La circolazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel reg. Ue n. 650/2012 sulle successioni a causa di morte. – Il Certificato successorio europeo

Domenico Damascelli, La circolazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel reg. Ue n. 650/2012 sulle successioni a causa di morte. – Il Certificato successorio europeo – Testo della relazione svolta al XXV Congresso dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, tenutosi all’Università Bocconi (Milano), il 10-12 ottobre 2014, stralciato dai corrispondenti capitoli della monografia Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte (dalla l. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012), Giuffrè, Milano, 2013.

Domenico Damascelli

Professore associato di Diritto internazionale nell’Università del Salento

Notaio in Bologna

La circolazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel reg. Ue n. 650/2012 sulle successioni a causa di morte. – Il Certificato successorio europeo.

 

  1. L’accettazione degli atti pubblici

Notevole interesse suscita il Capo V del reg. Ue n. 650/2012, cit., soprattutto per quanto concerne gli atti pubblici, ai quali — in considerazione del posto di grande rilievo che occupano nella gestione delle vicende successorie (1) — è riservata una disciplina fortemente innovativa rispetto ai vigenti strumenti normativi europei.

L’art. 3 § 1 lett. i reg. definisce atto pubblico «qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

  1. i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché
  2. ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine».

Da tale definizione (2) e, in particolare, dal riferimento fatto, anche dall’art. 59 § 3 prima frase reg., al contenuto degli strumenti in esame, si ricava che il Capo V assicura la circolazione negli Stati membri agli atti aventi natura negoziale, la cui paternità possa essere in toto attribuita a un pubblico ufficiale (3); ciò che avviene quando l’intervento di quest’ultimo non si limita alla certificazione della veridicità della firma delle parti, ma copre l’intero contenuto dell’atto, di cui il pubblico ufficiale stesso arriva ad assumersi la piena responsabilità quale conseguenza dell’avvenuto controllo di legalità (cioè della verifica di congruenza dell’atto con la legge che lo regola) (4).

Il regolamento procura che i documenti provenienti da uno Stato membro e rispondenti a siffatti requisiti — che sono principalmente, se non esclusivamente, gli atti ricevuti dai notai di civil law (5) — possano non soltanto essere eseguiti negli altri Stati membri (come pacificamente acquisito in base a una tradizione risalente all’art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) (6) ma debbano anche essere dai medesimi «accettati».

L’impiego del termine generico «accettazione», che compare nella rubrica dell’art. 59 reg. (7), si deve alle polemiche, tanto accese quanto pretestuose, che aveva suscitato in dottrina l’adozione del termine «riconoscimento» da parte della corrispondente norma della proposta di regolamento (8). Il precetto a cui esso allude si ricava dal comma 1 del § 1 del più volte citato art. 59 e consiste nella produzione nello Stato membro di destinazione dell’atto della «stessa efficacia probatoria che [esso] ha nello Stato d’origine», la quale merita di essere salvaguardata in quanto privilegiata, cioè dotata di una forza maggiore rispetto a quella attribuita al documento privato.

Tale particolare efficacia probatoria si risolve — almeno di regola — nell’impossibilità di disconoscere l’autenticità, e con essa l’attendibilità, dell’atto pubblico se non per il tramite di procedure speciali, all’uopo previste dalla legge.

È quanto dispone, tipicamente, l’art. 2700 c.c., che attribuisce agli atti pubblici italiani l’efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, sottratta al libero apprezzamento da parte del giudice, con riferimento: alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che sottoscrivendolo si è identificato quale suo autore; alle modalità di formazione dell’atto pubblico, e, in particolare, all’attestazione del luogo e della data in cui l’atto stesso è stato redatto; alle dichiarazioni delle parti e alle circostanze che il pubblico ufficiale attesta aver ricevuto o, rispettivamente, essersi verificate in sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. La piena prova di tali elementi, infatti, può essere contrastata solo mediante l’esperimento di uno specifico mezzo di invalidazione dell’atto, individuato nella querela di falso di cui agli art. 221 ss. c.p.c. (9).

Contenuto Riservato!

Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato

Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere

L’ampliamento del novero degli effetti che gli atti pubblici contemplati dai vari Stati membri sono in grado di spiegare nel territorio degli altri è indice di un’accresciuta consapevolezza circa la loro sostanziale equivalenza (10); la piena assunzione, in questo settore, del principio del mutuo riconoscimento (11) è, però, impedita dal fatto che taluni Stati membri non conoscono gli atti notarili (12) o a essi riconnettono effetti minori rispetto a quelli attribuiti dalla maggioranza delle legislazioni europee (13). L’ammissione in tali Stati degli atti notarili stranieri col valore di prova precostituita di tutte le circostanze sopra indicate potrebbe determinare una non irrilevante modificazione delle regole probatorie colà vigenti (14). Al fine di evitare un esito del genere, l’art. 59 § 1 comma 1 reg. richiede di operare una comparazione tra la legge dello Stato membro d’origine dell’atto e la legge dello Stato membro di destinazione, di modo che — quando l’efficacia probatoria degli atti notarili non abbia la medesima portata in entrambi gli Stati — gli effetti probatori privilegiati riconosciuti nel secondo siano (tutti e) soltanto quelli che risultano compatibili con il sistema probatorio locale.

Tale saggio comparativo (15) può condurre a dover restringere, anche fortemente, il ventaglio di effetti che l’atto pubblico è suscettibile di produrre oltre frontiera e, ove coinvolga l’ordinamento di uno Stato membro a cui la nozione stessa di atto notarile è estranea, pone l’interrogativo se quest’ultimo Stato possa continuare a dirsi gravato dall’obbligo di “accettazione” derivante dall’art. 59 reg. La risposta pare dover essere affermativa, in quanto la norma appena citata impone di accordare all’atto pubblico almeno un nucleo minimo di effetti, consistente negli «effetti più comparabili» con quelli previsti dalle regole probatorie della legge dello Stato di destinazione; sicché, nella situazione in esame, risulta coerente con questo precetto il riconoscimento all’atto pubblico straniero quanto meno degli effetti probatori concessi dall’ordinamento alla scrittura privata riconosciuta giudizialmente.

Non può escludersi, infine, il verificarsi della situazione opposta a quella appena descritta e cioè che la legge dello Stato membro in cui l’atto notarile vuole essere impiegato attribuisca ad atti di tal natura effetti probatori più ampi o diversi rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato d’origine. Può affermarsi con sufficiente certezza che ciò resta privo di qualsiasi conseguenza, in quanto la massima efficacia probatoria accordata all’atto pubblico dall’art. 59 reg. è «la stessa» che esso ha in quest’ultimo Stato.

In forza dell’ultimo inciso dell’art. 59 § 1 reg., gli Stati membri sono obbligati ad “accettare” gli atti pubblici «a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico».

A tale limite tradizionale alla circolazione degli atti (16), la norma in commento ne aggiunge due, consistenti nella pendenza dinanzi all’autorità giudiziaria di una contestazione «riguardo all’autenticità» dell’atto (§ 2) o «riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti [in esso] registrati» (§ 3): secondo le disposizioni appena citate, infatti, l’«atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria» al di fuori dello Stato membro d’origine.

La distinzione tra le due dette categorie di contestazioni è funzionale all’indicazione da parte del regolamento del giudice competente a conoscerle e della legge che egli deve applicare per la loro soluzione. Precisamente, la prima categoria di contestazioni è demandata alla cognizione degli «organi giurisdizionali dello Stato membro d’origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato»; la seconda è affidata alle cure degli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Capo II del regolamento ed è risolta applicando la legge designata dalle norme di conflitto contenute nel successivo Capo III. Rimane da chiarire quali controversie rientrino nell’una e quali nell’altra categoria. Deve ritenersi che le contestazioni concernenti l’«autenticità» abbiano a oggetto i vizi inerenti all’atto notarile in quanto tale, tra cui possono annoverarsi, in particolare, quelli riguardanti la violazione delle regole che presiedono allo svolgimento della funzione notarile (17) o alla confezione dell’atto (18). La sussistenza di vizi di tal fatta implica che l’atto notarile perda i suoi connotati essenziali, che lo rendono espressione del potere sovrano dello Stato: ciò giustifica che la valutazione della loro ricorrenza nel caso concreto sia assegnata ai giudici e alla legge di quest’ultimo Stato. Viceversa, non v’è motivo di discostarsi dalle regole generali con riferimento alle contestazioni riguardanti il contenuto materiale dell’atto, il quale deve risultare conforme al modo di disporre della legge regolatrice della successione (19). Ove, pertanto, si assuma che i negozi giuridici di cui esso si fa veicolo infrangano quest’ultima legge, risulta consequenziale che il ripristino dell’ordine giuridico violato sia affidato agli organi giurisdizionali incaricati dal regolamento di far rispettare la lex successionis.

Rimane da chiarire da quale giudice e in applicazione di quale legge debbano essere decise, nonché quali riflessi producano sul regime di circolazione dell’atto, le contestazioni riguardanti vizi diversi da quelli indicati dall’art. 59 reg. Non v’è dubbio che, attenendo ad aspetti (come, a esempio, la capacità di agire delle parti) esclusi dal campo di applicazione del regolamento (20), tali contestazioni dovranno essere decise dal giudice, e in applicazione della legge, designati dai sistemi conflittuali nazionali. Sembra, invece, che la pendenza anche di tali contestazioni legittimi a non “accettare” l’atto pubblico che ne è oggetto, in quanto, dovendosi ritenere che il regolamento conceda lo speciale regime di circolazione da esso previsto solo agli atti pubblici immuni da vizi, non v’è ragione di discriminare tra quelli a tal fine rilevanti.

È di tutta evidenza che questa medesima motivazione supporta la conclusione per cui la produzione di effetti probatori transfrontalieri è impedita agli atti pubblici rispetto ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale, anche non definitivo, dei vizi contestati.

Occorre stabilire, infine, se esistano rimedi per il caso in cui, pur essendosi in presenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 59 reg., l’atto pubblico non sia “accettato” nello Stato membro di destinazione. Il regolamento tace sul punto, ma non sembra peregrino ritenere che colui che intenda fare uso dell’atto e si veda opposto un rifiuto possa far accertare, in via principale o incidentale, che l’atto deve essere “accettato”, secondo quanto prescritto dall’art. 39 § 2 e, rispettivamente, § 3 reg., disposizioni che non presentano il carattere dell’eccezionalità e di cui, pertanto, non è preclusa l’applicazione analogica al caso di specie.

Regolando espressamente la produzione transfrontaliera degli effetti probatori degli atti notarili, il regolamento sembra misconoscere l’ulteriore effetto tipico di tali atti, consistente nell’idoneità a essere trascritti o iscritti nei pubblici registri. Tale impressione appare corroborata, da un lato, dall’assenza — con riferimento agli atti pubblici — di una norma analoga a quella dell’art. 69 § 5 reg. (che attribuisce al certificato successorio europeo la qualità di «titolo idoneo» a effettuare tale pubblicità) e, dall’altro, dalla presenza dell’art. 1 § 2 lett. l reg. (che esclude dal campo di applicazione del regolamento la materia dell’«iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione»). Tuttavia, non va sottaciuto che, secondo il «considerando» n. 18, al fine di «evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento». Valorizzando quest’ultima indicazione interpretativa, si può essere indotti a ritenere — in senso opposto a quanto ipotizzato di primo acchito — che il regolamento apra la diversa (e innovativa) prospettiva secondo la quale, pur continuando a rimanere affidata agli ordinamenti degli Stati membri l’indicazione dei requisiti formali e sostanziali che gli atti notarili devono rivestire per avere accesso ai pubblici registri (21), sono da ritenere contrastanti con il diritto europeo le disposizioni nazionali che precludono tale accesso agli atti provenienti dagli altri Stati membri, a prescindere dalla loro rispondenza ai requisiti a tal fine richiesti (22). Risulta conforme alla ricostruzione appena fatta la disciplina in materia dettata dall’ordinamento italiano, il quale ammette l’ingresso nei nostri registri immobiliari degli atti notarili stranieri (v. art. 2657 comma 2, e 2837 c.c.), imponendo il previo controllo (e l’eventuale integrazione) dei requisiti a tal fine richiesti da parte delle autorità nazionali (v. art. 106 n. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89 (23), nonché la recente prassi di taluni Stati membri (24).

Vale la pena di aggiungere, in conclusione, che l’art. 74 reg. esclude la necessità della legalizzazione di tutti i documenti provenienti da uno Stato membro e ammessi a circolare nello spazio giudiziario europeo in virtù delle disposizioni contenute nei capi IV e V del regolamento. Nulla si dice, invece, a proposito della loro traduzione (25): valgono, pertanto, le relative norme nazionali tra cui si segnala l’art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo cui agli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato che siano «redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale» (26).


2. L’esecutività degli atti pubblici delle transazioni giudiziarie

La normativa in materia di esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, dettata dagli art. 60 e 61 reg. Ue n. 650/2012, cit., non presenta novità di rilievo rispetto al vigente diritto europeo in quanto, ricalcando quasi alla lettera gli art. 57 e 58 reg. Ce n. 44/2001, cit., continua a richiedere, per entrambe le tipologie di atti, il preventivo rilascio dell’exequatur.

Prima di passare al suo esame, occorre rammentare che il reg. Ue n. 650/2012, cit., al pari di quanto sopra si è visto in materia di atti pubblici, fornisce una definizione di transazioni giudiziarie. Precisamente, ai sensi dell’ art. 2 § 1 lett. h reg., rientrano nel campo di applicazione della normativa uniforme le transazioni in materia di successioni approvate da un organo giurisdizionale o concluse davanti a quest’ultimo nel corso di un procedimento (27).

Nella prima categoria di transazioni trovano collocazione gli accordi risultanti da mediazioni stragiudiziali, che siano successivamente omologati dall’autorità giudiziaria; nella seconda, le conciliazioni concluse direttamente dinanzi a quest’ultima.

Con riferimento agli accordi stragiudiziali stipulati nel quadro del procedimento dettato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, è interessante notare che corrispondono alla definizione di cui sopra solo quelli a cui la natura di titolo esecutivo sia attribuita dall’omologazione del Presidente del Tribunale, ciò che appare possibile, in virtù dell’art. 12 comma 1 terza frase d.lgs. cit., con esclusivo riguardo agli accordi che risolvono «controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008» (28). Negli altri casi, rientrando le controversie in materia successoria tra quelle per le quali, essendo obbligatorio il procedimento di mediazione, le parti devono necessariamente essere assistite da un avvocato (29), la natura di titolo esecutivo discende dalla mera sottoscrizione dell’accordo delle parti e degli avvocati (v. art. 12 comma 1 prima frase d.lgs. cit.): non essendo, pertanto, omologabili da parte dell’autorità giudiziaria, tali accordi non dovrebbero essere suscettibili di essere eseguiti negli altri Stati membri ai sensi del reg. in esame.

La disciplina dettata dai citati art. 60 e 61 per l’ottenimento della dichiarazione di esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie è identica.

In entrambi i casi il creditore dovrà rivolgere apposita domanda al giudice competente ex art. 44 e 45 reg., allegando un attestato rilasciato dal notaio (30) e, rispettivamente, dall’autorità che ha omologato o dinanzi alla quale si è conclusa la transazione, redatto in base al modello standard elaborato dalla Commissione europea secondo la nota procedura di attuazione.

Presupposto necessario per il conferimento dell’esecutività all’atto pubblico e alla transazione giudiziaria è che questi ultimi siano già esecutivi nello Stato membro di origine, ciò che dovrebbe risultare dalle informazioni contenute nell’allegato alla domanda.

Unico motivo ostativo alla concessione dell’esecutività è la manifesta contrarietà dell’atto all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Bisogna, tuttavia, domandarsi se a tale motivo ostativo, debba aggiungersi — con riferimento agli atti pubblici — il caso di contestazione dell’atto. Ragionando su un piano squisitamente logico si potrebbe essere indotti a concludere positivamente in quanto, se la pendenza di una contestazione impedisce la produzione trasfrontaliera degli effetti probatori dell’atto, a maggior ragione essa dovrebbe essere ritenuta in grado di determinare un ostacolo alla produzione degli effetti esecutivi (che possono concettualmente ritenersi di maggior gravità rispetto ai primi) (31). Tuttavia, depone in senso opposto il duplice rilievo secondo cui, da un lato, la mancata modifica, rispetto ai suoi precedenti storici, della disciplina dell’esecutività degli atti notarili può ben essere valutata come indice del fatto che il legislatore europeo non abbia inteso toccare i collaudati principi in materia e, dall’altro, la previsione di un maggior numero di limiti all’“accettazione” dei medesimi si giustifica in ragione dell’innovatività di tale disciplina e della sua (potenzialmente notevole) incisività sul diritto processuale civile nazionale.

Come nel caso delle decisioni, la valutazione della sussistenza dell’unico motivo ostativo al rilascio della dichiarazione di esecutività è rimandata alla fase procedimentale che si apre con i ricorsi di cui agli art. 50 e 51 reg.

È ragionevole ritenere, nonostante il silenzio serbato dal reg., che sia possibile proporre ricorso avverso il provvedimento di concessione dell’exequatur per lamentarsi, oltre che della contrarietà all’ordine pubblico, anche del fatto che l’atto pubblico o la transazione giudiziaria in considerazione non fosse sussumibile nella definizione di tali atti data dal reg. o non fosse esecutiva nello Stato di origine (32).

Gli art. 60 e 61 reg. tacciono in ordine ai tipi di effetti esecutivi suscettibili di prodursi all’estero.

La questione non è senza rilievo pratico, posto che secondo il nostro ordinamento agli atti in esame è attribuita la natura di titolo idoneo non solo per l’espropriazione forzata dei beni del debitore, ma anche per la consegna o il rilascio (art. 474 comma 3 c.p.c. e art. 12 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2011, cit.) e, in generale, per l’esecuzione in forma specifica, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 comma 2 cit.).

Sorge, pertanto, il dubbio se gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie debbano vedersi attribuita all’estero la stessa ampiezza di effetti esecutivi concessi dallo Stato membro d’origine o solo quelli che siano compatibili con gli effetti esecutivi concessi, ai medesimi atti, dalla legge dello Stato membro di esecuzione (33).

Alla seconda soluzione risulta ispirata, come si è visto, la disciplina in materia di “accettazione” degli atti pubblici, ma non sembra che le ragioni che hanno spinto il legislatore europeo ad adottarla possano dirsi sussistenti anche in subiecta materia.


3. Natura e funzioni del Certificato successorio europeo

Il Capo VI del regolamento costituisce, con tutta probabilità, la parte più innovativa dell’atto normativo in esame. Esso introduce negli Stati membri uno strumento di diritto materiale uniforme, il certificato successorio europeo, che — senza necessità di alcun procedimento di exequatur (v. art. 69 § 1 reg.) — può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità (i quali, a norma dell’art. 65 § 1 reg., sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (v. art. 63 § 1 reg.) (34) in uno Stato membro diverso da quello di rilascio (v. art. 62 reg.).

L’art. 62 § 2 reg. chiarisce che l’«uso del certificato non è obbligatorio», nel senso che i soggetti legittimati ad avvalersene possono soddisfare altrimenti le finalità a cui è diretto (a esempio, facendo ricorso a decisioni e atti pubblici la cui circolazione nello spazio giudiziario europeo è assicurata dai capi IV e V del regolamento); il § 3 della medesima disposizione aggiunge che il «certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri», anche se, «una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti» suoi propri anche nello Stato membro di rilascio. Quest’ultima disposizione assume speciale rilievo per quelle legislazioni — come la nostra — che non conoscono documenti con la medesima funzione del certificato successorio europeo (35); infatti, l’esigenza di evitare una “discriminazione alla rovescia” (cioè una situazione di svantaggio in capo ai cittadini che, a causa delle caratteristiche della successione in considerazione, non si vedrebbero riconosciuta la possibilità di fare ricorso al certificato) (36) dovrebbe condurre il legislatore italiano ad adottare — in sede di adattamento del nostro ordinamento al Capo VI del regolamento — disposizioni che estendano l’impiego del certificato anche alle successioni puramente interne (37).

Il rilascio del certificato segue un procedimento assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l’esistenza di un illecito (cioè l’inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, tradizionalmente emanato dal giudice (38) all’esito di un’attività «a basso titolo formale», in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiano in modo peculiare le regole sull’ammissibilità e sull’assunzione delle prove (39).

Quanto precede trova riscontro in una serie di indici normativi desumibili dal regolamento.

Innanzitutto, l’inidoneità funzionale del certificato a regolare una controversia si ricava dall’art. 67 § 1 comma 2 lett. a reg., secondo cui l’autorità di rilascio è obbligata ad astenersi dall’emissione del certificato quando «gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione», dovendosi intendere che quest’ultima può trovare composizione solo dinanzi all’organo giurisdizionale competente ai sensi del Capo II del regolamento.

Inoltre, l’alterità e, in qualche modo, la subalternità del Certificato rispetto ai provvedimenti giurisdizionali in senso proprio sono testimoniate dalla disposizione che ne impedisce il rilascio quando esso non sarebbe «conforme a una decisione riguardante gli […] elementi» da certificare (art. 67 § 1 comma 2 lett. b reg.) e da quella che ne prevede la modifica o la revoca «ove sia stato accertato» — deve ritenersi, in primo luogo, attraverso una decisione — «che il certificato o singoli elementi di esso non corrispond[o]no al vero» (art. 71 § 2 reg.).

Anche l’indicazione fatta dal regolamento dei requisiti che deve rivestire l’autorità di rilascio del certificato risulta coerente con quanto detto finora. Secondo l’art. 64 reg., infatti, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita dagli Stati membri, oltre che a «un organo giurisdizionale», ad «altra autorità […] competente in materia di successione», cioè a un soggetto che, pur potendo (anzi, probabilmente, dovendo) avere — al pari degli organi giurisdizionali — una formazione giuridica e il carattere della terzietà (40), non esercita per definizione l’attività tipica di tali organi (cioè la giurisdizione di cognizione).


4. La competenza al rilascio

Prima di passare all’esame delle norme che regolano il procedimento di emissione del certificato, occorre spendere ancora qualche parola sull’art. 64 reg., che provvede a distribuire tra gli Stati membri la competenza a rilasciare il certificato, stabilendo che esso «è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11», reg.

Il richiamo non determina soverchi problemi con riferimento agli art. 4 e 10 reg. Esso implica che, in base alla prima di tali norme, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte e che, in mancanza, essa si radica secondo i criteri sussidiari di cui alla seconda. Va, tuttavia, precisato che l’applicazione dell’art. 10 reg. può determinare la competenza concorrente delle autorità di più di uno Stato membro e che il criterio dettato dal § 2 di tale disposizione, circoscrivendo la competenza alle questioni inerenti ai beni siti nello Stato a cui l’organo giurisdizionale appartiene, non appare idoneo a operare con riguardo al certificato che, a norma del citato art. 62 reg., «è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro». Ne segue che, ove non sia applicabile al caso di specie né l’art. 4 né l’art. 10 § 1 reg., e vi siano beni ereditari in territorio europeo l’unico modo per ottenere un certificato spendibile nello Stato membro del locus rei è quello di attivare il forum necessitatis di cui all’art. 11 reg., alla duplice condizione che si riesca a dimostrare che il procedimento diretto all’ottenimento di un documento di natura e contenuto analogo al certificato non possa «ragionevolmente essere […] svolto o si rivela impossibile [nello] Stato terzo con il quale [la successione] ha uno stretto collegamento» e che lo Stato membro dell’autorità adita presenti «un collegamento sufficiente» con la successione stessa (41).

Necessita, invece, di essere interpretato il richiamo all’art. 7 reg., il quale attribuisce la giurisdizione ai giudici dello Stato membro della legge scelta ai sensi del successivo art. 22 reg., nel caso in cui le parti del procedimento si accordino in tal senso o sia attivato l’istituto del forum non conveniens. L’applicazione di tale regola alla competenza a rilasciare il certificato comporta che il richiedente possa rivolgersi direttamente alle autorità di tale Stato membro (42) o chiedere lo spostamento del procedimento anche dopo che la domanda di rilascio del certificato sia stata presentata all’autorità compentente a norma degli art. 4 o 10 reg. In tale ultimo caso, tuttavia, la declinatoria di competenza da parte di tale autorità deve ritenersi subordinata alla valutazione «delle circostanze pratiche» della successione voluta dall’art. 6 lett. a reg.


5. Il procedimento di rilascio

Il certificato è rilasciato a seguito di un’istruzione attivata su apposita domanda di parte (43) che, a norma dell’art. 65 § 3 reg., deve contenere le informazioni di cui il richiedente sia a conoscenza e che reputi «necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui […] chiede la certificazione», e deve essere corredata da dichiarazioni giurate (44) e da «documenti pertinenti in originale o in copia autentica» (45).

Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio procede all’istruzione del caso, regolata dall’art. 66 reg. Essa si articola, innanzitutto, nella verifica delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’istante attraverso: la disamina dei documenti e degli altri mezzi di prova allegati alla domanda o successivamente prodotti su indicazione dell’autorità di rilascio; l’esperimento di indagini in forma ufficiosa (46); l’esame delle evidenze dei rilevanti pubblici registri (47) di cui l’autorità di rilascio viene in possesso a seguito di apposita richiesta rivolta all’«autorità competente dello Stato membro» in considerazione (48). Secondariamente, l’autorità di rilascio può procedere — ove lo ritenga «necessario per l’accertamento degli elementi da certificare» ­— all’audizione dei beneficiari dell’eredità, nonché degli eventuali esecutori testamentari e amministratori della successione (a cui — quando le siano noti — essa è obbligata a dare notizia della richiesta di rilascio del certificato), e deve sentire quanti, tra i soggetti appena indicati, si presentino spontaneamente dinanzi a essa per far valere i propri diritti a seguito degli «annunci pubblici» a tal fine disposti.

A’ termini dell’art. 67 reg., ove l’istruzione di cui sopra si concluda con l’accertamento degli «elementi da certificare», l’autorità di rilascio «emette senza indugio il certificato» (§ 1), dandone informazione ai beneficiari dell’eredità (§ 2).

Il certificato contiene le informazioni concernenti la successione in considerazione elencate all’art. 68 reg., «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui […] è rilasciato». In proposito, vale la pena di segnalare che l’autorità di rilascio deve indicare «gli elementi in base ai quali» ha ritenuto di essere «competente a rilasciare il certificato» (lett. c) e «gli elementi sulla cui base è stata determinata» la lex successionis (lett. i), attraverso i quali si consente di esercitare un controllo, anche ai fini di un’eventuale impugnativa del certificato, sulla posizione assunta dall’autorità di rilascio su due delle questioni principali che è chiamata a risolvere.


6. Effetti

Il certificato produce effetti principalmente sul piano probatorio, come risulta dalla prima frase dell’art. 69 § 2 reg., che, ponendo una presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi contenuti nel certificato, dispensa dall’onere della prova di tali elementi i soggetti che ne fanno uso. In particolare, a norma della seconda frase della medesima disposizione, si presume «che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso». Colui contro il quale il certificato è esibito può, bensì, vincere tale presunzione, ma solo ove ottenga una modifica o revoca del certificato ai sensi dell’art. 71 § 2 reg. In ciò si coglie il maggior favore dal regolamento riservato al certificato rispetto all’atto pubblico, a paralizzare gli effetti probatori del quale — come si è visto — è sufficiente la mera proposizione di una qualsiasi contestazione a esso relativa (v. art. 59 § 2 e 3 reg.).

Sul medesimo piano si collocano le disposizioni di cui ai § 3 e 4 dello stesso art. 69 reg., che si occupano di due fattispecie particolari: il pagamento di somme di denaro o la consegna di beni alla, nonché l’acquisto di beni ereditari dalla, persona che appare legittimata a riceverli e, rispettivamente, a disporne sulla base di un certificato della cui non corrispondenza al vero il solvens o l’emptor non erano a conoscenza. Tali disposizioni, ponendo sul controinteressato (cioè, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario e l’amministratore, veri) l’onere di provare — al fine di ripetere il pagamento o la consegna ovvero di recuperare il bene — che il terzo che ha contrattato con l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore, apparenti sapesse della non corrispondenza al vero del certificato o la ignorasse per colpa grave, determinano, con riferimento alle successioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, una modificazione di quelle disposizioni nazionali che, come l’art. 534 comma 2 c.c., pongono sul terzo l’onere di dimostrare la propria buona fede onde trattenere quanto acquistato dall’erede apparente (49).

Infine, in forza dell’art. 69 § 5 reg., il «certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro». Rispetto alla formulazione dell’omologa norma della proposta di regolamento, che considerava il certificato quale «titolo valido per la trascrizione o l’iscrizione dell’acquisto a causa di morte» in detti registri (v. art. 42 § 5), la disposizione appena citata assume una coloritura più sfumata, tale da lambire i limiti del nonsenso, dovendosi ritenere del tutto inutile una norma che abiliti a ottenere la mera iscrizione in un registro di beni che evidentemente già vi si trovano, in quanto intestati al nome del defunto. Per recuperare alla norma un significato occorre fare lo sforzo di andare oltre il suo tenore letterale, provando a leggerla alla luce del principio interpretativo di economia degli atti giuridici enunciato dal già citato «considerando» n. 18; con cui risulta coerente la conclusione che gli Stati membri sono obbligati ad accettare il certificato quale titolo per la trascrizione nei registri nazionali di tutte le vicende inerenti alla successione di cui la legge locale vuole sia ivi data pubblicità (50). In ogni caso, l’espressa salvezza dell’art. 1 § 2 lett. k ed l, comporta che la trascrizione del certificato dovrà essere eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da tale legge previsti.


7. Mezzi di impugnazione

Come si è già accennato, il certificato è per sua natura instabile, cioè può essere in ogni momento rettificato, modificato o revocato. La relativa disciplina è dettata dall’art. 71 reg. che obbliga l’autorità di rilascio a rettificare gli errori materiali in esso contenuti su istanza di qualsiasi interessato (§ 1), e a modificarlo o a revocarlo (anche d’ufficio ove il diritto nazionale lo preveda), nei casi in cui mediante la produzione di una decisione giudiziale o di nuovi mezzi di prova si dimostri la non corrispondenza al vero di singoli elementi di esso o, rispettivamente, dell’intero certificato (§ 2).

In assenza di un registro centralizzato in cui siano pubblicizzate le vicende relative a un determinato certificato e allo scopo di circoscrivere il più possibile il rischio che nello spazio giudiziario europeo circolino certificati che, dopo il loro rilascio, siano stati rettificati, modificati o, addirittura, revocati, l’art. 70 § 3 reg. adotta l’escamotage di limitare a sei mesi il periodo di validità (rectius: efficacia) delle copie autentiche del certificato che l’autorità di rilascio ha il dovere di consegnare «a chiunque dimostri di avervi interesse» (secondo l’espressione adottata dal § 1 della medesima disposizione). Dopo la data di scadenza (che deve essere indicata nella copia autentica del certificato), «chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio».

Completano il Capo VI del regolamento due disposizioni concernenti le procedure di ricorso (art. 72) e, rispettivamente, la sospensione degli effetti del Certificato (art. 73).

La prima riconosce il diritto di proporre, innanzi ai giudici dello Stato membro dell’autorità di rilascio e seguendo il procedimento che da tale Stato membro sarà individuato in sede di adattamento al regolamento, ricorso concernente:

  1. a) il diniego di emettere il certificato ai sensi dell’art. 67 § 2 reg., al fine di dimostrare l’insussistenza dei motivi ostativi contemplati da tale norma;
  2. b) la rettifica, la modifica o la revoca del certificato o il rifiuto di provvedervi;
  3. c) la concessione o la mancata concessione della sospensione degli effetti del certificato in sede di sua rettifica, modifica o revoca.

La legittimazione a proporre il ricorso spetta, nei casi di cui alla lett. a, esclusivamente ai soggetti che, nel caso concreto, avrebbero diritto a chiedere il certificato e, nei casi di cui alle lett. b e c, a «chiunque dimostri di avervi interesse».

Inoltre, ove l’autorità giudiziaria: accolga il ricorso sub a, provvede essa stessa a rilasciare il certificato o rinvia il caso all’autorità di rilascio affinché lo riesamini ed emani il certificato; accerti, in sede di esame del ricorso sub b, che il certificato non corrisponde al vero, rettifica, modifica o revoca essa stessa il certificato o rinvia il caso all’autorità di rilascio affinché vi provveda.

Infine, l’art. 73 § 1 reg. consente di ottenere la sospensione degli effetti del certificato quando sia pendente un procedimento volto alla sua modifica o revoca (lett. a) ovvero un’impugnazione ai sensi dell’art. 72 reg. (lett. b). Ove la sospensione sia accordata, l’autorità di rilascio o, rispettivamente, l’autorità giudiziaria devono darne notiza senza indugio alle persone a cui sono state rilasciate copie autentiche del Certificato; inoltre, durante il periodo di sospensione non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del Certificato.

1 Tra gli atti pubblici in materia successoria previsti dalla nostra legge, si annoverano: il testamento pubblico (art. 603 cc.) e quello segreto (art. 604 c.c.), il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620) e di quello segreto (art. 621 cc.), l’accettazione dell’eredità pura e semplice (art. 475 c.c.) o con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), la rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.), il contratto di divisione ereditaria (almeno, quando esso ha a oggetto beni immobili, mobili registrati o partecipazioni sociali), il verbale di erezione dell’inventario (art. 769 ss. c.p.c.), l’atto notorio (art. 1 comma 2 n. 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89).

2 Comune ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo: v. l’art. 4, n. 3, lett. a), reg. Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e l’art. 1, n. 1, n. 3), reg. Ce del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.Com’è noto, tali disposizioni hanno cristallizzato la posizione espressa dalla C. giust. Ce 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank, in Raccolta, 1999, I-3715 ss.

3 Cioè, come chiarito da C. giust. Ce 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank, in Raccolta, 1999, I-3715 ss., a un soggetto terzo rispetto alle parti, investito di pubblica autorità o comunque delegatario di pubblici poteri.

4 In tal senso, v. già Pasqualis, Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall’estero, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato diretto da Perlingieri, I, t. 4, Lupoi, Vullo, Civinini e Pasqualis, Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, Napoli, 2007, 590 s.

5 Le caratteristiche essenziali di tali notai sono la formazione universitaria in campo giuridico, l’imparzialità e la terzietà, l’obbligo di esercitare, ove richiesti, la prestazione professionale e l’obbligo di fare applicazione della legge: v. Renteria Arocena, Manuel de droit privé et de justice préventive en Europe, Pamplona, 2007, cap. I, «L’organisation et la fonction des notaires», passim. Deve, pertanto, ritenersi esclusa dal regime portato dal regolamento e assoggettata alle norme nazionali di diritto internazionale privato la circolazione degli atti dei cosiddetti public notaries (la cui attività è limitata alla mera certificazione dell’autenticità della firma apposta in calce a un dato documento) e delle scritture private autenticate (su quest’ultimo punto, v. Pasqualis, op. cit., 616 ss.).

6 Tale tradizione è stata a più riprese reiterata: v. l’art. 57 reg. Ce n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l’art. 46 reg. Ce n. 2201/2003, , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento Ce n. 1347/2000, l’art. 25 reg. Ce n. 805/2004, cit., e l’art. 48 § 1 reg. Ce n. 4/2009, cit.

7 Ma non nel corpo delle norme che la compongono, a testimonianza della sua inespressività giuridica.

8 Cfr. Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, in RabelsZ, 2010, 523 ss., 669 ss., e l’arguta risposta di Nourissat, Callé, Pasqualis e Wautelet, Pour la reconnaissance des actes authentiques au sein de l’espace de liberté, de securité et de justice, in Petites affiches, 2012, 6 ss.

9 Effetti e rimedi analoghi sono previsti dalle legislazioni di numerosi Stati membri: v., a esempio, l’inscription de faux en écriture publique, prevista dagli art. 303-316 c.p.c. francese.

10 Cfr. La substitution et l’équivalence en droit international privé, Risoluzione adottata dall’Institut de droit international a Santiago del Cile il 27 ottobre 2007 (Rapporteurs: Jayme e Bucher), specialmente art. 5, in www.idi-iil.org.

11 In base al quale — secondo l’insegnamento impartito da C. giust. Ce 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG, in Raccolta, 1979, 649 ss. — le situazioni giuridiche legittimamente formatesi in uno Stato membro secondo le norme ivi vigenti, in mancanza di specifiche regole europee che impongano differenti standards minimi o controlli, devono poter circolare liberamente nello spazio giuridico europeo. Per le implicazioni di tale principio nel campo del diritto internazionale privato, v. Picone, Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti, in Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, 485 ss.

12 È il caso di Cipro dove la (sola) funzione di autenticazione di documenti è attribuita a taluni funzionari del Ministero dell’interno.

13 È quanto accade, a esempio, per il notaio finlandese (julkinen notaari) e svedese (notarius publicus), le cui competenze sono limitate all’autenticazione di firme e documenti (per le opportune informazioni, v. le pagine dedicate alle professioni giuridiche dal sito web della «Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale», in http://ec.europa.eu).

14 Più o meno radicalmente informate al principio dell’assunzione della prova nel processo.

15 Il cui assolvimento è agevolato, sul piano pratico, dall’elencazione degli effetti probatori tipici dell’atto notarile in considerazione contenuta, a’ termini dell’art. 59 § 1 comma 2 reg., nel modulo che il notaio rogante deve rilasciare alla «persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro».

16 Sul cui carattere eccezionale v. Fumagalli, L’esecuzione in Italia degli atti pubblici stranieri, in Studi in onore di Vincenzo Starace, II, Napoli, 2008, 1437 ss., 1444 s.

17 Quali quelle, a esempio, che vincolano il notaio a rogare solo in un determinato ambito territoriale: v., a esempio, l’art. 27 comma 2 l. n. 89 del 1913.

18 V., a esempio, le prescrizioni formali dettate dall’art. 51 l. n. 89 del 1913.

19 Ciò che conferma la soggezione del notaio alle norme di conflitto uniformi e il suo conseguente obbligo di fare applicazione della lex successionis. In dottrina, tali risultati sono stati già da tempo acquisiti: v. Damascelli, Sul dovere di conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio, in Professione e Ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative, Monopoli, 2009, 309 ss.; CallÈ, Le notaire, les actes notariés et le droit international privé, in Mélanges à la memoire de Patrick Courbe, Parigi, 2012, 76 ss.

20 Precisamente, la capacità delle persone fisiche è esclusa dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell’art. 1 § 2 lett. a reg.

21 Secondo il medesimo «considerando» n. 18, rimane in capo «alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

22 V., a esempio, l’art. 710-1 comma 1 c.c. francese.

23 Su quest’ultima norma, v. Pasqualis, Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall’estero, cit., 594 ss.

24 V. Tribunal Supremo spagnolo 19 giugno 2012, n. 998/2011, che conferma la dichiarazione di nullità della Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado in data 7 febbraio 2005, che aveva negato la trascrivibilità in Spagna di un atto ricevuto da un notaio tedesco avente a oggetto la vendita di un immobile sito in Tenerife.

25 Salvo quanto previsto dall’art. 47 § 2 reg., che dà facoltà all’organo giurisdizionale incaricato del rilascio dell’exequatur di richiedere una traduzione giurata dei documenti a tal fine occorrenti.

26 Rimane salvo, inoltre, in caso di deposito dell’atto notarile straniero ai sensi del citato art. 106 n. 4 l. n. 89 del 1913, il disposto dell’art. 68 comma 2 del relativo regolamento di attuazione, approvato con r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

27 Per la verità la disposizione citata nel testo fornisce la definizione delle «transazioni giudiziali», ma si tratta di un evidente refuso.

28 Si rammenta che, ai sensi del n. 1 della disposizione citata nel testo, «per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte».

29 Precisamente, l’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dall’art. 84 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi «intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) successioni ereditarie è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto».

30 Invero, si coglie in questo una differenza con il reg. Ce n. 44/2001, cit., il cui art. 57 § 4 affida il rilascio di detto attestato all’autorità designata dagli Stati membri, che può non coincidere con il notaio rogante.

31 Per la ricostruzione di una sorta di “gerarchia” tra gli effetti degli atti notarili, v. Carbone, Il notaio tra regole nazionali ed europee: diritto societario e professioni regolamentate alla prova delle libertà comunitarie, in Il notaio tra regole nazionali ed europee (Relazioni al XL Congresso nazionale del Notariato, Bari, 26-29 ottobre 2003), Milano, 2003, 24 ss.

32 In tal senso, con riferimento alle transazioni giudiziarie, D’Alessandro, Il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria, in Franzina e Leandro (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, 139 ss., 169, la quale aggiunge che, in caso contrario, «si sarebbe verosimilmente costretti ad affermare che la doglianza de qua può essere fatta valere, quantomeno quando l’esecuzione si svolga in Italia, in sede di opposizione all’esecuzione senza che ciò sia impedito dalla sussistenza di un provvedimento di omologazione. Una siffatta soluzione, in quanto chiama in gioco i singoli diritti processuali nazionali, potrebbe però creare problemi nel momento in cui lo Stato richiesto dell’esecuzione non contempli uno strumento assimilabile alla nostra opposizione all’esecuzione ovvero alla Vollstreckungsgegenklage tedesca».

33 Con riferimento agli art. 57 e 58 reg. Ce n. 44/2001, cit., si esprimono in tal senso Kropholler e von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht9, Frankfurt am Main, 2011, 689 ss.

34 Si noti che, a norma dell’art. 63 § 2 reg., può essere chiesto e ottenuto anche un certificato parziale, diretto ad attestare unicamente: a) la qualità e/o i diritti vantati sulla successione dagli eredi e legatari, e/o b) l’attribuzione a questi di uno o più beni determinati, e/o c) i poteri dell’esecutore testamentario o degli altri amministratori dell’eredità.

35 Eccettuato il “certificato di eredità e di legato”, vigente nei territori delle province ex austroungariche, regolato dagli art. 13 ss. r.d. 28 marzo 1929, n. 499.

36 La categoria delle “discriminazioni alla rovescia” o à rebours è nota da tempo alla giurisprudenza europea e nazionale: v., tra le altre, C. giust. Ce 16 giugno1994, causa C-132/93, Steen II, in Raccolta, 1994, I-2715 ss., che ha escluso di poter intervenire sul punto in quanto le situazioni puramente interne vanno valutate esclusivamente dal giudice nazionale sulla base di norme e principi nazionali, e C. cost. 30 dicembre 1997, n. 443, che ha sanzionato tali situazioni facendo applicazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost.

37 A ciò il legislatore nazionale sembra obbligato in forza dell’art. 32 lett. i l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

38 La competenza del giudice è uno dei caratteri che i procedimenti di volontaria giurisdizione hanno in comune con il giudizio di cognizione; esso è, però, solo eventuale, potendo il legislatore affidare ad altri soggetti tale attività: v., a esempio, l’art. 11 d. lg. 30 maggio 2008, n. 108, «recante attuazione della direttiva 2006/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali».

39 Cfr. Fazzalari, Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile), in Enc. dir., XIX, 1970, 330 ss., 354 ss, e 361 ss.; Mandrioli, Giurisdizione (in generale), in Dig. civ., IX, 1993, 127 ss., 143 ss. e 148 ss. (da cui è tratta l’espressione citata nel testo).

40 Ciò sembra discendere proprio dall’equiparazione tra le figure contemplate dall’art. 64 reg.; infatti, secondo l’art. 3 § 2 reg., è «“organo giurisdizionale” […] qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e professionisti legali» che diano «garanzie circa l’imparzialità». Tali requisiti ricorrono con certezza nei notai di civil law (le cui caratteristiche essenziali si sono riportate supra, nt. 5); tuttavia, vale la pena di sottolineare che, anche nel caso in cui il certificato sia emesso da un notaio, esso non assume la natura di atto notarile e, pertanto, non è assoggettato agli art. 59 e 60 reg., ma produce gli effetti e segue le regole di circolazione dettate dal Capo VI del regolamento.

41 Tale collegamento, giova ribadirlo, non può essere rappresentato dalla mera situazione del bene, stante il limite derivante dall’art. 62 reg.

42 In quanto, nei procedimenti di volontaria giurisdizione risulta sufficiente ad attivare la proroga di competenza la volontà del ricorrente.

43 Per la redazione della quale il richiedente può utilizzare il modulo standard di cui all’art. 65 § 3 reg.

44 Ove ciò sia consentito dal diritto nazionale dell’autorità di rilascio: v. art. 66 § 3 reg.

45 È fatto salvo il caso in cui l’autorità di rilascio decida di accettare altri mezzi di prova sulla base dell’allegata impossibilità del richiedente di produrre copie autentiche: v. art. 66 § 2 reg.

46 Laddove ciò sia previsto o consentito dal diritto nazionale dell’autorità di rilascio.

47 L’art. 66 § 5 reg. fa riferimento, precisamente ai registri immobiliari, ai registri dello stato civile e ai «registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto».

48 A condizione, precisa l’ultima parte dell’art. 65 § 5 reg., che quest’ultima sia a ciò autorizzata «in forza del diritto nazionale».

49 Risulta, invece, già in linea con l’art. 69 § 3 e 4 reg. la disposizione di cui all’art. 21 comma 1 r.d. n. 499 del 1929: v. Bertolini e Di Stasi, Libri fondiari, in Sesta (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, II, Leggi collegate, Milano, 2011, 571 ss., 597.

50 Quindi, non solo l’acquisto mortis causa — come voluto dalla norma della proposta di regolamento citata nel testo — ma anche, a esempio, la rinuncia al legato (a cui la migliore dottrina vuole sia data pubblicità mediante annotazione a margine della trascrizione del suo acquisto, eseguita ai sensi dell’art. 2648 c.c.: v., da ultimo, Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il Codice Civile. Commentario fondato da Schlesinger, I. Artt. 2643-2645, Milano, 1991, 227).

Autore: Prof. Notaio Domenico Damascelli

Professore associato di Diritto internazionale nell'Università del Salento presso la Facoltà di Scienze della formazione, scienze politiche e sociali. Notaio in Bologna. Dottore di ricerca in diritto internazionale. Nel 1994 ha superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Nel 1990 si è laureato in giurisprudenza a Bari, con voti 110/110 e lode, plauso della commissione e invito a proseguire gli studi. Correntemente Componente della delegazione del Governo italiano in seno al Comitato istituito dalla Commissione europea allo scopo di preparare i documenti e modelli standard di cui all’art. 80 del Regolamento UE n. 650/2012 su «Successioni e testamenti» (dal 2012). Componente della rappresentanza dell’Union Internationale du Notariat (U.I.N.L.) presso la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (dal 2006). Rappresentante dell’Union Internationale du Notariat (U.I.N.L.) presso l’Insitut International pour l'Unification du Droit privé (Unidroit) (dal 2005). Componente della Commissione Affari Europei ed Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato. Delegato dal Consiglio Nazionale del Notariato al Groupe de travail testaments et successions del Conseil des Notariats de l'Union européenne (C.N.U.E.). Nel 2012 è stato componente della delegazione del Governo italiano incaricata di negoziare in seno al Comitato di Diritto civile 3 del Consiglio dell’Unione europea il Regolamento UE n. 650/2012 su «Successioni e testamenti» (dal 2009).

Potrebbero interessarti anche: