, 2692. Contra Id. Reggio Emilia, 15 giugno 2006, in Banca dati Platinum; Id. Modena, 1° febbraio 2006, ivi; Id. Venezia, 28 marzo 2002, in Gius, 2002, 1644; Id. Napoli, 12 marzo 2001, in Riv. Circolaz. e Trasp., 2002, 387; Id. Latina, 21 dicembre 1996, in Giur. It., 1997, I, 2, 630, con la citata nota di Gasperini; Id. Bologna, 7 ottobre 1994, in Arch. Giur. Circolaz., 1995, 546 e in Foro It., 1995, I, 348.

(6) Chiarloni, Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del processo civile, in Riv. Dir. Proc., 1991, 673 e seg.; Frus, in Le riforme del processo civile a cura di Chiarloni, Bologna, 1992, 795 e segg.

(7) Proto Pisani, op. cit., 376; Cecchella, op. cit., 349; Costantino, op. cit., 404; Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1992, 268; Consolo, in Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 726 e seg.; in generale sulla clausola di compatibilità v. Tommaseo, Variazioni sulla clausola di compatibilità (note in margine all’art. 669 quaterdecies c.p.c.), in Riv. Dir. Proc., 1993, 703 e segg.; Merlin, op. cit., 432 e segg.

(8) V. amplius Tommaseo, op. cit.; Merlin, op. cit., 433; Tarzia-Saletti, voce “Processo cautelare”, in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2001, 839.

(9) Sulla natura del reclamo cautelare v. Recchioni, Il processo cautelare uniforme, cit., 728 e segg., ove ulteriori richiami.

(10) V., tuttavia, Merlin, op. cit., 433, anche in nota, secondo cui l’ordinanza provvisionale, «atteso il riconoscimento della generale ammissibilità di ordini cautelari di pagamento di somme (riconoscimento implicito nell’art. 669 duodecies), dovrebbe ritenersi priva di qualsiasi peculiarità e non lasciare nemmeno concreto spazio per l’operare della clausola di compatibilità».

(11) Tanto in caso di rigetto quanto in caso di accoglimento: Trib. Forlì, 27 maggio 1985, in Foro Pad., 1985, 221; contra, però, in quest’ultima ipotesi, Cass. pen., 15 novembre 1976, in Riv. Pen., 1977, 470.

(12) Contra, ma ante codice delle assicurazioni private, Tarzia, op. cit., 670 e segg.; Giannini, op. cit., 231 e segg.

(13) Cfr. Trib. Bologna, 30 novembre 1973, in Dir. e Prat. Assicuraz., 1974, 351; contra Valitutti, op. cit., 366 e seg.; Trib. Nocera Inferiore, 6 luglio 2000, in Arch. Giur. Circolaz., 2000, 861; Pret. Milazzo, 19 giugno 1981, ivi, 1982, 433, con nota di Mirotta, La c.d. provvisionale di cui all’art. 24 l. n. 990/69 e i gravi elementi di responsabilità.

(14) Sul nesso causale tra stato di bisogno e sinistro v. Pret. Castellammare del Golfo, 7 marzo 1988, in Giur. di Merito, 1989, 687; Trib. Milano, 11 dicembre 1971, in Arch. Giur. Circolaz., 1972, 446; Id. Como, 4 luglio 1974, in Dir. e Prat. Assicuraz., 1974, 351.

(15) Trib. Ariano Irpino, 16 marzo 1982, in Giur. di Merito, 1983, 5, con nota di Giovene, In tema di provvisionale per danni, e in Assicuraz., 1983, II, 2, 102.

(16) App. Milano, 6 aprile 1982, in Arch. Giur. Circolaz., 1982, 503.

(17) Trib. Belluno, 7 maggio 1990, in Arch. Giur. Circolaz., 1990, 962, e in Resp. Civ. e Prev., 1990, 1067.

(18) Trib. Bolzano, 16 agosto 1986, in Assicuraz., 1987, m. 76.

(19) Pret. Castellammare del Golfo, 7 marzo 1988, cit.

(20) Cfr. Pret. Foligno, 16 novembre 1984, in Arch. Giur. Circolaz., 1985, 213, e in Assicuraz., 1985, II, 2, 103. Contra Valitutti, op. cit., 370.

(21) Cfr. Trib. Venezia, 14 febbraio 1980, in Giur. di Merito, 1982, 399; contra Trib. Livorno, 2 maggio 1979, in Dir. e Prat. Assicuraz., 1981, 209.

(22) Cfr. Giannini, op. cit., 230.

(23) V. Trib. Como, 18 ottobre 1972, in Resp. Civ. e Prev., 1972, 1974, 221; Id. Ancona, 18 ottobre 1971, in Giur. It., 1972, I, 2, 96; Id. Brescia, 13 luglio 1971, in Riv. Circolaz. e Trasp., 1971, 528; in dottrina v.Tarzia, op. cit., 661 e seg.; Giannini, op. cit., 224 e segg., ove ulteriori richiami giurisprudenziali.

(24) Cass. pen., 12 febbraio 1982, in Assicuraz., 1983, m. 43.

(25) Su queste norme v. Pezzani, Le norme processuali del nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. Dir. Proc., 2007, 683 e segg. e le fondamentali pronunce di Corte cost., 13 giugno 2008, n. 205, in Giur. It., 2008, 2160, Luberti, Un anticipatory overruling della corte costituzionale sul risarcimento diretto?, e di Corte cost., 19 giugno 2009, n. 180, in Giur. It., 2010, 60, Luberti, Un de profundis per l’indennizzo diretto?, e inRiv. Dir. Proc., 2010, 451, con nota di Romano, Sui rapporti tra la c.d. “azione diretta” dell’art. 149 cod. ass. e le altre azioni a disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale, le quali forniscono un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del c. ass. sull’indennizzo diretto, nel senso cioè che queste si limitino a rafforzare la posizione del danneggiato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio veicolo, senza togliergli la possibilità alternativa di far valere il diritto al risarcimento dei danni contro il conducente e il proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c., nonché nei confronti dell’assicuratore di questi.

(26) Cass., 6 aprile 1978, n. 1583, in Riv. Circolaz. e Trasp., 1978, 507; nonché, implicitamente, Cass. pen., 23 marzo 1982, in Giur. It., 1983, II, 11.

(27) Trib. Forlì, 27 maggio 1985, in Foro Pad., 1985, 221; contra, non condivisibilmente, Cass. pen., 15 novembre 1976, in Riv. Pen., 1977, 470, che consente la ripetizione dell’istanza solo in caso di rigetto.

(28) Pret. Rovereto, 17 marzo 1972, in Riv. Circolaz. e Trasp., 1973, 599.

(29) Non basta, ad es., la semplice condanna generica per revocare l’ordinanza provvisionale: cfr. Cass. pen., 26 ottobre 1978, in Giur. It., 1981, II, 334, con nota di Rivello. Contra in dottrina Tarzia, op. cit., 670 e segg.;Giannini, op. cit., 231 e segg., che (scrivendo prima della riforma del rito civile), applicano all’ordinanza de qua la disciplina delle ordinanze istruttorie revocabili ex art. 177 c.p.c.

(30) Cfr. Cass. 28 dicembre 1991, n. 13968;Id., 13 novembre 1984, n. 5731. Cfr. anche, sia pure in diverso campo, Id., 2 settembre 1997, n. 8373.

(31) Trib. Pavia, 7 novembre 1974, in Resp. Civ. e Prev., 1974, 173.

(32) Cfr. Trib. Napoli, 5 marzo 1986, in Giust. Civ., 1986, I, 1489.

(33) In egual senso Lupoi, La novella in materia di procedimento per il risarcimento dei danni da incidente stradale (l. n. 102 del 2006), in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2008, 580.

(34) Analogamente Rolfi, Il nuovo rito per gli incidenti stradali: più problemi che soluzioni?, in Corr. del Merito, 2006, 979 e, in giurisprudenza, Trib. Reggio Emilia, 15 giugno 2006, in Banche dati Platinum. Cfr. sul tema anche Carratta, in Le recenti riforme del processo civile a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, 2104.

(35) Cfr. Lupoi, op. cit., 580; contra Acierno-Graziosi, Un rito nuovo per i sinistri stradali: prove tecniche di applicazione, in Questione giustizia, 2007, 117, che la assimilano alla provvisionale ex art. 147 c. ass.

(36) V. in tal senso Carratta, op. cit., 2104; Acierno-Graziosi, op. cit.

(37) Cfr., per tutte, Cass., 14 febbraio 1997, n. 1382.

Autore: Prof. avv. Alberto Maria Tedoldi

Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti. È stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella. Ha conseguito nel 1996, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile. Nel 2002 ha superato il concorso di ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.

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