La risarcibilità del danno da perdita della vita

Vittorio Vaira, La risarcibilità del danno da perdita della vita – nota a Cass. Civ., Sez. III, sent. 23 gennaio 2014, n. 1361 e Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056, in www.lexenia.it

La risarcibilità del danno da perdita della vita

Nota a Cass. Civ., Sez. III, sent. 23 gennaio 2014, n. 1361 e Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056

(Dott. Vittorio Vaira)

SOMMARIO: 1. La situazione antecedente alle pronunce in esame. – 1.1. Il danno tanatologico. – 1.2. Il danno biologico terminale. – 1.3. Il danno catastrofale. – 1.4. Il danno iure proprio dei congiunti. – 1.5. Le prime aperture alla risarcibilità del danno da perdita della vita. – 2. Il revirement della Corte di Cassazione: la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361, rel. Scarano. – 2.1. Il fatto. – 2.2. Le ragioni del revirement. – 2.3. Il danno da perdita della vita. – 2.4. Le critiche alla pronuncia in esame. – 3. Il futuro del danno da perdita della vita: l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 4 marzo 2014, n. 5056. – 3.1. Il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. – 3.2. I criteri risarcitori del danno tanatologico in base alla precedente giurisprudenza. – 3.3. I possibili criteri risarcitori del danno tanatologico in forza del nuovo orientamento. – 3.4. I possibili criteri risarcitori alla luce di una ricostruzione del danno tanatologico quale danno iure proprio dei congiunti della vittima.

  1. La situazione antecedente alle pronunce in esame


1.1. Il danno tanatologico

Il danno tanatologico, consistente nella perdita della vita causata dall’altrui fatto illecito, ha da sempre comportato – per sua natura – rilevantissimi problemi in merito alla configurabilità di un ristoro civilistico, estrinsecandosi essenzialmente in un diritto al risarcimento del danno che sorge in capo al danneggiato nel momento stesso in cui la soggettività giuridica di questo viene meno, a causa della morte. Infatti, a differenza di altre tipologie di danno – tra cui, segnatamente, quello alla salute, cui spesso si è tentato di assimilarlo – il cui diritto al risarcimento risulta essere trasmissibile iure hereditatis in tanto e in quanto previamente entrato nella sfera giuridica del danneggiato, esso presenta la peculiare caratteristica di non essere riferibile ad alcun soggetto proprio in ragione del suo prodursi in capo alla vittima, rendendosi, di conseguenza, irrisarcibile poiché naturalmente ed imprescindibilmente “acefalo”.

Appare opportuno, innanzitutto, sgombrare il campo da un comune fraintendimento: negare la ristorabilità del danno tanatologico non significa affatto affermare la non necessità (od opportunità) di predisporre di un rimedio civilistico a tutela del bene in esame. La vita, invero, sebbene non sia espressamente menzionata dalla nostra Costituzione tra i diritti inviolabili dell’uomo, è dalla stessa imprescindibilmente salvaguardata1, in primo luogo quale condicio sine qua non atta a consentire l’esercizio dei predetti2, in secundis in quanto bene giuridico inviolabile non solo ad opera dei soggetti privati, ma anche da parte dello Stato3. Il diritto alla vita, inoltre, risulta altresì espressamente garantito dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dall’art. 6, 1.1 del Patto sui Diritti Civili e Politici, dall’art. 2 della Carta di Nizza e dall’art. II-62 della Costituzione Europea.

L’irrisarcibilità della lesione al bene vita, quindi, non dipenderebbe da una valutazione di non meritevolezza di tutela (essendo, al contrario, l’uccisione di una persona punita con la ben più pregnante sanzione della reclusione, la quale connota la grandissima considerazione che l’ordinamento ha del bene in esame), quanto, piuttosto, dall’ontologica impossibilità di assicurare un qualsivoglia ristoro al titolare della vita o, forse più propriamente, del diritto a vivere4. Non sarebbe, pertanto, corretto affermare – come pure è stato fatto da taluno – che, poiché il più contiene sempre il meno e poiché la sanzione detentiva è maggiormente afflittiva di quella pecuniaria, allora, visto che gli artt. 575 ss. c.p. prevedono la pena della reclusione per l’omicidio, deve essere garantito un ristoro pecuniario a chi abbia subito una lesione del bene vita (rectius, ai suoi eredi); invero, a prescindere dal fatto che il risarcimento del danno ha pacificamente funzione compensativa/ristorativa e non afflittiva5, detta corresponsione di denaro – come si è già avvertito – non risulterebbe possibile esclusivamente a causa della mancanza di un soggetto legittimato a riceverla.

In questo senso, del resto, si è espressa la Corte Costituzionale6, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c. nella parte in cui non consente il risarcimento iure hereditatis del danno tanatologico proprio “in quanto, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non si riflette in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita”.

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Sulla scorta di questa affermazione è andata consolidandosi – nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – la massima giusta cui la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non risulta essere configurabile quale danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (invero protetto con il diverso strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere7.

Ciò posto, nondimeno, non vi è chi non abbia rilevato la presenza nel vigente sistema risarcitorio di un paradosso in netto contrasto con il comune buon senso e la ragionevolezza di ciascuno, consistente nel fatto per cui, da un punto di vista meramente economico, risulterebbe più conveniente uccidere una persona piuttosto che ferirla. Invero, poiché non è concepibile, anche solo per equivalente, una forma di risarcimento per il bene vita8, ma lo è certamente avuto riguardo al diverso bene della salute psicofisica della persona, da un punto di vista strettamente civilistico l’uccisore andrebbe indenne da qualsiasi responsabilità patrimoniale, mentre il feritore sarebbe, al contrario, tenuto a corrispondere al danneggiato il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali del caso.

Ecco, dunque, che già da lungo tempo dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di escogitare soluzioni funzionali a soddisfare le esigenze del comune sentire, nel senso di garantire agli eredi del soggetto defunto a seguito delle lesioni cagionate dall’altrui condotta illecita un risarcimento idoneo a tenerli indenni, per quanto possibile, dalle conseguenze negative derivanti dalla morte del de cuius.


1.2. Il danno biologico terminale

Il primo tentativo di sopperire a detta lacuna dell’ordinamento si è concretizzato nell’elaborazione della categoria del c.d. danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio non patrimoniale patito dal danneggiato nell’intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute ed i sopraggiungere della morte, trasmissibile iure hereditatis in quanto prodottosi nella sfera giuridica della vittima anteriormente al decesso9.

Questa voce di danno biologico postula l’esistenza di una patologia medicalmente accertabile, la quale, per essere apprezzabile, deve svilupparsi in un lasso di tempo ragionevole; ciò, peraltro, senza richiedere la stabilizzazione dei postumi, essendo, al contrario, la medesima ontologicamente impossibile, risolvendosi la malattia non in una situazione di equilibrio patologico clinicamente valutabile, bensì nella cessazione della vita.

Il danno biologico terminale, invero, risulta essere commisurato esclusivamente all’invalidità temporanea sofferta dalla vittima nel periodo di sopravvivenza all’evento lesivo, tenendosi debitamente conto – ai fini della liquidazione e dell’adeguamento dell’ammontare del risarcimento alle circostanze del caso concreto – del fatto che, pur se momentaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. La liquidazione della voce di danno in esame, quindi, viene effettuata, in concreto, partendo dall’ampiezza del lasso di tempo intercorrente tra l’evento lesivo e il decesso ed avendo presenti sia il criterio equitativo c.d. puro10 sia il criterio tabellare, entrambi adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso di specie, al fine di evitare indennizzi irrisori11.

È bene osservare, poi, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione12 ritiene sussistente il danno biologico terminale a prescindere dalla cosciente e lucida percezione da parte del soggetto danneggiato del pregiudizio subito alla propria integrità personale nella fase terminale della vita, ripercuotendosi il danno in esame sul bene salute – pacificamente leso anche nel caso in cui il titolare non abbia contezza del danno subito – e non sul diverso bene giuridico relativo alle mere sofferenze psichiche subite dalla vittima anteriormente all’exitus.


1.3. Il danno catastrofale

Considerazioni diametralmente opposte rispetto a quelle da ultimo evidenziate valgono, invece, per il danno catastrofale (o catastrofico o morale terminale), elaborato per sopperire alla carenza di tutela del danneggiato e dei suoi eredi in tutti i casi in cui, a causa della brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, risulti non apprezzabile, a fini risarcitori, il deterioramento della qualità della vita a cagione del pregiudizio alla salute e, di conseguenza, non sia possibile esperire il rimedio del risarcimento del danno biologico terminale.

Il danno catastrofale, invero, come precisato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte13, consiste nel pregiudizio morale subito dal danneggiato in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, postulando, in ciò, la lucida percezione dell’imminente decesso14 nonché l’insuscettibilità di tale sentimento di sconforto e disperazione di degenerare in patologia, a causa del limitato intervallo di tempo intercorrente tra le lesioni e la morte15. In ragione di ciò, a differenza di quanto già osservato con riferimento al danno biologico terminale, per quanto concerne la liquidazione del danno catastrofale assume rilievo il criterio della sofferenza provata – nel senso che il quantum del risarcimento dovrà essere equo e proporzionato rispetto a questa16 – in luogo di quello dell’apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e il decesso.

Il criterio della permanenza in vita a seguito delle lesioni, nondimeno, non cessa di essere il presupposto fondamentale per la risarcibilità del danno17, modulandosi, però, differentemente in ragione della diversa natura del medesimo; infatti, se con riferimento ad un danno biologico è possibile immaginare un intervallo di tempo minimo di qualche giorno18 per il sorgere di una vera e propria patologia, avuto riguardo ad un danno morale – e, quindi, alla percezione di un patimento psichico da parte del danneggiato – detto lasso di tempo potrà indubbiamente essere inferiore, anche in ragione delle circostanze del caso concreto, riducendosi grandemente, sino ad essere estremamente ridotto19.


1.4. Il danno iure proprio dei congiunti

A questo punto, facendo un passo indietro dalle considerazioni giuridiche per tornare a quelle logiche, al fine di avere una visione d’insieme della questione, appare evidente che l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale esaminata finora, se da un lato ha consentito la tutela dei parenti di alcune vittime, dall’altro non ha risolto – ed, anzi, forse ha accentuato – l’irragionevolezza di fondo del sistema, basato su un criterio, per così dire, cronometrico: in estrema sintesi, non è chiaro per quale motivo gli eredi del danneggiato che sia sopravvissuto per qualche tempo alle lesioni prima di morire abbiano diritto ad essere ristorati della perdita subita, mentre quelli della vittima morta “sul colpo”, no.

Al fine di risolvere, in realtà solo in parte, detto problema e di assicurare una qualche forma di ristoro ai congiunti20 del danneggiato che sia sopravvissuto inconsciamente per breve periodo alle lesioni mortali o che sia deceduto immediatamente a seguito dell’evento lesivo, è stata elaborata la categoria21 del danno da perdita del rapporto parentale, consistente nel danno iure proprio subito dai congiunti in ragione della perdita del rapporto personale con la vittima primaria nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale, cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro22. Il danno ora in esame, in altri termini, ha ad oggetto la violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e, quindi, la lesione del bene dell’integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi congiunti, e quello della solidarietà famigliare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi23.

La Corte di Cassazione24 ha ricostruito lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto25 nei termini di un danno esistenziale, distinto tanto dalla nozione di danno biologico quanto da quella di danno morale, consistente nel pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri radicalmente le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a fondamentali scelte di vita diverse quanto all’espressione ed alla realizzazione della propria personalità nel mondo esterno e non limitato alla mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita26.

Presupposto fondamentale per la configurabilità del danno in esame è, ovviamente, la qualità di congiunto, non sempre coincidente con quella di erede: lo stretto vincolo di parentela, invero, benché idoneo a dar luogo ad una presunzione iuris tantum di sussistenza di detto rapporto27 (comunque vincibile da prova contraria28), non preclude, ove mancante, la possibilità di fondare il ristoro del pregiudizio sulla base della comprovata – anche per presunzioni, costituendo queste un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri29, suscettibile di assurgere ad unica fonte del convincimento del giudice30 – esistenza di una relazione, tipicamente more uxorio31, connotata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale32, oppure di un mero rapporto affettivo, avente però carattere di serietà e durevolezza, anche a prescindere dalla coabitazione33. Avuto riguardo, poi, ai vincoli con soggetti estranei al nucleo familiare stricto sensu (nonni e nipoti, zii e nipoti, cugini, genero e nuora), generalmente si ritiene necessario, ai fini della loro legittimazione passiva al risarcimento, che i predetti diano prova di una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico34.

Per quanto riguarda, infine, la liquidazione, chiarito che il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale non può – neanche nel caso dello stretto rapporto di parentela – considerarsi sussistente in re ipsa35, si è precisato in giurisprudenza che la predetta non può essere aprioristicamente determinata in misura uguale per tutti i congiunti, avendo, al contrario, ciascuno di essi diritto ad un ammontare proporzionale alla durata ed all’intensità del legame, parametrato alla loro personalità individuare, alla loro resilienza36 e ad ogni altra circostanza del caso concreto quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare, le abitudini di vita e la situazione di convivenza37.

1.5. Le prime aperture alla risarcibilità del danno da perdita della vita

Questo l’insoddisfacente assetto giurisprudenziale all’indomani delle ben note sentenze gemelle di San Martino38, capace di limitare in qualche misura gli inconvenienti e le contraddizioni presenti nel sistema, senza però eliminarli del tutto. In ragione di ciò, al fine di sopperire alle mancanze già evidenziate39 – relative principalmente alla carenza di tutela per l’ipotesi dell’agonia inconsapevole e per quella della morte istantanea a seguito della lesione40 – sono state avanzate da più parti diverse soluzioni.

Si è sottolineato, in primis, – con l’intento di permettere il ristoro del danno tanatologico senza uscire dallo schema del danno conseguenza delineato dalle Sezioni Unite nel 2008 – che, in base alle più raffinate tecniche scientifiche capaci di verificare la cessazione dell’attività elettrica nelle cellule, la morte cerebrale non è mai immediata41 ritenendo, per l’effetto, sempre esistente un lasso di tempo tra l’evento lesivo ed il decesso, nell’ambito del quale il danneggiato acquisirebbe il diritto al risarcimento del danno consistente nella sua morte, per poi trasmetterlo ai propri eredi in seguito all’exitus. Sotto un diverso profilo, altri hanno tentato di sostenere che tra fatto lesivo e diritto al risarcimento (relativo alle conseguenze del predetto) esiste una relazione logica e non cronologica/temporale, giusta cui la morte, nel porre fine all’esistenza della persona, determina contestualmente anche l’insorgenza della pretesa risarcitoria e del relativo trapasso agli eredi. Entrambe le prospettazioni, tuttavia, non paiono cogliere nel segno, risultando incapaci di superare la contraddizione di fondo insita nell’affermare la possibilità di risarcire un danno nel momento in cui questo (rectius le sue conseguenze, secondo il principio enunciato dalle S.U. nel 2008) non si sia ancora prodotto.

In risposta a quest’ultima obiezione, altra dottrina ha proposto di ricostruire il danno tanatologico in termini di perdita di chance42 di sopravvivenza in capo al soggetto danneggiato, dando luogo ad una teoria indubbiamente affascinante, ma che, nondimeno, finisce per far transitare nuovamente la vita nell’alveo del diverso bene giuridico della salute43; infatti, a ben vedere, detta teoria sposta l’attenzione dal tema delle conseguenze pregiudizievoli cagionate dal decesso in quanto tale a quello della mera riduzione dell’aspettativa di vita e, quindi, del peggioramento dello stato di salute, stante l’ineluttabilità dell’evento morte. Le fattispecie sono certamente affini e, forse, è proprio sul punto ora in esame che la distinzione tra le due risulta essere più ardua da individuare, ma a parere di chi scrive la distanza tra le medesime appare in ogni caso incolmabile: da un lato la fine dell’esistenza di una persona con le relative conseguenze, dall’altro, non tanto la perdita della possibilità di vivere, quanto piuttosto la diminuzione dell’intervallo di tempo antecedente all’inevitabile exitus.

Una diversa prospettazione ha riguardato, poi, la possibilità di concepire il danno tanatologico quale danno collettivo, ossia proprio non del danneggiato defunto, bensì della collettività, giacché la morte rappresenta un costo per la società, al quale, si afferma, dovrebbe corrispondere un risarcimento capace – sul terreno civilistico e non solo sul versante delle sanzioni penali – di trasmettere ai consociati il disvalore dell’uccisione e la deterrenza della reazione dell’ordinamento. Quanto appena esposto, tuttavia, trascura la naturale ed essenziale funzione riparatoria e consolatoria del risarcimento, che, se corrisposto non al soggetto danneggiato, ma alla società nel suo insieme (e, quindi, allo Stato) finirebbe per risolversi in una sanzione pecuniaria tour court.

Da ultimo, è interessante osservare come un recente disegno di legge44, nell’ambito del recepimento legislativo delle tabelle del Tribunale di Milano quale criterio risarcitorio per i sinistri stradali, abbia previsto che “In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest’ultimo subito è stabilito nella misura dell’80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle [suddette] tabelle…”. La formulazione legislativa, benché oscura sotto molteplici aspetti45, rileva nondimeno ai nostri fini quale segnale rivelatore dell’insoddisfazione degli operatori del diritto sul tema della risarcibilità del danno tanatologico, giustificando ancor più – qualora ve ne fosse bisogno – l’intervento operato dalla Suprema Corte attraverso le pronunce che si andranno ora a commentare.


2. Il revirement della Corte di Cassazione: la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361, rel. Scarano


2.1. Il fatto

La sentenza in esame ha ad oggetto un tragico caso di incidente stradale mortale a seguito del quale il marito della vittima, benché gravemente ferito a seguito del medesimo, riesce a riprendersi dalle lesioni fisiche, pur invalidanti, ma non da quelle psichiche conseguenti al decesso della moglie (peraltro madre dei suoi due figli), sino a giungere, dopo una sofferenza interiore durata ben due anni, alla decisione di porre fine alla propria esistenza.

Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto ai figli esclusivamente il pregiudizio da loro subito iure proprio sub specie di danno da perdita del rapporto parentale e non anche quello iure hereditatis, pure richiesto dai predetti, consistente nel danno biologico (fisico e psichico) e catastrofale patito dalla madre nelle circa tre ore e mezza di sopravvivenza al sinistro ed in quello, morale ed esistenziale, sofferto dal padre a fronte del decesso della moglie e poi sfociato nel suicidio; ciò, con riferimento alla madre, ritenendosi lo spatium temporis intercorso tra il sinistro ed il decesso insufficiente a far sorgere in capo alla vittima (e, quindi, ai suoi eredi) il diritto a risarcimenti di sorta e, avuto riguardo al padre, reputandosi il suicidio non ricollegabile, con carattere di certezza, all’incidente automobilistico.

La Corte di Appello di Milano aveva, poi, parzialmente riformato questa pronuncia, riconoscendo agli eredi del padre il risarcimento per i danni subiti dallo stesso in ragione del decesso della moglie (ritenendo, perciò, sussistente un collegamento tra la morte di quest’ultima ed il suicidio del primo), confermando, però, la sentenza di prime cure quanto all’irrisarcibilità iure hereditatis del pregiudizio sofferto dalla madre a seguito del sinistro.

Avverso quest’ultima pronuncia hanno, quindi, interposto ricorso per Cassazione i figli dei coniugi defunti, dolendosi del mancato riconoscimento iure hereditatis del risarcimento attinente ai danni subiti dalla madre a seguito dell’incidente automobilistico, dell’incongruità della liquidazione disposta dai giudici del merito con riferimento ai danni sofferti dal padre (anche sotto il profilo del calcolo degli interessi), della mancata liquidazione del danno patito iure proprio in ragione del suicidio di quest’ultimo e dell’erronea statuizione del giudice dell’appello in punto spese.


2.2. Le ragioni del revirement

La sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361, rel. Scarano, nel cassare la pronuncia della Corte di Appello di Milano oggetto di impugnazione46, critica il risultato ermeneutico raggiunto dalla giurisprudenza maggioritaria – consistente, in buona sostanza, nell’irrisarcibilità del danno da perdita della vita in quanto tale – reputandolo non del tutto rispondente all’effettivo sentire sociale nell’attuale momento storico. La decisione in esame, in altre parole, ritiene che il ricorso a soluzioni indirette – quali il ristoro del danno biologico terminale e del danno catastrofale – manifesti la necessità di ammettere senz’altro la ristorabilità del bene vita in favore di chi l’ha perduta in conseguenza di un fatto illecito altrui.

Invero, secondo il collegio della Suprema Corte investito del caso di specie, la considerazione giusta cui il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute, benché inconfutabile (rappresentando quest’ultimo un minus rispetto al primo, che ne costituisce invece il presupposto), non comporterebbe necessariamente l’irrisarcibilità del danno tanatologico; ciò poiché – al di là del fatto che attualmente risulta essere ristorabile persino la più lieve compromissione dell’integrità psico-fisica, ma non anche il venir meno della condicio sine qua non della medesima – si sostiene che quel che viene trasmesso dal de cuius agli eredi non è il diritto assoluto della vita, ma quello patrimoniale attinente al risarcimento del pregiudizio relativo alla perdita della predetta, legato al primo da una relazione esclusivamente logica e non già temporale47.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, la Cassazione, richiamando autorevole dottrina48, evidenzia che le categorie giuridiche non costituiscono un dato oggettivo esistente in rerum natura, nei limiti delle quali sia imprescindibile muoversi, essendo, al contrario, create dall’interprete in relazione alle proprie necessità e, pertanto, suscettibili di essere poste in discussione dal medesimo in qualunque momento. In ragione di ciò, se è pur vero che operare nell’ambito delle predette è certamente indifferente49 nella maggior parte dei casi, ove si tratti, invece, di dare soluzione a problemi nuovi, fortemente sentiti dalla società e situati al di fuori degli schemi tradizionali, tale approccio si rivela estremamente condizionante, forzando l’interprete a ricondurre fattispecie innovative a categorie preconcette inidonee a contenerle.

Di qui, l’imprescindibile necessità – secondo il collegio – di elaborare una nuova ricostruzione del danno tanatologico (comunque coerente con il sistema) finalizzata a consentirne la ristorabilità, senza i vincoli imposti da “gabbie argomentative” in contrasto con il prevalente sentire sociale.


2.3. Il danno da perdita della vita

Fondamentale punto di partenza per il ragionamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione è il principio sancito dalle sentenze gemelle di San Martino50, secondo cui è risarcibile esclusivamente il danno conseguenza e non anche il danno evento. Con riferimento a questo assioma, chiave di volta dell’intera architettura risarcitoria delineata dalle Sezioni Unite nel 2008, la sentenza in esame si pone in rapporto di continuità, reputando prematuro un revirement complessivo (a fortiori in ragione del breve arco temporale trascorso da tale pronuncia51), ma, nondimeno, se ne discosta, affermando – sulla scorta del dato di comune esperienza secondo cui ogni principio ha le sue eccezioni52 – che “il ristoro del danno da perdita della vita costituisce ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza53”.

Ciò sulla scorta di una considerazione piuttosto semplice: giacché la vita costituisce il presupposto di tutti i diritti della persona, nessuno escluso, ed il suo venir meno ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa, bensì di tutto54 – per usare le parole del relatore “non di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e le conseguenze” –, si ritiene (necessario e) sufficiente arrestare la ricerca del danno risarcibile al mero evento morte, che ricomprende in sé tutte le conseguenze pregiudizievoli possibili. In altri termini, poiché nel più sta il meno, non si richiede (né, peraltro, sarebbe possibile farlo) di andare a verificare quali conseguenze derivino dal danno evento, al fine di distinguere quelle risarcibili da quelle non ristorabili. In ragione di ciò, in estrema sintesi – secondo la pronuncia in esame – la perdita della vita deve essere valutata ex ante e non già ex post rispetto all’evento che la determina.

Tuttavia, continua la Corte, questo non significa che il danno tanatologico possa considerarsi sussistente in re ipsa: se così fosse, invero, risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, il quale verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per una condotta illecita55. Al contrario, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. il danno deve essere provato (se del caso, anche per presunzioni56) dal danneggiato che ne voglia ottenere il ristoro, a prescindere dalla natura patrimoniale o non patrimoniale del pregiudizio e dalla qualificazione dello stesso in termini di danno evento o danno conseguenza57.

Peraltro quanto da ultimo evidenziato varrebbe, nel ragionamento espresso dalla sentenza de qua, a far perdere qualsivoglia pregnanza al rilievo secondo cui il risarcimento del danno da perdita della vita non potrebbe che avere, al pari della sanzione penale, una funzione meramente punitiva in ragione della sua connaturata insuscettibilità ad essere corrisposto al soggetto danneggiato58; infatti, a ben vedere, la funzione compensativa sarebbe pienamente assolta dalla circostanza giusta cui il ristoro del danno tanatologico, benché materialmente non liquidabile alla vittima, andrebbe, invero, ad accrescere il suo patrimonio ereditario, in ciò ristorandolo in qualche modo della lesione subita59.


2.4. Le critiche alla pronuncia in esame

Numerose le critiche che è dato muovere alla sentenza 1361/2014, la quale, peraltro, non è stata seguita dalle successive decisioni di merito che si sono espresse sulla questione della risarcibilità della perdita della vita60, probabilmente anche a causa della mancanza di un provvedimento del giudice del rinvio che traducesse in termini concreti i principi espressi dalla predetta.

In primo luogo è possibile rilevare come la pronuncia de qua non riesca compiutamente a superare le classiche obiezioni sollevate avverso la risarcibilità del danno tanatologico: infatti, al di là dell’assioma metagiuridico secondo cui è impossibile dare un valore alla vita umana61, si suole evidenziare che il principio indennitario, posto a fondamento dell’intera materia del risarcimento danni, risulta essere ontologicamente inapplicabile alla perdita della vita in sé considerata. Ciò in ragione sia dell’ineliminabile diversità – sancita a livello legislativo62 e ribadita dalla giurisprudenza63 – tra le due diverse fattispecie, sia della concreta inattuabilità, con riferimento alla distruzione del bene vita, del c.d. principio di indifferenza, giusta cui il risarcimento deve tenere indenne il danneggiato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro attraverso la corresponsione di una somma tale da rendergli indifferente la scelta tra ricevere detto ammontare e non subire il danno64.

Ricollegandosi al tema del quantum del risarcimento, si può osservare l’intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza in esame, nella parte in cui asserisce che “il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa, bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze […]”, salvo poi richiedere, subito dopo, che il giudice, ai fini della liquidazione, adotti criteri di valutazione equitativa idonei a consentire la c.d. personalizzazione del risarcimento “in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno”.

A sommessa opinione di chi scrive, queste due affermazioni si pongono in rapporto di insanabile contrasto, poiché tentano di fondere due categorie tra loro opposte: quella di danno evento (la quale prevede che, in ragione del mero verificarsi di un evento lesivo, sorga il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, sussistente in re ipsa) e quella di danno conseguenza (che, rifuggendo qualsivoglia automatismo, richiede una liquidazione del danno fondata sulla prova dei singoli effetti pregiudizievoli patiti dal danneggiato). In altre parole – riducendo ai minimi termini l’obiezione che si intende muovere – non si capisce come sia possibile prescindere dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli della morte al momento della valutazione circa la sussistenza di un danno risarcibile (poiché ritenute tutte necessariamente sussistenti) e poi richiedere la dimostrazione delle stesse, singolarmente considerate, in occasione della liquidazione del risarcimento.

Con ciò non si vuol certo negare che lo sforzo profuso nell’elaborare detta ricostruzione sia lodevole e l’obiettivo perseguito molto chiaro: anticipare, attraverso il richiamo alla categoria del danno evento, il momento della verificazione del danno – e, quindi, l’ingresso del diritto risarcitorio nella sfera giuridica del danneggiato – sino all’istante della produzione delle lesioni mortali al fine di consentirne la trasmissione iure hereditatis, senza violare i noti principi in tema di liquidazione equitativa del pregiudizio65. Nondimeno si ritiene che i risultati perseguiti siano, in realtà, inconciliabili, essendo inevitabile incorrere nella contraddizione insita nell’affermare che nella perdita della vita siano ricomprese tutte le conseguenze pregiudizievoli possibili e nel ritenere, al contempo, imprescindibile una valutazione volta a delineare quali siano derivate dall’evento lesivo e quali invece no.

Il coerente esito della configurazione della morte quale danno evento “che ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto”, dovrebbe essere, al contrario, l’astensione da qualsivoglia verifica circa l’effettività dei pregiudizi subiti dal danneggiato ed, in ultima analisi, la liquidazione di un ammontare uguale per tutti66, idoneo a ristorare la totalità dei pregiudizi immaginabili, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Ciò, a tacer d’altro, significherebbe assegnare un valore economico alla vita umana in quanto tale, nonché determinare un limite massimo per il risarcimento del danno non patrimoniale67 ed, in ultima analisi, andare a sollevare una serie sterminata di rilevantissime questioni etiche, ancor prima che giuridiche, relativamente, ad esempio, alle spese mediche che sarebbe lecito e corretto affrontare per salvare la vita ad una persona; tuttavia, d’altro canto, una teoria di tal fatta – a differenza dell’arresto giurisprudenziale ora in esame – avrebbe il vantaggio di non essere sarebbe tacciabile di incoerenza con riferimento ai propri assunti di partenza.

Sempre avuto riguardo alla liquidazione del danno è dato rinvenire, poi, un altro punctum dolens della sentenza in esame: in particolare, ove afferma che “il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita”, la pronuncia parrebbe lasciar intendere che le voci di risarcimento attinenti a tali differenti pregiudizi possano essere tra loro cumulate. Con ciò il divieto di duplicazione delle poste risarcitorie, invero richiamato più volte dalla decisione de qua in modo generico e tralatizio, sembrerebbe essere stato aggirato sulla base della diversità del bene giuridico tutelato, trascurando la circostanza – pure ribadita dalla sentenza stessa – giusta cui danno biologico terminale e catastrofale sono stati elaborati, in realtà, avendo di mira una qualche forma di ristoro del danno tanatologico. Purtuttavia, allo stato attuale, in ragione della mancanza di una pronuncia della Corte di Appello di Milano che dia concreta attuazione ai principi espressi dalla Suprema Corte, non risulta opportuno attribuire alle considerazioni da ultimo svolte un peso eccessivo, essendo ben possibile (ed, anzi, assai auspicabile) che il giudice del rinvio chiamato a pronunciarsi sul punto opti per una liquidazione del danno scevra da duplicazioni risarcitorie di sorta.

Da ultimo, come condivisibilmente sottolineato in dottrina68, l’incertezza (relativa al quantum del risarcimento per la perdita della vita) derivante da un eventuale orientamento giurisprudenziale che si ponesse in termini di continuità con la pronuncia in esame finirebbe per danneggiare le fasce di popolazione economicamente più deboli. Infatti, come noto, i premi delle assicurazioni – anche quelle obbligatorie – vengono calcolati dalle compagnie sulla base di percentuali di rischio relative ai risarcimenti medi disposti dai giudici69: ove l’alea del giudizio divenisse (ancora più) ampia, le compagnie non potrebbero fare altro che “scaricare” questo rischio dovuto all’indeterminatezza sulla massa dei loro clienti, incrementando, così, il costo della singola assicurazione70.

3. Il futuro del danno da perdita della vita: l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 4 marzo 2014, n. 5056


3.1. Il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dica la Corte se sia legittimo o non negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure haereditario dagli stretti congiunti della vittima allorquando la vittima stessa sia immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale”. Questo il quesito di diritto espresso con il quinto motivo del ricorso per Cassazione mosso alla sentenza n. 437/2007 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 16 marzo 2007, r.g. n. 2636/2004, confermativa in parte qua della sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Cuneo, che, con riferimento ad un sinistro automobilistico mortale in cui il danneggiato era deceduto dopo un lasso di tempo di circa tre ore, si era uniformata al pacifico (almeno al tempo) principio di diritto secondo il quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico in caso di morte sopraggiunta nell’immediatezza del fatto illecito.

Il collegio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione investito di detto gravame, con ordinanza del 4 marzo 2014, n. 5056, ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato sul punto un contrasto giurisprudenziale sorto con l’emanazione – ad opera della medesima Sezione, ma in differente composizione – della sentenza del 23 gennaio 2014, n. 1361, in consapevole difformità dal precedente orientamento.

Invero, rilevano i giudici, la costante giurisprudenza anteriore a quest’ultima pronuncia71, sulla scia di una risalente decisione a Sezioni Unite72, aveva affermato il principio dell’irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata73, ribadendolo, da ultimo, con le note sentenze gemelle di San Martino74, le quali non avevano ritenuto di discostarsi da tale orientamento, in ragione dell’assenza di un argomentato dissenso sul punto nelle pronunce della Suprema Corte. Disaccordo consapevolmente espresso e diffusamente motivato, invece, nella decisione del 23 gennaio 2014, n. 1361, secondo cui, in estrema sintesi, “la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica”, essendo la sua ristorabilità “ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza”.

Date queste premesse e l’importanza della questione, è ragionevole supporre che il Supremo Collegio che si pronuncerà sul punto non si limiterà ad optare acriticamente per un orientamento piuttosto che per l’altro, ma, plausibilmente, effettuerà una riflessione di ampio respiro sulle tematiche a monte del problema, così da fornire una risposta esaustiva e soddisfacente circa la natura, la risarcibilità e la liquidazione del danno tanatologico, senza trascurare i problemi pratici relativi, in primis, alla cumulabilità di tale voce di danno con quelle già riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità.

3.2. I criteri risarcitori del danno tanatologico in base alla precedente giurisprudenza

Volendo, ora, azzardare gli arresti cui potrebbero giungere le Sezioni Unite della Suprema Corte, è certamente opportuno ricomprendere tra le varie ipotesi quella giusta cui il collegio ritenga di dover disattendere la sentenza 1361/2014 e ribadire sic et simpliciter il proprio precedente orientamento. Infatti, quest’ultimo, benché criticato da più parti, ha dalla sua una permanenza quasi centenaria nella giurisprudenza della Cassazione, un avallo relativamente recente da parte della Corte Costituzionale ed una coerenza logico-giuridica messa in crisi, in realtà, esclusivamente dall’asserita esigenza sociale di assicurare agli eredi del danneggiato – deceduto istantaneamente a seguito della lesione – un risarcimento assimilabile a quello che sarebbe dovuto loro in caso di permanenza in vita della vittima per un lasso di tempo apprezzabile, sufficiente a permettere il ristoro del danno biologico (o morale) terminale.

Come già osservato infra, invero, questa giurisprudenza ritiene che – ove manchi la prova di tale circostanza – nel patrimonio del danneggiato non entri alcun diritto di credito attinente al ristoro dei danni subiti, e che, pertanto, nulla possa trasmettersi agli eredi al momento del decesso, con la conseguenza che questi ultimi saranno legittimati esclusivamente a chiedere il risarcimento per l’eventuale danno da perdita da rapporto parentale che dovessero aver subito in qualità di congiunti del defunto: lampante, da questo punto di vista, la disparità di trattamento con i successori della vittima che, diversamente, sia sopravvissuta al sinistro per un lasso di tempo tale da permettere l’ingresso nella propria sfera giuridica del diritto al ristoro del danno catastrofale o, finanche, del danno biologico terminale.

Una distonia, non lo si nasconde, indubbiamente degna di nota e, per certi versi, ingiustificata, essendo le posizioni degli eredi delle vittime differenziate esclusivamente in ragione delle circostanze della morte del de cuius e non certo a causa di una diversità ontologica delle fattispecie che giustificano la corresponsione del risarcimento.

Per contro, si è evidenziato come, a ben vedere, non sia del tutto corretto esaminare i termini della controversia rapportandosi alla stessa dal punto di vista degli eredi, i quali non sono titolari di un proprio diritto al ristoro del danno se non in tanto in quanto rivestano, al contempo, la qualità di congiunti della vittima, ricevendo invece il credito risarcitorio sorto in capo al de cuius esclusivamente per via ereditaria, con tutte le incertezze e le eventualità del caso75.

Affrontando la questione dalla prospettiva dei congiunti, al contrario, è possibile riportare coerenza al sistema: questi, infatti, vengono ristorati dei pregiudizi subiti in proprio a causa del decesso del loro familiare, attraverso il risarcimento attinente alla perdita del rapporto parentale, a prescindere dalla sopravvivenza in vita della vittima per un lasso di tempo sufficiente a farle acquisire il diritto ad ottenere il ristoro del danno terminale. Il credito relativo a quest’ultimo, pertanto, non viene corrisposto agli eredi con lo scopo di ristorare surrettiziamente gli stessi della perdita subita76, quanto, piuttosto, per mere ragioni di necessità, essendo venuto meno il soggetto legittimato a ricevere il predetto.

Ecco, dunque, che così ragionando le aporie del sistema verrebbero grandemente ridimensionate, forse sino a consentire alle Sezioni Unite di ribadire il proprio risalente orientamento, pur senza che venga trovata una seria giustificazione per l’irrazionale complessità dell’attuale criterio risarcitorio – frutto della combinazione di molteplici soggetti legittimati al ristoro, tipi di legittimazione e voci di danno – tanto più evidente ove rapportata al deciso impulso alla semplificazione della liquidazione dei risarcimenti dato dalle sentenze gemelle di San Martino nel 2008.

3.3. I possibili criteri risarcitori del danno tanatologico in forza del nuovo orientamento

Una seconda eventualità potrebbe, ovviamente, essere quella del recepimento da parte del Supremo Collegio delle indicazioni fornite dalla Terza Sezione con la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361, nel senso di affermare la risarcibilità del danno tanatologico in capo alla vittima e, quindi, la trasmissibilità del medesimo ai suoi eredi.

Tale ipotetica pronuncia, in primis, si dovrebbe necessariamente esprimere sul tema del rapporto tra la regola della ristorabilità dei soli danni conseguenza sancita dalle medesime Sezioni Unite nel 2008 e l’eccezione relativa al risarcimento della perdita della vita, per esporre al meglio le giustificazioni a livello sistematico di quest’ultima e chiarire se sia possibile, o meno, immaginarne di ulteriori in relazione ad altri beni giuridici, a prescindere dalla prova delle conseguenze derivanti dalla loro lesione. Infatti, a ben vedere – benché ad oggi si ritenga che, se di deroghe si possa parlare, queste non possano che riguardare esclusivamente il fondamentale bene della vita – non vi è ragione che permetta di escludere in radice che in un futuro (più o meno) prossimo l’attenzione degli interpreti possa focalizzarsi su ulteriori beni che, di volta in volta, vengano ritenuti meritevoli di una tutela anticipata77.

Un altro punto fondamentale riguarderebbe, poi, i criteri di liquidazione di tale pregiudizio: anche qualora si ritenesse pienamente coerente il ragionamento seguito dal collegio con la sentenza in commento78, nondimeno le Sezioni Unite dovrebbero meglio esplicitare detti parametri, al fine di consentire ai giudici di merito una liquidazione equa, proporzionata e senza incertezze di sorta79. A tal proposito, pare scontato ricordarlo, bisognerebbe innanzitutto prendere posizione sulla questione della cumulabilità del ristoro per il danno tanatologico con quello per il danno terminale; infatti, da un lato, riaffermare l’intento – sottostante all’elaborazione della figura da ultimo richiamata – di ristorare surrettiziamente gli eredi del defunto per la perdita della vita, significherebbe evidenziare la sovrapponibilità (almeno parziale) tra le predette voci di danno e, dunque, riconoscere l’impossibilità di procedere ad una mera somma delle medesime80; dall’altro, ribadire l’ontologica diversità tra i beni tutelati, condurrebbe inevitabilmente a sostenere la piena cumulabilità dei relativi indennizzi.

Al di là delle valutazioni (forse inevitabilmente soggettive) circa l’opportunità di un incremento di ampia portata di tali risarcimenti81, a chi scrive parrebbe opportuno consentire il cumulo esclusivamente entro i limiti di quanto strettamente necessario per conseguire il fondamentale obiettivo di eliminare le disparità di trattamento tra gli eredi delle vittime sopravvissute al sinistro per un lasso di tempo apprezzabile e quelli dei danneggiati defunti nelle immediatezze dello stesso, in modo tale da evitare duplicazioni risarcitorie di sorta. Diversamente, infatti, gli aumenti risarcitori non verrebbero effettuati in ragione del perseguimento di un proposito meritevole di tutela, quale l’equiparazione del trattamento riservato a soggetti posti nella medesima situazione sostanziale82, quanto piuttosto sulla base di un assioma, magari razionale e condivisibile come quello dell’ontologica diversità tra il bene della vita e quello della salute, ma comunque privo di giustificazioni pratiche.

3.4. I possibili criteri risarcitori alla luce di una ricostruzione del danno tanatologico quale danno iure proprio dei congiunti della vittima

Come si è avvertito, l’interrogativo che aleggia sullo sfondo del tema in esame è il medesimo che ha retto tutto il discorso svolto finora: quanto vale la vita umana? Una domanda, si ritiene, senza risposta. Ciò, almeno, dal punto di vista oggettivo: a ben vedere, infatti, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale consente di esprimere in senso economico83 il valore della persona del defunto dal punto di vista dei suoi congiunti, fornendo così una soluzione in termini soggettivi al quesito di cui sopra. Ecco, dunque, quella che potrebbe essere la soluzione che adotteranno le Sezioni Unite: ricostruire il danno tanatologico quale danno iure proprio dei congiunti della vittima.

A sostegno di ciò, si può osservare che, una volta assunta una prospettiva meramente oggettiva, appare radicalmente impossibile assegnare un valore certo alla vita: infatti, a tacer d’altro, un qualsivoglia ammontare sarà sempre ritenuto insufficiente a compensare il danneggiato per la perdita subita con la propria morte. In altre parole, non sarà mai possibile determinare un risarcimento tale da soddisfare la vittima per il pregiudizio subito, nel senso di renderle indifferente la scelta tra non subire il danno e ricevere detto ristoro pecuniario84. Si noti, a tal proposito, che la ritenuta insufficienza del risarcimento non deve indurre l’interprete a ritenere che, benché elevatissimo e potenzialmente indeterminato, un importo debba necessariamente sussistere ed, eventualmente, essere liquidato dal giudice in via equitativa; al contrario – arrestando l’esame della questione non al punto del quantum, bensì a quello logicamente antecedente dell’an – la risarcibilità della perdita della vita pare essere tutt’altro che indubitabile.

Come già accennato precedentemente, infatti, molteplici sono le ragioni che portano a concludere nel senso dell’irristorabilità dell’interesse giuridico in esame. Innanzitutto liquidare un importo per la lesione di un bene che contiene in sé tutti gli altri beni, significa individuare un ammontare massimo insuperabile, relativo a tutti i risarcimenti per i danni non patrimoniali che un soggetto potrebbe subire nel corso della sua vita: pare ovvio che, muovendo da queste premesse, venga da chiedersi cosa possa accadere una volta raggiunto il limite e se, per evitare di superarlo, diventi ragionevole parametrare il risarcimento del danno non patrimoniale di volta in volta subito in termini percentuali rispetto all’ammontare massimo85.

In secundis, una volta assegnato un valore certo alla vita umana, verrebbe da domandarsi come dovrebbero comportarsi i medici che si trovassero innanzi all’alternativa tra (cercare di) salvare la vita ad una persona spendendo più del suo valore intrinseco86 e lasciarla morire: pare evidente che, in un caso del genere, si finirebbe per compiere valutazioni non dissimili da quelle che si effettuano comunemente circa la convenienza economica della riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale.

Inoltre – e soprattutto, secondo chi scrive – appare fondamentale sottolineare la diversità non solo pratica, ma più propriamente ontologica che intercorre tra il ristoro attinente alla lesione al bene della vita e quello relativo a tutti gli altri danni non patrimoniali: con riferimento a questi ultimi, infatti, il risarcimento – salvo avvenimenti per così dire patologici87 – viene sempre corrisposto al danneggiato, mentre, avuto riguardo al danno tanatologico, ciò non può mai accadere. In altre parole, laddove per i danni relativi a beni giuridici diversi dalla vita la liquidazione del risarcimento a favore non già del soggetto lesionato dall’evento lesivo, ma dei suoi eredi, è un’eccezione dovuta a cause di forza maggiore, per la lesione della vita diventa la regola – peraltro insuscettibile di qualsivoglia deroga – essendo il decesso del danneggiato non un accidente, bensì la ragione fondante del ristoro stesso.

In ragione di ciò, la corresponsione di una somma di denaro a fronte della morte cagionata da fatto illecito non assolve – a prescindere dal suo ammontare – una funzione risarcitoria, non potendo, per sua stessa natura, andare a ristorare il soggetto danneggiato del pregiudizio subito ed essendo, invece, necessariamente destinata ad arrecare un giovamento a soggetti diversi dal predetto. Ciò posto – e chiarito, in ultima analisi, che non è dato immaginare un risarcimento a favore del danneggiato per la lesione del bene vita, né, di conseguenza, ritenerlo trasmissibile iure hereditatis – non si è, tuttavia, ancora data una risposta al fondamentale interrogativo di partenza: quanto vale la vita umana?

La soluzione, in realtà, sovviene non appena ci si domandi chi abbia diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dalla morte di una persona: non già, come appena visto, la vittima (poiché alla stessa non è in rerum natura ristorabile il pregiudizio derivante dal proprio decesso) e neanche la società nel suo complesso88, giacché in tal caso non si tratterebbe di un risarcimento89, bensì di una sanzione pecuniaria a carico del danneggiante-uccisore, ampiamente superata dalla tutela penale del bene della vita. Non rimangono che i congiunti del de cuius, i quali, a fronte del decesso, abbiano patito iure proprio un nocumento di natura non patrimoniale, in ragione della perdita di quel complesso di vincoli sociali che si suole ricomprendere sotto il concetto di rapporto parentale.

Ecco, allora, la risposta al quesito di cui sopra: l’unico valore che è possibile dare alla vita di un essere umano è quello che gli viene attribuito dalle persone che gli stanno accanto. In altri termini, il valore della vita di una persona non può che essere soggettivo, ossia determinato in funzione dei rapporti da questa intessuti con altri individui e, pertanto – da un punto di vista sistematico – il danno tanatologico non deve essere inteso quale nocumento patito direttamente dalla vittima (e, quindi, trasmesso agli eredi), bensì come pregiudizio iure proprio dei suoi congiunti, sub specie di danno da perdita del rapporto parentale.

Un’idea, questa, in realtà, già da tempo sostenuta da parte della dottrina90 e dalla giurisprudenza91, secondo cui l’evento morte – a ben vedere, plurioffensivo – non causa soltanto l’estinzione della vita della vittima primaria, ma pone fine, al contempo, al rapporto parentale intercorrente con i congiunti della stessa, ledendo questi ultimi nel loro interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare, nonché relativamente all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia92.

La soluzione prospettata, dunque, è nel senso di ricondurre l’attuale danno tanatologico sotto l’egida di un “danno da perdita della vita di un familiare” – non diverso dal ben noto danno da perdita del rapporto parentale – iure proprio dei congiunti della vittima93, da liquidarsi in modo unitario (senza distinzioni tra le voci di danno biologico, morale ed esistenziale, che pur lo compongono94) in funzione del noto parametro tabellare offerto dal Tribunale di Milano95, adeguatamente personalizzato in ragione dei risvolti del caso concreto, quali il grado di parentela, il rapporto di coniugio o di filiazione, il numero dei figli, la loro età, la convivenza, la durata del matrimonio, l’alterazione della vita di coppia, ecc.

Nell’ambito di tale prospettazione, in forza dei principi del nostro ordinamento, sarebbe comunque possibile riconoscere agli eredi della vittima il danno non patrimoniale iure successionis nel caso in cui la medesima avesse già proposto domanda risarcitoria per i danni patiti e patiendi in ragione del sinistro poi rivelatosi mortale; in tal caso, infatti, il diritto al risarcimento sarebbe già subentrato nel suo patrimonio e, quindi, diverrebbe trasmissibile iure hereditatis96.

Come si è avvertito – da un punto di vista squisitamente pratico – detta ricostruzione, nel suo complesso, non comporterebbe altro che la mera riaffermazione del criterio risarcitorio vigente nella pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione anteriore all’emanazione della sentenza del 23 gennaio 2014, n. 1361, seppur attraverso un diverso percorso logico-argomentativo, auspicabilmente capace di superare le critiche mosse al predetto. Ciò che è certo è che il criterio prospettato avrebbe il pregio di effettuare una reductio ad unum delle molteplici voci di danno da perdita della vita attualmente esistenti e di portare ad una semplificazione della la liquidazione del danno non patrimoniale, nel solco tracciato dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2008.

Da ultimo – adottando una prospettiva di più ampio respiro e ricordando le premesse del ragionamento che qui si porta a conclusione – colpisce il fatto che, una volta ricostruita nei termini di cui sopra la categoria del danno tanatologico, tutte le considerazioni circa l’insufficienza della tutela riconosciuta dalla Costituzione al bene della vita perdono irrimediabilmente pregnanza alla luce della dimostrata irrisarcibilità del medesimo e, al contrario, consentono di riscoprire una sorprendente profondità e pragmaticità della nostra Carta Fondamentale, capace di astenersi in modo consapevole dal menzionare la vita tra i diritti inviolabili dell’uomo – entro i quali , viceversa, figura più volte la famiglia97 – ritenendola, invece, presupposto fondamentale degli stessi, benché in rerum natura insuscettibile di ristoro.

1_ Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18 febbraio 1975, n. 27.

2_ Ciò, quindi, in modo simile a quanto avviene per la libertà di pensiero stricto sensu intesa, ossia quale capacità della persona di pensare in modo autonomo, in contrapposizione alla libertà di manifestare tale pensiero: quest’ultima viene espressamente tutelata dall’art. 21 Cost., mentre la prima, sebbene non venga neanche menzionata dalla Carta Fondamentale (se non nella rubrica della norma da ultimo citata), risulta indubbiamente salvaguardata dalla medesima, vuoi perché ontologicamente incoercibile, vuoi in quanto presupposto imprescindibile per la manifestazione del pensiero.

3_ Come si evince dall’ultimo comma dell’art. 27 Cost., ai sensi del quale “Non è ammessa la pena di morte”.

4_ Consentendo questo concetto di tutelare anche la posizione giuridica soggettiva del nascituro, il quale, benché ancora non in vita, ha certamente un interesse (rectius un diritto) a vivere, come affermato dalla Corte Costituzionale 10 febbraio 1997, n. 35.

5_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass. Civ., Sez. III, sent. 12 giugno 2008, n. 15814 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 19 gennaio 2007, n. 1183.

6_ Cfr. C.Cost., sent. 27 ottobre 1994, n. 372, che, peraltro, richiama la nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3475/1925.

7_ In questo senso Cass. Civ., sent. 25 febbraio 1997, n. 1704 e, successivamente, Cass. Civ., sent. 30 giugno 1998, n. 6404; Cass. Civ., sent. 23 febbraio 2005, n. 3766; Cass. Civ., sent. 2 luglio 2010, n. 15706.

8_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 14 febbraio 2000, n. 1633.

9_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 1 febbraio 2003, n. 18305, Cass. Civ., Sez. III, sent. 2 aprile 2001, n. 4783 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 29 settembre 1995, n. 10271.

10_ Cioè non basato sui criteri di liquidazione tabellari normalmente adottati per il danno biologico, permanente o temporaneo, ma fondato sull’età della vittima, sulla gravità delle lesioni, sulle cure effettuate e sulle sofferenze patite durante il ricovero, sul periodo intercorso tra l’incidente e la morte, nonché sull’eventuale stato di coscienza in tale arco temporale.

11_ Ciò che, diversamente, sarebbe ben possibile, prevedendo le tabelle del Tribunale di Milano una liquidazione massima compresa tra 96 e 144 euro per ogni giorno di inabilità temporanea al 100%. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 16 maggio 2003, n. 7632 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 8 marzo 2006, n. 4980.

12_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 28 agosto 2007, n. 18163.

13_ Cfr. Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

14_ Ed, infatti, tale forma di pregiudizio viene chiamata anche “danno da lucida agonia”.

15_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7126, la quale definisce catastrofale il “danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile, in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne”, in contrapposizione al danno biologico terminale, il quale si verifica, invece, allorquando la vittima sia sopravvissuta “per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale”, avendo sofferto in tale periodo “una lesione alla propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico…, quindi accertabile con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio”.

16_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 8 aprile 2010, n. 8360

17_ Dovendo necessariamente, per quanto concerne il danno biologico, la patologia avere il tempo di svilupparsi e di manifestarsi e, per quanto riguarda il danno morale, il danneggiato avere contezza della gravità della propria situazione e soffrirne, affinché il diritto al risarcimento del danno possa sorgere nella sua sfera giuridica e, in seguito al decesso, trasmettersi ai suoi eredi. Più in generale, cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 25 febbraio 1997, n. 1704 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 ottobre 1994, n. 8177.

18_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 23 febbraio 2004, n. 3549. Per converso, Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 luglio 2004, n. 13585 ha escluso il diritto al risarcimento del danno biologico in capo al danneggiato, e la trasmissibilità di esso agli eredi del danneggiato poi defunto, in un caso in cui questi era sopravvissuto all’evento traumatico soltanto per circa mezz’ora.

19_ Ed, invero, mentre Civ., Sez. III, sent. 13 gennaio 2009, n. 458 ha ritenuto necessario un lasso di tempo di ben tre giorni tra l’evento lesivo e la morte, Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26973 ha riconosciuto la configurabilità del danno catastrofale in un caso di agonia protrattasi per sole 11 ore. Da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, sent. 8 aprile 2010, n. 8360, si è spinta sino a ritenere sufficiente per il risarcimento del danno catastrofale un intervallo di tempo di soli trenta minuti tra le lesioni mortali ed il decesso.

20_ Figure, si noti, non necessariamente coincidenti con quelle degli eredi, essendo, peraltro, indubbiamente più in linea col comune sentire e col principio di solidarietà che l’erogazione del risarcimento da perdita della vita sia destinata ai congiunti anziché agli eredi, come sostenuto altresì da Cass. Civ., Sez. III, sent. 24 marzo 2011, n. 6754.

21_ Rectius, non una voce autonomamente risarcibile, ma solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto, evitando peraltro duplicazioni risarcitorie, come affermato, ex multis, da Cass. Civ., Sez. III, sent. 30 novembre 2011, n. 25575.

22_ Come previsto per i coniugi dall’art. 143 c.c., per il genitore dall’art. 147 c.c. e per il figlio dall’art. 315-bis c.c., con l’avvertenza che, come si avrà modo di osservare a breve, il danno da perdita del rapporto parentale non riguarda esclusivamente le figure da ultimo richiamate.

23_ Tutelati dagli artt. 2, 29, 30, 31 e 36 della Costituzione.

24_ Cfr. Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass. Civ., S.U., sent. 24 marzo 2006, n. 6572.

25_ O dalle gravi lesioni patite dal medesimo, richiedente un’assistenza tale da essere incompatibile con lo svolgimento del lavoro da parte del genitore; cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile 2011, n. 7844.

26_ Con riferimento a quest’ultimo aspetto, v. Cass. Civ., Sez. III, sent. 16 febbraio 2012, n. 2228 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 10527, nonché Cass. Civ., Sez. III, sent. 13 novembre 2009, n. 24030, secondo cui è da escludere che il danno esistenziale sia integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e “ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”.

27_ Cfr. Trib. Civ. Roma, Sez. XIII, sent. 10 gennaio 2013, n. 456, giusta cui, sulla scorta dell’art. 2727 c.c., deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria proposta dal coniuge e dai figli del soggetto deceduto, pur in assenza di prova specifica a riguardo, giacché la natura del vincolo parentale intercorrente tra i componenti della famiglia nucleare (in particolare coniuge, genitori, fratelli e sorelle legittimi o naturali) giustifica la presunzione di sussistenza del pregiudizio.

28_ Come avvenuto in un caso di consanguineità, nell’ambito del quale Cass. Civ., Sez. III, sent. 22 ottobre 2013, n. 23917 ha affermato che si debba escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.

29_ V. Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile 2011, n. 7844.

30_ In questo senso, Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. Civ., S.U., sent. 24 marzo 2006, n. 6572 e Cass.6 luglio 2002, n. 9834. Secondo Cass. Civ., Sez. III, sent. 12 giugno 2006, n. 13546 e, prima ancora, Cass. Civ., Sez. III, sent. 22 luglio 1968, n. 2643, il mezzo di prova in esame costituisce una “prova completa”.

31_ Pacificamente anche tra persone dello stesso sesso, come affermato da C. Appello Civ. Milano, Sez. Lav., sent. 31 agosto 2012, n. 7176, secondo cui nell’attuale realtà politico-sociale la convivenza more uxorio, intesa quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall’assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, non è soltanto quella caratterizzata dall’unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella propria delle unioni omosessuali alle quali il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa. In senso conforme, anche se sotto il diverso profilo della tutela possessoria sull’abitazione dove si svolge la vita familiare in comune, Cass. Civ., Sez. II, sent. 21 marzo 2013, n. 7214.

32_ Cfr. Cass.Pen., Sez. IV, sent. 12 maggio 2014, n. 19487, Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12278, Cass. Civ., Sez. III, sent. 16 settembre 2008, n. 23725, nonché Cass. Civ., Sez. III, sent. 28 marzo 1994, n. 2988.

33_ In questo senso Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7128.

34_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 16 marzo 2012, n. 4253. Contrariamente, nel senso che si possa prescindere da detto requisito in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano di dimostrare una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote, v. Cass. pen., Sez. III, sent. 11 luglio 2013, n. 29735.

35_ Ben potendo accadere, sia pur non frequentemente, che la perdita del congiunto non cagioni alcun danno; cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, 12273, Cass. Civ., Sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 3 ottobre 2013, n. 22585. Diversamente, infatti, la corresponsione di denaro perderebbe la propria natura di risarcimento del danno e diverrebbe una sorta di pena privata per un comportamento lesivo; in questo senso, Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975. Più in generale, Cass. Civ., Sez. III, sent. 19 agosto 2003, n. 12124, richiamata da numerose pronunce successive, ha precisato che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

36_ Con ciò intendendosi la capacità di reazione e di sopportazione di un trauma.

37_ In tal senso si è ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento; Cass. Civ., Sez. III, sent. 21 gennaio 2011, n. 1410.

38_ Le già più volte citate Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, che sul punto si sono limitate a fare il punto sull’orientamento interpretativo maturato fino a quel momento, stante insussistenza, al tempo, di un contrasto giurisprudenziale sul tema.

39_ E di consentire, più in generale, il ristoro del danno da perdita della vita in quanto tale, ritenuto imprescindibile, giacché tutelato dall’art. 2 Cost., da Cass. Civ., Sez. III, sent. 12 luglio 2006, n. 15760, che richiama C. Cost., sent. 6 maggio 1985, n. 132.

40_ Ma non solo: basti pensare a quanti, condivisibilmente, da tempo criticano l’astrusità e l’inutile complessità di un criterio risarcitorio basato in parte su danni subiti iure proprio dai congiunti della vittima e in parte trasmessi loro iure hereditatis, per di più ripartiti in danni biologici, morali ed esistenziali (ognuno con i propri requisiti di configurabilità), in netto contrasto con la tendenziale unificazione del danno non patrimoniale sancita proprio dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008.

41_ In tal senso, un obiter dictum di Cass. Civ., Sez. III, sent. 12 luglio 2006, n. 15760, secondo cui, peraltro, detta affermazione soffre di due eccezioni: la decapitazione e lo spappolamento del cervello, le quali – a parere di chi scrive – sarebbero invero contestabili sulla base delle comuni conoscenze dell’arte medica.

42_ Intesa dalla giurisprudenza quale concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene o risultato, configurante in un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile; ex multis, v. Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 marzo 2004, n. 4400.

43_ Radicalmente distinto dal primo secondo quanto costantemente enunciato dalla Suprema Corte a partire da Civ., sent. 25 febbraio 1997, n. 1704 e successivamente ribadito da Cass. Civ., sent. 30 giugno 1998, n. 6404, Cass. Civ., sent. 23 febbraio 2005, n. 3766; Cass. Civ., sent. 2 luglio 2010, n. 15706. In questo senso anche C.Cost., 27 giugno 1996, n. 223.

44_ Proposta di Legge n. 1063, XVII Legislatura, “Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale”, presentata alla Camera dei Deputati il 28 maggio 2013 dai deputati Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferranesi, Micillo, Sarti e Turco, all’esame della Commissione a partire dal 12 settembre 2013 ed assegnata ad un Comitato ristretto a far data dal 24 aprile 2014.

45_ Nonché priva di qualsivoglia delucidazione sul punto nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, specie in merito all’assimilazione del danno da perdita della vita al danno alla salute ed alla limitazione nella misura dell’80 per cento di quello che dovrebbe essere il danno massimo all’integrità fisica.

46_ Disponendo il rinvio alla medesima Corte affinché, in diversa composizione, provveda a rideterminare il quantum del risarcimento da corrispondere a favore dei figli, in quanto eredi, tenendo in considerazione anche il danno tanatologico subito dalla madre.

47_ In questo senso, tra molteplici altre pronunce, Trib. Venezia, sent. 15 giugno 2009, secondo cui tra evento lesivo e diritto al risarcimento esiste un rapporto – istituito dall’ordinamento – logico, ma non temporale, con ciò ritenendosi trasmissibile iure hereditatis il secondo anche in assenza di un apprezzabile spatium temporis tra i due.

48_ LIPARI N., Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2012, p. 523 ss.

49_ O addirittura vantaggioso, avuto riguardo alla coerenza e non contraddittorietà del sistema di riferimento.

50_ Le già menzionate plurime volte Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

51_ In ragione delle esigenze di certezza del diritto, tutela dei mezzi di azione e difesa, conoscibilità della regola di diritto e ragionevole prevedibilità della sua applicazione (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. 11 luglio 2011, n. 15144) su cui si fonda il valore del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12408).

52_ Affermazione in realtà discutibile – almeno ad opinione di chi scrive –, giacché, semmai, sono le regole ad avere (non necessariamente, bensì solo eventualmente) eccezioni; dovendosi effettuare, per converso, avuto riguardo ai principi, un’opera di bilanciamento degli stessi al fine di individuare quello di volta in volta prevalente.

53_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 23 gennaio 2014, n. 1361, pag. 98, ove si precisa che, in ragione di ciò, il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale e, quindi, anteriormente all’exitus.

54_ Ossia del bene supremo vita, che ingloba in sé tutti gli altri beni, costituendone il presupposto.

55_ Conformemente ai principi espressi da Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

56_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile 2011, n. 7844

57_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 3 ottobre 2013, n. 22585, Cass. Civ., Sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 16 febbraio 2012, n. 2228.

58_ In tal senso, Cass. Civ., 24 marzo 2011, n. 6754, già menzionata.

59_ Ciò sul pacifico assunto giusta cui il diritto di credito relativo al ristoro del pregiudizio consistente nella perdita della vita, a differenza del bene su cui si fonda, non ha carattere strettamente personale e, pertanto, ai sensi dell’art. 1260 c.c., risulta essere cedibile e trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 3 ottobre 2013, n. 22601).

60_ Cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 18 febbraio 2014, n. 495 e Tribunale di Roma, sent. nn. 3018/2014 e 3708/2014.

61_ Invero recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1175/1974 e, prima ancora, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2336/1966.

62_ Il riferimento va all’art. 1882 c.c. che definisce l’assicurazione come “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”, ripartendola nei ben noti ambiti attinenti al risarcimento dei danni (artt. da 1904 a 1918 c.c.) ed all’indennizzo per la perdita della vita (artt. da 1919 a 1927 c.c.).

63_ Cfr. Cass. Civ., S.U., sent. 10 aprile 2002, n. 5119, secondo cui, in tema di qualificazione dell’assicurazione contro gli infortuni, “all’assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910, primo e secondo comma, cod. civ., il quale – imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero degli assicuratori dal pagamento dell’indennità – mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all’assicurazione sulla vita”.

64_ Dovendosi, in altre parole, commisurare il risarcimento chiedendosi quale sia quella somma che il danneggiato – ove potesse scegliere – accetterebbe quale corrispettivo per il proprio consenso a subire il danno. Come è ovvio, con riferimento al danno morte, nessuna somma potrebbe essere accettata dal soggetto a tale titolo.

65_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12408, secondo cui: “Equità non vuol dire arbitrio, perché quest’ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità è consustanziale l’idea di adeguatezza e proporzione. Ma anche di parità di trattamento. Se infatti in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, […] sicché solo un’uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell’adeguatezza della regola equitativa applicata al singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare” (nel senso della necessità di effettuare la c.d. personalizzazione del danno). Il ristoro del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, in altre parole, deve essere integrale, ad ogni modo escludendosi qualsivoglia duplicazione risarcitoria: in questo senso Cass. Civ., Sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 10527 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile 2011, n. 7844.

66_ Ciò che viene negato espressamente proprio da Cass. Civ., Sez. III, sent. 23 gennaio 2014, n. 1361.

67_ Ottenibile dal singolo individuo nel corso della sua intera esistenza.

68_ PONZANELLI G., Il commento, in Danno e Responsabilità, 2014, n. 4, p. 394.

69_ Ed, invero, tra le ragioni sottese all’emanazione delle tabelle per le lesioni c.d. micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni Private, d. lgs. 209/2005, vi era quella di ridurre i premi assicurativi fornendo alle compagnie delle basi di calcolo uniformi su tutto il territorio nazionale.

70_ Con l’effetto secondario di dissuadere i soggetti più deboli dallo stipulare assicurazioni, ancorché obbligatorie.

71_ Ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 24 marzo 2011, n. 6754 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2010, n. 13672.

72_ Cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 3475/1925.

73_ Peraltro espressamente posto a fondamento della decisione della Corte Costituzionale n. 372 del 1994, la quale aveva escluso profili di illegittimità dell’art. 2043 c.c. in relazione al danno biologico da morte.

74_ Le più volte citate Cass. Civ., S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975.

75_ Basti pensare, per un attimo, alle molteplici combinazioni di successione ereditaria, testamentaria, legato e prelegato, nonché a tutti i conflitti che potrebbero sorgere nell’ambito delle predette.

76_ Ammesso che di perdita si tratti, ben potendo la qualità di erede essere rivestita da un soggetto che non abbia alcun legame affettivo con il defunto, o anche dallo Stato.

77_ In altre parole, alla luce della sentenza in esame, appare essenziale definire con estrema chiarezza le ragioni ed i limiti della deroga alla regola della risarcibilità dei soli danni conseguenza per evitare che, una volta aperto il campo alla possibilità di prevedere eccezioni alla predetta, si faccia un uso smodato di tale facoltà sino a porre nel nulla (nel corso del tempo) la regola stessa.

78_ A dispetto delle osservazioni rese infra, secondo cui – ad opinione di chi scrive – la configurazione del danno tanatologico in termini di danno evento si pone in rapporto di insanabile contrasto con una liquidazione di tale pregiudizio fondata sulla valutazione delle conseguenze concrete dell’evento lesivo.

79_ In ragione dei principi di parità di trattamento e prevedibilità della decisione (funzionali al rispetto del principio di equità) citati, tra le altre, da Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12408, nonché delle già menzionate ragioni di certezza poste alla base della fissazione dei premi assicurativi.

80_ In forza del noto principio di non duplicazione del risarcimento, riaffermato dalla sentenza 1361/2014 attraverso il richiamo a Cass. Civ., Sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 10527 e Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile 2011, n. 7844.

81_ Essendo, invero, possibile sostenere tutto ed il contrario di tutto riguardo l’effettiva duplicazione di una posta di danno, specie con riferimento al bene vita, da sempre strettamente connesso a quello della salute con vincoli diversi a seconda del punto di vista dell’interprete.

82_ Ossia, appunto, gli eredi del soggetto morto a causa di un fatto illecito altrui.

83_ Attraverso la liquidazione offerta dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

84_ Il raggiungimento di questo “punto di indifferenza”, invece, dovrebbe essere il tendenziale obiettivo di ogni liquidazione dei danni correttamente elaborata. Invero, detto livello di risarcimento configura – almeno idealmente – il valore ottimale dell’ammontare da corrispondere al danneggiato, poiché consente di ristorare ogni pregiudizio subito, senza che da ciò possa trarsene un indebito giovamento, nel senso rendere preferibile la corresponsione dell’indennizzo alla mancata produzione del danno. Volendo fare un esempio concreto, è certamente possibile che un soggetto – ove astrattamente messo nelle condizioni di scegliere – preferisca ricevere la somma di 100.000 € come risarcimento per la rottura della falange del mignolo della mano non dominante, piuttosto che evitare del tutto il danno. Al contrario, nessuna somma, per quanto assurdamente elevata, potrebbe mai convincere qualcuno a privarsi della propria vita; rectius, in alcuni casi (si pensi ai malati terminali ormai prossimi all’exitus) potrebbe anche essere possibile, ma solo a condizione che detto ammontare vada a giovamento dei propri cari: non certo qualora l’unico beneficiario fosse il soggetto medesimo.

85_ A sua volta, eventualmente, da rivalutare nel corso del tempo.

86_ Se del caso, inoltre, avendolo calcolato previa detrazione dei risarcimenti per danno non patrimoniali già ricevuti nel corso della vita.

87_ Come comunemente accade in tutti quei casi in cui il soggetto deceda nelle more dei procedimenti interni delle compagnie di assicurazione tesi a corrispondere il risarcimento o nel corso dell’eventuale giudizio per la responsabilità civile, trasmettendo così il proprio diritto di credito agli eredi. Nondimeno, riguardo a ciò, bisogna porre l’accento sul fatto che trattasi non di risultati fisiologici, connaturati al danno non patrimoniale in quale tale, bensì di accidenti patologici, che non si presenterebbero qualora il danneggiante fosse estremamente virtuoso e pronto a risarcire il danneggiato nelle immediatezze dell’evento lesivo.

88_ O lo Stato, come pure è stato proposto in dottrina.

89_ Il quale presupporrebbe insuperabili oneri in ordine all’onere probatorio, circa la dimostrazione della sussistenza di un danno-conseguenza.

90CHINDEMI D., Danno esistenziale e danno tanatologico, 5 marzo 2007, in http://www.lisug.it/IMG/DANNO_ESISTENZIALE_E_DANNO_TANATOLOGICO.doc, nonché, Id., Il danno alla persona patrimoniale e non patrimoniale, III ed., 2011, pag. 487 – 488.

91_ Cfr. Cass. Civ., Sez. III., sent. 12 giugno 2006, n. 13546, secondo cui il danno da uccisione consiste “non già nella violazione del rapporti famigliari, quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitive preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”.

92_ In questo senso, v. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828.

93_ Trattandosi, invero, di pregiudizio subito dai congiunti in modo diretto – e non quale danno riflesso o “di rimbalzo” – essendo ravvisabile un immediato nesso di causalità (materiale e giuridica) tra l’evento lesivo ed il pregiudizio che ne deriva in capo ai predetti.

94_ Così da evitare che una liquidazione frazionata del danno non patrimoniale possa dar luogo a risarcimenti sproporzionati in eccesso o in difetto, ove il giudice non abbia una visione unitaria delle conseguenze connesse alla perdita della vita della vittima.

95_ Che, per dare un’idea della liquidazione concretamente attuabile, si riporta qui di seguito:A favore di ciascun genitore per morte di un figlio € 163,080,00 – € 326.150,00

A favore del figlio per morte di un genitore                 € 163.080,00 – € 326.150,00

A favore del coniuge (non-separato) o del convivente € 163.080,00 – € 326.150,00

A favore del fratello per morte di un fratello                € 23.600,00 – € 141.620,00

A favore del nonno per morte di un nipote                   € 23.600,00 – € 141.620,00

96_ Trattasi, nondimeno, di ipotesi assai infrequente, essendo ancorata ad una serie di adempimenti previsti dal Codice delle Assicurazioni che consentono la proposizione della domanda giudiziale esclusivamente una volta decorsi 180 giorni dal sinistro, a pena di inammissibilità.

97_ In particolare, agli artt. 2, 29, 30, 31 e 36.

Dottore magistrale in Giurisprudenza, laureato nel 2012 a pieni voti presso l’Università degli Studi di Torino, diplomato nel 2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”, opera nel settore della responsabilità civile.

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