Si applica anche ai diritti degli autori morti prima dell’entrata in vigore del Trattato CE il divieto di discriminazione in base alla nazionalità

Avv. Manlio Mallia, Si applica anche ai diritti degli autori morti prima dell’entrata in vigore del Trattato CE il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, in www.tutelautore.com

 

Durata della tutela dei diritti d’autore – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Applicazione ad un autore morto prima dell’entrata in vigore del Trattato CE.

«Il divieto di discriminazione sancito dal primo comma dell’art. 6 (divenuto, a seguito di modifica, art. 12) del Trattato CE è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore sia deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro di cui era cittadino. Tale divieto osta a che il periodo di protezione riconosciuto da uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini».

Così ha stabilito la Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 6 giugno 2002, con riferimento alla causa C-360/00, che ha visto i giudici del Lussemburgo pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 6 (ora art. 12) del Trattato CE proposta dal Bundesgerichtshof tedesco in una controversia che oppone la Ricordi G. & C. Bühnen-und Musikverlag GmbH al Land dell’Hessen.

La questione controversa

La Ricordi, nella sua qualità di titolare dei diritti di rappresentazione dell’opera La Bohème di Giacomo Puccini, ha citato in giudizio il Land tedesco dell’Hessen, che gestisce lo Staatstheater (Teatro statale) di Wiesbaden.

Nelle stagioni 1993/1994 e 1994/1995 lo Staatstheater di Wiesbaden aveva infatti messo in scena, senza l’autorizzazione della Ricordi. numerose rappresentazioni della Bohème di Puccini, ritenendo che l’opera fosse ormai caduta in pubblico dominio per effetto della scadenza del periodo di protezione.

Mentre la Ricordi sosteneva che le opere di Puccini, morto il 29 novembre 1924, erano tutelate in Germania fino al 31 dicembre 1994 (e cioè fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, in base all’applicazione non discriminatoria degli articoli 120 e 121 della legge tedesca sul diritto d’autore), il Land dell’Hessen riteneva che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Berna, la Bohème doveva godere solo della più ridotta durata di protezione (56 anni) prevista dalla legge italiana e che quindi l’opera era caduta in pubblico dominio il 31 dicembre 1980.

Le tesi della Ricordi hanno trovato accoglimento sia in primo grado, presso il Landgericht (competente nelle cause civili di maggior valore e nelle controversie vertenti sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione), che in appello, dinanzi all’Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno

Il Land dell’Hessen ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, insistendo per il rigetto della domanda della Ricordi.

Nel corso di questa fase processuale il Bundesgerichtshof, ritenendo che l’esito della controversia dipendesse dall’applicabilità del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto dall’art. 6 del Trattato CE, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale, al fine di ottenere gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che gli permettessero di risolvere il caso:

«Se il divieto di discriminazione di cui all’art. 12, primo comma, del Trattato CE trovi applicazione nel caso in cui un autore straniero sia già deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato nello Stato di cui era cittadino, quando, in caso contrario, ne deriverebbe, in base al diritto nazionale, un trattamento diverso, relativamente alla durata della protezione, per le opere dell’autore straniero e di quelle di un autore nazionale anch’egli deceduto prima dell’entrata in vigore del Trattato».

[thrive_lead_lock id=’4487′]Il contesto giuridico della controversia

Nel momento in cui è sorta la controversia le opere dell’ingegno erano tutelate in Germania in base alla legge sul diritto d’autore del 1965, che distingueva tra la protezione degli autori tedeschi, i quali godevano di tutela rispetto a tutte le loro opere, pubblicate o no, indipendentemente dal luogo della prima pubblicazione (art. 120) e quella degli autori stranieri. che usufruivano della stessa protezione solo per le opere pubblicate per la prima volta in Germania (art. 121.1).

In base agli art. 64 e 69 la protezione riconosciuta ai cittadini tedeschi cessava dopo settanta anni dalla morte dell’autore, mentre le restanti opere (quelle degli autori stranieri non pubblicate per la prima volta in Germania, com’è il caso della Bohème) ricevevano protezione solo per la durata prevista dai trattati internazionali ad esse di volta in volta applicabili (art. 121.4).

Nei rapporti tra Italia e Germania si applicava all’epoca il principale accordo internazionale in materia di protezione dei diritti d’autore, e cioè la Convenzione di Berna del 1886 secondo l’Atto di Parigi del 1971.

In base all’art. 7 della Convenzione di Berna (che fissa in 50 anni dopo la morte dell’autore la protezione minimale che tutti gli Stati firmatari devono assicurare ai cittadini degli altri Stati) le parti contraenti sono tuttavia libere di concordare una protezione di durata più estesa di quella minimale.

In ossequio al principio di reciprocità che regge il tessuto dell’intera Convenzione vige tuttavia la regola della “comparazione dei termini di protezione” con prevalenza di quello più breve, in base alla quale la durata della protezione è quella fissata dalla legge dello Stato in cui essa viene richiesta (nel nostro caso la legge tedesca), ma non può superare la durata stabilita nello Stato di origine dell’opera (nel nostro caso i 56 anni previsti dalla legge italiana in vigore nel 1994).

E’ in base a questa regola, sancita dall’art. 7.8 della Convenzione e secondo la quale, per determinare la durata di protezione di un’opera straniera, si deve aver riguardo alla durata stabilita dalla legislazione dello Stato di origine dell’opera, che la Germania, fino alle pronunce della Corte di Giustizia che hanno modificato profondamente il quadro normativo, limitava a 56 anni la durata di protezione delle opere degli autori italiani: in sostanza, per rimanere al caso in esame, se Giacomo Puccini fosse stato cittadino tedesco, le sue opere avrebbero pacificamente ricevuto protezione per 70 anni dopo la sua morte e la domanda della Ricordi sarebbe stata accolta senza alcuna difficoltà.

E’ il caso di ricordare che le limitazioni consentite dall’art. 7.8 della Convenzione di Berna sono state confermate dall’art. 3.1 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) concluso nell’aprile del 1994.

Nessun effetto diretto sulla controversia in esame, che riguarda le rappresentazioni della Bohème effettuate fino a tutto il 1994, ha nemmeno la Direttiva 93/98/CE adottata dal Consiglio Il 29 ottobre 1993, che gli Stati membri dovevano recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 1995. Per quello che qui interessa, è solo il caso di rilevare che la Direttiva ha armonizzato la durata di protezione del diritto d’autore nell’ambito comunitario (prescrivendo come termine generale quello dei 70 anni dopo la morte dell’autore in luogo del termine minimale di 50 anni), facendo espressamente venir meno tra gli Stati membri il principio di reciprocità sancito dalla Convenzione di Berna, principio su cui il Land dell’Hessen fondava gran parte delle sue argomentazioni.

Le tesi contrapposte

La novità della questione in esame consiste nell’accertare se le disposizioni del Trattato CE (che si applica alla Germania e all’Italia a partire dal 1° gennaio 1958) e, in particolare, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, possano essere fatte valere in favore di una persona morta, come Giacomo Puccini, più di trent’anni prima dell’istituzione della Comunità europea.

Il Land dell’Hessen è stato l’unica parte a suggerire una soluzione negativa della questione pregiudiziale posta dal Bundesgerichtshof. Sia la Commissione europea che la Repubblica federale tedesca, infatti, hanno condiviso la tesi della Ricordi, sinteticamente espressa anche nelle conclusioni dell’Avvocato Generale: “Una norma nazionale che preveda una minore tutela di un’opera letteraria o artistica a causa della nazionalità del suo autore è contraria al divieto di discriminazione in base alla nazionalità previsto dal Trattato”.

Il principio sancito dal primo comma dell’attuale art. 12 (in origine art. 6 e poi art. 7) del Trattato CE («Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità») è del resto uno dei cardini del Trattato ed è assai difficile trovare una norma che contribuisca di più alla realizzazione delle finalità generali dell’Unione europea.

Secondala tesi del Land dell’Hessen l’estensione temporale della protezione si pone in un rapporto solo indiretto con la cittadinanza dell’autore, poiché la disparità di trattamento non deriva da essa, ma dalle differenti normative esistenti nei vari Stati membri. Sul punto la Corte si era già espressa nel 1993, in due controversie che vertevano in materia di diritti connessi: in questo caso, che riguarda espressamente i diritti d’autore, essa è stata dunque chiamata a ribadire la regola secondo cui i diritti riconosciuti da uno Stato membro ai propri autori devono essere riconosciuti agli autori comunitari quando le opere sono utilizzate in quello Stato membro.

Il Land tedesco afferma, inoltre, che il divieto di cui all’art. 12 CE non è applicabile, in considerazione del fatto che la prima pubblicazione della Bohème e la morte di Giacomo Puccini sono anteriori all’entrata in vigore del Trattato.

La Ricordi sostiene, invece, che il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza si estende anche agli effetti futuri derivanti da situazioni insorte anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Roma. Tale tesi è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dall’attività legislativa del Consiglio, con riferimento alla direttiva 93/98, che ha sancito il principio della piena applicazione dell’art. 12 CE a situazioni sorte anteriormente al 1958.

Secondo la Commissione europea, infine, la normativa tedesca vigente all’epoca era incompatibile con il diritto comunitario anche perché istituiva una discriminazione indiretta anche nei confronti degli aventi causa dell’autore, i quali generalmente possiedono la sua stessa nazionalità.

La decisione dei giudici

Il punto di partenza della decisione adottata dai giudici comunitari è costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 ottobre 1993, nelle cause riunite C-92/92 e C-326/92 (Phil Collins c. Imtrat e Patricia Inn c. Emi Electrola).[/thrive_lead_lock]

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