Micropermanenti: fine della storia

Marco Rossetti, Micropermanenti: fine della storia, in Corriere Giur., 2014, 12, 1483

Micropermanenti: fine della storia

Sommario: Il contenuto della sentenza – Problemi e prospettive

Chi si fa (poco) male a causa d’un sinistro stradale, causato da un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione, ha diritto al risarcimento del danno biologico nella misura stabilita dalla legge, che il giudice può aumentare solo del 20%, se speciali circostanze di fatto legate al singolo caso lo impongano.

Questa regola, prevista dall’art. 139 cod. ass., per la Consulta non confligge con alcun precetto costituzionale o sovranazionale: non col principio di salvaguardia dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.); non con quello di parità di trattamento (art. 3 Cost.); non col diritto di difesa (art. 24 Cost.), e nemmeno col principio del giusto processo (art. 6 Convenzione europea dei diritto dell’uomo).

Lo ha stabilito la sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, con la quale si spera che la Corte costituzionale abbia finalmente messo una pietra tombale su quindici anni di contrasti, dubbi, pretese e controversie in tema di c.d. “micropermanenti” (danni alla salute che abbiano causato invalidità permanenti inferiori al 10%), i quali hanno dissipato energie intellettuali francamente degne di miglior causa.

Già, perché la bislacca idea che il legislatore non potesse stabilire per legge quale dovesse essere la somma di denaro spettante a chi abbia patito un bernoccolo, un giradito o un colpo di frusta a causa d’un sinistro stradale apparve coevamente alla prima legge in materia: e cioè l’art. 3 del d.l. d.l. 28 marzo 2000 n. 70, non convertito in parte qua(1).

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Questo, in sintesi, il ragionamento: poiché il diritto alla salute è inviolabile, il risarcimento del danno derivante dalla lesione di esso deve poter essere liquidato tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto, perché altrimenti il ristoro non sarebbe integrale, e quel diritto fondamentale non potrebbe dirsi protetto.

Sul “corpo” principale di questa teoria, appena riassunto, si innestò poi col tempo una seconda opinione: e cioè che anche ad ammettere che fosse legittima la predeterminazione ex legedella misura del risarcimento, legittima però non era la previsione di un tetto alla possibilità per il giudice di variare l’importo standard, al fine di adattare il risarcimento alle peculiarità del singolo caso: questo limite, si sosteneva, impedendo al giudice di liquidare risarcimenti “su misura”, si traduceva in un vulnus al principio di integrale risarcimento.

Censure di questo tipo vennero ripetutamente rivolte dapprima contro l’art. 5 l. 5 marzo 2001 n. 57, corrispondente all’attuale art. 139 cod. ass.(2); e poi contro lo stesso art. 139 cod. ass.(3).

La Corte costituzionale nelle precedenti occasioni mai si era pronunciata sul merito della vicenda: vuoi per la difettosa redazione dell’ordinanza di rimessione, vuoi a causa dello jus superveniens(4).

Ora, invece, la Consulta ha finalmente avuto la possibilità di decidere il merito della questione: e l’ha fatto con una sentenza ineccepibile, la quale non solo – si spera – porrà fine alle fastidiose querimonie di chi è sempre pronto a scomodare la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per un ginocchio sbucciato, ma detta anche preziose indicazioni per mettere un po’ d’ordine nel tormentato tema del risarcimento del danno non patrimoniale.

Vediamo dunque cosa ha detto la Consulta, e quali effetti avrà in concreto questa sentenza.

Il contenuto della sentenza

La Corte costituzionale ha escluso recisamente che l’art. 139 cod. ass. contrasti con la Costituzione, con la Carta europea dei diritti dell’uomo, o con i trattati istitutivi dell’unione europea. Lo ha fatto con i toni secchi e decisi di chi non ammette repliche. E pour cause, verrebbe da aggiungere, tanto inconsistenti erano le censure mosse dai giudici rimettenti. Ecco dunque cosa ha stabilito la Corte costituzionale:

(a) l’art. 139 cod. ass. non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost. e 6 CEDU), per la semplice ragione che… non si occupa di esso! L’art. 139 cod. ass. è una norma sul risarcimento del danno, non sull’esercizio delle azioni giudiziali, e non pone limite alcuno alla proponibilità di queste ultime;

(b) l’art. 139 cod. ass. non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) perché le vittime di sinistri stradali, lungi dall’essere discriminate rispetto a chi patisca un danno alla persona per ragioni diverse dalla circolazione di veicoli, hanno anzi un trattamento privilegiato: solo esse, infatti, possono contare sulla sicura presenza di un debitore solvibile ed immancabile (assicuratore del responsabile, impresa designata, assicuratore della vittima nei casi di risarcimento diretto); né il principio di uguaglianza è violato sul piano della possibilità di ottenere una personalizzazione del risarcimento, perché l’art. 139 cod. ass. accorda tale possibilità (nei limiti del 20%) anche alle vittime di sinistri stradali;

(c) l’art. 139 cod. ass. non viola il principio di inviolabilità dei diritti della persona, perché non impedisce il risarcimento di nessuna delle possibili conseguenze non patrimoniali d’un danno alla persona: invalidità permanente, invalidità temporanea, personalizzazione del risarcimento, nell’ambito della quale rientra anche la sofferenza morale;

(d) l’art. 139 cod. ass. non esclude affatto il risarcimento della sofferenza morale: di essa, infatti, se sussistente, il giudice terrà conto nel personalizzare il risarcimento, aumentandolo sino al limite del 20%;

(e) l’art. 139 cod. ass. non viola alcun precetto costituzionale o comunitario là dove fissa un tetto del 20% alla possibilità di “personalizzazione” del risarcimento, posto che il principio di integrale risarcimento non ha rilievo costituzionale, e non è inibito al legislatore ordinario fissare un tetto alla risarcibilità dei danni aquiliani quando, come nella specie, tale limite contemperi non irragionevolmente l’interesse del singolo danneggiato con superiori interessi generali (nella specie, quello ad un contenuto livello dei premi assicurativi);

(e) l’art. 139 cod. ass., infine, non viola l’art. 76 Cost., sotto il profilo dell’eccesso dei delega, perché non ha fatto altro che riprodurre il previgente art.5 della l. 5 marzo 2001 n. 57.

Problemi e prospettive

Cosa cambia dopo l’intervento della Corte costituzionale? Non poche cose, e non secondarie. Credo che quattro siano le principali indicazioni che vengano da questa sentenza:

(a) in materia di micropermanenti, il valore tabellare e l’eventuale sua maggiorazione fino al 20% coprono ogni potenziale pregiudizio: non v’è spazio alcuno per richieste “fuori busta”, comunque denominate (danni morali, esistenziali, relazionali, ecc.);

(b) la personalizzazione del risarcimento può avvenire solo iuxta alligata et probata;

(c) le modifiche introdotte dal d.l. 1/12 sono norme sulle prove, e non sulla risarcibilità del danno alla persona;

(d) resta, invece, imperscrutabile il pensiero della Corte circa l’applicabilità dei princìpi affermati nella sentenza qui in commento anche alle regole che dovranno disciplinare il danno alla persona con esiti permanenti superiori al 9% (beninteso quando il legislatore ci userà la cortesia di dare attuazione all’art. 138 cod. ass.), sicché la sentenza in esame ci lascia il dubbio se i princìpi ivi affermati valgano sol perché affermati con riferimento a danni micropermanenti, ovvero siano estensibili a tutti i danni non patrimoniali alla persona derivanti da circolazione stradale, quale che ne sia l’entità.

Vediamo ora più in dettaglio le ragioni di queste quattro affermazioni.

Su un primo punto la Corte costituzionale è stata chiarissima: la sofferenza morale causata da una lesione della salute non è un danno (“morale”) distinto e separato da quello biologico, che possa essere liquidato in eccedenza rispetto ai valori monetari previsti dall’art. 139 cod. ass. e periodicamente aggiornati con decreto ministeriale.

Il danno un tempo definito “morale” (recte, le sofferenze non aventi base nocicettiva, per dirla col lessico dei medici: e dunque tristezza, sofferenza, vergogna, prostrazione morale, e via dicendo) non è una categoria a sé stante: è una delle infinite forme in cui si manifesta il danno non patrimoniale. Esso “sta dentro” il danno biologico, nel senso che ne costituisce una componente. Ciò vuol dire che la sofferenza morale non giustifica liquidazioni aggiuntive rispetto ai valori tabellari, ma può giustificare solo e soltanto una maggiorazione fino al 20%, per tenere conto delle specifiche circostanze del caso.

Il danno un tempo definito morale, insomma, può giustificare al massimo una personalizzazione del risarcimento, e nulla più.

Da questa affermazione discendono due importanti conseguenze.

La prima è che il dolore in quanto tale non sempre giustifica una personalizzazione del risarcimento. La giustificherà se quel dolore costituisce una conseguenza anomala ed inconsueta di quel tipo di lesioni e dei postumi che ne sono derivati.

Così, ad esempio: il dolore articolare è una componente costitutiva di qualsiasi postumo permanente rappresentato da una “limitazione antalgica” dell’articolazione: liquidarlo una volta come danno biologico ed un’altra come danno morale costituirebbe un’evidente duplicazione. Per contro, la vergogna provata da chi ha patito uno sfregio deturpante del volto è sentimento certamente non ricompreso nel grado di invalidità permanente, e che pertanto può giustificare una personalizzazione del risarcimento.

La seconda conseguenza implicita del principio di omnicomprensività del risarcimento del danno biologico affermato dalla Consulta è che la personalizzazione del risarcimento del danno biologico per tenere conto delle sofferenze morali non può mai tradursi in un generalizzato ed indiscriminato aumento di qualsiasi liquidazione nella misura del 20%, per la semplice ragione che vi è una contraddizione logica tra l’affermare che il singolo caso presenta specificità tali da giustificare una personalizzazione, e l’applicare quella personalizzazione a qualsiasi soggetto danneggiato.

L’aumento sino al 20% non può che essere una eccezione, non la regola: e deve pertanto escludersi che esso possa surrogare la vecchia ed inaccettabile prassi di liquidare sempre e comunque il danno morale in misura pari ad una percentuale dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, a prescindere da qualsiasi allegazione e da qualsiasi prova.

Dalla affermazione della Consulta, secondo cui il la sofferenza morale non è un danno “ontologicamente” autonomo, ma una delle tante possibili conseguenze d’una lesione della salute, deve trarsi infine un terzo corollario, in tema di danno differenziale e surrogazione dell’assicuratore sociale.

Se, infatti, la sofferenza morale condivide col danno biologico la natura di danno non patrimoniale, e non può giustificare una separata liquidazione, ne segue che:

(a) da un lato, l’assicuratore sociale che avesse pagato un indennizzo alla vittima ha diritto di surrogarsi sull’intero importo dovuto dal responsabile alla vittima, perché il credito di quest’ultima ha ad oggetto un unico danno non patrimoniale, e questo unico ed unitario danno non può dirsi “non altrimenti risarcito” (ai sensi dell’art. 142, ultimo comma, cod. ass.);

(b) dall’altro, quando si dovrà calcolare il danno differenziale, si dovrà sottrarre l’intero indennizzo percepito dall’assicuratore sociale, dall’intero credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno non patrimoniale, senza distinguere danno biologico, danno morale, personalizzazione, e via dicendo.

Si è appena visto che la sentenza in rassegna ha chiarito due questioni molto importanti: la sofferenza morale è una componente del danno biologico; la personalizzazione del risarcimento può avvenire solo juxta alligata et probata.

Vi è una terza questione, poi, sulla quale la Consulta ha apportato un contributo di chiarezza: l’interpretazione dell’art. 32, commi 3 ter e 3 quater, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1(convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, c.d. “Decreto sviluppo”).

Tale norma, modificando l’art. 139 cod. ass., ha stabilito che «in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Questa previsione aveva suscitato una ridda di controverse e talora strampalate interpretazioni: da taluni affermandosi che la novella del 2012 aveva introdotto un limite legale ai mezzi con cui provare il danno alla persona, quando abbia prodotto esiti micropermanenti; da altri all’opposto affermandosi che la novella avesse introdotto una “soglia di risarcibilità”, ovvero una franchigia nel caso di danno alla salute causato da sinistri stradali.

La Corte costituzionale, nella sentenza qui in rassegna, ha preso posizione obiter dictum anche su questo dibattito, affermando che tali nuove disposizioni non attengono «alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni (…), bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto».

Dunque, secondo la Corte, il “Decreto sviluppo” non ha introdotto alcuna franchigia o soglia di risarcibilità del danno biologico, ma ha soltanto dettato norme più rigorose per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza di postumi micropermanenti. Norme, peraltro, inutili in un Paese normale: a nessuno verrebbe infatti mai in mente di stabilire per decreto che le distanze tra costruzioni debbono essere non inferiori a tre metri, “misurati in modo strumentale ed obiettivo”; ma avendo detto di ciò in altra sede, mi permetto di rinviare a quella il benevolo lettore(5).

Vi è infine, una questione assai importante, sulla quale la Consulta ha adottato una motivazione sibillina: I princìpi dettati da Corte cost. 235/14 si applicheranno al risarcimento del danno con postumi permanenti superiori al 9%, quando il relativo sistema entrerà in vigore?

Su questo punto il lettore è indotto a credere di sì, se si sofferma sul fondamento oggettivo dei princìpi affermati in sentenza; ed è indotto a credere di no se si sofferma sulla chiosa finale della motivazione.

Consideriamo infatti i princìpi affermati dalla Consulta:

(a) la sofferenza morale va liquidata unitamente al danno biologico: e questa affermazione in principio non può cambiare a seconda che il danno biologico sia lieve o grave;

(b) della sofferenza morale si deve tenere conto mediante la personalizzazione del risarcimento del danno biologico: ed anche in questo caso sarebbe assurdo pensare ad un danno non patrimoniale che si liquida a parte se è grave, e si congloba nel danno biologico se è lieve;

(c) il tetto al risarcimento del danno in materia di danni da circolazione stradale serve (anche) a tenere basso il livello dei premi, ed anche questa è affermazione valida sia per l’ipotesi di danni lievi che di danni gravi: anche la crescita incontrollata del risarcimento dovuto per questi ultimi, infatti, potrebbe incidere sul livello dei premi.

I princìpi affermati dalla Corte costituzionale, dunque, sono concettualmente validi sia in materia di danni lievi, sia in materia di danni gravi.

Cionondimeno, la Corte costituzionale ha ritenuto di concludere la propria decisione col seguente passaggio: «[il] meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, ecc.».

È un’affermazione ambigua. Come dovrà intendersi, infatti, secondo cui la materia del danno con esiti micropermanenti è “limitata e specifica”? In teoria si può pensare che la Corte non abbia voluto esprimere null’altro che una ovvietà, e cioè: «la mia pronuncia si ferma qui, perché solo la materia delle micropermanenti è disciplinata per legge». Ma proprio perché non è ovvio che la Consulta dica ovvietà, non sembra peregrino il sospetto che la Corte abbia voluto ammonirci che i princìpi affermati nella sentenza stanno e cadono con la materia nella quale sono stati affermati, e cioè il risarcimento del danno con postumi micropermanenti: sicché, se e quando dovesse divenire finalmente applicabile il sistema di risarcimento dei danni con postumi medi e gravi, quei princìpi potrebbero non essere esportabili sic et simpliciter. Affermazione, quest’ultima, che francamente suscita più d’una perplessità, non esistendo fattispecie veruna di danno, pur nel mare magnum della responsabilità civile, la cui natura, il cui fondamento ed il cui accertamento cambino a seconda dell’entità del pregiudizio.


(1) Si veda l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale pronunciata da Giudice di pace Roma 8 aprile 2000, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 568, ovvero quella – di ben altro spessore – pronunciata da Trib. Genova 3 aprile 2000, in questa Rivista, 2000, 5, 653, con nota di Rossetti, Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità: dubbi di costituzionalità del d.l. n. 70/2000) e in Danno e resp., 200, 523 con nota di De Marzo, Risarcimento delle lesioni di lieve entità e primi dubbi di costituzionalità.

(2) Giudice di pace Roma 14 gennaio 2002, in Assicurazioni, 2002, II, 2, 61 e in Danno e resp. 2002, 309 con nota di G. Ponzanelli, Micropermanenti, «undercompensation» e censure di incostituzionalità.

(3) Giudice di pace Torino 30 novembre 2009, in Foro it., 2010, I, 701 e in Danno e resp. 2010, 389 con nota di G. Ponzanelli; Trib. Tivoli, 21 marzo 2012, in Danno e resp., 2012, 997; Trib. Brindisi-Ostuni, 3 aprile 2012, in Danno e resp., 2012, 1002; Giudice di pace Torino 21 ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 635 e in Danno e resp., 2012, 439 con nota di G. Ponzanelli: le ultime tre sono le ordinanze di rimessione su cui si è pronunciata la sentenza qui in commento.

(4) Corte cost., ord., 28 aprile 2011, n. 157, in Foro it., 2011, I, 1969; Corte cost., ord., 1 febbraio 2006, n. 33, in Giur. cost., 2006, 272; Corte cost., ord., 29 dicembre 2004, n. 434, inGiur. cost., 2004, 4625; Corte cost., ord., 12 febbraio 2004, n. 64, in Danno e resp., 2004, 863; Corte cost., ord., 16 aprile 2003, n. 126, in Giur. cost., 2003, 962.

(5) Rossetti, Il quesito medico legale dopo la riforma dell’art. 139 cod. ass., in Danno e resp., 2013, 932.


Consigliere della Corte di Cassazione, sezione terza civile. Magistrato, già applicato all’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione. Per 16 anni è stato giudice del tribunale di Roma, dove ha presieduto per sette anni il comitato per la formazione dell'albo dei c.t.u.. Dal 1998 al 2001 è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale. E’ membro del Consiglio direttivo della Associazione Italiana di Diritto delle Assicurazioni (AIDA); è stato membro per quattro anni della Commissione Giuridica dell'ACI. E’ stato docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Roma Tre e nella scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Latina. E’ stato altresì docente a contratto nella scuola di specializzazione in medicina legale dell’università di Foggia. Oltre a collaborare con numerose riviste giuridiche attraverso articoli, note e commenti, ha pubblicato diverse opere in tema di responsabilità ed assicurazioni, tra cui “Il danno biologico nella giurisprudenza del tribunale di Roma”, (Roma, 1997); “La risoluzione per inadempimento” (Torino, 2000); “Assicurazione della responsabilità civile auto e liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore” (Roma, 2000); “Il c.t.u. - l'occhiale del giudice" (Milano, 2004); “l nuovi danni non patrimoniali" (Milano, 2004); “Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione” (Milano, 2005); “Sinistri stradali e rito del lavoro” (Milano, 2006); "Il danno alla salute" (Padova, 2009). Cura altresì la banca dati elettronica su CD-Rom “La responsabilità civile” (IPSOA), ed il software di calcolo “DIR - Danni, interessi, rivalutazione” (IPSOA).

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