Ricorso costituzionale contro l’ordine di perquisizione domiciliare rimasto senza esito fondato su dati provenienti dal Liechtenstein

Enrico Altieri, Ricorso costituzionale contro l’ordine di perquisizione domiciliare rimasto senza esito fondato su dati provenienti dal Liechtenstein ( “ CD – imposte ” ), Traduzione a cura di Enrico Altieri, Presidente aggiunto on. della Suprema Corte di Cassazione.

 

Corte Costituzionale Federale tedesca

 

Tribunale federale costituzionale – Ufficio stampa

Comunicato stampa n. 109/ 2010 del 30 novembre 2010

Ordinanza del 9 novembre 2010

2 BvR 2101/ 09

 

Ricorso costituzionale contro l’ordine di perquisizione domiciliare rimasto senza esito fondato su dati provenienti dal Liechtenstein (“CD – imposte”)

Traduzione a cura di Enrico Altieri

(Presidente aggiunto on. della Suprema Corte di Cassazione)

Il BVerfGe ha deciso: il sospetto iniziale richiesto per una perquisizione domiciliare può essere fondato, senza violazione costituzionale, su dati su supporto informatico che un informatore del Liechtenstein ha venduto alla Repubblica Federale Tedesca.

Contro i ricorrenti si indaga per sospetto di evasione fiscale negli anni d’imposta da 2002 a 2006. Il tribunale ( Amtsgericht ) ordinava la perquisizione dell’abitazione dei ricorrenti. Il richiesto sospetto iniziale si fondava sul fatto che, nell’ambito delle indagini contro un amministratore fiduciario del Liechtenstein, si era appreso che i ricorrenti disponevano di cespiti patrimoniali in Liechtenstein. Non sarebbero stati dichiarati redditi da tale patrimonio e, in tal modo, si sarebbero ridotte le imposte per gli anni da 2002 a 2006, presumibilmente tra € 16. 390 e € 24. 270.

Su istanza dei ricorrenti, la Procura di Stato concedeva loro un accesso agli atti d’indagine nei loro confronti e comunicava loro che i dati dal Liechtenstein sarebbero stati messi a disposizione dell’accertamento fiscale, per via di cooperazione tra uffici, da parte del Servizio informazioni federale

[thrive_lead_lock id=’4487′]( Bundesnachrichtendienst ). Un accesso al ruolo dei sequestri riguardo al supporto dei dati e ai verbali d’interrogatorio dell’informatore non avrebbe potuto essere autorizzato, in quanto tali documenti non erano in possesso delle autorità inquirenti.

Contro l’ordine di perquisizione i ricorrenti proponevano ricorso, che motivavano col fatto che le notizie poste a base della perquisizione sarebbero state inutilizzabili, perché l’acquisizione dei dati oggetto del procedimento sarebbe avvenuta in contrasto col diritto internazionale e la sua applicazione contraria al diritto intrastatale.

Il tribunale ( Landgericht ) rigettava i ricorsi come infondati. L’indizio fattuale necessario per la perquisizione potrebbe essere fondato sui dati controversi. Un divieto di utilizzazione non sussisterebbe soltanto perchè nell’acquisizione dei dati si sia agito illegittimamente o in modo penalmente rilevante secondo il diritto intrastatale. Anche se dovessero essere stati elusi trattati internazionali, ciò non sarebbe pregiudizievole, perché dalla violazione di un trattato internazionale, il quale non attribuisce alcun diritto personale, non deriverebbe alcun divieto di utilizzazione.

Con il loro ricorso costituzionale i ricorrenti deducono la lesione dei loro diritti ad un processo equo e conforme allo stato di diritto, del loro diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio in relazione al principio dello stato di diritto e della garanzia della tutela giurisdizionale, come pure della loro pretesa giuridica costituzionale di essere ascoltati ( Anspruch auf rechtliches Gehör )1.

La 1a Camera del secondo Senato del BVerfGe non ha ammesso il ricorso alla decisione nel merito perché esso è in parte inammissibile, e per il resto non ha alcuna prospettiva di accoglimento.

Nell’essenziale sono a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:

1. Con riferimento alle deduzioni dei ricorrenti secondo le quali il Tribunale avrebbe dovuto accertare come le autorità inquirenti siano venute in possesso dei dati e quale ruolo abbia in proposito svolto il Servizio informazioni federale, il ricorso costituzionale è inammissibile. I ricorrenti, nel procedimento dinanzi al tribunale competente, non hanno chiesto alle autorità inquirenti penali, né esplicitamente, né implicitamente, di accertare il fatto in riferimento all’acquisizione del supporto di dati, ma soltanto l’accesso agli atti esistenti presso le autorità inquirenti. In tal modo, essi hanno dato ai giudici competenti2 la possibilità di prendere posizione in proposito o di svolgere le relative indagini, così che essi non hanno accesso, con tali censure, al procedimento di ricorso costituzionale.

2. Il ricorso costituzionale è nel resto infondato. Le decisioni impugnate non ledono i ricorrenti nel loro diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio ex art. 13, comma 1, GG3. Non è costituzionalmente rilevante che i giudici competenti abbiano fondato l’indizio iniziale, richiesto per la perquisizione, anche sulle notizie dei dati provenienti dal Liechtenstein.

Relativamente alla questione se i dati provenienti dal Liechtenstein possano costituire fondamento di un indizio fattuale sufficiente per una perquisizione nel processo penale, non viene in considerazione la diretta validità di un divieto di utilizzazione di prove, perché questo concerne in principio, esclusivamente, la diretta utilizzazione di mezzi di prova ottenuti acquisiti illegittimamente nel processo penale per l’accertamento della colpevolezza. Se e in quale misura fatti, che sono a fondamento di un divieto di utilizzazione di prove, possano essere impiegati per giustificare il sospetto iniziale di una perquisizione, concerne piuttosto l’effetto riflesso di divieti di utilizzazione ed appartiene al più ampio contesto dell’effetto secondario di utilizzazione di prove. In proposito viene riconosciuto che a vizi del procedimento, i quali abbiano per conseguenza un divieto di utilizzazione per un mezzo di prova, non si ricollega un ulteriore effetto riflesso per l’intero procedimento penale.

Indipendentemente da ciò, non esiste per costituzione un principio giuridico di contenuto tale che nel caso di una acquisizione illegittima di una prova l’utilizzazione delle prove ottenute sarebbe sempre inammissibile. La risoluzione della questione di quali conseguenze abbia un’ eventuale violazione di disposizioni processuali penali e, in particolare, se a questa si riconnetta un divieto di utilizzazione di prove, incombe in prima linea ai giudici ordinari competenti e deve essere decisa secondo le circostanze del caso concreto, in special modo a seconda della specie del divieto e il peso della violazione, attraverso contemperamento degli interessi in conflitto.

L’inammissibilità o illegittimità dell’acquisizione di una prova, secondo l’avviso del BVerfGe, non conduce senz’altro a un divieto di utilizzabilità della prova. Ciò vale anche per i casi di perquisizione illegittima. Un divieto di utilizzazione di prova è previsto, per costituzione, soltanto in caso di violazioni gravi, consapevoli o arbitrarie, nelle quali siano state trascurate le garanzie giuridiche fondamentali in modo regolare o sistematico. Il BVerfGe ha riconosciuto un divieto assoluto di utilizzazione di prova derivante dai diritti fondamentali soltanto nei casi in cui viene turbato il nucleo assoluto dell’organizzazione della vita privata.

Di fronte a tali considerazioni le decisioni impugnate sono immuni da rilievi. Non è necessaria alcuna decisione definitiva sulla questione se e in quale misura titolari di ufficio abbiano agito illegittimamente o in modo penalmente rilevante, ovvero abbiano violato trattati internazionali nel reperimento di dati. Poiché i tribunali hanno valutato che i dati non potessero essere posti a fondamento della perquisizione sulla base del richiesto indizio iniziale, tali violazioni sono presunte. In quanto le decisioni impugnate, dopo il bilanciamento dei diversi interessi, giungono alla conclusione che i dati provenienti dal Liechtenstein possono essere utilizzati, al fine di fondare il sospetto iniziale per la perquisizione, tale valutazione può essere applicata e non consente un’affermazione di vizio rilevante dal punto di vista costituzionale. L’utilizzo dei dati non turba il nucleo assoluto dell’organizzazione della vita privata. Gli stessi riguardano soltanto contatti di affari dei ricorrenti con istituti di credito. Per il resto, mezzi di prova che sono stati ottenuti da privati, salvo quando ciò sia avvenuto con modalità penalmente rilevante, sono in principio utilizzabili, così che anche fatti penali commessi dall’informatore non devono essere presi in considerazione nel giudizio su un possibile divieto di utilizzazione.

Anche il giudizio di fatto e di diritto dei tribunali, secondo cui sarebbe esclusa una lesione, subita dai ricorrenti, del principio di separazione, non è censurabile. Tale precetto stabilisce che i servizi segreti non hanno alcun potere coercitivo di polizia e, quindi, di effettuare interrogatori, perquisizioni e sequestri e pertanto non possono servirsi di questi per conseguire il fine di utilizzare oggetti rinvenuti per scopi estranei ai servizi d’informazione. I tribunali sono partiti dalla considerazione che il Servizio informazioni federale avrebbe soltanto ricevuto e ulteriormente trasmesso i dati, nella via della cooperazione tra uffici, ma non avrebbe contribuito alla loro preparazione, al loro acquisto o alla loro registrazione, e che sia stato l’informatore, di propria iniziativa, a consegnarli al Servizio informazioni federale. La contraria affermazione dei ricorrenti che il Servizio sia stato soltanto interposto per utilizzare le speciali prerogative ad esso proprie non è dimostrata da alcun elemento. Infine non può riconoscersi che nelle violazioni in questione si tratti di vizi del procedimento gravi, consapevoli o arbitrari, nei quali non siano stati considerate, in modo regolare o sistematico, le garanzie giuridiche fondamentali.

1 Lett.: pretesa all’audizione giuridica

2 Fachgerichte, lett.” tribunali professionali “ ( non costituzionali ).

3 Grundgesetz, Legge Fondamentale.[/thrive_lead_lock]

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