Irragionevoli i limiti all’appello del pubblico ministero, ma labili i confini tra norma illegittima e norma inopportuna

Daniele Vicoli, Irragionevoli i limiti all’appello del pubblico ministero, ma labili i confini tra norma illegittima e norma inopportuna, in Giur. It., 2008, 1

Irragionevoli i limiti all’appello del pubblico ministero, ma labili i confini tra norma illegittima e norma inopportuna

Sommario: 1. Premessa. – 2.Tipologie del sindacato di ragionevolezza secondo i canoni di adeguatezza e proporzionalità. – 3.La ricerca della ratio legis: errori di prospettiva e sviamento del controllo di ragionevolezza. -4.La ragionevolezza della disposizione scrutinata: in termini di adeguatezza. – 5. (Segue). In termini di proporzionalità. – 6. Il profilo dell’incoerenza sistematica.

1. Premessa.

1. All’indomani della novella costituzionale sul «giusto processo», a suscitare rilievi critici era stata, al di là dei dubbi sul merito dell’intervento(1), la tecnica di redazione normativa utilizzata dal legislatore. In particolare, a non convincere era il varo di previsioni che, per la loro struttura di «regole», avrebbero dovuto restare estranee alla cornice della Carta fondamentale, ispirata ad una logica ben diversa, quella — cioè — di stabilire i principi guida della legge ordinaria(2).

Sebbene tali osservazioni cogliessero — almeno in parte — nel segno, restava, comunque, forte la valenza innovativa della riforma, il cui pregio consisteva nell’aver sciolto in un elenco di garanzie la formula sintetica impiegata dall’art. 24, 2° comma, Cost., creando in tal modo un argine al riproporsi di letture volte a relativizzare il diritto di difesa(3).

Di qui, la convinzione(4) che l’art. 111 Cost. potesse fungere da freno a quell’uso disinvolto del test di ragionevolezza che aveva segnato la svolta inquisitoria dei primi anni novanta(5). Il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale è apparso fin da subito in linea con tale auspicio, grazie alle pronunce che hanno dichiarato infondate le censure mosse nei confronti dei rimodellati artt. 195, 4° comma e 500, 2° comma, c.p.p.(6), posti a tutela della separazione fra indagini preliminari e dibattimento.

Rispetto a questo trend evolutivo, sembra registrarsi, con le declaratorie di illegittimità che hanno restituito al pubblico ministero lo ius appellandi avverso le sentenze di proscioglimento, un’inversione di rotta; tesi avvalorata dal filo rosso che lega, nell’ottica di un ritorno a forme piú penetranti del vaglio di ragionevolezza, tali decisioni a quelle la cui incidenza ha interessato, da ultimo, il versante sostanziale del diritto penale(7).

Il dictum della sentenza n. 26/2007 è categorico: illegittimo l’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c. p. p., esclude che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per i casi nei quali venga scoperta o sopravvenga una nuova prova decisiva; illegittimo anche il regime intertemporale (art. 10, 2° comma) dettato dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui stabilisce che l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento prima dell’entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile. Identico il destino riservato, con analoghi effetti sul piano della disciplina transitoria, all’art. 2 della citata legge, riguardante l’art. 443, 1° comma, c. p. p., dalla sentenza n. 320/2007(8).

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L’impatto sugli equilibri complessivi del sistema non è, però, paragonabile a quello diagnosticato nella stagione sopra ricordata: infatti, non viene toccato, nel codice genetico, il metodo probatorio dell’accertamento, ma il sistema delle impugnazioni, sotto lo specifico profilo delle sentenze appellabili dal pubblico ministero. Tuttavia, la posta in gioco resta elevata, in quanto rimanda all’interrogativo che da sempre si agita dietro il controllo di ragionevolezza: individuare la soglia oltre la quale esso perda i connotati di una verifica sulla razionalità e coerenza intrinseca delle scelte legislative, per assumere — invece — quelli di un sindacato sul merito delle stesse.

È su questo terreno che le pronunce della Corte sembrano tratteggiare scenari argomentativi quasi inaspettati, in cui primeggia una lettura dell’art. 111 Cost. — nel caso di specie in ordine alla direttiva sulla parità delle parti — sganciata dal riferimento a quei valori che compongono la disciplina costituzionale del processo. Se questo è il vizio che affligge le basi concettuali del ragionamento svolto dal giudice delle leggi, gli esiti finiscono, poi, con l’obliterare quel discrimen tra norma illegittima e norma inopportuna in altre occasioni tracciato dalla Corte, con estremo rigore, quale limite ai propri poteri, «[…] dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella “causa” o “ragione” della disciplina, l’espressione di una libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere»(9).

Certo, sono innegabili la disorganicità e le contraddizioni dell’intervento riformatore, voluto da un legislatore che ha dimostrato, ancora una volta, scarsa consapevolezza dei delicati equilibri sui quali si regge un sistema processuale. Non solo la modifica dell’art. 593 c. p. p. era estranea ad un disegno di razionale ripensamento delle impugnazioni, ma risultava — vista in sinergia con quella dell’art. 606, 1° comma, lett. e, c. p. p. — anche poco coerente: se, a favore del pubblico ministero, era comprensibile ampliare i casi di ricorso per vizio di motivazione, la scelta appariva illogica per l’imputato(10).

Molteplici, poi, i dubbi interpretativi sollevati dalle residue ipotesi di appello del pubblico ministero (art. 593, 2° comma, c. p. p.); in potenziale contrasto con l’art. 24, 2° comma, Cost. l’opzione di precludere all’imputato un secondo giudizio di merito nell’eventualità di sentenza a lui non del tutto favorevole; evidenti le possibili incongruenze generate dal meccanismo dell’art. 580 c. p. p.(11). Emblematiche, infine, della superficialità legislativa le incertezze — di recente fugate dalle Sezioni unite — sui poteri d’impugnazione della parte civile(12).

Ma, a prescindere dai numerosi rilievi critici, il regime di appellabilità delineato dalla legge n. 46/2006 era irragionevole e, quindi, emendabile dalla Corte costituzionale? Oppure il legislatore, nel limitare in modo drastico i poteri d’appello del pubblico ministero, era rimasto nel recinto delle scelte discrezionali, sindacabili solo in termini di inopportunità(13)?

Nel tentativo di rispondere a tali quesiti, l’analisi sarà focalizzata sulla pronuncia n. 26/2007, nella misura in cui questa delinea l’impostazione di fondo che poi la Corte ha ribadito, senza indugi, in tema di appello dell’organo d’accusa avverso le sentenze di proscioglimento emesse in sede di giudizio abbreviato; fattispecie — quest’ultima — della quale verranno presi in esame solo i tratti distintivi.

2.Tipologie del sindacato di ragionevolezza secondo i canoni di adeguatezza e proporzionalità.

2. Sulla scorta delle categorie utili a classificare le tecniche di controllo ispirate dall’art. 3 Cost., è agevole inquadrare la sentenza n. 26/2007. Il percorso argomentativo segue le cadenze del c.d. controllo di «razionalità», slegato — cioè — dal modello triadico: il vaglio viene condotto nell’ottica di verificare la ragionevolezza della disposizione impugnata attraverso un esame basato sulla ratio giustificatrice della stessa(14). Anche nella parte finale della motivazione, quando sembra registrarsi — sia pure solo in chiave rafforzativa degli approdi già raggiunti — uno scarto verso la struttura ternaria tipica del giudizio di uguaglianza ex art. 3 Cost., il metro resta, invero, quello basato sull’intrinseca coerenza della norma sindacata.

Non è difficile cogliere le insidie che si nascondono nelle pieghe di questa tipologia di scrutinio. A caratterizzarla è l’impiego di schemi che si allontanano dalla dimensione strettamente interpretativa per seguire cadenze assiologiche ispirate dal canone di ragionevolezza, la cui misura è ricavata, di volta in volta, dal principio costituzionale che funge da parametro di legittimità della norma oggetto di verifica(15).

Questo l’assunto dal quale i giudici delle leggi prendono le mosse: posto che il principio di parità non implica un’assoluta simmetria di poteri e facoltà in capo alle parti processuali, disparità di trattamento sono ammissibili «tanto nell’una che nell’altra direzione» (ossia tanto a vantaggio dell’accusa che della difesa) ad una duplice condizione: «[…] che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale […]; e, per un altro verso risultino comunque contenute […] entro i limiti della ragionevolezza».

Subito dopo sono fissate le coordinate del vaglio di ragionevolezza, il quale «[…] deve essere condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima».

Cosí, dopo aver evidenziato il carattere radicale, generale e unilaterale dell’asimmetria dei poteri d’appello riconosciuti alle parti, la Corte afferma che «[…] l’alterazione del trattamento paritario dei contendenti non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma».

Infine, a ratificare le conclusioni già enucleate, viene introdotto, in modo quasi estemporaneo, un secondo profilo di irragionevolezza della disposizione scrutinata. Quest’ultima risulterebbe incoerente rispetto alla disciplina d’insieme che — per effetto della riforma — regola la materia: sarebbe irrazionale negare al pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado (sentenza di proscioglimento) il potere di proporre appello, quando tale facoltà viene conservata dall’organo d’accusa nel caso di soccombenza solo parziale (sentenza di condanna con mutamento del titolo di reato o con esclusione di circostanze aggravanti ovvero a pena ritenuta non congrua).

Il fulcro argomentativo della sentenza ruota, dunque, intorno ai concetti di «adeguatezza» e «proporzionalità», parametri per nulla nuovi, anzi spesso impiegati dalla Corte nell’ambito del sindacato ex art. 3 Cost.

Tuttavia, in base all’uso che di tali criteri viene fatto, il giudizio di ragionevolezza presenta caratteristiche molto diverse. Snodo decisivo è, in ogni caso, quello volto a distillare la ratio legis della previsione normativa impugnata: tale analisi permette, infatti, di individuare la bussola che orienterà le successive fasi dello scrutinio, il quale assumerà poi, a seconda dei casi, vesti differenti(16).

La verifica ispirata al canone di adeguatezza-proporzionalità si inserisce nell’alveo del giudizio di congruenza, il quale rinvia all’analisi della relazione mezzi-fini attuata dal legislatore ordinario. In questo ambito, diventa essenziale il riferimento al quadro dei principi e dei valori costituzionali, alla cui stregua deve essere valutato il rapporto di connessione causale posto dalla legge(17). In particolare, secondo i parametri di adeguatezza e proporzionalità, la Corte accerta, in via preliminare, che il mezzo prescelto sia «necessario» e, poi, che la «misura» dello stesso sia correttamente calibrata rispetto al fine perseguito; l’intervento legislativo è, quindi, apprezzato sotto il profilo sia dell’an che del quantum(18).

Le distinzioni finora delineate si intrecciano con quelle che sono costruite sul grado di penetrazione del sindacato di ragionevolezza.

Se oggetto di scrutinio è solo il rapporto di pertinenza logica delle soluzioni adottate dal legislatore rispetto agli obiettivi da raggiungere, il sindacato di ragionevolezza è definito «per linee interne»(19). L’assunto di fondo, al quale risponde tale impostazione, è che i fini da perseguire siano insindacabili dalla Corte, perché rientranti nel campo delle opzioni discrezionali affidate al potere politico(20).

Al contrario, la verifica si svolge «per linee esterne» quando la norma impugnata è presa in esame sul piano della scelta di valore che afferma, in modo da bilanciarla con quelle concorrenti desumibili da un parametro costituzionale ovvero da generici principi di giustizia; di qui, l’aprirsi di spazi che consentono alla Consulta di sovrapporre una propria valutazione degli interessi a quella già operata dal legislatore(21).

Sebbene — come già detto — il punto di partenza sia costituito, in ogni caso, dalla ricerca della ratio legis, tuttavia l’indagine relativa a tale profilo viene ad essere condizionata dal modello di scrutinio che la Corte intende sviluppare.

Se, in termini generali, la ratio legis rivela lo scopo obiettivo di una disposizione, va detto che, per individuarla, può essere seguita una logica descrittiva ovvero prescrittiva(22). Mentre, nella prima ipotesi, la ratio legisrisulta fissata mediante «la storiografica rappresentazione degli interessi che la legge intende tutelare»(23), nell’altra, invece, la norma viene intesa in chiave assiologica, come espressione di un valore che deve realizzarsi in via interpretativa(24).

Ebbene, tra le diverse accezioni del sintagma ratio legis e la natura «interna» ovvero «esterna» del sindacato di ragionevolezza è possibile stabilire un rapporto di corrispondenza.

Infatti, un’idea descrittiva di ratio legis schiude le porte ad un controllo che si limita a verificare la strumentalità del mezzo rispetto al fine, «lascia[ndo] sullo sfondo valutazioni di corrispondenza del telos ai valori costituzionali di riferimento, o di compatibilità del primo con i secondi»(25); la ricerca della ratio in termini prescrittivi, invece, prelude ad un vaglio che tocca le basi assiologiche del ragionamento legislativo, del quale viene saggiata la tenuta alla luce dei parametri costituzionali(26).

3.La ricerca della ratio legis: errori di prospettiva e sviamento del controllo di ragionevolezza.

3. Le coordinate appena ricostruite, nell’offrire un’utile chiave di lettura della sentenza n. 26/2007, consentono di metterne in luce un punto di debolezza che tocca proprio l’architrave del percorso argomentativo seguito dalla Corte, vale a dire l’individuazione della ratio sottesa alla norma dichiarata illegittima.

La Corte, muovendo dal canone della parità ex art. 111, 2° comma, Cost., pone al centro del giudizio l’esigenza di misurare la ragionevolezza dell’asimmetria generata dalla disposizione che ha riscritto l’art. 593 c. p. p.alla luce di un «rapporto comparativo» basato sulla ratio legis, della quale va stabilita, in primo luogo, l’adeguatezza.

Tale dichiarazione di intenti orienta il controllo verso forme «esterne»: la Corte, cioè, spingendosi oltre un test di mera pertinenza logica mezzi-fini, ritiene di dover ponderare il fine della disposizione sull’inappellabilità delle pronunce assolutorie, alla luce del significato da attribuire al principio della égalité des armes.

Gli sviluppi successivi, tuttavia, non sono esattamente in linea con tale progetto di analisi. A sorprendere, almeno in parte, è già l’inversione dei segmenti che compongono il modello di controllo utilizzato: invece di partire dalla ricerca della ratio legis, la Consulta, dopo aver preso le mosse dal principio di parità allo scopo di fissarne la portata, valuta — come si è detto — nei termini di una asimmetria radicale, generalizzata e unilaterale gli effetti indotti dalla norma impugnata. Quando, infine, arriva il momento topico, la Corte, invece di aderire — come la tipologia di sindacato imporrebbe — ad un’accezione «forte» di scopo normativo, si limita a passare in rassegna le «rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma».

Ma, anche in una dimensione meramente descrittiva, gli approdi lasciano perplessi. I giudici costituzionali, infatti, ricostruiscono non il fine obiettivo della norma che limita il potere d’appello del pubblico ministero, ma solo la volontà storica del legislatore, mediante il richiamo degli interessi che le Camere avrebbero inteso realizzare(27): la tutela del cittadino da iniziative «persecutorie» dell’organo d’accusa; l’adeguamento della disciplina interna alle fonti internazionali; il canone di oralità-immediatezza nei rapporti tra primo e secondo grado di giudizio; la ragionevole durata del processo.

La Corte, quindi, non solo rifiuta un’idea fondativa di ratio legis, ma sembra anche dimenticare che, con l’approvazione del Parlamento, viene reciso il legame tra le norme e il loro autore(28), alla cui voluntas può essere riconosciuta, in chiave interpretativa, solo una valenza di conferma delle tesi formulate in base ad altre tecniche di esegesi(29).

Sono le parole spese, in un’altra circostanza, dalla stessa Consulta a far luce sulla distanza concettuale che separa la ratio dall’intentio legis: «[o]gni tessuto normativo presenta […], e deve anzi presentare, una motivazione “obiettivata” nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai “motivi”, storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione […]»(30).

Nella sentenza in esame, invece, è del tutto assente un’indagine orientata a delineare lo scopo normativo. Se si pensa alla centralità di tale snodo, ne consegue una sorta di vizio d’origine del ragionamento: il vaglio di adeguatezza e proporzionalità risulta falsato in partenza, perché la norma sospettata di essere irragionevole giunge, alle soglie del giudizio di congruenza, sfornita della forza argomentativa che la ratio legis è in grado di attribuirle.

Ben diversi sarebbero risultati i termini del controllo di ragionevolezza se, a precederlo, fosse stata un’approfondita ricerca della ratio legis che animava il regime di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

In un’ottica prescrittiva, del tutto ignorata dalla Corte, la scelta di escludere l’appello del pubblico ministero avverso le pronunce che avessero smentito la tesi accusatoria poggiava su ragioni attinenti alla sfera dei rapporti tra autorità e cittadino. In particolare, nello stabilire il punto di equilibrio tra il diritto del singolo alla libertà personale e le esigenze statali di repressione dei reati, il proscioglimento sancito alla fine del primo grado veniva inteso come un limite, di regola, invalicabile rispetto ad un secondo giudizio di merito(31). In caso contrario, a prevalere sarebbe una visione della dialettica Stato-cittadino dominata non dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti individuali, ma dai poteri dell’autorità(32).

Da un angolo visuale interno al sistema processuale, il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento è — ad avviso della Corte — una norma «senz’anima» o, comunque, sprovvista di una ratioadeguata a fronteggiare i corollari imposti dal principio di parità.

Invero, anche nell’accezione descrittiva di ratio legis, i vincoli previsti dalla legge n. 46/2006 all’appellabilità delle sentenze dibattimentali di contenuto assolutorio nascevano da premesse che hanno un fondamento logico-sistematico.

Sono coevi all’entrata in vigore del nuovo codice i rilievi volti a mettere in luce l’esigenza di armonizzare la disciplina dell’appello con la struttura del giudizio ordinario di primo grado. In tal senso, si lamenta come l’impianto complessivo risulti affetto da una palese distonia nella misura in cui consente che all’accertamento scaturito dal contraddittorio e dall’oralità nella formazione della prova possa essere sovrapposto quello meramente «cartolare» tipico della fase di gravame(33).

Tale attrito — affievolitosi sotto la spinta della controriforma inquisitoria — era destinato a riaffiorare, con maggiore forza, in seguito alla modifica dell’art. 111 Cost. ed alla successiva legge di attuazione del «giusto processo», per effetto della quale è tornata ad essere difficile la convivenza tra il giudizio di primo grado e quello d’appello, ispirati ad opposti modelli di accertamento. Sul punto, non poteva negarsi come la «configurazione dell’appello quale giudizio critico […] [fosse] antitetica ai canoni di oralità-immediatezza del nuovo dibattimento di primo grado, asservendo fatalmente il convincimento del giudice a logiche di dialettica differita»(34).

È indubbio che tale anomalia riguardasse la dinamica dell’appello nel suo complesso e non soltanto il caso dell’imputato che, prosciolto in primo grado, fosse stato poi ritenuto colpevole, in seguito all’impugnazione del pubblico ministero, dal giudice del gravame(35). Tuttavia, a tale fattispecie non era assimilabile in toto quella speculare della sentenza di condanna sconfessata all’esito dell’appello proposto dall’imputato.

Al di là della tesi che riconduce tale eventualità nel novero delle deroghe al principio del contraddittorio per consenso dell’imputato (art. 111, 5° comma, Cost.)(36), sembrava indiscutibile che l’imputato uscito indenne dal giudizio di primo grado partecipasse al grado d’appello introdotto dal pubblico ministero in condizioni di minorata difesa, dovendo soggiacere a limiti non previsti — a ruoli invertiti — per l’organo d’accusa.

Nelle ipotesi di proscioglimento in facto soggette alla disciplina dell’art. 593, 2° comma, c. p. p., non solo il potere di fissare l’ambito del devolutum era esclusivo del pubblico ministero(37), ma all’imputato — una volta negata dalla giurisprudenza la facoltà di appellare in via incidentale — erano anche bandite le iniziative probatorie ex art. 603, 1° e 2° comma, c. p. p.(38)

Ancora, poteva ritenersi che, alla luce del percorso logico in astratto sufficiente a mutare una pronuncia di condanna in assoluzione, il relativo giudizio non postulasse un nuovo accertamento del fatto, necessario — invece — nell’ipotesi opposta(39); di qui, un ulteriore e decisivo elemento utile a distinguere situazioni a prima vista omogenee.

Supportata da tale corredo argomentativo, quindi, la disposizione oggetto di censure da parte dei giudici a quibus avrebbe dovuto affrontare il setaccio del rationality test, scandito dai canoni di adeguatezza e proporzionalità.

4.La ragionevolezza della disposizione scrutinata: in termini di adeguatezza.

4. I parametri sui quali poggia la pronuncia n. 26/2007 — sebbene applicati dalla Corte in modo unitario — rispondono, in realtà, a distinte verifiche.

Partendo dall’adeguatezza, non è problematico fissarne il significato nell’ambito di un controllo volto a sondare la pertinenza logica del mezzo rispetto al fine(40): il giudizio verte sulla idoneità del primo, il quale è immune da censure ove risulti in grado di inverare la ratio legis(41). Ricostruita quest’ultima in chiave descrittiva, la Corte accerta l’attitudine dello strumento prescelto dal legislatore a realizzarla: se il riscontro è negativo, l’esito sarà una declaratoria di illegittimità.

In simile prospettiva, l’art. 1, legge n. 46/2006 avrebbe dovuto superare il vaglio di adeguatezza. Sembra, infatti, difficile negare il nesso di strumentalità che legava la disposizione de qua allo scopo di risolvere le antinomie — prima evidenziate(42) — insite nella dinamica dell’appello avanzato dal pubblico ministero avverso le sentenze assolutorie(43).

La Corte, invece, adotta un atteggiamento elusivo, che è il riflesso del disimpegno manifestato in ordine alla ricerca della ratio legis. Sostenere, infatti, che il «rimedio all’eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte processuale va rinvenuto […] in soluzioni che escludono quel difetto, e non già in una eliminazione dei poteri della parte contrapposta» significa ignorare le conseguenze indotte dall’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento. In questo modo, la Corte esclude dai confini del thema decidendum proprio quelle valutazioni che avrebbero dovuto rappresentare un polo irrinunciabile del test di ragionevolezza(44).

Piú vago si mostra il concetto di adeguatezza nell’ottica di un sindacato «per linee esterne», che tocchi, cioè, direttamente il fine sotteso alla disposizione oggetto di esame(45). In questo senso, l’accertamento mira a stabilire il rango costituzionale della ratio legis e, quindi, la dignità assiologica della stessa a fronteggiare gli interessi enucleabili dal principio che si suppone violato.

Su questo versante, la Corte, una volta circoscritta l’indagine alla volontà storica del legislatore, ha gioco facile nell’affermare che gli obiettivi perseguiti sono inadeguati rispetto ai corollari del principio di parità.

Come già detto(46), però, ove s’intenda ponderare l’adeguatezza della ratio, la disposizione al centro dello scrutinio deve essere valutata sul piano del giudizio di valore che esprime. È sotto questo profilo che l’iterargomentativo denota una lacuna incolmabile: nessun accenno, se non un fugace riferimento all’impossibilità di qualificare come «persecutorio» l’appello del pubblico ministero, al tema dei rapporti Stato-cittadino e all’esigenza di stabilire un punto di equilibrio tra il bene supremo della persona (art. 13 Cost.) e le istanze repressive.

Se la Corte avesse colto questa tensione, ponendola alla base della disciplina in tema di appellabilità delle sentenze di proscioglimento, di altro tenore sarebbero stati gli approdi del test di adeguatezza: non si può mettere in dubbio che il fine di tutela della libertà personale rappresenti una legittima fonte di ostacoli all’esercizio dei poteri autoritativi.

Sulla scorta di tale premessa, sarebbero venute meno anche le riserve formulabili in ordine al regime di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all’esito del giudizio abbreviato. Alla luce della natura prevalentemente «cartolare» di quest’ultimo, infatti, era palese come risultasse in buona parte scongiurato il pericolo che affiorassero le aporie sistematiche sopra richiamate(47). Era altrettanto chiaro, però, come, nell’ottica di contemperare valori antagonisti, la decisione di primo grado favorevole all’imputato sancisse, in un quadro retto dal principio di doverosa completezza delle indagini(48), il fallimento dell’impegno investigativo profuso dal pubblico ministero(49).

Si potrebbe obiettare, tuttavia, che il legislatore avrebbe dovuto preferire, nel ventaglio di quelle in astratto configurabili, altre opzioni, meno drastiche dell’intervento operato sugli artt. 593 e 443 c. p. p.(50) La replica offre lo spunto per delimitare i confini del sindacato di legittimità quando oggetto di scrutinio sia la ragionevolezza dei vincoli che norme attuative di un diritto inviolabile pongono all’esplicarsi di interessi statali.

Il criterio guida deve essere quello secondo cui a salvare la norma impugnata è sufficiente la «non manifesta inidoneità»(51) del mezzo ritenuto funzionale dal legislatore; in caso contrario, il giudizio rischia di trasformarsi nella ricerca, da parte della Corte, dello strumento migliore e, quindi, in un controllo di opportunità politica(52).

Infatti, solo i diritti soggettivi vengono ad assumere, nell’ambito del giudizio di ponderazione con valori antagonisti, la veste di preferred positions, alla quale è consentaneo il modello decisorio dello strict scrutiny(53). In altri termini, il carattere inviolabile di un diritto impone di collocarlo su un piano privilegiato rispetto ai beni di stampo pubblicistico, per cui i limiti imposti, in nome di quest’ultimi, al suo esercizio devono superare un controllo di stretta necessità(54). Quest’ultimo poggia su una presunzione di irragionevolezza delle norme che realizzano l’interesse in contrasto con il diritto: «proprio attraverso questa particolare regola di distribuzione degli oneri argomentativi, [viene stabilita] una regola di preferenza fra gli interessi in conflitto, nel senso che per i diritti inviolabili vi è una sorta di “presunzione favorevole”, mentre sui princípi o beni costituzionali concorrenti ricade l’onere di “provare” la ragionevolezza della propria attuazione»(55).

La prospettiva si capovolge ove siano oggetto di censura, sul presupposto che determinino un’eccessiva compressione di interessi istituzionali, norme attuative di diritti; in tali ipotesi, infatti, «[…] non è pensabile uno scrutinio stretto sulle limitazioni legislative che un diritto inviolabile impone ad altro principio o interesse costituzionale […], perché ciò equivarrebbe a rovesciare il modello di bilanciamento disconoscendo l’ordine delle preferred positions»(56).

Le cadenze che la Corte imprime — nella pronuncia n. 26/2007 — al vaglio di ragionevolezza sviluppano, invece, una verifica lontana da tali assiomi. In termini generali, se è logico ritenere che gli squilibri a favore del pubblico ministero vadano misurati sul ruolo istituzionale dell’accusatore ovvero su esigenze di corretta amministrazione della giustizia(57), appare piú difficile intuire i motivi per cui lo stesso metro debba valere — come, invece, sostiene la Corte — anche per le asimmetrie a favore della difesa; in tal caso, sarebbe piú coerente valorizzare quelle peculiarità che attengono alla posizione dell’imputato. Poi, sebbene la Corte riconosca la maggiore flessibilità dei poteri d’impugnazione spettanti alla parte pubblica, ciò non toglie che la ragionevolezza delle norme limitative debba essere dimostrata in positivo, oltre un giudizio di «non manifesta inidoneità». L’accento, infine, sul carattere radicale della menomazione arrecata ai poteri d’appello del pubblico ministero rinvia ad uno schema secondo cui, tra quelli in astratto adeguati, il mezzo preferito dal legislatore deve essere il «piú mite» ovvero il «meno dannoso»: una logica che dovrebbe ispirare solo la tutela dei diritti dalle interferenze dell’autorità(58).

La scelta di intendere il principio di parità in modo slegato da quello che, per ciascuna parte, rappresenta il quadro costituzionale di riferimento spinge a riconoscere in capo al pubblico ministero posizioni di tutela la cui forza di resistenza cede solo al cospetto di misure limitative strettamente necessarie. La Corte non nega il divario che separa imputato e pubblico ministero, ma il gap sembra ridursi in modo sensibile, almeno fino ad imporre, nell’ambito del controllo di ragionevolezza, l’adozione del medesimo modello di scrutinio, a prescindere dalla natura inviolabile o meno degli interessi coinvolti.

5. (Segue). In termini di proporzionalità.

5. Una volta positivamente superato — in via ipotetica — il vaglio di adeguatezza, avrebbe dovuto prendere avvio la seconda fase del controllo, che rinvia al tema centrale: individuare la misura del compromesso, la linea di confine oltre la quale non sono ammessi, in nome della protezione della libertà personale, limiti al dispiegarsi degli interessi di matrice pubblicistica(59).

Nel verificare la proporzionalità della ratio legis rispetto all’asimmetria dei poteri d’appello attribuiti alle parti, devono essere affrontati e sciolti i nodi relativi al significato da attribuire al canone di parità.

Al riguardo, il pensiero espresso dalla Corte nella sentenza n. 26/2007 si riassume in pochi decisivi passaggi. Sebbene l’equality of arms non imponga una perfetta identità di poteri, eventuali alterazioni dell’equilibrio devono risultare giustificate e ragionevoli. In tal senso, l’incidenza della direttiva costituzionale abbraccia anche la fase delle impugnazioni; limitarla al solo procedimento probatorio significherebbe, infatti, aderire ad una tesi riduttiva sconfessata dal tenore letterale dell’art. 111, 2° comma, Cost., che enuncia la parità delle parti come «regola generalissima, riferita indistintamente ad “ogni processo” e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell’iter processuale».

Ora, se l’angolo prospettico è limitato al testo dell’art. 111 Cost., l’opzione seguita dalla Corte non è meno plausibile delle possibili alternative. Si allude, in particolare, all’indirizzo che coglie nel valore tutelato dall’art. 111, 2° comma, Cost. il «bisogno delle parti di esprimersi adeguatamente dinanzi al giudice»(60) ovvero una «modalità del confronto dialettico nel quale gli antagonisti fruiscono del medesimo corredo di diritti»(61). Il comune denominatore di tali impostazioni consiste nel riferire la parità delle parti al solo svolgimento dei singoli gradi di giudizio e non anche al potere di introdurli; di qui, l’assenza, nel quadro delle scelte sottese all’art. 1 legge n. 46/2006, di un vulnus all’art. 111, 2° comma, Cost. sanzionabile dalla Consulta(62).

In quest’ottica, ad essere valorizzato è, dunque, il vincolo relazionale che salderebbe la garanzia della parità a quella del contraddittorio, per cui il nucleo indefettibile della prima consisterebbe nell’esigenza di assicurare a ciascuna parte la possibilità di incidere sulla decisione su un piano di equilibrio rispetto all’altra(63). In termini contrari, si ritiene — e la Corte segue questa strada — che debba prevalere il riferimento al «processo», da intendere in senso ampio come sede di attuazione dei principi espressi dall’art. 111, 2° comma, Cost.(64).

Il punto è che l’art. 111 Cost. non offre, di per sé, solidi appigli per uscire dalla secche del contrasto interpretativo. Emblematiche delle incertezze sulla portata applicativa del principio di parità sono le oscillazioni che si registrano in seno alla stessa giurisprudenza costituzionale. Stupisce, in questo senso, la perentorietà con cui la Corte afferma le proprie ragioni(65), come se rispondessero ad un orientamento monolitico sui postulati dell’equality of arms. Al contrario, sono molteplici i casi in cui la Corte ha ritenuto di ancorare il canone di parità al fenomeno probatorio(66), fino ad escludere che l’art. 111, 2° comma, Cost. possa essere evocato in riferimento alle forme introduttive del giudizio; ciò non solo quando la posizione subalterna del soggetto che patisca l’iniziativa altrui possa ritenersi bilanciata — è l’ipotesi del rito abbreviato(67) — da una contropartita, ma anche a prescindere — come per il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero(68) — da qualsiasi meccanismo compensativo.

Per fissare il significato della direttiva costituzionale sulla parità, occorre, invero, guardare «fuori» dall’art. 111 Cost. È in questa dimensione che si coglie, con importanti ricadute sui principi del «giusto processo», la minore intensità della tutela accordata al pubblico ministero rispetto a quella di cui gode l’imputato.

Il fine di tutela della persona umana per mezzo di una giustizia garantita da un processo legale rappresenta un cardine dell’impianto costituzionale(69). In particolare, è il nesso tra il carattere inviolabile della libertà personale e l’esigenza di predisporne un efficace presidio garantistico ad imporre di configurare una posizione soggettiva di tutela in capo a chi, come l’imputato, vede il bene primario per antonomasia esposto al rischio di essere leso; di qui, il diritto al processo o alla tutela giurisdizionale, annoverabile tra quelli riconosciuti e garantiti dallo Stato ex art. 2 Cost.(70).

L’intervento legislativo del 1999 ha provveduto a rinsaldare l’anello debole di tale quadro sistematico, vale a dire l’omessa individuazione in modo esplicito ed unitario dei contenuti di tale diritto, sancendo che esso si articola nelle garanzie del «giusto processo», del quale viene cristallizzata l’ossatura di base, in precedenza racchiusa nella formula, priva di efficacia denotativa(71), dell’art. 24, 2° comma, Cost.

Viene, cosí, alla luce il momento di raccordo che sussiste tra il diritto di difesa e le regole dettate dall’art. 111 Cost. Con quest’ultime, il legislatore, nella consapevolezza che un «[…] diritto provvisto solo di formulazioni generiche senza garanzie è, di fatto, un diritto vago, incompleto, antinomico, e spesso ancora indeterminato […]»(72), ha posto rimedio ad un vuoto normativo. Risultano ora stipulate, infatti, le garanzie inviolabili del diritto sancito dall’art. 24, 2° comma, Cost., con l’effetto di implementarne il tasso di specificità e, per questa via, riempire di contenuti il presidio della tutela giurisdizionale.

A delineare la posizione del pubblico ministero è, invece, l’art. 112 Cost.(73), il quale, però, si limita a stabilire un dovere in capo all’organo d’accusa, senza specificarne i poteri, per cui l’unico vincolo è quello di salvaguardare il nucleo essenziale del principio di obbligatorietà(74).

Deve essere ricercata in questa direzione, quindi, la misura della ragionevolezza che, imposta dalla égalité des armes, pone un limite alle scelte discriminatorie del legislatore. L’interrogativo di fondo si palesa, pertanto, estremamente lineare: lo ius appellandi del pubblico ministero trova o meno copertura nell’art. 112 Cost.?

Sul punto, il panorama — è noto — si presenta frastagliato(75) e, in questa sede, non è possibile affrontare il tema. Certo, appare indubbio che la risposta affermativa imporrebbe di riflettere sull’ortodossia di alcuni meccanismi codicistici(76). Nella limitata ottica — che qui interessa — di saggiare il rigore argomentativo della sentenza in esame, è sufficiente sottolineare come questa ribadisca l’orientamento secondo cui il potere d’impugnazione del pubblico ministero non rientra nell’alveo dell’art. 112 Cost.(77).

Tale assunto, se il vaglio di proporzionalità fosse stato calibrato in modo corretto, avrebbe sancito l’infondatezza delle censure mosse per violazione dell’art. 111, 2° comma, Cost.: una volta letto il principio di parità in sinergia con l’art. 112 Cost. ed escluso che l’appello del pubblico ministero sia costituzionalmente imposto, sarebbe venuto meno lo spazio per giudicare «eccessiva» l’asimmetria generata dall’art. 1, legge n. 46/2006.

È significativo, del resto, che a far ritenere illegittima la scelta di amputare l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento fosse, oltre al richiamo al principio di parità, l’asserita menomazione dell’art. 112 Cost.(78) Allo stesso modo, non manca chi, nel salutare con favore la pronuncia della Corte, ne coglie un punto debole proprio nella misura in cui l’esercizio del potere d’impugnazione resta affidato alla discrezionalità del pubblico ministero(79).

Solo un revirement in ordine al tema dei rapporti tra impugnazioni ed art. 112 Cost., quindi, avrebbe consentito alla Consulta di alzare la soglia della ragionevolezza, fino a ritenere illegittimi gli squilibri riguardanti la legittimazione delle parti ad appellare le sentenze di primo grado.

Per non finire in tale strettoia, la Corte opta per una ricostruzione che sganci la parità delle parti dal quadro dei valori costituzionali, con l’effetto — in particolare — di scindere la sorte della norma scrutinata dall’art. 112 Cost. In questo modo, il limite oltre il quale le disuguaglianze risultano intollerabili non viene fissato alla luce della funzione esercitata dal pubblico ministero(80), ma per effetto della spinta a «privatizzare» la figura dell’accusatore(81).

Questa tendenza è testimoniata dalla lettura del canone di parità come «riaffermazione processuale dei principi di cui all’art. 3 Cost.». È indubbio che tale previsione, oltre ad esprimere un canone di coerenza dell’ordinamento normativo(82), vieti scelte legislative di carattere discriminatorio ratione subiecti; ma l’uguaglianza è, in ogni caso, un valore che ha come centro d’imputazione la persona(83). Stabilire un nesso tra l’art. 3 Cost. e il principio di parità significa dimenticare la diversità ontologica che separa il pubblico ministero dall’imputato: il primo resta, pur sempre, un organo, rispetto al quale non può essere declinata l’uguaglianza come esigenza di un trattamento paritetico.

Pur tuttavia, la Corte non ha avuto esitazioni a ribadire, con la pronuncia n. 320/2007, il medesimo impianto teorico sul parallelo versante dell’art. 443, 1° comma, c. p. p., nel testo interpolato dall’art. 2 legge n. 46/2006.

Nell’offrire il fianco alle osservazioni critiche sopra svolte, tale declaratoria, intesa a rimuovere il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento emesse in sede di giudizio abbreviato, ha arricchito di alcuni tasselli il mosaico già composto dalla Corte.

Infatti, il riferimento — tra gli altri profili — al carattere unilaterale dell’amputazione voluta dal legislatore in ordine ai poteri d’appello del pubblico ministero lasciava aperto qualche spiraglio per l’ipotesi in cui l’asimmetria fosse compensata da «particolari modalità di svolgimento del processo»: il caso, per l’appunto, del rito abbreviato(84).

Nel precisare il senso di tale apertura, la Corte ha fatto luce sul peso da attribuire, in un’ottica di riequilibrio della posizione di ciascuna parte, alla scelta dell’imputato che, rinunciando al contraddittorio, chieda di essere giudicato sulla base degli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero.

Divenuto superfluo — nella fisionomia prevista dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 — il consenso dell’organo d’accusa, il «sacrificio» dell’imputato, al quale è consentito anche usufruire dei risultati delle indagini difensive, non può giustificare — sostiene la Corte — «l’integrale ablazione del potere d’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento». Devono ritenersi ragionevoli, invece, quei limiti che, nel perseguire l’obiettivo della speditezza, impediscono alla parte pubblica di introdurre la fase di gravame ove l’esito del giudizio di primo grado riveli solo «una difformità di ordine “quantitativo” rispetto alle richieste dell’accusa», come nel caso della sentenza di condanna non modificativa del nomen juris (art. 443, 3° comma, c. p. p.)(85).

Nel sottolineare la passività del ruolo rivestito dal pubblico ministero, la Corte tende, però, a sminuire il profilo che, sul piano strutturale, caratterizza il giudizio abbreviato: pur essendo l’accesso a tale modulo — almeno nella forma «semplice» — un diritto dell’imputato, la piattaforma probatoria è rappresentata, in linea di massima, dagli elementi che il pubblico ministero ha raccolto nel corso della fase investigativa, il cui criterio guida è quello della doverosa completezza.

Nessun accenno, invece, viene riservato a tale regola di condotta, in precedenza evocata dalla Corte per escludere lesioni del canone di parità in danno del pubblico ministero, a causa della «mancata attribuzione all’organo dell’accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per “controbilanciare” il diritto dell’imputato al giudizio abbreviato»(86).

In questo senso, pur volendo ammettere che la spinta della égalité des armes si affievolisca con riferimento alle forme introduttive del rito speciale per poi crescere sul piano dei rimedi esperibili dal pubblico ministero in caso di pronuncia sfavorevole, resta l’impressione, nell’articolarsi della tesi sostenuta dalla Corte, di una lacuna argomentativa.

6. Il profilo dell’incoerenza sistematica.

6. La diagnosi di irragionevolezza trova riscontro — ad avviso della Corte — se le opzioni trasfuse negli artt. 1 e 2, legge n. 46/2006 vengano valutate sul piano della coerenza sistematica. Sarebbe contraddittorio, infatti, impedire al pubblico ministero di appellare la pronuncia di primo grado a lui del tutto sfavorevole, quando tale facoltà gli è riconosciuta nei casi di soccombenza solo parziale(87); ipotesi circoscritta, per il giudizio abbreviato, a quella della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo di reato (art. 443, 3° comma, c. p. p.).

Nell’economia delle pronunce n. 26 e n. 320/2007, sembra trattarsi di un argomento ad abundantiam: le censure di illegittimità discendono dalla ritenuta violazione dell’art. 111, 2° comma, Cost. È probabile che, per tale motivo, la Corte sia stata molto sintetica nell’affrontare un profilo al quale sarebbe stato opportuno concedere piú spazio.

In termini generali, il parametro della coerenza serve a verificare la razionalità della legge, sul presupposto che questa non debba esprimere disposizioni in rapporto di reciproco contrasto logico(88). Tuttavia, il vizio sindacabile dalla Corte non postula due enunciati normativi contraddittori in senso meramente linguistico o sintattico, ma «una incompatibilità tra finalizzazioni, principi, rationes legislative»(89). In ogni caso, è netta la differenza che separa tale forma di giudizio da quella ispirata al criterio della congruenza: la prima ha di mira le connessioni logiche tra gli elementi di un sistema e segue, nei suoi sviluppi applicativi, uno schema binario; la seconda, invece, guarda al rapporto mezzi-fini ed implica un vaglio gradualistico di adeguatezza(90).

Nel fare ricorso al parametro della coerenza, la Corte tende a seguire una linea di self restraint: sono rare le ipotesi in cui l’illogicità rappresenta un autonomo motivo di accoglimento; piú spesso tale vizio opera come sintomo — è il caso delle sentenze in esame — di altre piú decisive ragioni di censura(91).

Ebbene, chiarito che le antinomie diventano rilevanti solo se insuscettibili di essere corrette dal giudice a quo per mezzo degli ordinari canoni ermeneutici, le pronunce caducatorie fondate su motivi di irrazionalità fissano sempre la regola secondo la quale deve essere risolta la contraddizione(92).

Ad avviso della Corte, dunque, l’incongruenza palesata dalla disciplina sui poteri d’appello del pubblico ministero è censurabile ex art. 3 Cost.: le declaratorie d’illegittimità, nel colpire i limiti posti dagli artt. 593, 2° comma e 443, 1° comma, c. p. p. alla reazione dell’organo d’accusa avverso le sentenze di proscioglimento, restituirebbero alla materia un assetto razionale.

Ma qual è il criterio che impone di sanare la disarmonia nella direzione indicata dalla Corte? A risultare irragionevole — si potrebbe obiettare — è semmai la scelta di aver lasciato in vita l’appello del pubblico ministero avverso le pronunce di condanna: la coerenza, quindi, andrebbe rimodellata elidendo i residui poteri d’impugnazione nel merito e non con il ripristino di quelli soppressi dal legislatore.

Sebbene l’assunto non venga esplicitato, nel pensiero della Corte, è il principio di parità ad escludere in radice tale soluzione: questa avrebbe l’effetto di accentuare l’irragionevolezza delle disuguaglianze tra accusa e difesa. Anche in tale ottica, quindi, emerge il carattere assorbente che presenta la violazione dell’art. 111, 2° comma, Cost.

Ma, ove si dovesse sposare una diversa lettura dell’equality of arms(93), sarebbe individuabile, nel quadro costituzionale, una regola che imponga di sciogliere l’antinomia denunciata nel senso di restituire al pubblico ministero pieni poteri d’appello avverso le sentenze di proscioglimento?

L’unico potenziale appiglio è costituito dall’art. 112 Cost., a condizione — però — che, nel principio di obbligatorietà, venga colta una regola di condotta la cui sfera d’incidenza abbracci anche la dinamica dell’appello. Se, invece, viene smentita — come nella sentenza n. 26/2007 — tale premessa, l’art. 112 Cost. esprime una canone neutro rispetto all’alternativa in base alla quale è possibile risolvere la contraddizione logica insita negli artt.1 e 2 legge n. 46/2006, il cui difetto di razionalità diventa, quindi, non sanabile dalla Corte.

La conclusione suona quale riprova dell’assenza di sistematicità nelle scelte legislative, che, oltre ad essere il frutto di una scadente tecnica normativa, appaiono varate sulla base di un disegno frammentario. Tuttavia, l’assetto conferito ai poteri d’appello del pubblico ministero, per quanto discutibile nel merito, rientrava nei limiti della ragionevolezza, la cui soglia, invece, è stata fissata dalla Corte secondo schemi argomentativi che dovrebbero restare estranei ad un uso fisiologico del sindacato di legittimità.

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(1) Grevi, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in Politica del Diritto, 2000,n. 3, 423 e seg. Severo anche il giudizio di Ferrua, Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, in Questione giustizia, 2000, 50: «[…] era proprio necessaria la riforma costituzionale? Sí, quanto al principio del contraddittorio nella formazione della prova. No, quanto alle altre regole confusamente affastellate nell’art. 111 Cost., destinate a suscitare piú che a risolvere problemi». 

(2) Marzaduri, Commento alla L. cost. 23/11/1999, n. 2 – Art. 2, in Legislazione pen., 2000, 761.

(3) In relazione al progetto di legge costituzionale poi varato dalle Camere, Ferrara, Garanzie processuali dei diritti costituzionali e «giusto processo», in Rass. Parlam., 1999, 557.

(4) Tassi, Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale sul sistema processuale penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2002, 262. 

(5) Corte cost., sent. n. 24/1992, sent. n. 254/1992 e sent. n. 255/1992, nonché — sia pure in misura diversa — sent. n. 111/1993; né va dimenticato il successivo snodo rappresentato da Corte cost., sent. n. 361/1998. Ripercorre tali vicende Illuminati, I principi generali del sistema processuale penale italiano, in Politica del Diritto, 1999, 311.

(6) Corte cost., sent. n. 32/2002; ord. n. 36/2002. V., al riguardo, Ferrua, La Corte costituzionale promuove la «regola d’oro» del contraddittorio, in Dir. Pen. e Processo, 2002, 401 e seg.

(7) Corte cost., sent. n. 393/2006 e sent. n. 394/2006, sulle quali v., rispettivamente, Pulitanò, Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione, in Dir. Pen. e Processo, 2007, 198 e seg. e Manes,Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in corso di pubblicazione in AA. VV., La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridicoAtti del convegno svoltosi a Roma, 2-4 ottobre 2006, a cura di A. Cerri.

(8) L’art. 2 è stato, infatti, dichiarato illegittimo nella parte in cui, modificando l’art. 443, 1° comma, c. p. p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

(9) Corte cost., sent. n. 89/1996.

(10) Ferrua, Inappellabilità: squilibri e disfunzioni. No dal Colle per salvare la Cassazione, in Dir. e Giust., 2006, f. 5, 90; Id., Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di meritoivi, 2006, f. 9, 82.

(11) Su questi profili, v. Caprioli, I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell’individuo, obbligatorietà dell’azione penale e «parità delle armi», in Giur. It., 2007, 254 e seg.

(12) V. Aimonetto, Disfunzioni e incongruenze in tema di impugnazioni della parte civile, in AA. VV., Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, a cura di M. Bargis-F. Caprioli, Torino, 2007, 155 e seg.

(13) È l’interrogativo posto da Kostoris, Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. «Legge Pecorella», in Riv. Dir. Proc., 2006, 636.

(14) Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 146. I termini del giudizio, che in tal caso si riducono a due (la norma impugnata e il principio costituzionale in ipotesi violato), nell’altro, sono tre: la disposizione censurata, il canone d’uguaglianza e un tertium comparationis, «[…] in vista del quale possa dirsi che la differenziazione o classificazione in esame sia ragionevole oppure arbitraria, provvista o carente di un adeguato fondamento legislativo, e quindi conforme o difforme rispetto al generale imperativo dell’art. 3 Cost.» ( Paladin, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza. Aprile 1979-Dicembre 1983, in Giur. Cost., 1984, 222).

(15) V., ampiamente, Tassi, op. cit., 239 e seg.

(16) Morrone, op. cit., 179; Scaccia, Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 112.

(17) Scaccia, op. cit., 222.

(18) Scaccia, op. cit., 222.

(19) Chessa, Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità, in Giur. Cost., 1998, 3925.

(20) In quest’ottica, «[…] il compito del giudice costituzionale diviene quello di accertare che via sia un nesso di correlazione logica tra gli assiomi di partenza, che rappresentano le scelte finalistiche (e insindacabili) di valore compiute dal legislatore, e gli elementi normativi del sistema formalizzato […]. Ed è l’assenza di questo nesso a determinare la irragionevolezza/irrazionalità della legge» (Chessa, op. cit., 3926).

(21) Chessa, op. cit., 3927.

(22) Scaccia, op. cit., 115.

(23) Scaccia, op. cit., 116.

(24) Moscarini, Un buon uso della tecnica di ragionevolezza in tema di applicazione delle misure cautelari, in Giur. Cost., 1996, 844. 

(25) Scaccia, op. cit., 117. V. anche Moscarini, op. cit., 844.

(26) Scaccia, op. cit., 118.

(27) Ripercorre l’iter parlamentare della L. 20 febbraio 2006, n. 46 E. Valentini, I lavori parlamentari, in AA. VV., Impugnazioni e regole di giudizio, cit., 3 e seg.

(28) Crisafulli, voce «Atto normativo», in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, 259.

(29) Sui limiti del metodo interpretativo storico, v. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino, 1999, 386 e seg.

(30) Corte cost., sent. n. 89/1996.

(31) Coppi, No all’appello del PM dopo la sentenza di assoluzione, in Il giusto processo, 2003, f. 5, 31 e, soprattutto, Stella, Sul divieto del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione, in Cass. Pen., 2004, 758. Aderisce a questa impostazione anche Caprioli, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e «parità delle armi» nel processo penale, in corso di pubblicazione.

(32) Stella, op. cit., 758: «Lo Stato che non demorde, dopo essersi sbagliato una volta nell’esercitare l’azione penale contro un innocente, è dunque uno Stato in cui a primeggiare non sono i diritti individuali, ma i poteri dell’autorità, la sola in grado di fare benevole concessioni sui diritti. Lo Stato che considera invece i diritti individuali come valori supremi deve demordere, perché l’innocente non può essere straziato due volte; deve demordere, perché i diritti individuali costituiscono i valori morali su cui si basa la democrazia».

(33) Nappi, Il nuovo processo penale: un’ipotesi di aggiornamento del giudizio di primo grado, in Cass. Pen., 1990, I, 974.

(34) Peroni, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito, in Riv. Dir. Proc., 2001, 725. Di analogo tenore le osservazioni di Nappi, La riforma delle impugnazioni: habent sua sidera leges, in Cass. Pen., 2004, 1905; Padovani, Il doppio grado di giurisdizione: appello dell’imputato, appello del p.m., principio del contraddittorioivi, 2003, 4032.

(35) Lozzi, Reformatio in peius del giudice di appello e cognitio facti ex actis della Corte di cassazione, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2004, 637.

(36) Padovani, op. cit., 4031 e seg.

(37) Padovani, op. cit., 4030.

(38) Orlandi, Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?, in AA. VV., Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo, supplemento a Dir. e Giust., 2004, f. 29, 140. Al riguardo, sebbene volta a mitigare il ruolo subalterno dell’imputato, lasciava aperti molti interrogativi la soluzione offerta da Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, in Cass. Pen., 2005, 3732, secondo la quale, nel giudizio d’appello introdotto dal pubblico ministero, «l’imputato ha il diritto […] di chiedere con memorie o istanze l’acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice […]».

(39) Osserva Nappi, La riforma delle impugnazioni, cit., 1906: «[…] mentre per giustificare la trasformazione di una condanna in assoluzione basta inficiare anche una soltanto delle prove che sorreggono la costruzione dell’accusa, invece, per poter trasformare una sentenza di assoluzione in una sentenza di condanna occorre che si ricostruisca ex novo l’impianto accusatorio. E quindi la trasformazione di una condanna in assoluzione può conseguire anche al mero controllo della correttezza della decisione impugnata, mentre la trasformazione di una assoluzione in condanna richiede un nuovo accertamento del fatto».

(40) V. supra § 2.

(41) Morrone, op. cit., 187.

(42) V. supra § 3.

(43) Ferrua, Riforma disorganica, cit., 78; Orlandi, op. cit., 141; Spangher, Ma la legge è necessaria: ecco perché servono piú garanzie ai diritti di difesa, in Dir. e Giust., 2006, f. 5, 93.

(44) Marzaduri, Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni, in Guida al Diritto, 2007, f. 8, 85.

(45) V. supra § 2.

(46) V. supra § 2.

(47) Non manca di sottolinearlo Corte cost., sent. n. 320/2007: «[…] l’opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che — come quello di primo grado — ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti venga ribaltata da un giudice che — come quello d’appello — basa invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta […]» non è invocabile a sostegno delle modifiche apportate all’art. 443 c. p. p.
Per le stesse ragioni, Marzaduri, 
Cosí nell’assetto degli istituti il legislatore ricerca nuovi equilibri, in Guida al Diritto, 2006, f. 10, 53, riteneva «inaccettabile la soluzione dell’inappellabilità» per le pronunce assolutorie conclusive del rito abbreviato.

(48) Corte cost., sent. n. 81/1991; sent. n. 115/2001.

(49) Presutti, L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione, in AA. VV., Impugnazioni e regole di giudizio, cit., 88.

(50) Tra queste, in particolare: la configurazione dell’appello come giudizio solo rescindente (Illuminati, Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common law, in AA. VV., Principio accusatorio, cit., 115; Peroni, op. cit., 729); la legittimazione dell’imputato a proporre appello incidentale anche quando gli fosse negato quello principale (Orlandi, op. cit., 141); la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in modo da consentire al giudice d’appello di decidere sulla base di prove formatesi nel rispetto dell’art. 111, 4° comma, Cost. (Lozzi, op. cit., 641).

(51) Con riguardo al processo penale, un caso emblematico di «manifesta inidoneità» è offerto da Corte cost., sent. n. 109/94, che ha dichiarato illegittimo l’art. 281, 2° comma bis, c. p. p.: «[…] rispetto a talune misure, direttamente incidenti sullo status libertatis (come la custodia cautelare in carcere), il divieto di espatrio, anche perché, almeno di norma, direttamente collegato alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b c. p. p., viene a risultare strumento assolutamente incongruo — se non pure incompatibile — proprio in vista delle esigenze astrattamente perseguite dall’art. 281 c. p. p.».

(52) Scaccia, op. cit., 225, il quale osserva: «Si può parlare di irrazionalità strumentale della legge […] solo quando c’è assoluta “sfasatura”, estraneità del mezzo legislativo rispetto al fine o totale insufficienza dello stesso, non quando avrebbe potuto in astratto predisporsi un mezzo piú efficiente».

(53) Sulla distinzione, con riferimento all’esperienza statunitense, tra strict scrutiny e altre forme di sindacato, v. Luther, voce «Ragionevolezza (delle leggi)», in Digesto Pen., XII, Torino, 1997, 344. 

(54) Emblematiche, in questo senso, sono Corte cost., sent. n. 390/1991; sent. n. 131/1996.

(55) Chessa, op. cit., 3937.

(56) Chessa, op. cit., 3943.

(57) Affermato già prima della modifica dell’art. 111, l’assunto è stato ribadito da Corte cost., ord. n. 421/2001; ord. 347/2002; ord. 165/2003.

(58) Paradigmatica, in tal senso, Corte cost., sent. n. 1/1997 in tema di confisca, ai danni del terzo acquirente di buona fede, dei mezzi utilizzati per commettere il delitto di contrabbando: «[…] i requisiti di adeguatezza e proporzionalità […] costituiscono vincoli generali dell’attività legislativa intesa a comprimere diritti dei privati». V., per il richiamo al criterio di proporzionalità nella ricerca dello standard minimo di inviolabilità dei diritti individuali, Orlandi, Garanzie individuali ed esigenze repressive (ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata), in AA. VV., Studi in memoria di Gian Domenico Pisapia, Milano, 2000, 560.

(59) Caprioli, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, cit. Proprio il superamento di questa soglia veniva evidenziato, unitamente ad altri rilievi, dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere (pubblicato in Guida al Diritto, 2006, f. 5, 120 e seg.) della c.d. «legge Pecorella» nella prima versione approvata dal Parlamento.

(60) Scalfati, Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare, in AA. VV., Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Milano, 2006, 22.

(61) Marandola, Nuovo regime dei casi d’appello, in AA. VV., Novità su impugnazioni penali, cit., 140.

(62) Marzaduri, Cosí nell’assetto degli istituti, cit., 52.

(63) Marzaduri, Commento alla L. cost. 23/11/1999, n. 2, cit., 769.

(64) Caprioli, I nuovi limiti all’appellabilità, cit., 222.

(65) «Nello scrutinare le questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la disciplina delle impugnazioni […] si collochi anch’essa […] entro l’ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa, la cui validità deve essere confermata».

(66) Corte cost., ord. n. 286/2003.

(67) Corte cost., sent. n. 115/2001.

(68) Corte cost., ord. n. 371/2002; ord. n. 127/2003; ord. 256/2003; ord. n. 52/2004.

(69) In questo senso, agli albori, nel panorama culturale italiano, del concetto di «giusto processo», Couture, La garanzia costituzionale del «dovuto processo legale», in Riv. Dir. Proc., 1954, 6.

(70) Per l’affermazione di tale diritto, v. Corte cost., sent. n. 98/1965; sent. n. 18/1982. In dottrina, v. Comoglio, Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Nuova Giur. Comm., 2001, II, 10. Per l’indirizzo interpretativo che considera le enunciazioni costituzionali dei diritti di libertà come un elenco non tassativo e l’art. 2 Cost. come norma «aperta», v. Riccio-De Caro-Marotta, Principi costituzionali e riforma della procedura penaleUna rilettura della giurisprudenza costituzionale 1956-1988, Napoli, 1991, 261. V. anche G. Amato, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, 304, ad avviso del quale nell’art. 2 Cost. è consacrata una fondamentale impostazione personalistica, che «[…] rovescia l’ottocentesca priorità dello Stato […] e identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo».

(71) Ferrua, voce «Difesa (diritto di)», in Digesto Pen., III, Torino, 1989, 477; Id., Garanzie del giusto processo e riforma costituzionale, in Critica del diritto, 1998, 171.

(72) Jori, Aporie e problemi nella teoria dei diritti fondamentali, in Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, 2001, 83.

(73) Grevi, Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale, in AA. VV., Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a cura di L. Lanfranchi, Roma, 1997, 256, che, prima della riforma dell’art. 111 Cost., individua all’interno della Costituzione «due grandi poli di indirizzo» in tema di rapporti tra esigenze di difesa sociale e garanzie individuali: l’art. 112 e l’art. 27, 2° comma, Cost.
Sulla bivalenza dell’
art. 112 Cost., quale fonte sia dei doveri (esercizio dell’azione penale) che delle prerogative (indipendenza «esterna») del pubblico ministero, v. Nobili, Il pubblico ministero: vecchie e nuove tendenze, in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, 155.

(74) Secondo Corte cost., sent. n. 98/1994, «[l]a configurazione dei poteri del pubblico ministero rimane […] affidata alla legge ordinaria, che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 112 Cost.». In dottrina, v. V. Caianiello, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione, in Riv. Dir. Proc., 2001, 62.

(75) Negano che l’art. 112 Cost. vincoli il legislatore a configurare, in capo al pubblico ministero, il potere di appellare le sentenze di proscioglimento Caprioli, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, cit.;Marandola, op. cit., 141; Padovani, op. cit., 4028; Scalfati, op. cit., 23. In senso contrario, Ceresa Gastaldo, Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero, inCass. Pen., 2007, 1904; Cordero, Un’arma contro due, in Riv. Dir. Proc., 2006, 810.

(76) I possibili punti di frizione sembrano essere: l’assenza di parametri capaci di orientare la scelta del pubblico ministero in ordine alla proposizione del gravame; la sufficienza o meno, in chiave di controllo sulle determinazioni del magistrato che ha svolto le funzioni d’accusa nel giudizio di primo grado, dei poteri previsti dall’art. 570 c. p. p.; la facoltà del pubblico ministero di rinunciare ad libitum all’appello già presentato.

(77) In precedenza, nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 280/1995; ord. n. 426/1998; ord. n. 421/2001.

(78) F. Cordero, op. cit., 2006, 810.

(79) Ceresa Gastaldo, op. cit., 2007, 1904.

(80) Orlandi, Sono davvero troppi tre gradi, cit., 142.

(81) Marzaduri, Sistema da riscrivere, cit., 84.

(82) V. infra § 6.

(83) Cerri, voce «Uguaglianza (principio costituzionale di)», in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1994, 7; Paladin, Considerazioni sul principio costituzionale d’eguaglianza, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1962, 936.

(84) Caprioli, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, cit. Secondo Grevi, Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale, in Cass. Pen., 2007, 1419, l’illegittimità dell’art. 443, 1° comma, c. p. p. era, invece, prevedibile alla luce degli argomenti sviluppati dalla Consulta nella sentenza n. 26/2007.

(85) In questo senso già Corte cost., sent. n. 363/1991; ord. n. 421/2001; ord. n. 347/2002; ord. n. 165/2003; ord. n. 46/2004.

(86) Corte cost., sent. n. 115/2001. Sulla scorta degli approdi di tale pronuncia, Illuminati, Il giudizio senza oralità, in AA. VV., Verso la riscoperta di un modello processuale (Atti del Convegno dell’Associazione studiosi del processo penale, Caserta 12-14 ottobre 2001), Milano, 2003, 76, osserva come il finalismo delle indagini preliminari sembri destinato a mutare «[…] non piú, semplicemente (e l’art. 326 c. p. p. sotto questo profilo diviene soltanto un ricordo), [quello] di precostituire gli elementi necessari per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il pubblico ministero, infatti, stante la possibilità che l’imputato opti […] per il rito abbreviato, non [potrebbe] far altro che svolgere indagini tali da consentire un’eventuale condanna in sede abbreviata: diversamente non farebbe bene il suo lavoro».

(87) In questi termini già Cordero, op. cit., 810.

(88) Morrone, op. cit., 147, che distingue tra le ipotesi di contraddizione relative alle prescrizioni di un medesimo testo normativo (intra legem) e quelle riguardanti la disposizione impugnata e il particolare settore dell’ordinamento o il sottosistema nel quale la disciplina legislativa è collocabile (intra ius).

(89) Scaccia, op. cit., 196.

(90) Scaccia, op. cit., 221.

(91) Scaccia, op. cit., 198.

(92) Morrone, op. cit., 157, che a questo riguardo cita, tra le altre, Corte cost., sent. n. 255/1992: l’art. 500, 3° e 4° comma, c. p. p. è ritenuto privo di giustificazione al cospetto del sistema processuale in cui è inserito, ove, accanto al principio di oralità, vi è quello di non dispersione degli elementi di prova. Osserva Paladin, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza, cit., 230: «vizi [di irrazionalità] sono in tanto sindacabili, in quanto essi risultino sintomatici di un’ingiustificata rottura del tessuto normativo, pur sempre rilevabile in vista di altre norme o di altri principi […] disapplicati dal legislatore senza il sostegno di pertinenti ragioni giustificative».

(93) V. supra § 5.


Autore: Prof. avv. Daniele Vicoli

Professore associato di Diritto processuale penale nell'Università di Bologna, dove insegna Procedura penale e Diritto dell'esecuzione penale. Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in procedura penale. Successivamente è stato assegnista di ricerca. Ricercatore di procedura penale dal 2006, nel 2013 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G2. Svolge l'attività professionale di avvocato. Ha partecipato a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. E' autore di numerose pubblicazioni (tra le quali uno studio monografico sui rapporti tra completezza e limiti cronologici delle indagini e il trattato "Procedura penale dell'esecuzione") nonché di saggi su molteplici istituti del sistema processuale penale.

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