La clausola di rinuncia alla divisibilità dell’obbligazione, per sé e per i propri eredi, contenuta nei contratti bancari

ALBANESE A (2009). CONTRATTO E IMPRESA, p. 1149-1168, ISSN: 1123-5055

Antonio Albanese, La clausola di rinuncia alla divisibilità dell’obbligazione, per sé e per i propri eredi, contenuta nei contratti bancari

Sommario:1. La facoltà del debitore di disporre la solidarietà nei rapporti tra i propri coeredi. – 2.L’automatica divisione del debito nei rapporti con il creditore. – 3. I limiti alla derogabilità dell’art. 754 c.c. – 4. Segue. Critiche alla soluzione giurisprudenziale.

 

 1. La facoltà del debitore di disporre la solidarietà nei rapporti tra i propri coeredi.

È frequente il patto con cui il debitore ed il creditore stabiliscono, per l’eventualità del sopravvenuto decesso del primo, la solidarietà passiva dei suoi eredi.

La questione assume incidenza pratica rilevante, soprattutto, in relazione alle clausole sovente apposte, in favore della Banca, nei contratti bancari, in deroga alla regola dell’automatica divisione dell’obbligazione tra coeredi: nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente, ad esempio, è usuale scorgere la clausola con cui si stabilisce che « tutte le obbligazioni verso la Banca sono assunte dal cliente in via solidale ed indivisibile con i suoi eredi e successori ». Parimenti, nelle condizioni generali dei contratti di finanziamento o dei mutui fondiari, è detto che « il mutuatario rinuncia alla divisibilità della obbligazione e così i suoi successori, a qualunque titolo, s’intenderanno debitori solidali ed indivisibili della totale somma portata dal presente Atto per capitale, interessi ed accessori » ([1]).

Va premesso che la successione nei debiti ereditari, in presenza di una pluralità di eredi, è diversamente regolata nei rapporti interni tra i coeredi e nei rapporti verso i creditori ([2]).

Fra coeredi vale la regola contenuta nell’art. 752 c.c., che conferma quanto già espresso dall’art. 1027 del codice del 1865: i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie ([3]).

I rapporti con i creditori, invece, sono regolati dal successivo art. 754 c.c., il quale ribadisce la regola della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni. Tale criterio

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sarebbe coerente con quelli indicati in materia di obbligazioni solidali e divisibili (artt. 1295 e 1314 c.c.). L’art. 1295, infatti, dispone che, salvo patto contrario, non si ha solidarietà tra gli eredi di uno dei condebitori in solido: l’obbligazione di divide tra di essi, in proporzione delle rispettive quote. L’art. 1314 c.c., a sua volta, afferma che « se più sono i debitori … di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, … ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte ».

Delle due norme, art. 752 e art. 754, è la seconda ad attuare il principio debita hereditaria ipso iure dividuntur, sebbene questo sia, erroneamente, talvolta richiamato anche con riguardo alla prima ([4]). In concreto, però, i giudici non hanno dubbi quando occorre dare attuazione all’art. 752, che « non disciplina affatto la responsabilità degli eredi per debiti del de cuius nei confronti dei terzi, ma stabilisce che i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi secondo le quote a ciascuno assegnate: si tratta, quindi, di norma che può essere applicata solo quando si tratta di regolare i rapporti interni tra gli eredi. Per disciplinare i rapporti esterni con i creditori del de cuius si deve fare ricorso, invece, alla disposizione contenuta nel successivo art. 754 c.c., il quale stabilisce che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria » ([5]). Erra, quindi, il creditore del de cuius che richiama l’art. 752 anziché l’art. 754 ([6]).

Il debito ereditario cui fanno riferimento le due norme citate è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte, ossia il debito che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, e si ripartisce automaticamente tra di loro. Si tratta, quindi, di tutte le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sussistenti in capo all’ereditando al momento della morte. Il debito ereditario ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota, anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi, fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota ([7]).

Sennonché, mentre l’art. 754 c.c. non si esprime in ordine alla derogabilità del proprio contenuto, l’art. 752 c.c. si applica « salvo che il testatore abbia altrimenti disposto ». Pertanto, il de cuius può stabilire una diversa distribuzione interna dei debiti tra i coeredi. Ma poiché l’art. 752 c.c. riguarda esclusivamente i rapporti interni tra i coeredi, è solo in quest’ambito che autorizza a derogare al criterio legale della responsabilità pro quota.

La derogabilità nei rapporti interni va anche letta nel senso che il de cuius può ripartire diversamente il carico tra i coeredi, e quindi in misura non proporzionale alle rispettive quote.

Inoltre, potrebbero essere gli stessi coeredi a voler derogare alla regola della ripartizione interna pro quota, nella divisione contrattuale o in sede di accettazione della divisione giudiziale; ma a tal fine occorrerà l’unanimità dei consensi.

A tale diversa ripartizione, né il de cuius né i coeredi (sia pure all’unanimità) potrebbero attribuire una rilevanza esterna che risulti limitativa dei diritti dei terzi: vi osta l’interesse dei creditori a non vedersi pregiudicati dall’eventualità che una parte rilevante dei debiti sia fatta gravare su chi succede in una modesta quota ereditaria. Nei confronti dei creditori, quindi, ciascun coerede continuerà a rispondere anche in proporzione della propria quota, secondo il dettato dell’art. 754 c.c. Se, ad esempio, il testatore abbia posto a carico di uno solo degli eredi l’obbligazione di pagare il debito, oppure se tutti i coeredi si siano accordati in tal senso, il creditore sarà, in tal modo, autorizzato a perseguire per la totalità l’erede obbligato al pagamento, ma conserverà, altresì, il diritto di agire contro ciascun erede per la soddisfazione della parte di debito di competenza di costui.

 

2. L’automatica divisione del debito nei rapporti con il creditore

L’art. 754 c.c. è la norma, in materia di debiti ereditari, di maggiore importanza: giusta il principio romanistico nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur, alla morte del debitore, le obbligazioni ereditarie divisibili (per quelle indivisibili, v. art. 1318 c.c.) si ripartiscono automaticamente tra gli eredi in proporzione delle loro quote, senza necessità di attendere la divisione ereditaria, la quale scioglie, infatti, la comunione, della quale i debiti non fanno parte ([8]).

Gli eredi, dunque, rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere.

È esclusa, di conseguenza, qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni: il creditore ereditario può agire contro ciascun erede, ma limitatamente alla quota di ognuno, e non può valersi della disposizione contenuta nell’art. 1294 c.c., che pone la presunzione di solidarietà per i condebitori in genere. Se un coerede non paga la propria parte di debito, o si rivela insolvente, il creditore rimarrà parzialmente insoddisfatto, perché non potrà recuperare tale parte di credito rivolgendosi agli altri creditori. La disciplina delle obbligazioni ereditarie, dunque, costituisce una importante eccezione alla generale regola della solidarietà passiva stabilita dall’art. 1294 c.c. ([9]).  Questa eccezione si giustifica con l’esigenza di non gravare l’erede, che già risponde (ed eventualmente ultra vires) dei debiti ereditari, altresì di una responsabilità in solido per l’intero debito.

Il nostro ordinamento si distingue da altri importanti sistemi giuridici. Si pensi, ad esempio, al modello svizzero, sovente richiamato da coloro che auspicano una riforma legislativa dell’art. 754 c.c.: per il codice civile svizzero, in caso di successione plurima, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote (salvo contraria disposizione); tuttavia, l’art. 602 chiarisce che tutti i diritti e tutte le obbligazioni cadono in comunione ereditaria fino alla divisione, e l’art. 603 aggiunge che, nei rapporti esterni, sussiste responsabilità solidale dei coeredi (sia prima sia dopo della divisione: cfr. art. 639). Pertanto, tutti gli eredi rimangono obbligati verso i terzi fino alla totale soddisfazione del credito, e il creditore è libero di agire nei confronti di uno qualsiasi degli eredi per il pagamento dell’intero, o contemporaneamente nei confronti di tutti i coeredi. Nei rapporti interni, invece, l’erede che risulta aver pagato un debito non attribuitogli nella divisione, o che risulta aver pagato in misura superiore a quella di sua pertinenza, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi (art. 640).

Anche nell’ordinamento tedesco, gli eredi sono responsabili solidalmente per i debiti ereditari (§ 2058 BGB), sicché il creditore può agire per la soddisfazione dell’intero credito contro un singolo coerede (§ 421), il quale avrà poi regresso nei confronti degli altri eredi (§ 426). Finché non sia avvenuta la divisione, gli eredi rispondono limitatamente al patrimonio ereditario ed al creditore è interdetta l’azione contro il loro patrimonio personale ([10]): il creditore si trova, quindi, nella stessa posizione che occupava quando era in vita l’originario debitore. Solo una volta sciolta la comunione, gli eredi assumono, di norma (cfr. § 2060), responsabilità personale in solido. La comunione costituisce, così, un patrimonio separato (seppur privo di autonoma soggettività giuridica): finché essa permane, sussiste la sua responsabilità; venuta meno la comunione, subentra la responsabilità individuale.

Nel nostro ordinamento, sul piano della coerenza al sistema, la vigenza del principio della rifrazione automatica si armonizzerebbe, secondo l’orientamento dominante, con l’esclusione della solidarietà tra gli eredi di uno dei condebitori in solido, sancita dall’art. 1295 c.c., e con la ripartizione pro quota dei debiti stabilita, dall’art. 1314 c.c., per i casi di pluralità di debitori di prestazione divisibile se l’obbligazione non è solidale. L’obbligazione ereditaria è così considerata alla stregua di una obbligazione parziaria: essa si scinde in tante obbligazioni quanti sono i debitori, e ciascun debitore non è tenuto che per la propria parte ed è liberato quando adempie per la propria parte. Di conseguenza, se adempie per una parte eccedente la propria, ha diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. nei confronti degli altri eredi, e alla ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore.

Il principio dell’automatica divisione dei debiti è stato oggetto di critiche, anche recenti ([11]). Ma l’orientamento tradizionale continua ad avere il favore, oltre che della parte nettamente prevalente degli studiosi, della giurisprudenza unanime ([12]). Sebbene non tutti gli argomenti richiamati da tale linea di pensiero siano condivisibili ([13]), essa si giustifica, a mio modo di vedere, sulla base delle seguenti osservazioni. Il principio dell’automatica divisione dei debiti ereditari ci è tramandato da un tradizione solida e risalente, ben conosciuta al codificatore del 1865 così come a quello del 1942. L’intervenuta evoluzione socio-economica avrebbe potuto rendere opportuna una inversione della regola, prendendo spunto dai menzionati ordinamenti svizzero e tedesco. Ma il discorso su quale sia, delle regole astrattamente configurabili (divisione automatica, inclusione nella comunione ereditaria, criteri intermedi), quella maggiormente opportuna, non conduce a soluzioni univoche, giacché il principio tradizionale, seppur nato sulla base di una ormai anacronistica differenziazione tra diritti reali e situazioni obbligatorie, potrebbe essere letto, nella sua riconferma normativa, come una precisa scelta di politica legislativa volta a privilegiare l’interesse dei coeredi rispetto a quello dei creditori (o comunque a temperare un diritto dei creditori la cui portata, diversamente, sarebbe ritenuta eccessiva). Una presa di posizione che si discosti dall’insegnamento romanistico, dunque, necessiterebbe di chiari indici normativi che, con riguardo ai debiti ereditari –  diversamente dai crediti –  ([14]), sono carenti, in specie se si rifiuta la diffusa idea dottrinaria di importare soluzioni dal sistema germanico quand’anche questo si fondi su dati normativi non espressamente confermati dall’ordinamento interno: nel sistema del BGB, il creditore, oltre che agire contro ciascun coerede, può anche agire nei confronti di tutti i coeredi con un’unica azione, al fine di espropriare la totalità dei beni del defunto; si è quindi al cospetto di una liquidazione collettiva dei debiti ereditari (oltre che di un’amministrazione collettiva: v. § 2038), che è coerente con l’accezione della comunione ereditaria come patrimonio separato (Sondervermögen), assente nel nostro diritto positivo.

Tanto più che, tra le norme vigenti, l’art. 754 c.c. si presenta all’interprete come un chiaro punto di riferimento per l’adozione del criterio secondo cui debita hereditaria ipso iure dividuntur. Pertanto, l’enucleazione di una responsabilità, imputabile alla collettività dei coeredi, e gravante sui beni della comunione ereditaria, configura una sorta di patrimonio separato o autonomo, analogo al patrimonio sociale o al fondo comune degli enti, al di fuori di un chiaro richiamo testuale: invertendo, in tal modo, il rapporto tra la regola generale fissata dall’art. 2740 c.c. e le sue eccezioni. Peraltro, l’idea, avanzata in dottrina, di una responsabilità della collettività, alla quale, in forza del disposto dell’art. 754 c.c., si aggiungerebbe la responsabilità personale pro quota dei singoli eredi ([15]), si scolora innanzi all’operare della confusione, a seguito dell’accettazione (non beneficiata) dell’eredità, tra le quote ereditarie dei singoli coeredi ed i loro patrimoni personali.

Nelle ipotesi di pluralità di debitori, la parziarietà passiva costituisce eccezione alla regola di cui all’art. 1294 c.c.; detta norma, infatti, nel sancire la presunzione legale di solidarietà, prevede, tuttavia, la possibilità che dalla legge o dal titolo risulti diversamente. È quanto avviene per le obbligazioni ereditarie, ove vige l’opposta presunzione di parziarietà passiva, purché si tratti di obbligazioni divisibili.

Quando l’obbligazione è indivisibile, vige la regola che la legge detta per l’ipotesi di solidarietà passiva: ciascun debitore  è tenuto ad eseguire la prestazione per intero al creditore che gliela richieda (art. 1317 c.c.). Con la specificazione (art. 1318 c.c.), che detta indivisibilità opera, qui, anche nei confronti degli eredi del debitore, diversamente da quanto previsto dall’art. 1295 c.c. per le obbligazioni solidali vere e proprie  ([16]).

 

3. I limiti alla derogabilità dell’art. 754 c.c.

Proprio in quanto i debiti ed i pesi ereditari sono estranei alla comunione ereditaria, il creditore, alla morte del proprio debitore, non deve attendere la divisione ereditaria, ma può immediatamente richiedere a ciascun coerede, pro-quota, la soddisfazione del debito, escludendosi la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli eredi ([17]). Il creditore non può, invece, pretendere dal singolo coerede il pagamento di una somma superiore al valore della sua quota, né può rifiutare il pagamento di tale quota eventualmente offerto, spontaneamente, dal singolo coerede ([18]).

Da ciascun debito ereditario, infatti, sorge una pluralità di autonomi rapporti obbligatori, cui si applica la disciplina delle obbligazioni parziarie.

Come anticipato, a differenza di quanto accade per l’art. 752 c.c., per l’art. 754 c.c. non v’è una espressa previsione della derogabilità: potrebbe ricavarsene una netta linea di demarcazione tra rapporti interni e rapporti esterni, nel senso che il criterio della divisione automatica sarebbe derogabile solo nel primo caso.

Pur tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che anche l’art. 754 c.c. è derogabile, espressamente o tacitamente, dagli eredi ([19]).

È indubbio che rientri nel potere dispositivo dell’ereditando la facoltà di aggravare la posizione dei propri eredi, stabilendo, nel testamento, la loro responsabilità solidale: non avrebbe senso disconoscergli questo diritto quando la legge gli consente di imporre, agli eredi stessi, oneri così gravosi da assorbire il beneficio dell’attribuzione.

Parimenti, pare doversi ammettere che anche gli stessi coeredi pattuiscano la loro responsabilità solidale o si accordino, mediante una convenzione in sede di divisione contrattuale o di accettazione della divisione giudiziale, per fare operare un  riparto dei debiti ereditari diverso da quello legale: tale patto, però, avrebbe effetto solo rispetto ai coeredi stessi, e non potrebbe impedire al creditore di ottenere da ciascun coerede la singola quota di spettanza.

Ciò che occorre domandarsi, invece, è se sia valido il patto con il quale si rinuncia alla divisibilità del debito, e in particolare, vista la incidenza pratica, se sia ammissibile la clausola dei contratti bancari con cui il cliente e la Banca stabiliscono che, in caso di morte del cliente, i suoi eredi risponderanno solidalmente del debito nei confronti della Banca: in deroga, pertanto, all’art. 754 c.c.

Se si considera valida tale clausola, per suo effetto, al decesso del cliente la comunione ereditaria si formerà anche per i debiti, e alla Banca non potrà essere opposto il principio dell’automatica divisione: ciascun coerede potrà essere tenuto al pagamento per intero. La clausola è però stipulata a vantaggio del creditore, e quindi, di norma, ha valore meramente esterno, nel senso che deroga all’art. 754 c.c., ma non all’art. 752 c.c.: chi ha pagato per intero, o comunque oltre la quota di propria spettanza, potrà poi rivolgersi, con l’azione di regresso, agli altri coeredi, nella misura in cui ciascuno di essi deve contribuire al pagamento del debito. Se uno o più coeredi, cui il solvens si rivolga con l’azione di regresso, è insolvente, la quota del coerede insolvente si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri coeredi, compreso quello che aveva pagato per intero o in misura maggiore della propria quota (ex 1° comma art. 754 c.c., nonché artt. 755 e 1299 c.c.). La clausola avrebbe quindi l’effetto di far ricadere il debito  in comunione e di sostituire, al criterio della ripartizione proporzionale, la regola della solidarietà: il coerede deve pagare, ossia può essere costretto dal creditore a pagare per l’intero. Soddisfatta la Banca, però, il solvens può avvalersi del principio della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, c.c.

Sennonché, un primo ostacolo alla validità della clausola è costituito dal divieto dei patti successori istitutivi (art. 458 c.c.), giacché potrebbe sostenersi che il contraente, vincolandosi con la Banca riguardo alle modalità con cui i propri eredi succederanno nel debito, assuma un impegno, avente ad oggetto la propria futura successione, non più revocabile. Ammettere la validità delle clausole in questione significherebbe ammettere, altresì, che il de cuius, in virtù della forza vincolante dell’accordo, non possa più revocare le proprie volontà ([20]). La clausola del contratto con la Banca si tradurrebbe in un negozio che produce gli stessi effetti del testamento, ma privo dell’indispensabile suo elemento: la revocabilità.

V’è da chiedersi se un argomento in favore della Banca possa essere tratto dall’art. 1316 c.c., che consente alle parti di rendere la prestazione indivisibile per loro volontà. In questo caso, giusta il disposto dell’art. 1318 c.c., dopo il decesso del debitore l’indivisibilità opererebbe pure nei confronti dei suoi eredi  ([21]).

Si potrebbe inoltre obiettare che la clausola contrattuale non attiene all’identificazione dei soggetti o dell’oggetto della successione, ma alla mera modalità di assolvimento del debito da parte degli eredi, sicché non contraddice il divieto di delazione contrattuale previsto dall’art. 458 c.c.

Anche ammesso, però, che i patti in questione non contravvengano al divieto dei patti successori, rimane da vedere come essi possano, in spregio al principio di relatività del contratto, vincolare i futuri eredi, che di tali patti non sono stati parte. È proprio nei loro confronti, infatti, e non del debitore contraente, che la clausola dovrebbe spiegare i propri effetti. Pertanto, come si è  osservato ([22]), non può neanche parlarsi di effetti riflessi, perché questi presuppongono l’esistenza di effetti diretti, che nella specie mancano.

Ciò nonostante, la Suprema Corte non ha ritenuto che le argomentazioni ora esposte costituissero ostacoli sufficienti ad inficiare la legittimità delle clausole in questione, giacché il chiamato è libero di svincolarsi da tale patto, al quale non ha preso parte, attraverso due modalità: rinunciando all’eredità, ovvero accettandola con beneficio d’inventario ([23]).

L’ordinamento tutela la scelta del chiamato di non sottentrare nei rapporti caduti in successione; ed è indubbio che tra le ragioni alla base di questa scelta vi sia, oltre che la possibilità che il chiamato non voglia acquisire la qualità d’erede di un soggetto che non stima (ad esempio, perché s’è arricchito in modo non lecito), anche considerazioni d’ordine economico: appunto, non acquistare un’eredità gravata di debiti. È pertanto chiaro che i chiamati, i quali non vogliano ottemperare alla previsione della solidarietà contenuta nel contratto stipulato tra de cuius e Banca, hanno la possibilità di svincolarsi da quella imposizione attraverso la rinuncia all’eredità.

Va tuttavia tenuto presente, che dal sistema successorio emerge una volontà legislativa di incoraggiamento all’accettazione, anche in presenza di debiti: l’accettazione pura e semplice può farsi senza alcuna formalità, anche tacitamente; l’accettazione beneficiata si giustifica con l’interesse legislativo ad incentivare le successioni nei passivi ereditari per esonerare lo Stato dai compiti liquidativi.

Inoltre, la valutazione alla base della rinuncia, di norma, si fonda su di un fatto concreto, la presenza o meno di debiti ereditari, che ha un tasso di prevedibilità ben superiore a quello dato dall’insolvenza di uno o più dei coeredi, difficilmente calcolabile dal chiamato (al quale le persone degli altri coeredi potrebbero essere persino ignote). Se, quindi, la rinuncia è di norma strutturata come atto di autonomia del privato, non altrettanto può dirsi in questa ipotesi, poiché essa non è suffragata dalla conoscenza, ma dal mero timore di ipotetici eventi dannosi (come l’insolvenza di un coerede); in spregio, così, al menzionato favor legislativo per l’accettazione ereditaria.

Quanto all’accettazione con beneficio di inventario, è indubbio che essa consenta al chiamato, il quale sia in dubbio se accettare o meno l’eredità, di esercitare pienamente la propria autonomia senza che la sua scelta sia condizionata dal timore di veder intaccato il patrimonio personale. Tuttavia, l’accettazione beneficiata comporta una laboriosa procedura, che, in caso di solidarietà, finirebbe con essere imposta, di fatto, in una quantità di casi ben superiore a quelli attualmente esistenti: nessun chiamato tollererebbe la responsabilità ultra vires se ad essa si accompagnasse anche il rischio di dover rispondere dell’eventuale insolvenza degli altri coeredi.  È questa, infatti, la ragione per cui l’art. 873 del Code civil francese prevede che l’obbligazione, se divisibile, si fraziona tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote ([24]).

Inoltre, gli effetti dell’accettazione beneficiata sono diversi da quelli derivanti dall’obbligazione pro quota. Attraverso l’accettazione beneficiata è consentito all’erede di evitare la confusione dei patrimoni e conseguire la limitazione della responsabilità intra vires hereditatis e cum viribus hereditatis. Essa comporta, dunque, che i creditori dell’eredità e i legatari non possano aggredire il patrimonio personale dell’erede (neanche con azioni di natura meramente cautelare), e che quest’ultimo non solo sia tenuto a pagare soltanto entro i limiti di valore del patrimonio ereditario, ma paghi esclusivamente con i beni ereditari e non con i propri beni personali. L’art. 497 c.c. afferma, infatti, che « l’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni » se non nella eccezionale ipotesi in cui sia costituito in mora per la presentazione del rendiconto ([25]).

L’accettazione beneficiata, pertanto, diversamente dalla clausola di esclusione della solidarietà, non evita che il coerede paghi, sia pure nei limiti di ciò che ha ricevuto, per un ammontare superiore alla sua porzione di debito se altri coeredi siano insolventi o inadempienti ([26]).

Anche la ragione giustificativa del beneficio d’inventario è diversa da quella della obbligazione pro quota: la ratio della facoltà di accettazione beneficiata è l’incoraggiamento dei delati ad accettare le eredità nonostante siano gravate da debiti o legati, nell’interesse sociale alla continuazione dei rapporti giuridici. Si evita così che il compito della liquidazione delle passività gravi sullo Stato. Alla menzionata ragione politica si aggiungono particolari ragioni di tutela o di favore nei due casi in cui l’accettazione dev’essere obbligatoriamente effettuata con il beneficio di inventario: come noto, erede incapace legale (artt. 471 s.); erede persona giuridica diversa dalle società (art. 473 c.c.).

Inoltre, chi accetta col beneficio d’inventario si assoggetta a regole precise che nulla hanno a che vedere con lo scopo di sottrarsi alla responsabilità solidale. L’amministrazione dell’erede beneficiato è un’amministrazione liquidativa, perché liquidativa è la stessa funzione dell’istituto, tant’è che la separazione del patrimonio ereditario da quello dell’erede è soltanto il mezzo tecnico grazie al quale sono soddisfatte le ragioni dei creditori e dei legatari, con un procedimento privato di liquidazione attuato in collaborazione con l’erede ([27]). Obiettivo dell’istituto non è avvantaggiare l’erede, ma, attraverso la mediazione data dalla protezione dei suoi interessi, soddisfare quelli dei terzi che vantano diritti sul patrimonio ereditario. Questo, una volta separato per effetto dell’accettazione, va amministrato nella soggezione alle limitazioni e alle cautele connesse alla sua destinazione liquidativa. Questa destinazione affetta non soltanto i beni ereditari, ma anche i redditi da essi ricavabili, come dimostra la norma che impone all’erede, se i creditori o gli altri aventi interesse ne fanno richiesta, di dare idonea garanzia non soltanto per il valore dei mobili ma anche « per i frutti degli immobili » (art. 492 c.c.). L’erede beneficiario, essendo erede a tutti gli effetti, pieno proprietario dei beni ereditari, amministra anche in re sua e, proprio in quanto amministratore della cosa propria, risponde in forma attenuata: soltanto per colpa grave (art. 491 c.c.).

Tuttavia, egli amministra anche nell’interesse dei creditori dell’eredità e dei legatari, che è tenuto a pagare entro il valore dei beni a lui pervenuti e che hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede (art. 590, comma 2°, nn. 2 e 3, c.c.), preferenza, questa, qualificata da alcuni come vincolo reale sui beni, da altri come un diritto di prelazione simile ai privilegi. In ragione dell’interesse altrui (creditori e legatari), la legge sottopone ad uno stretto controllo dell’autorità giudiziaria gli atti di maggiore importanza, per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 747 c.p.c., in assenza della quale l’erede che ha compiuto l’atto decade dal beneficio di inventario (art. 493, comma 1°, c.c.).

 

4. Segue. Critiche alla soluzione giurisprudenziale.

In definitiva, se il chiamato accettasse con beneficio al solo fine di sottrarsi alla solidarietà debitoria che ha fonte nel contratto bancario, non solo non realizzerebbe precisamente quel fine (perché, in relazione a quanto ricevuto, rimarrebbe obbligato anche per il coerede insolvente), ma si troverebbe assoggettato a tutta una serie di obblighi, di limiti e di cautele che non hanno nulla a che vedere con la ragione della sua scelta. Inoltre, si pensi all’ipotesi in cui tutti i chiamati accettino con beneficio d’inventario salvo uno, che, ingenuamente, attui un’accettazione pura e semplice (eventualmente tacita): questi, convenuto dalla Banca, si troverebbe ad essere personalmente ed illimitatamente responsabile per l’intero importo accollandosi il rischio dell’altrui insolvenza.

La motivazione principale, e a mio avviso decisiva nel senso dell’inammissibilità della clausola, è tuttavia un’altra, attinente ad una questione molto concreta: seppure si ammette che, come argomenta la Suprema Corte, la rinuncia all’eredità e l’accettazione beneficiata siano strumenti giuridici idonei a tutelare gli eredi, rimane il fatto che tali istituti poggiano su valutazioni, tipiche dell’autonomia privata, che presuppongono una scelta fondata sulla conoscenza, quanto meno generica, delle condizioni di salute del patrimonio dell’ereditando.

Nel caso di specie, però, gli eredi non possono essere a conoscenza (o: possono non essere a conoscenza) del contenuto di un patto stipulato inter alios: essi potrebbero, quindi, accettare puramente e semplicemente, per poi essere richiamati dalla Banca al rispetto della previsione contrattuale.

Analoghi dubbi non hanno motivo di esistere, invece, riguardo alla possibilità che sia stato il de cuius, con testamento, a derogare alla previsione della norma in esame, giacché i chiamati valuteranno se rinunciare o accettare, e, in questo secondo caso, se ricorrere all’accettazione beneficiata, dopo aver preso conoscenza del contenuto testamentario. Fermo restando, ovviamente, che la previsione del testatore dovrà essere nel senso più favorevole al creditore (appunto stabilendo a favore di quest’ultimo il vincolo della solidarietà passiva tra tutti o alcuni dei coeredi)  e giammai peggiorativa.

Inoltre, la clausola testamentaria non dovrà essere esecutiva di un pregresso accordo con la Banca, ricadendo, altrimenti, nel divieto dei patti successori istitutivi obbligatori. La nullità di tali patti è confermata dall’art. 635 c.c., per il quale è nulla la disposizione testamentaria fatta sotto condizione di reciprocità: poiché la condizione può soltanto fare presumere un accordo, deve risolversi che «se la mera possibilità di un accordo … ha indotto il legislatore a dichiarare la nullità della disposizione, tale nullità deve a fortiori discendere dalla prova che un accordo effettivamente c’è stato» ([28]). Peraltro, detta prova non deve discendere necessariamente da un espresso riferimento, nel testamento, all’esistenza della pregressa clausola bancaria. Dal contratto bancario contenente tale clausola deriverebbe, in astratto, l’obbligo di attuare il trasferimento dei diritti per mezzo del testamento in funzione di negozio attuativo, ma è ovvio che in tal caso «la successione, in quanto contenuta in un contratto, sarebbe vincolante per il disponente, in contrasto con la libertà di testare» ([29]). È indubbia la validità del testamento nei casi in cui esso è compiuto spontaneamente dal disponente, ossia senza che questo si senta obbligato dal patto successorio; la Banca potrà quindi dimostrare che il testatore non intendeva dare esecuzione al contratto bancario ma ha agito anche per altre considerazioni, e che comunque avrebbe disposto in egual maniera anche in assenza di quel patto. Su questa scia, si ritiene «che la nullità venga esclusa quando sia dimostrato che il testatore fosse sicuramente consapevole della radicale nullità dell’impegno assunto e abbia quindi disposto in piena libertà» ([30]). Se, invece, il testamento è compiuto in adempimento dell’obbligo precedentemente assunto, si discute se esso sia nullo o annullabile per errore di diritto ([31]).

In definitiva, la regola secondo cui i debiti ed i pesi ereditari ipso iure dividuntur, non trova applicazione quando, con i limiti visti supra, vi abbia derogato il testatore, il quale: può aver incaricato uno o più coeredi ad eseguire la prestazione, come consentito dall’art. 1315 c.c. ([32]); può aver stabilito nel testamento, a vantaggio del creditore, che del debito debbano rispondere solidalmente tutti o alcuni coeredi ([33]); può aver ripartito tra gli eredi il peso dei debiti in proporzione non corrispondente alle loro quote.

Appare invece criticabile la soluzione della giurisprudenza che consente al debitore di convenire direttamente con il creditore, e quindi con un vero e proprio contratto, la solidarietà a carico degli eredi.

Nonostante il diverso orientamento della Suprema Corte, pertanto, sembra soluzione più equa e, altresì, più aderente al dato normativo, escludere che i coeredi siano giuridicamente vincolati al rispetto della clausola di rinuncia alla divisibilità, contenuta nel contratto bancario.

Negata validità alla clausola, si badi, tuttavia, che, sul piano processuale il coerede eventualmente convenuto per il pagamento dell’intero ha l’onere di indicare, alla Banca creditrice, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell’istituto processuale della eccezione propria, con la conseguenza che la sua mancata proposizione consentirebbe alla Banca di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero ([34]).

Inoltre, l’automatica divisione del debito non potrà essere opposta quando le obbligazioni siano garantite ipotecariamente.

Infatti, per l’ipotesi che il debito sia garantito da ipoteca su di un immobile ereditario, la seconda parte del primo comma dell’art. 754 c.c. precisa che il coerede, il quale risulti assegnatario di tale immobile, è tenuto verso i creditori « ipotecariamente per l’intero »: ciò si spiega col carattere indivisibile del vincolo ipotecario, in forza del quale il coerede assegnatario, il quale voglia evitare la vendita forzata del proprio bene, è costretto al pagamento dell’intero debito, salvo, poi, il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri coeredi, sia in base al disposto dello stesso art. 754 c.c., sia in forza della surroga ex lege di cui all’art. 1203, n. 3, c.c.

La Banca garantita da ipoteca, quindi, può agire con azione reale contro il proprietario dell’immobile gravato; se, poi, neanche l’espropriazione dell’immobile le assicura la integrale soddisfazione del credito, può agire con azione personale nei confronti di tutti gli eredi, ciascuno dei quali sarà tenuto a pagare una parte del residuo credito in proporzione alla propria quota ereditaria.

 

[1]          Recentemente Trib. Salerno, 9 dicembre 2008, in www.leggiditalia.it, ha ammesso la validità della clausola, contenuta nel capitolato allegato al contratto di finanziamento, in base alla quale « tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento e dal presente Capitolato si intendono assunte dalla “Ditta Finanziata” e dai “terzi garanti” in via solidale e indivisibile per sé, successori, ed aventi causa ».

[2]          Cass., 12 luglio 2007, n. 15592, in Vita notar., 2007, p. 1200.

[3]          Cass., 25 ottobre 2000, n. 14063, in Rep. Foro it., 2000, voce Divisione, n. 37; in Corr. giur., 2000, p. 1557 s.; in Giust. civ. Mass., 2000, p. 2176; Cass., 21 gennaio 2000, n. 640, in Rep. Foro it., 2000, voce Divisione, n. 29; Cass., 27 gennaio 1998, n. 785, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 166; Cass., 13 ottobre 1992, n. 11128, in Nuova giur. civ. commen., 1993, I, 583 ss., con nota di F. Regine, Comunione ereditaria e diritti di credito; App. Napoli, 6 maggio 2002, in Nuovo dir., 2002, p. 858.

[4]          V. ad esempio, App. Napoli, 6 maggio 2002, cit., secondo cui l’art. 752 c.c. sarebbe « espressione del noto principio secondo il quale nomina haereditaria ipso iure dividuntur ».

[5]          Così, in motivazione, Cass., 5 agosto 1997, n. 7216, in Rep. Foro it., 1997, voce Successione ereditaria, n. 42.

[6]          Cass., 30 giugno 2005, n. 13953, in Nuova giur. civ. commen., 2006, p. 638, con nota di Pasquili, Il tradizionale principio della rifrazione automatica e pro quota dei debiti ereditari e le deroghe al beneficium divisionis.

[7]          Cass., 19 gennaio 2000, n. 562, in Rep. Foro it., 2000, voce Divisione, n. 36. V. anche Cass., 9 marzo 2006, n. 509, in Rep. Foro it., 2006, voce Successione ereditaria, n. 93.

Il passivo ereditario è composto, oltre che dai debiti del defunto, dai debiti dell’eredità, i c.d.  « pesi ereditari », vale a dire quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono ai suoi successori con il patrimonio, gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità. Mentre, nei debiti ereditari, gli eredi subentrano iure successionis, e quindi a titolo derivativo, i pesi ereditari sono assunti dagli eredi a titolo originario, giacché non esistevano in capo al de cuius prima della sua morte, ma sono sorti proprio in conseguenza della morte stessa. Rientrano tra i pesi ereditari le spese d’inventario, d’amministrazione e di divisione, le spese giudiziali, le spese eventualmente fatte dall’esecutore testamentario nonché la sua eventuale retribuzione, gli oneri imposti al chiamato, il risarcimento del danno da illecito commesso mediante testamento.

[8]          La caduta in comunione ereditaria dei debiti è affermata da un orientamento minoritario: Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p. 198 ss., p. 205 ss., secondo il quale (p. 208) « ormai anche il principio tradizionale della divisione automatica dei debiti e dei crediti appare al centro di una crisi irreversibile »; Bullo, Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur. Per una teoria della comunione ereditaria come comunione a mani riunite, Padova, 2005, p. 351 ss., nonché passim.

[9]          Sulla quale, per tutti, Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 2004, 3ª ed., p. 19 ss.

[10]        Il § 2059, 1° comma, 1° periodo, BGB, consente ad ogni coerede, fino alla divisione, di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni ereditarie oltre i limiti della sua quota ereditaria.

[11]        Bullo, Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur, cit.

[12]        Per il relativo dibattito, v. Albanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti, in Comm. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2009, sub art. 754.

[13]        Non lo è, certamente, quello tratto dall’art. 1295 c.c., poiché detta norma si limita a stabilire il venir meno della solidarietà tra i successori di un debitore (o di un creditore) solidale. Non si tratta, quindi, di escludere i debiti (o i crediti) dalla comunione ereditaria, ma semplicemente di regolare i rapporti tra coloro che, assieme al de cuius, erano debitori (o creditori) originari, e coloro che, apertasi la successione, sono divenuti eredi.

Appare labile la risposta di Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. Vassalli, XII, 5, Torino, 1980, p. 16, il quale controbatte che ciò non sarebbe decisivo per non vedere comunque, nell’art. 1295 c.c., « una particolare applicazione, pur con giustificazione ed effetti peculiari, del principio della divisibilità dei debiti (e dei crediti) ereditari ».

[14]        Rinviando per approfondimenti a Albanese, op. cit., p. 402 ss., mi limito qui a ricordare che per  Busnelli, Comunione ereditaria, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 280; Id., L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, p. 471,  i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, secondo le regole dettate dagli artt. 727, 757 e 760 c.c., anche perché, sul piano funzionale, il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione risponderebbe all’esigenza di conservare l’integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale che possa compromettere l’esito della divisione stessa. L’inclusione dei crediti nella comunione ereditaria è affermata anche da Iudica, op. cit., p. 202, nota 18, sulla base, tra l’altro, della considerazione che « dalla divisibilità o meno del bene si vorrebbe desumere la disciplina dell’esercizio di un diritto spettante ai coeredi, quando invece è il regime giuridico che caratterizza il gruppo dei coeredi a dover funzionare come presupposto determinante per individuare le modalità con cui i diritti spettanti ai coeredi possono e debbono essere esercitati ».

I richiami alle argomentazioni di Busnelli e di Iudica sono evidenti in Cass., 13 ottobre 1992, n. 11128, cit. (cfr. anche Cass., 21 gennaio 2000, n. 640, in Rep. Foro it., 2000, voce Divisione, n. 29; Cass., 5 settembre 2006, n. 19062, in Giust. civ. Mass., 2006, p. 2167 s.), la quale ha ribaltato la regola della automatica divisione dei crediti, che, se va ribadita per i debiti, per i quali è sancita espressamente dagli artt. 752 e 754 c.c., non può, invece, condividersi per i crediti, in ordine ai quali non esistono disposizioni analoghe, ma, al contrario, «vi sono regole che inducono a ritenerne la comunione». Di conseguenza, ha altresì sancito la necessità del litisconsorzio tra i coeredi creditori. Le argomentazioni addotte dalla Cassazione nel ’92 hanno trovato recente avallo nelle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24657, in Riv. notar., 2008, II, p. 1475, con nota di Musolino, Note in tema di crediti del de cuius e comunione ereditaria; in Guida dir., 2008, 1, p. 24 ss., con nota di Leo, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze; in Corr. giur., 2008, p. 1100, con nota di Militerni, Le sezioni unite dettano il regime dei crediti ereditari; in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, p. 305 ss., con nota di Di Mauro, Crediti del de cuius e pluralità di eredi; in Resp. civ. e prev., 2008, p. 1770 ss., con nota di Pilloni, Accertamento di credito ereditario e litisconsorzio «non» necessario; in Nuova giur. civ. commen., 2008, I, p. 655 ss., con nota di Novello, Configurabilità di un litisconsorzio necessario tra eredi del creditore nell’azione per il recupero delle somme dovute al loro dante causa), chiamate a pronunciarsi sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore, nell’azione per il pagamento di somme dovute al loro dante causa. Alla risoluzione di tale questione processuale, era pregiudiziale una presa di posizione in ordine alla questione sostanziale della caduta o meno in comunione ereditaria dei crediti del de cuius. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dirimere il contrasto giurisprudenziale facendo propri sia l’iter logico-giuridico, sia le conclusioni, di cui alla sentenza del 1992. Diversa risposta hanno dato, invece, alla questione processuale, ritenendo che la soluzione della caduta in comunione dei crediti non comporti la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore: al contrario, ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito, e la pronuncia sul diritto comune, fatto valere dallo stesso, spiegherà i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate.

[15]        È l’idea di Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, cit., p. 480, per il quale, però (v. p. 478, nota 68), sebbene i debiti non confluiscano nella comunione ereditaria, neanche si dividono automaticamente tra i coeredi. A questa stregua, va constatata la « relativa autonomia che, nel nostro ordinamento, i debiti stessi hanno rispetto all’oggetto della comunione ereditaria, pur essendo imputabili, in comune, alla collettività dei coeredi ». Tale autonomia non consente di svalutare la connessione che i debiti ereditari hanno con l’oggetto della comunione ereditaria, connessione la quale « non solo esiste, ma è assai più stretta di quella che lega, ad esempio, i debiti dei comproprietari alla “ cosa comune ” ». Si tratta di un’evoluzione, nel pensiero dell’Autore, rispetto a quanto sostenuto alla voce Comunione ereditaria, cit., p. 279, nella quale si dava per certa l’esclusione dei debiti dalla comunione ereditaria.

Bullo, op. cit., p. 351 ss., dopo aver riconosciuto alla comunione ereditaria la natura di comunione a mani riunite, su questa base afferma la coesistenza, in capo a ciascun coerede, finché dura la comunione, di due patrimoni distinti, quello personale del singolo coerede e quello ereditario comune di spettanza collettiva. Prima della divisione, a tale coesistenza corrisponderebbero, su ciascun coerede, due distinte forme di responsabilità per i debiti ereditari: una responsabilità collettiva e principale, gravante sul patrimonio ereditario comune, alla quale si aggiungerebbe, sebbene non in rapporto di sussidiarietà, una responsabilità individuale, di fonte legale, inerente i propri beni personali. Questa seconda forma di responsabilità sarebbe parziaria, appunto, ai sensi della norma qui commentata, la quale, così letta, avrebbe la funzione di rafforzare la posizione del creditore, il quale avrebbe a disposizione due patrimoni sui quali ottenere soddisfazione, e quindi due distinte azioni, una contro la collettività dei coeredi, l’altra contro il singolo coerede. Dopo della divisione, invece, qualora permangano delle obbligazioni plurisoggettive, la norma, per un verso, integrerebbe una deroga alla presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., per altro verso, costituirebbe un limite ad una eventuale ripartizione convenzionale dei debiti divisibili. In tal modo, si aderisce apertamente alle posizioni di Busnelli: l’art. 754 c.c. non codificherebbe il principio della divisione automatica dei debiti ereditari, ma rappresenterebbe « la fonte di una serie di obblighi legali, autonomi, automaticamente facenti capo agli eredi, destinati ad aggiungersi a quello imputabile, in comune, ai medesimi » (Bullo, op. cit., p. 381). In definitiva, alla ricostruzione della comunione ereditaria come una comunione a mani riunite avente carattere di patrimonio autonomo, consegue che ciascuno dei coeredi possa essere chiamato a rispondere per l’intero debito con tutti i beni ereditari comuni, mentre con i beni personali risponderà, in via aggiuntiva, soltanto pro quota ex art. 754 c.c.

[16]        Quando si tratti di obbligazioni indivisibili, ossia che hanno per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura (individuum contractu vel natura) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (individuum obligatione) (art. 1316 c.c.), in applicazione delle norme generali sulle obbligazioni indivisibili, troverà attuazione, in quanto compatibile, la disciplina dettata per le obbligazioni solidali (v. art. 1317 c.c., rubricato « Disciplina delle obbligazioni indivisibili »): ciascun coerede potrà essere costretto a pagare l’intero debito ed il suo adempimento libererà gli altri coeredi. Però, per le obbligazioni solidali vige il disposto degli artt. 752 e 754 c.c. o quello dell’art. 1295 c.c.  (a seconda delle situazioni: l’art. 1295 c.c., infatti, riguarda il caso particolare di successione di più persone all’unico originario debitore che sia stato già, a sua volta, vincolato solidalmente insieme con altri debitori. Gli artt. 752 e 754 c.c., invece, contemplano la semplice successione plurima in un’eredità gravata da debiti). Per le obbligazioni indivisibili, invece, varrà quanto statuito dall’art. 1318 c.c.: « L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore ». Ciò si spiega perché l’indivisibilità, diversamente dalla solidarietà, ha un carattere oggettivo che discende dalla prestazione, e che rimane, pertanto, anche quando ad un debitore (o ad un creditore) succedono più eredi.

La restrizione del principio della divisione automatica alle sole obbligazioni divisibili, pacifica nella dottrina tradizionale, è stata invece alla base della critica avanzata dalla dottrina che contesta la stessa vigenza di codesto principio. L’escludere, infatti, l’operatività della regola romanistica con riguardo alle obbligazioni indivisibili, configurerebbe un abuso, da parte dell’orientamento dominante, degli stessi concetti di divisibilità e di indivisibilità, i quali, si dice, invero non attengono all’obbligazione, ma ad un carattere della prestazione, rimanendo invece neutri sul piano della struttura (Iudica, op. cit., p. 209). Se, invece, si afferma la non automatica divisione del debito, allora non ha più senso distinguere tra disciplina del debito divisibile e disciplina del debito indivisibile, perché, in tutti i casi, si tratterebbe di debito indiviso (Bullo, op. cit., p. 386).

Sulle ipotesi in cui non si applica la regola dell’automatica rifrazione, cfr. Casulli, voce Divisione ereditaria (diritto civile), in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, p. 53; Rubino, Delle obbligazioni. Obbligazioni alternative – Obbligazioni in solido –  Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Commentario del c.c. Scialoja e Branca,  Bologna-Roma, 1968 (ristampa della 2ª ed. riveduta e ampliata), p. 338 ss.;Forchielli e Angeloni, Della divisione, in Commentario del c.c. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2000, p. 678 s.; Albanese, op. cit., p. 398 ss.

In generale, in materia di obbligazioni divisibili e indivisibili, v.: Cicala, Concetto di divisibilità e d’indivisibilità, Napoli, 1953; Id., voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, p. 636 ss.; Rubino, op. cit., p. 330 ss.; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, p. 676; di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979, p. 300 ss.; Galgano, op. cit., p. 26; Riccio, Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili, in Le obbligazioni. I. L’obbligazione in generale (1173-1320 c.c.), a cura di M. Franzoni, Torino, 2004, p. 1321 ss.

[17]        L’azione proposta dal creditore per il pagamento del debito ereditario non dà vita ad un litisconsorzio necessario tra i coeredi, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause: Cass., 27 gennaio 1998, n. 785, cit.; Cass., 5 novembre 1990, n. 10613, in Arch. civ., 1991, p. 432 ss.; Cass., 22 novembre 1984, n. 6040, in Rep. Foro it., 1984, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 3..

[18]        Forchielli e Angeloni, op. cit., p. 678. Sulla posizione del coerede che, pur non essendovi tenuto, abbia pagato in misura superiore alla propria quota, v. Albanese, op. cit., p. 383 ss., p. 388 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., 10 giugno 1987, n. 5066, in Rep. Foro it., 1987, voce Successione ereditaria, n. 6: il ricorrente aveva imputato alla decisione di appello la violazione degli artt. 1295 e 754 c.c., per aver condannato solidamente gli eredi del responsabile civile di un incidente stradale al risarcimento dei danni da lui cagionati. La Corte, nel ritenere fondata la censura, ha ricordato che, in via generale, gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria, e che tale principio trova deroga nei casi di debiti ipotecari (art. 754 c.c.) e di obbligazioni indivisibili (art. 1318 c.c.), ma in tali categorie non rientra l’obbligazione risarcitoria per equivalente pecuniario, quale quella, nella specie, originariamente sorta a carico del de cuius. Ha poi notato, facendo riferimento a Cass., 16 dicembre 1971, n. 3681 (in Riv. giur. circolaz., 1974, p. 260 ss.), che già in passato la Corte aveva avuto occasione di avvertire che gli eredi del responsabile civile di un incidente stradale sono tenuti a soddisfare il debito ereditario in ragione delle rispettive quote attive in cui succedono. Nello stesso senso, v. anche Cass., 27 giugno 1967, n. 1590, in Giust. civ., 1967, I, p. 1205.

[19]        Cass., 8 ottobre 2008, n. 24792, in Rep. Foro it., 2008, voce Divisione, n. 29; Cass., 30 giugno 2005, n. 13953, cit. Trib. Salerno, 9 dicembre 2008, cit., ha affermato che la facoltà del «contraente di disporre che i suoi eredi siano solidalmente tenuti all’adempimento dell’obbligazione da lui assunta» sarebbe desumibile «chiaramente dal combinato disposto degli artt. 752-754 e 1295 cc, norme che, pur stabilendo la regola generale della divisione del debito in proporzione delle rispettive quote ereditarie, fanno salva la diversa volontà del testatore o delle parti». Ha inoltre aggiunto che la clausola in esame non è idonea finanche ad integrare un patto successorio, vietato dall’art. 458 cc, in quanto con essa il de cuius non dispone della propria eredità, non obbligandosi a nominare un erede o legatario, ma si limita a convenire che i suoi successori siano obbligati solidalmente nei confronti dell’istituto di credito. Infine, ha escluso la vessatorietà ex art. 1341 c.c. di tale clausola «vuoi perché gli eredi, in base alle norme successorie, acquistano i diritti e gli obblighi così come essi risultavano in capo al dante causa, vuoi soprattutto perché la ratio dell’art. 1341 c.c. è quella di tutelare il contraente per adesione nei confronti delle clausole vessatorie con evidente riguardo al momento della conclusione del contratto e cioè della nascita dei rispettivi diritti ed obblighi».

Sul tema delle deroghe al criterio legale di ripartizione dei debiti ereditari, cfr., tra gli altri:  Padula, Debiti e pesi ereditari: profili di derogabilità al principio della divisione ipso iure e pro quota, in Vita notar., 1990, p. 307 ss.; Rizzieri, Sulla derogabilità dell’art. 754 codice civile in tema di pagamento dei debiti ereditari, in Riv. dir. priv., 2005, p. 873 ss., secondo cui il principio dell’automatica rifrazione può essere derogato soltanto tramite disposizione testamentaria.

[20]        Sulla revocabilità del testamento quale “presidio della libertà testamentaria”, Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2002, 2ª ed., p. 606.

[21]        Rubino, op. cit., p. 188 s.

[22]        Patti, Note sul pagamento dei debiti ereditari: la disciplina italiana a confronto con alcuni modelli europei, in Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia a cura di S. Delle Monache (I Quaderni della Rivista di Diritto Civile), Padova, 2007, p. 266.

[23]        Cass., 7 aprile 2005, n. 7281, in Rep. Foro it., 2005, voce Contratto in generale, n. 43; in Riv. notar., 2006, II, p. 557, con nota di Musolino, Brevi note in tema di debiti ereditari e obbligo di solidarietà fra i coeredi; Cass., 25 ottobre 2000, n. 14063, cit.; Cass., 25 novembre 1988, n. 6345, in Vita notar., 1988, p. 1198; ma si tratta di un orientamento risalente: v. infatti, con le medesime argomentazioni, Cass., 31 luglio 1939, in Riv. dir. comm., 1941, I, p. 135, con nota di Giannattasio, Il patto di obbligazione solidale per gli eredi. Per i giudici di merito, cfr. Trib. Rovigo, 20 gennaio 1988, in Banca, borsa e tit. cred., 1990, II, p. 397; Trib. Nocera Inferiore, 21 dicembre 1995, in Arch. civ., 1996, p. 1019.

Cass., 7 aprile 2005, n. 7281, cit., dopo aver affermato che è lecita la clausola di solidarietà degli eredi apposta ad un contratto di conto corrente bancario, ne ha, altresì, escluso la vessatorietà ai sensi dell’art. 1341 c.c. Aveva sostenuto la vessatoria della clausola, invece, Trib. Rovigo, 20 gennaio 1988, cit., evidenziando come ad essa conseguisse una forte limitazione dei diritti dei coeredi. Nel senso della Cassazione, ora, Trib. Salerno, 9 dicembre 2008, cit.

[24]        Va tuttavia aggiunto che la legge 31 dicembre 1976, n. 1286 (artt. 815-817 Code civil), recependo i correttivi introdotti dalla giurisprudenza, ha stabilito che i creditori che hanno potuto agire sui beni indivisi devono essere soddisfatti mediante prelevamento sull’attivo prima della divisione.

[25]        Ma in tal caso egli non decade dal beneficio dell’inventario; si tratta di una sanzione, infatti, destinata a cadere se e quando, successivamente, presenterà il rendiconto indicante gli elementi attivi e passivi della gestione.

[26]        Patti, op. cit., p. 266.

[27]        Si parla di procedimento “ privato ” perché questo procedimento è costituito da una serie di atti collegati, che sono esplicazione di poteri privati attribuiti a ogni soggetto della vita di relazione che partecipi al rapporto giuridico in oggetto(contra, Vocino, Contributo alla dottrina del beneficio d’inventario, Milano, 1942, p. 650, secondo cui la procedura di liquidazione delle passività entro i limiti di valore dell’asse ereditario avrebbe natura pubblicistica; all’erede sarebbe rimesso il compito di assolvere una funzione giurisdizionale statuale).

[28]        L. Ferri, Successioni in generale, in Commentario del c.c. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, 3ª ed., p. 101 s.

[29]        Galgano, ult. op. cit., p. 606.

[30]        Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, 4ª ed., p. 560. Sulla revocabilità come conseguenza della natura di atto mortis causa del testamento, e sul ruolo determinante assunto dal carattere revocabile nell’elaborazione moderna della struttura testamentaria: Albanese, La revocazione delle disposizioni testamentarie, in Tratt. di diritto delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 1651 ss. (ove anche ampia bibliografia), in part. p. 1653 e p. 1656.

[31]        Per la nullità: L. Ferri, op. cit., p. 107; Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2000, 2ª ed., p. 213; Schlesinger, voce Successioni (diritto civile). Parte generale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 753. Per l’annullabilità: Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p. 50.

Si ritiene che non siano nulle, ad ogni modo, le semplici promesse unilaterali di disporre in favore di qualcuno per dopo la propria morte, occorrendo invece che il testatore abbia assunto un impegno negoziale giuridicamente rilevante (sebbene non sia sempre facile distinguere in concreto tra una tale promessa ed un vero e proprio patto verbale o tacito, come osserva Liserre, L’apertura della successione, la delazione e l’acquisto dell’eredità, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, V, Torino, 1997, p. 42). Cfr. Cass., 3 novembre 1979, n. 5693, in Giust. civ. Mass., 1979, p. 2502. Cfr. anche Cass., 29 maggio 1972, n. 1702, in Giur. it., 1973, I, 1, c. 1594, con nota di De Giorgi; Cass., 22 luglio 1971, n. 2404, in Giust. civ. Mass., 1971, p. 1312: «Il patto successorio nella forma di patto istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall’art. 458 c.c., di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l’adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullità ex lege, la volontà del testatore alla istituzione medesima».

[32]        L’art. 1315 c.c., rubricato « Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore » sancisce che il «beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata ». Si tratta di una terza specie di indivisibilità (propter incongruitatem solutionis), che affianca le due ipotesi, quella individuum contractu vel natura e quella individuum obligatione, descritte dall’art. 1316 c.c. (v. supra, nota 16). All’interno dell’art. 1315 cit., vanno distinte due fattispecie:

a)  L’ipotesi in cui il testatore abbia incaricato un solo coerede dell’esecuzione del debito rientra tra quelle in cui la deroga al principio ipso iure dividuntur è riconducibile alla volontà del de cuius: il coerede incaricato non potrà opporre il beneficio della divisione al creditore che gli richieda l’adempimento dell’intero. Varrà, però, quanto detto in ordine alla distinzione, in punto di validità, tra deroga contenuta nel testamento e deroga pattuita tra de cuius e creditore per mezzo di una clausola contrattuale Sembra ad ogni modo corretto ritenere che l’incarico dato ad uno dei coeredi non possa pregiudicare il diritto del creditore di agire comunque anche contro gli altri eredi, affinché rispondano ciascuno per la propria quota. Deve presumersi che l’incarico concerna solo i rapporti esterni con il creditore: se non si prova specificamente la volontà testamentaria di assegnare per intero il debito alla porzione di quel determinato coerede incaricato dell’adempimento, quest’ultimo, dopo aver pagato l’intero, avrà regresso verso gli altri coeredi in proporzione della quota spettante a ciascuno di essi.

b) L’ipotesi in cui il coerede richiesto dell’adempimento abbia il possesso della cosa dovuta, e questa è certa e determinata. Anche in tal caso, non opera il principio della rifrazione automatica del debito: l’adempimento può essere chiesto per intero al coerede che possiede la cosa. La soluzione legislativa è coerente coi principi generali sulle obbligazioni indivisibili, poiché l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata è per sua natura indivisibile. In questa ipotesi, diversamente dalla precedente, il creditore non può agire (anche) contro gli altri eredi, ma la differenza tra le due soluzioni è pienamente giustificata: qui, il pregiudizio subito dal creditore non discende da un atto unilaterale del de cuius, ma dal fatto oggettivo che la cosa si trova in possesso di un solo erede.

[33]        Si deve anche ammettere la possibilità del testatore di porre il debito ereditario a carico di uno o più legatari: in tal caso, in applicazione dell’art. 671 c.c., la responsabilità non eccederà il valore della cosa legata.

[34]        L’interpretazione in tal senso dell’art. 754 c.c., quando vale la regola della rifrazione automatica del debito, è ormai pacifica: Cass., 12 luglio 2007, n. 15592, in Vita notar., 2007, p. 1200; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4461; Cass. 5 agosto 1997, n. 7216, in Rep. Foro it., 1997, Successione ereditaria, n. 42. Di recente, Cass., sez. lav., 24 ottobre 2008, n. 25764, in Rep. Foro it., 2008, voce Successione ereditaria, n. 147, ha concluso che la mancata proposizione di tale eccezione, ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c., con indicazione dei coeredi non raggiunti dall’azione giudiziaria intrapresa dal creditore, consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l’intero.

Non costituisce, peraltro, domanda nuova, la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità al fine di sottrarsi alla richiesta di pagamento dell’intera somma dovuta dal loro dante causa (così, in fattispecie soggette al regime processuale ante novella 353/1990, Cass., 28 febbraio 2006, n. 4461, in Rep. Foro it., 2006, voce Successione ereditaria, n. 94). 

Autore: Prof. avv. Antonio Albanese

Cofondatore e Direttore scientifico Lexenia. Direttore della Scuola avvocati e della Scuola Magistratura. Avvocato e Professore associato confermato di Diritto privato (con abilitazione da Professore ordinario) nell'Università di Bologna – Giurisprudenza, presso la quale è stato altresì titolare della Cattedra di Diritto dei contratti. È docente di Diritto civile nel corso di Laurea Magistrale a Bologna, di Diritto privato nel corso per Giuristi d'impresa a Ravenna e di Diritto privato dell’impresa presso il Dipartimento di Economia di Rimini. Insegna Diritto delle Successioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in Inghilterra, Francia e Spagna. È membro del Comitato di redazione della rivista Contratto e impresa e dell’Osservatorio della rivista Diritto delle successioni e della famiglia (ESI). È componente del Comitato scientifico nazionale dell'Ant (Assistenza nazionale tumori, per la quale organizza Convegni nazionali per la raccolta fondi e ha presentato una Proposta di legge che favorisca i lasciti solidali). È membro del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche “Antonio Cicu” (maggiore biblioteca giuridica europea). Vincitore di un premio nazionale nel 2004 per la Ricerca, di un premio internazionale nel 2011 e del premio Eubiosia 2017, ha pubblicato un centinaio di saggi e 11 libri per le maggiori Collane internazionali, tra cui: “L’omologazione degli atti societari”, Cedam, Padova, 2000; “Il pagamento dell’indebito”, Cedam, Padova, 2004; “Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa”, Cedam, Padova, 2005; “Della cessione del contratto”, in Comm. del cod. civ. Scialoja–Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2008; “Della collazione. Del pagamento dei debiti”, in Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009; “Della successione legittima” per il Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012; “Revocazione delle disposizioni testamentarie. Sostituzioni. Esecutori testamentari”, in Comm. del cod. civ. Scialoja–Branca, Zanichelli, Bologna, 2015; “Profili successori delle nuove famiglie”, Pacini, Pisa, 2018. Ha inoltre diretto e coordinato il II Libro c.c., in Codice civile commentato Giappichelli, a cura di M. Franzoni e R. Rolli, Torino, Giappichelli, 2018. È Direttore del volume collettaneo “Le nuove famiglie", Pacini, Pisa, 2019. Compositore e scrittore, ha conseguito numerosi Premi nazionali e internazionali di Poesia e ha fondato con Lexenia il Premio internazionale “Arte e Giustizia”. Ha dato vita al master in Diritto della musica, realizzato a Milano e a Roma. In qualità di compositore, ha collaborato con la band di Lucio Dalla (brani interpretati da Iskra Menarini e arrangiati ed eseguiti da Bruno Mariani) e con musicisti di livello internazionale, come Frank Nemola (Vasco Rossi), Enrico Guerzoni (Bocelli e Zucchero) e Pietro Posani (talent “Amici”). Ha vinto il Primo premio al concorso “Provincia cronica 2018” dedicato a Fabrizio De Andrè e al concorso “George Orwell, L’inganno della realtà” in nome di Fabrizio De Andrè. Autore finalista al Sanremo Music awards 2017 e presente nel relativo cd. Ha ricevuto la Menzione di merito al Premio Internazionale Salvatore Quasimodo (in giuria: Mogol) e un suo testo è stato selezionato per la pubblicazione nell’antologia del Premio Cet Scuola Autori di Mogol. È scrittore menzionato nell'Enciclopedia di Poesia Contemporanea 2018 ei suoi testi poetici sono stati pubblicati nell’Antologia 2019 della Fondazione Mario Luzi. È stato l’unico autore del Premio Mario Soldati 2018 (indetto dal Centro Pannunzio di Torino), finalista sia nella sezione Poesia sia nella sezione Narrativa. Il racconto “Candida”, quale vincitore del Concorso “Racconti tricolore”, è stato presentato al salone internazionale del Libro di Torino 2019. Nel marzo 2019 ha ricevuto la Publica Laus dalla Università Pontificia Salesiana al Certamen Apollinare Poeticum e nello stesso anno ha vinto il Premio Teatro Aurelio. Nel febbraio 2020 è stato pubblicato il suo primo romanzo, intitolato “L’abrogazione dell’amore. Una cronaca imparziale del 2038 e di come la Legge sconfisse il Diritto”, Edizioni Il Viandante, che ha sullo sfondo l’eterno dibattito giuridico tra giuspositivismo e giusnaturalismo.

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