Giudicati divergenti tra creditore e condebitori solidali e azioni di regresso

Alberto Tedoldi, Giudicati divergenti tra creditore e condebitori solidali e azioni di regresso, in Riv. Dir. Proc., 2014, 4-5, 1212

Giudicati divergenti tra creditore e condebitori solidali e azioni di regresso

Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16117

Due soci promuovono separati ricorsi avverso un medesimo avviso di accertamento fiscale notificato alla loro società di fatto. Uno viene accolto, l’altro respinto e su tali pronunce del giudice tributario cala il giudicato. A distanza di anni il socio soccombente è astretto a pagare a seguito di esecuzione esattoriale. Pagato il debito, egli vuol esser poi rimborsato, in via di regresso e per paritetica quota interna, dall’altro socio. Questi oppose il giudicato tributario a sé propizio ed ottenne dal primo giudice l’immediato rigetto delle domande dell’altro socio, sull’erroneo presupposto che codesta res iudicata, giunta all’esito di separato e autonomo processo con gli uffici fiscali, potesse farsi valere anche contro il condebitore solidale che non ne fu parte. E in altrettale errore cadde il secondo giudice di merito: la Suprema Corte l’ha emendato, correggendo la motivazione ma, ad un tempo, rigettando il ricorso. L’art. 1306 c.c., specie nei risvolti inerenti all’azione di regresso tra condebitori solidali, è stato di recente indagato con dovizia di riferimenti storici, comparatistici, dottrinali e giurisprudenziali. Il primo comma dell’art. 1306 c.c. non fa che ribadire i limiti soggettivi del giudicato, quali emergono in generale dall’art. 2909 c.c. Il secondo comma dell’art. 1306 c.c. introduce un’eccezione notevole e, a dir così, intermittente, oltre che subordinata alla manifestazione di volontà del coobbligato solidale che non fu parte dell’anteriore processo: potrà egli giovarsi del giudicato inter alios, sol che lo chieda esercitando un diritto potestativo e, così, attraverso eccezione o domanda ritualmente e tempestivamente proposte; mai potrà riceverne pregiudizio. Il testo del secondo comma dell’art. 1306 c.c. è chiarissimo («Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore») e la sua natura di norma eccezionale impedisce ogni estensione della sua sfera applicativa, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo. Quando invece ciascun condebitore solidale abbia preso parte al processo, unitario o separato che sia, e nei suoi confronti siasi formato un giudicato con l’unico creditore, l’autorità di questo opererà pleno iureinter pauciores però, cioè nei soli rapporti con i soggetti che di quel processo furono parte, e così anche verso gli eventuali condebitori convenuti dal creditore o altrimenti chiamati in causa, anche senza esercitare il regresso in quella sede, ma al solo scopo di render loro opponibile l’accertamento intervenuto sull’obbligazione principale.

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1. – Due soci promuovono separati ricorsi avverso un medesimo avviso di accertamento fiscale notificato alla loro società di fatto. Uno viene accolto, l’altro respinto e su tali pronunce del giudice tributario cala il giudicato.

A distanza di anni – e non pochi, ché le vicende fiscali in Italia durano anche più dei civili litigi – il socio soccombente è astretto a pagare a seguito di esecuzione esattoriale. Pagato il debito, egli vuol esser poi rimborsato, in via di regresso e per paritetica quota interna, dall’altro socio, che ebbe invece a godere del giudicato di assoluzione dalle pretese fiscali, per abilità o fortuna (recte, pei due fattori assieme, che sempre vanno a braccetto in tutte le liti sotto volubili sidera). Questi oppose il giudicato tributario a sé propizio ed ottenne dal primo giudice l’immediato rigetto delle domande dell’altro socio, sull’erroneo presupposto che codesta res iudicata, giunta all’esito di separato e autonomo processo con gli uffici fiscali, potesse farsi valere anche contro il condebitore solidale che non ne fu parte.

E in altrettale errore cadde il secondo giudice di merito: la Suprema Corte l’ha emendato, correggendo la motivazione (essenzialmente grazie al principio di cui alla prima delle due massime in epigrafe riportate) ma, ad un tempo, rigettando il ricorso (per le assai meno condivisibili ragioni condensate nella seconda massima).

2. – La sentenza della Cassazione merita, nella sua prima parte, d’esser condivisa; meno nella seconda, come si vedrà nell’ultimo paragrafo.

Va soggiunto, però, che un antefatto come quello che, nella specie, ha dato luogo a giudicati tributari divergenti tra i due soci illimitatamente responsabili e solidalmente coobbligati non dovrebbe più verificarsi, da che le Sezioni Unite hanno stabilito la necessità del litisconsorzio tra tutti i coobbligati (ai sensi dell’art. 14 d. lgs. n. 546/1992 sul processo tributario) quando, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo sia unitario, coinvolgendo nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso promosso da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato(1).

Come noto, la nozione di solidarietà è disomogenea, includendo sia le ipotesi di obbligazioni solidali “a interesse comune” (c.d. solidarietà autonoma o paritaria), che trovano origine nel medesimo fatto giuridico e che nei rapporti interni si dividono tra i diversi condebitori o i diversi concreditori, sia le ipotesi di obbligazione solidale “a interesse unisoggettivo” (c.d. solidarietà dipendente), che sono contratte nell’interesse esclusivo di uno dei debitori e che nei rapporti interni ricadono interamente sulla parte nel cui interesse è sorta l’obbligazione solidale(2).

Nel primo caso di “solidarietà autonoma o paritaria”, l’opinione prevalente è nel senso della scindibilità delle cause. Peraltro, secondo autorevole dottrina, sussistono nessi di pregiudizialità-dipendenza anche in questa tipologia di obbligazioni solidali “a interesse comune”, quando i più condebitori solidali, avendo proposto le azioni di reciproco regresso (ovviamente in linea subordinata rispetto all’accoglimento della domanda del creditore), le abbiano viste assorbite dal rigetto della domanda principale dell’attore e questi abbia poi impugnato la sentenza nei confronti soltanto di qualcuno dei condebitori: in tal caso secondo tale dottrina, infatti, si porrebbe l’esigenza di conservare l’unità del processo e, così, di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., quanto meno per esaminare le domande interne di regresso, assorbite nel precedente grado di giudizio, verso i condebitori che non fossero stati ulteriormente perseguiti dal creditore in sede impugnatoria, avendo egli rivolto l’impugnazione soltanto contro uno o alcuni di questi(3).

Nel secondo caso di “solidarietà dipendente”, in cui la responsabilità di un coobbligato dipende da quella di un altro (come avviene, ad es., per il fideiussore), si hanno cause dipendenti, connesse non solo per l’oggetto, ma legate tra loro da rapporti di pregiudizialità-dipendenza. Per tali ultime figure di obbligazioni solidali, in cui si realizza un’obiettiva interrelazione per pregiudizialità tra le distinte posizioni degli obbligati in solido, la giurisprudenza ha perciò correttamente riconosciuto l’interdipendenza (e, nel campo delle impugnazioni, l’applicabilità dell’art. 331, seconda ipotesi)(4).

In effetti, la regola della scindibilità delle posizioni soggettive e, conseguentemente, delle cause in materia di obbligazioni solidali soffre di eccezioni tutte le volte in cui si stabilisca, per ragioni sostanziali o processuali, un legame di dipendenza tra posizioni giuridiche dei coobbligati, che presentino un’obbiettiva interrelazione. Si considerino i casi nei quali viene in contestazione tra i debitori evocati in giudizio il vincolo di solidarietà e si sostiene che uno soltanto di essi è obbligato al pagamento nei confronti del creditore(5); quelle in cui la responsabilità di un debitore presuppone la responsabilità dell’altro, come si verifica nel caso di domanda di risarcimento di danni proposta nei confronti dell’appaltatore e del committente e, in genere, in tutte le fattispecie rientranti nelle previsioni dell’art. 2049 c.c.(6) o, infine, quelle in cui venga prospettata una responsabilità alternativa dei coobbligati(7).

È insomma la specifica articolazione dei rapporti dedotti in giudizio, in base al loro strutturarsi dinamicamente nel processo e alle statuizioni contenute in sentenza, a determinare caso per caso inscindibilità o dipendenza o scindibilità tra cause soggettivamente complesse, risultando così difficile forgiare criterii generali applicabili a priori ad assai variegata casistica.

Nella solidarietà autonoma, se è pur vero che quoad effectum si hanno fasci di rapporti obbligatorii verso ciascun debitore o creditore solidale, vero è anche ch’essi sorgono tutti da un rapporto sostanziale geneticamente unitario (il medesimo contratto o il medesimo atto illecito o la medesima pretesa fiscale o, comunque, l’unica fonte obbligatoria): quando tale rapporto sia stato dedotto in giudizio e posto a base delle obbligazioni da esso scaturenti contro tutti o alcuni condebitori solidali, la scelta così operata rende difficilmente scindibile il cumulo soggettivo.

Una scissione, tendenzialmente esclusa in sede tributaria (come si diceva poc’anzi), produrrebbe il rischio non solo del conflitto tra giudicati, sempre e per definizione possibile in materia di obbligazioni solidali (come risulta dall’art. 1306 c.c., quando però un condebitore non sia stato neppure evocato nel giudizio, com’è infatti avvenuto nel caso di cui alla sentenza in epigrafe), ma gravi conseguenze in sede di impugnazione, negando legittimazione a esser parte ex necesse del giudizio di nuove cure e a proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. (semmai in via adesiva) a soggetti i cui interessi siano potenzialmente suscettibili di soffrir pregiudizio in esito all’iniziativa impugnatoria intrapresa da un’altra parte(8).

3. – L’art. 1306 c.c., specie nei risvolti inerenti all’azione di regresso tra condebitori solidali, è stato di recente indagato con dovizia di riferimenti storici, comparatistici, dottrinali e giurisprudenziali(9). Non è possibile, nei ristretti limiti di questa nota, soffermarsi su tema tanto vasto e discusso: giovi, dunque, rinviare all’ampia e articolata disamina svolta nel testé menzionato lavoro monografico.

Qui, al di là di poliedriche ricostruzioni teoriche, convien ricordare come fosse stata sempre avvertita la necessità di contemperare la possibile formazione di contrastanti giudicati con la corretta attuazione del riparto tra coobbligati in sede di regresso, proprio al fine di evitare quei conflitti, quantomeno teorici se non stricto sensu pratici, ai quali si assiste nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.

L’art. 1306 c.c., specie nel suo comma secondo – anche se storicamente ebbe a scontare la ricostruzione dogmatica dei rapporti tra condebitori solidali in termini di mandato in utilibus, non in damnosis, in voga nei codici, sostanziale e di rito, del 1865 per derivazione francese(10) – seppe poi affrancarsene negli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali successivi al c.c. del 1942, riconoscendo che, proprio in grazia di quanto dispone il 1° comma dell’art. 1306 c.c., possano darsi molteplici pronunce inter pauciores, segnatamente tra creditore e alcuni condebitori solidali, che accertino e neghino, in separate sedi, il medesimo debitum o l’accertino per quantità diverse. Una simile evenienza, pur dando luogo a un contrasto tra giudicati, è in sé tollerata dal sistema, non dando luogo a un conflitto pratico, ma solo logico (o, tollerabilmente, semi-pratico) tra res iudicatae, che tale resterebbe anche individuando nella solidarietà una semplice modalità di attuazione di un obbligo unico: le sentenze sarebbero comunque utiliter datae, salvo una loro efficacia riflessa in utilibus per i coobbligati solidali non coinvolti in alcuno dei processi separati e distinti(11).

Una tale possibilità di conflitto teorico tra giudicati è parte integrante della disciplina delle obbligazioni solidali, mancando il quale la solidarietà, per definizione ex art. 1292 c.c. e natura (sia essa a interesse comune o dipendente), perderebbe di senso.

4. – Il primo comma dell’art. 1306 c.c. non fa che ribadire i limiti soggettivi del giudicato, quali emergono in generale dall’art. 2909 c.c.: l’accertamento contenuto in sentenza trascorsa in rem iudicatam non produce di regola effetti ultra partes.

Il secondo comma dell’art. 1306 c.c. introduce un’eccezione notevole e, a dir così, intermittente, oltre che subordinata alla manifestazione di volontà del coobbligato solidale che non fu parte dell’anteriore processo: potrà egli giovarsi del giudicato inter alios, sol che lo chieda esercitando un diritto potestativo e, così, attraverso eccezione o domanda ritualmente e tempestivamente proposte; mai potrà riceverne pregiudizio.

Tuttavia, quest’ampliamento della latitudine soggettiva del giudicato, nei soli limiti dell’eventum litis (in utilibus, sed non in damnosis), è a propria volta subiettivamente circoscritta da ambedue i lati: è il condebitore solidale, che non sia stato parte di altro processo contro il creditore, a poter opporre a quest’ultimo il giudicato di accertamento negativo dell’obbligazione aliunde formatosi, salvo che si fondi su ragioni personali al condebitore assolto; non potrà invece opporlo ad altro condebitore che agisca in via di regresso colui che pure, in separato processo con il creditore, sia riuscito vittorioso, facendo accertare l’inesistenza del credito (ancorché per ragioni non personali).

Il testo del secondo comma dell’art. 1306 c.c. è in proposito chiarissimo (“Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore”) e la sua natura di norma eccezionale impedisce ogni estensione della sua sfera applicativa, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo.

Quando invece ciascun condebitore solidale abbia preso parte al processo, unitario o separato che sia, e nei suoi confronti siasi formato un giudicato con l’unico creditore, l’autorità di questo opererà pleno iureinter pauciores però, cioè nei soli rapporti con i soggetti che di quel processo furono parte, e così anche verso gli eventuali condebitori convenuti dal creditore o altrimenti chiamati in causa, anche senza esercitare il regresso in quella sede, ma al solo scopo di render loro opponibile l’accertamento intervenuto sull’obbligazione principale.

5. – Questi principii sono stati correttamente applicati nella prima parte della pronuncia in commento, la quale ha notato come le regole della solidarietà prevalgano nei rapporti con il creditore, non necessariamente nei rapporti interni fra condebitori.

La solidarietà serve a rafforzare la posizione del creditore(12), mentre lascia inalterati i rapporti fra condebitori, che rimarranno soggetti tra loro alle consuete norme sull’efficacia soggettiva del giudicato e, innanzitutto, all’art. 2909 c.c., senza alcuna reciproca “riflessione” dei divergenti giudicati che ciascuno di loro abbia ottenuto nei confronti del creditore.

Ed è parimenti chiaro e netto il principio per cui dell’exceptio iudicati in utilibus, di cui al 2° co. dell’art. 1306 c.c., può giovarsi soltanto il condebitore solidale estraneo al processo vittoriosamente concluso da altro condebitore nei confronti del creditore, purché le ragioni poste a base della pronuncia di accertamento negativo del credito, o di riduzione quantitativa di questo, ineriscano all’unica fattispecie costitutiva e non a lui solo pertengano(13).

Che si tratti, inoltre, di eccezione in senso stretto(14), corrispondente a un diritto potestativo che solo il condebitore extraneus può (e ha l’onere di) far tempestivamente valere, secondo le cadenze proprie di ciascun modulo processuale (e così, normalmente, nell’atto difensivo depositato dal convenuto, a pena di decadenza, entro termine perentorio anteriore alla prima udienza), non par revocabile in dubbio, secondo la lettera stessa della norma suddetta, in deroga al normale regime di rilevabilità del giudicato esterno anche d’ufficio e in ragione di valutazioni utilitaristiche dei vantaggi rivenienti dal precedente giudicato inter pauciores, che all’esclusiva autonomia del terzo condebitore eccipiente posson restare affidate. L’estensione del giudicato ai terzi secundum eventum litis non può mai prescindere da un’iniziativa della parte che da esso intenda trarre beneficio, previamente valutandone gli effetti.

6. – Quando, però, il coobbligato abbia subìto un giudicato sfavorevole, sarà questo a far stato nei rapporti di lui con il creditore, non potendo egli più giovarsi della sentenza assolutoria, viceversa e aliunde ottenuta da altro condebitore di lui più abile e fortunato(15).

Finché il rapporto sostanziale onde sgorga il condebito solidale rimanga intatto e illibato, perché non lambito né trasformato dalla forza del giudicato (quod facit de albo nigrum), l’efficacia in utilibus potrà venire invocata. Quando anche uno solo dei correlati legami subiettivi propri della solidarietà che, gemmando da unitario rapporto sostanziale o da plurimi rapporti connessi per interdipendenza, sia coperto dall’irretrattabilità della res iudicata, l’art. 1306, 2° co., c.c. non avrà più modo né occasione di operare e il condebitore condannato altro non potrà fare che soddisfare l’obbligazione verso il creditore, per come determinata in sentenza, salvo rivalersi in regresso e pro quota verso gli altri condebitori.

I quali ultimi, a lor volta, non potranno opporre al condebitore solidale in regresso, che abbia frattanto pagato il creditore (tanto più se in forza di pronuncia divenuta irrevocabile)(16), il giudicato assolutorio ch’essi abbiano separatamente conseguito, restando questo res inter alios e non valendo ex se a esonerarli dall’obbligazione di regresso verso il più sfortunato solvens, nonostante la miglior sorte da loro attinta, ma in vicenda che resta autonoma e, così, inopponibile al suddetto solvens, proprio in ragione dei limiti soggettivi dell’efficacia in utilibus, che l’art. 1306, comma 2°, c.c. tratteggia e fa operare nei soli confronti del creditore, mai verso altri coobbligati, agenti in regresso.

7. – Tolto il vano dall’azione di regresso tra condebitori, cioè i distinti giudicati intercorsi nei rispettivi rapporti con il creditore (da trattare alla stregua di “inutil precauzione” per ciascun coobbligato ai fini del regresso interno), resta da comprender quel che accada in seno al giudizio su questo vertente.

La seconda massima (non ufficiale), estratta dalla pronuncia in commento, s’occupa appunto degli oneri inerenti a tale azione di regresso, ma li declina in guise che ci paiono non proprio esatte e oltremodo severe per il condebitore agente in regresso, facendole seguire ad affermazione, anch’essa imprecisa, circa un reciproco annullamento dei contrapposti giudicati che tale, come veduto, non è, dovendosi parlare semplicemente d’indifferenza e di completa inefficacia degli autonomi giudicati contra creditorem nei rapporti interni tra coobbligati.

Il passaggio in sentenza è il seguente: “la mera deduzione da parte del [condebitore solidale] di avere riportato una condanna e di avere pagato il debito non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare la domanda di rimborso proposta nei confronti dell’altro [condebitore solidale], ove questi possa opporre una sentenza di assoluzione dallo stesso debito”. Dove pare assegnarsi al giudicato assolutorio, pur dopo la proclamata inefficacia de iure a paralizzare il regresso per inapplicabilità del 2° co dell’art. 1306 c.c. al condebitore astretto a pagare, una sorta di presunzione de facto et iuris tantum a vantaggio del condebitore separatamente assolto: presunzione che il solvens sarebbe chiamato a vincere, allegando e provando che il debito andava inevitabilmente pagato e che l’assoluzione conseguita dal convenuto in regresso, nella causa intercorsa con il creditore, fu dovuta al caso e ad error in iudicando.

Par quasi tornare, in filigrana, una remota concezione della sentenza e del giudicato distillante presunzioni di verità, che in controluce si coglie ed è rinverdita, sia pur ad altri fini, in recente giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte(17). Se però il giudicato è, in grazia del suo potere conformativo, “legge del caso concreto”(18), tale nomos vale solo tra coloro che al giudicato vadano soggetti, giusta le limitazioni soggettive fissate nell’art. 2909 c.c. e con le eccezionali estensioni previste da norme speciali o da peculiari conformazioni dei rapporti, legati da nessi di pregiudizialità-dipendenza di carattere permanente.

Una volta esclusa ogni efficacia quoad subiectos del giudicato nei rapporti tra condebitori solidali, stante l’inapplicabilità a questi del secondo comma dell’art. 1306 c.c., non è invero possibile assegnare ad esso effetti di alcun genere, neppure al fine di creare artificiose praesumptiones, sia pure iuris tantum, che condizionino il nuovo giudizio vertente sul regresso tra condebitori solidali. Nel quale si ripartirà, semplicemente e per così dire, da zero, svincolati da ogni efficacia di precedenti autonomi giudicati, in utilibus vel in damnosis: con le consuete regole in materia di allegazioni e di riparto degli oneri probatorii in relazione alla natura del rapporto giuridico dal quale sorgeva il credito soddisfatto dal solvens (che tamen coactus voluit), non rispetto a rapporti diversi, come pare esigere impropriamente la sentenza in commento, nella parte in cui evoca questioni interne al rapporto (in quel caso) sociale tra condebitori, pleonastiche e ultronee rispetto all’unico oggetto della domanda di regresso, fondando su quelle, in via di rettifica delle motivazioni dei giudici di merito, il rigetto di tale domanda mercé la regola sussidiaria dell’onere della prova, così sostituendo a una fictio giudiziale, erroneamente basata sulla pretesa efficacia del giudicato assolutorio, una fictio giuridica, cui mette capo l’applicazione, de residuo e in sede decisoria, dell’art. 2697 c.c. Talché la sentenza della Corte pare esser, più che di correzione della motivazione, di accoglimento del ricorso, con rigetto della domanda nel merito in via di pronuncia sostitutiva illico et immediate.

Sennonché, gli oneri di allegazione e di prova del coobbligato attore in regresso non possono che inerire al credito da lui soddisfatto e alla fonte di questo, essendo il diritto di regresso riconosciuto per legge (almeno pro quota se non per l’intero, a seconda del genere di solidarietà, cioè a interesse comune, come nel caso di coautori di atto illecito, od unisoggettivo, come nel caso del fideiussore) e potendo tale diritto esser negato soltanto accertando l’inesistenza del debito, pur coattivamente soddisfatto dal coobbligato, o che esso sia altrimenti impedito, modificato od estinto da altre ragioni, eventualmente anche interne al rapporto tra condebitori solidali (purché, in tale ultima ipotesi, anteriori all’intervenuto pagamento, che del regresso è elemento costitutivo, e conoscibili dal solvens con l’uso dell’ordinaria diligenza).

Accertamenti questi che, rimanendo del tutto svincolati dai giudicati pregressi, andranno condotti secondo le regole generali e così, in linea di massima:

trattandosi di responsabilità contrattuale o di responsabilità da “contatto sociale” (come usa dirsi nella contemporanea vulgata), graverà sul solvens che agisca in regresso l’onere di allegazione e di prova della fonte costitutiva del credito e del pagamento avvenuto a favore del creditore, mentre il condebitore convenuto in regresso avrà l’onere di allegare e provare la non imputabilità dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. (con alcune varianti in particolari ipotesi: v., ad es., l’art. 1952 c.c. sul regresso del fideiussore);

quando invece la fonte genetica abbia natura aquiliana, ogni onere incomberà, di regola, sul condebitore che agisca in regresso, salve le ipotesi di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta contemplate dall’ordinamento.

Già da tempo la stessa Suprema Corte ha chiarito che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell’adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell’adempimento e non anche se si tratta di fatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni del coobbligato che ha pagato(19). L’accertamento sulla sussistenza o meno del debito verso il creditore comune dev’essere condotto al momento dell’effettuato pagamento dacché, a norma dell’art. 1299 c.c., il condebitore in solido, che ha pagato l’intero debito, può agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati per la loro quota (o per l’intero, quando si tratti di solidarietà dipendente o di responsabili esclusivi dell’illecito).

Il diritto di regresso, a differenza della surrogazione, spetta al solvens per il solo fatto di avere pagato un debito anche altrui, purché tale pagamento rivesta il requisito dell’utilità oggettiva per gli altri condebitori e sempre che si tratti di pagamento valido ed efficace, a fronte di una pretesa non manifestamente infondata o agevolmente contestabile, senza alcuna necessità per l’attore in regresso di “dedurre e dimostrare con i mezzi ordinari (…) l’effettiva inevitabilità del pagamento”, come incongruamente ha concluso la sentenza in epigrafe, facendo del giudicato di condanna a carico del solvens (coartato sine dubio a soddisfare il creditore), forse per malintesa parità di trattamento rispetto al condebitore convenuto in regresso e aliunde assolto, una “inutil precauzione”.


(1) Cass., sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1057, in Corriere giur. 2007, 778, con nota di Baccaglini, Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi storici, e postilla di Consolo, … E pur si muove! Il giusto riparto fra coobbligati solidali torna (per altra via) al centro del sistemaCass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, in Corriere giur. 2008, 1704, con nota di Baccaglini, Si allargano i confini del litisconsorzio necessario nel processo tributario. L’unitarietà dell’accertamento nelle dichiarazioni dei redditi ai fini ilor e irpef è imposta anche sul piano processuale

(2) V., per tutti, Di Majo, Obbligazioni solidali, in Enc. dir., XXIX, Milano 1979, 307; Busnelli, Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma 1990. 

(3) V. Consolo, Il cumulo condizionale di domande, II, Padova 1985, 814 ss. e 824 ss., anche in nota 224. Per un ripensamento, almeno de iure condendo, v. però Id., Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova 2012, 98 ss. 

(4) V. Cass. 9 marzo 1988, nn. 2355 e 2361, in Corriere giur. 1988, 373, con nota di V. Carbone, Solidarietà e scindibilità: un altro tabù cadutoCass.13 marzo 1996, n. 2056;Cass. 22 giugno 1990, n. 6278, inForo it. 1992, I, 1892; Cass., sez. un., 9 giugno 1992, n. 7068. In dottrina v. Sassani, Coobbligati solidali e giudizio d’appello, in Riv. dir. proc. 1978, 768 ss.; Menchini, Il processo litisconsortile, I, Milano 1993, 549 ss.; G.F. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano 2005, 377; Consolo, Le impugnazioni, cit., 115 ss.; nonché, si vis, Tedoldi, Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni (Nota a Cass. 16 febbraio 2012, n. 2227 Cass. 13 marzo 2012, n. 3969), in Riv. dir. proc. 2013, 1200 ss. 

(5) Cass. 12 dicembre 2006, n. 26420; Cass. 17 novembre2005, n. 23317

(6) Cass. 14 dicembre 2006, n. 26852; Cass. 6 luglio2001, n. 9210

(7) Cass. 7 febbraio 2000, n. 1322

(8) V. amplius Baccaglini, Profili processuali della solidarietà dalla prospettiva dell’azione di regresso, Padova 2012, 37 ss., 83 ss. e spec. 225 ss.; Gambineri, Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali, Milano 2012, 116 ss.; Id., Obbligazione solidale e impugnazione incidentale tardiva, in Foro it. 2012, I, 2489; Corea, Obbligazioni solidali e giusto processo, Napoli 2012, 111 ss. 

(9) Baccaglini, op. ult. cit., 11 ss. 

(10) Come ben spiega Baccaglini, op. cit., spec. 51 ss., ricordando anche l’art. 144 del progetto italo-francese sulle obbligazioni del 1927, sul quale v. Alpa, Chiodi, Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Milano 2007, spec. 396 e Rotondi, Per un progetto italo-francese delle obbligazioni, in Riv. dir. comm. 1926, 415 ss. 

(11) V. l’ampia e documentata discussione di questi problemi di conflitto teorico o semi-pratico tra giudicati in Baccaglini, op. cit., 115 ss., dove ulteriori riferimenti. 

(12) V., ex plurimisCass. 16 febbraio 2012, n. 2227, in questa Rivista 2013, 1200, con nota (in altra parte) critica di Tedoldi, Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni, cit.: “La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali”. 

(13) Basti ricordare, tra moltissime e proprio in materia tributaria, Cass. 8 gennaio 2013, n. 276: “Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306, comma 2°, c.c. in tema di obbligazioni solidali, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte, sia in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, sia invocando il giudicato sopravvenuto al ricorso nel giudizio promosso avverso l’avviso di liquidazione, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”; analogamente Cass. 25 febbraio 2011, n. 4641, in Giur. it. 2011, 2425, con nota di Picciaredda, Estensione in utilibus del giudicato favorevole ex art. 1306, 2° comma, c.c., in tema di solidarietà tributaria, nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al giudizio

(14) V. Baccaglini, op. cit., 164 ss., dove ulteriori richiami a dottrina e giurisprudenza unanimi: v., per tutte e sempre in materia tributaria, Cass. 3 febbraio 2006, n. 2383, secondo cui la richiesta di estensione, ai sensi dell’art. 1306, comma 2°, c.c., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale (nella specie, nel presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituto d’imposta e sostituito), avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile; né l’esistenza in tali termini del giudicato è rilevabile d’ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole, e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene ai sensi del cit. art. 1306, comma 2°, c.c. 

(15) V., ancor qui tra moltissime, Cass. 11 aprile2011, n. 8169: “In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato; pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti; a tale proposito, si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)”. 

(16) V. Cass., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 32/SU, in Foro it. 1999, I, 1199 e in Contratti 1999, 882, con nota di Tucci, Regresso del condebitore solidale ed eccezioni opponibili

(17) Anche nell’(inversione dell’)onus probandi, addossato a chi, soccombente in prime cure, si faccia appellante (Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033, in Foro it. 2013, I, 819 e in Giur. it. 2013, 2593, sulla scia diCass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, in questa Rivista 2006, 1397, con nota di R. Poli, L’oggetto del giudizio di appello, in Foro it. 2006, I, 1433, con nota critica di Balena, Oriani, Proto Pisani, Rascio,Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite; e in Corriere giur. 2006, 1083, con nota di Parisi, Oggetto dell’appello, onere della prova e principio di acquisizione processuale al vaglio delle sezioni unite: “essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l’appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere, in base ai principî, respinto, con conseguente conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale”); nonché in materia di sospensione facoltativa ex art. 337, 2° co., c.p.c., quando sia stata emessa pronuncia sul rapporto pregiudiziale ancor non passata in giudicato (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in questa Rivista 2013, 683, con nota critica di Menchini, Le sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince; in Corriere giur. 2012, 1322, con nota di Zuffi, Le sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata; in Giur. it. 2012, 2601, con nota di D’Alessandro, Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra art. 295 e 337 c.p.c.: much ado about nothing?; e in Fam. e dir. 2013, 450, con nota di Vanz, Azione di stato e petizione d’eredità: rapporto di pregiudizialità e sospensione necessaria del processo tra antichi dubbi e nuovi principi), soprattutto dove si afferma che “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”). 

(18) “L’essenza del giudicato è costituita da un comando o precetto, il quale rende certa la situazione giuridica concreta. Il giudicato non deve essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi nemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativi. La conseguenza è che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell’interpretazione delle norme che non alla stregua dell’interpretazione dei negozi e degli atti giuridici”: così Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 226/SU, in Foro it. 2001, I, 2810, con nota di Iozzo, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (anche di legittimità); e in Corriere giur. 2001, 1462, con nota di Fittipaldi, Preclusioni processuali e giudicato esterno: verso un disimpegno della cassazione dalla teorica dell’“eccezione”?

(19) Cass., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 32/SU cit.; v. anche Cass. 1° marzo 1994, n. 2011, in Giust. civ. 1995, I, 1352. 


Autore: Prof. avv. Alberto Maria Tedoldi

Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti. È stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella. Ha conseguito nel 1996, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile. Nel 2002 ha superato il concorso di ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.

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