Franchising e concessione di vendita: diritti dei terzi

Carlo Berti, Franchising e concessione di vendita: diritti dei terzi, in Contratti, 1996, 1, 52

Trib. Crema, 23 novembre 1994

Franchising e concessione di vendita: diritti dei terzi


Sommario: Franchising e concessione di vendita – Affidamento dei consumatori. Tutela – Conclusione

L’argomento trattato dall’ordinanza in commento stimola molteplici interessi e suggestioni, censendo, da un lato, il sempre più attuale tema della natura dei rapporti tra società di importazione e distribuzione di autoveicoli (le c.d. concedenti) e concessionarie degli stessi (1), dall’altro, le ripercussioni che tali rapporti sortiscono, con riguardo ai c.d. terzi acquirenti (2).

Banale è il caso: l’acquirente di una autovettura presso una locale concessionaria, ottenutone il possesso, chiede la emissione di provvedimento d’urgenza il quale imponga alla Società concedente la consegna della carta di circolazione del veicolo in questione, lamentando come sine titulo la detenzione della stessa da parte di quest’ultima società. Questa, a sua volta, si oppone alla richiesta altrui, deducendo, a fronte della dimostrata mancata corresponsione, in suo favore, da parte della concessionaria, del prezzo dell’autovettura pagato dal ricorrente, l’esistenza nel contratto, denominato «di concessione di vendita» e sottoscritto da società «madre» e concessionaria, di una clausola di riserva delle proprietà, a favore della prima, delle autovetture negoziate dalla seconda, fino, appunto, all’integrale pagamento del prezzo da parte del concessionario. Inoltre, a sostegno della posizione assunta, la società resistente evidenzia la terzietà dell’acquirente rispetto ai rapporti tra concedente e concessionaria e la, conseguente, insussistenza in capo allo stesso, di «interesse» giuridicamente rilevante alcuno ad ottenere la chiesta consegna.

L’estensore dell’ordinanza in esame ribadisce, anche in sede di reclamo, la fondatezza della domanda formulata dall’acquirente.

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Ed a tanto addiviene, al di là della ovvia applicazione, nel caso specifico, della disciplina dell’acquisto di beni mobili a non domino, trattandosi di veicolo non ancora immatricolato (3), attraverso una adeguata lettura e valorizzazione sia del modello contrattuale adottato dalla società concedente onde predeterminare in modo uniforme i suoi rapporti con le sue «tante» società figlie, sia delle concrete modalità ed effettive prassi (negoziali e non) con cui i suddetti rapporti vengono ad attuarsi e vengono «percepiti» (anche) dai «terzi».

Franchising e concessione di vendita

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare come la necessità di valutare l’effettiva natura dei rapporti contrattuali in essere tra le parti, al di là del mero nomen iuris dalle stesse adottato, abbia indotto l’estensore della ordinanza in esame ad accentuare la propria attenzione su due dei «tipi» negoziali appartenenti alla «famiglia» dei contratti di distribuzione, i quali meglio degli altri si attagliavano alla fattispecie in esame: franchising e concessione di vendita (4). Ed a qualificare, nel caso di specie, il rapporto in essere tra le parti come concreta espressione del «tipo» contrattuale franchising. Laddove questo, rispetto a quello, risulta caratterizzato, da un lato, da un particolarmente accentuato potere di intromissione ed ingerenza della società concedente il bene (latamente inteso) poi commercializzato dalla concessionaria, con riguardo alla attività svolta da quest’ultimo soggetto, e, d’altro lato, da una correlativa accentuazione dello stato di soggezione del concessionario alle direttive impostegli dalla società concedente con riguardo alle concrete modalità con cui l’attività commerciale del primo dovrà effettivamente articolarsi (5).

Tanto viene ottenuto attraverso l’adozione, da parte della società concedente (rectius: franchisor), di una uniforme tipologia contrattuale, alla quale i singoli concessionari (rectius: franchisee) sono tenuti ad aderire, in modo tale che l’intera organizzazione commerciale, tecnica ed amministrativa del concessionario corrisponda in toto, ed è questa l’essenza del franchising, alle indicazioni fornitegli dalla società concedente. Tutto ciò viene posto in essere al fine di ottenere una rete omogenea di distribuzione, caratterizzata, cioè, da un’elevata uniformità di immagine. Ai vari membri di questa rete, pur composta da imprenditori giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, i consumatori potranno così riferirsi indistintamente in termini di aspettative, più o meno allo stesso modo di come avverrebbe nel caso di tante filiali di una medesima impresa (6).

Affidamento dei consumatori. Tutela

Quanto al secondo aspetto, poi, e conseguentemente, se l’analisi del «mero» dato letterale del contratto fra concedente e concessionario d’automobile (meglio, peraltro, sarebbe dire, tra franchisor e franchisee), induce a ritenere sussistente un franchising, dall’analisi degli oggettivi effetti che l’adesione del concedente al citato modello negoziale sortiscono nelle determinazioni del consumatore, scaturiscono diverse conseguenze.

Innanzitutto, la incolpevolmente sorta opinione di contrattare con una mera «appendice» della società madre, e non, quindi, con un soggetto di diritto distinto da quella, induce a ritenere in buona fede l’acquirente dell’autovettura circa la provenienza del bene consegnatogli dall’effettivo proprietario della stessa, una volta ottenutone il possesso dalla società concessionaria (7).

Logico effetto dell’accertata buona fede in capo la possessore è il riconoscimento (arg. ex artt. 1153 ss. Codice civile), allo stesso, della qualifica di proprietario a titolo originario della vettura della quale ha ottenuto il possesso, nonché, e conseguentemente, della legittimazione a ripetere i documenti identificativi del bene consegnatogli da eventuali terzi soggetti oramai non più titolati ad una loro detenzione (8).

Inoltre, ed in ogni caso, ed è questo l’aspetto che in questa sede maggiormente ci interessa, l’apparente identità tra società concedente e concessionaria, consapevolmente ottenuta tramite l’adozione dei poc’anzi censiti modelli contrattuali, nonché della loro uniforme applicazione (9), induce a ritenere generato un incolpevole affidamento, in capo ai terzi acquirenti, in ordine ad una situazione così artificiosamente ottenuta (10).

Affidamento incolpevole che, ad opinione dell’estensore della commentata ordinanza, merita tutela anche ove, in suo presidio, risultasse incompatibile la in precedenza enunciata disciplina dell’acquisto a non domino.

Torna, pertanto, utile il riferimento, nel caso di specie, alla figura della responsabilità da «contatto sociale», in relazione alla tutela del legittimo ed incolpevole affidamento anche a beneficio di chi non risulta contrattualmente vincolato al responsabile del generato affidamento e non può, pertanto utilizzare, a suo favore, gli strumenti di tutela negoziale (11). Ed alla, conseguente, utilizzazione dell’istituto della responsabilità extracontrattuale come idoneo strumento di tutela a favore di chi lamenti (anche) danni da lesione da incolpevole affidamento ingenerato (12). Ed alla ulteriormente conseguente utilizzazione dell’istituto del risarcimento del danno in forma specifica(13), consistente, nella concreta fattispecie censita dall’ordinanza in commento, nella consegna della documentazione relativa all’autovettura già in possesso del terzo.

Tanto al fine di ripristinare quella situazione di apparente identità tra invero diversi interlocutori, (id est: concedente e concessionario), alla cui realizzazione il destinatario dell’ordine di consegna aveva contribuito con il proprio precedente contegno, ne aveva per di più beneficiato, ed aveva, in seguito, alterato opponendosi alle pretese del terzo in buona fede.

Conclusione

Ma una approfondita analisi sia della effettiva disciplina contrattuale vincolante i soggetti in questa coinvolti – id est: società concedente – concessionario e terzo acquirente -, sia del loro concreto atteggiarsi, non solo permette di delineare gli strumenti di tutela posti dal nostro ordinamento a presidio del terzo acquirente, bensì anche quelli offerti a tutela del singolo concessionario nei confronti della casa madre concedente, qualora, al di là della mera qualificazione giuridica data dalle parti all’accordo dalle stesse sottoscritto, lo stesso, in concreto, assuma sostanza non già di un contratto di concessione di vendita, bensì, come è avvenuto nella ipotesi censita dell’ordinanza in commento, di un contratto di franchising (14).

Il rappresentato problema di qualificazione giuridica dei rapporti passati tra casa madre concedente e concessionario (rectius: tra franchisor e franchisee) assume, infatti, particolare rilievo soprattutto nella ipotesi in cui la prima, anche avvalendosi della relativa facoltà, negozialmente riconosciutale, receda dal contratto denominato di concessione di vendita, senza che il concessionario si veda riconosciuto alcuno di quei benefici al contrario previsto nella ipotesi di termination del contratto di franchising (15).

È lecito, pertanto, esigere rigorose ed approfondite disamine dei contenuti di accordi solo formalmente qualificabili come di «concessione di vendita», al fine di ricondurre gli stessi nel più pertinente alveo del franchising, anche qualora chi reclami una corretta qualificazione dei rapporti negoziali, con riguardo ai contratti di distribuzione, assuma le vesti, non già come nel caso di specie, di terzo acquirente, bensì di concessionario (in realtà) franchisee (16).

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(1) In argomento cfr. Vaccà, I rapporti industria-distribuzione nei mercati dei beni di consumo, Milano, 1963; Sordelli, I contratti di distribuzione: descrizione dei fenomeni e problemi concorrenziali, in Riv. dir. ind., 1973, 365 ss.; Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; Cagnasso, La concessione di vendita. Problemi di qualificazione, Milano, 1983; Bortolotti, voce «Concessione di vendita (contratto di)», in Noviss. Dig. it., Appendice, II, Torino, 1981; Baldassari, I contratti di distribuzione, Padova, 1989; Cartella, voce «Concessione di vendita», in Diz. dir. priv., a cura di Natalino Irti, Milano, 1981; nonché, dello stesso Autore, voce «Concessione di vendita», in Diz. comm. e industr., a cura di Ugo Carnevali, Milano, 1981; Cagnasso-Irrera, Concessione di vendita, merchandising, catering, Milano, 1993; Baldassari, I contratti di distribuzione, in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, in Trattato diretto da Galgano, Torino, 1995, 1999 ss.

(2) In ordine ai rapporti consumatori-Società di distribuzione, ed agli strumenti di tutela di cui quelli godono nei confronti di questa, si veda Alpa, Diritto privato dei consumi, Bologna, 1986; Menicucci, Vendita a catena di autoveicoli e azione surrogatoria, in Foro pad., 1989, I, 402 ss.; Lanzillo, Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in Contratto ed Impresa, 1985, 309 ss.; Frignani, Il franchising, Torino, 1991, 129 ss.

(3) Sul punto la giurisprudenza è prevalentemente orientata in tal senso: si veda Cass. 5 agosto 1977, n. 3537, in Giust. civ. mass., 1977, c. 1419 ss.; Trib. Vicenza, 10 giugno 1986, in Fallimento, 1987, 210 ss.; da ultimoCass. 26 febbraio 1993, n. 2445, in Foro it., 1993, I, 1868 ss., laddove, per l’appunto, si afferma che «la circolazione dei beni mobili iscrivibili in pubblici registri, ma non effettivamente iscritti, è soggetta alla disciplina relativa ai beni mobili comuni».

(4) In materia, si segnalano, oltre alle opere indicate sub 1, i seguenti elaborati: Frignani, Factoring, leasing, franchising, ventur capital, concorrenza, Torino, 1987; Bussani-Cendon, I Contratti nuovi, Milano, 1989, 401 ss.; Frignani, Il Franchising, Torino, 1990; Baldassari, I contratti di distribuzione, cit., 2157 ss.; De Nova, voce «Franchising», in Digesto comm., VI, Torino, 1991, 304 ss.; Fauceglia, Il Franchising. Profili sistematici e contrattuali, Milano, 1989; Marasco, Il Franchising, Milano, 1988; Zanelli, Il Franchising nella tipologia delle concessioni tra imprese, in AA.VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale. Profili comparatistici, Milano, 1978; dello stesso Autore, vedasi Il Franchising, in Trattato di dir. priv., diretto da P. Rescigno, XI, Torino, 1984.

(5) Ai sensi dell’art. 1, n. 3 lett. b, Reg. CEE 4087/88, pubblicato in Bussani-Cendon, op. cit., 499 ss., si intende, infatti, per franchising, l’accordo col quale un’impresa, affiliante, concede ad un’altra, affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, la possibilità di sfruttare un package di diritti di proprietà industriale e intellettuale (relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how e brevetti) allo scopo di commercializzare determinati beni e/o servizi. Una sorta di contratto di concessione di vendita portato alle estreme conseguenze, insomma.

(6) È per questo che si è soliti parlare, nelle ipotesi di contratti di franchising, di «indipendenza nella interdipendenza», Frignani, Factoring, leasing, franchising, op. cit.

(7) Circa i rapporti tra buona fede ed apparenza in materia di possesso, si veda, Falzea, voce «Apparenza», in Enc. Dir., Milano, 1958, 683. Sull’apparenza, in generale, cfr. Cass. 17 marzo 1975, in Foro it., 1975, I, c. 2267 ss.; Moschella, Contributo alla Teoria dell’apparenza giuridica, Milano, 1983, 181 ss.; Sacco, voce «Apparenza», in Digesto, IV ed., Discipline privatistiche, 353 ss.

(8) In coerenza con quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «nel caso di vendite successive della stessa cosa, come nella vendita a catena di un autoveicolo, se uno degli alienati viene meno al suo obbligo di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta, il danno si ripercuote su tutta la serie di trapassi successivi fino all’ultimo» (Cass. 10 marzo 1970, n. 627, in Giur. it. mass., 1970, 171; Cass. 6 agosto 1965, n. 1871, in Giur. it. mass., 1965, 684; Cass. 18 gennaio 1961, n. 68, in Giust. civ., 1961, I, 827 ss.). Sul punto cfr. Rubino, La compravendita, Milano, 1970, 730 ss.; Gardani-Contursi Lisi, La compravendita, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, diretta da Bigiavi, Torino, 1970, 154; Bianca, La Vendita e la permuta, Roma, 1969, 841-843. Vedasi, anche infra, sub nota 11.

(9) Della quale, peraltro, beneficiario sia le società Franchisor che i Franchisee. I primi, in quanto, attraverso una rete capillare di distribuzione riescono a conservare o migliorare la qualità dei propri beni o servizi, della propria immagine, nonché a penetrare meglio sul mercato, senza, tuttavia, addossarsi gli oneri che l’apertura di filiali dipendenti inevitabilmente comporta. I secondi, in quanto possono entrare nel mercato potendo contare sull’avviamento e sulla credibilità di marchi, insegne e, comunque, forme organizzative già collaudate e penetrate in un determinato settore economico. Sul punto è concorde la dottrina citata retro sub 1) e 4).

(10) Sul tema, in generale, vedasi, Ruffolo, La tutela, cit., 341 ss. Con riguardo alla specifica ipotesi del franchising, cfr. Frignani, Il Franchising, cit., 133, secondo il quale «poiché il franchising presuppone … un altro grado di integrazione del franchisee nel sistema predisposto dal franchisor, i terzi possono essere indotti a credere di avere a che fare non con un imprenditore autonomo, bensì con una “filiale” del Franchisor» ed, in ogni caso, in tale ipotesi, «non potrà non essere tutelato l’affidamento dei terzi incolpendi che, considerate le circostanze di fatto, abbiamo ritenuto di aver a che fare con un soggetto costituente una mera diramazione dell’impresa del franchisor».

(11) Se non attraverso un procedimento di ardita fictio iuris. Sul punto, si veda, Ruffolo, La tutela individuale e collettiva del consumatore – Profili di tutela individuale, Milano, 1979, 249 ss. Oppure attraverso una automatica e successiva attribuzione delle garanzie ex empto in capo ad i soggetti che risultano via via proprietari del bene: si vedano, in tal senso, le sentenze citate sub nota 7 nonché, in dottrina, Gorla, La compravendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1937, 120 ss., Mirabelli, Della vendita, in Comm. del cod. civ., Torino, 1960, 733 ss. È stata altresì, prospettata la plausibilità di esperire l’azione surrogatoria: cfr. Greco e Cottino, Vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 161 ss.; De Martini, voce «Evizione», in Noviss. Dig. it., Torino, 1967, 1065 ss.; in giurisprudenza vedasi Trib. Perugia, 1° febbraio 1988, in Foro pad., 1989, p. 400 ss., con nota di Menicucci, Vendita e catena di autoveicoli e azione surrogatoria.

(12) Si veda, in tal senso, riguardo alla tutela del consumatore non contraente (e correlativa responsabilità del produttore) nella ipotesi di danno allo stesso cagionato da prodotto difettoso, Ruffolo, op. cit., 1-54 ed ivi l’ampia bibliografia citata. In giurisprudenza citiamo, tra le tante, due sentenze della Corte di legittimità: Cass. 25 maggio 1964, n. 1270, in Foro it., 1965, I, 2098 ss., in tema di intossicazione alimentare da prodotto avariato venduto in confezione sigillato (nel quale veniva accordata tutela aquiliana sia al consumatore acquirente che al coniuge dello stesso, presumendosi «di fatto» la colpa del produttore); nonché Cass. n. 1696/80, in Giust. civ., 1980, 1914 ss., in materia di responsabilità dell’assemblatore di prodotto finito per danni dallo stesso cagionati al suo utilizzatore finale del prodotto medesimo. Il rappresentato problema risulta, peraltro, allo stato, non più del tutto attuale, alla luce dell’attuazione anche in Italia, in forza del D.P.R. n. 224/88, della Direttiva Comunitaria n. 85/374 in materia di responsabilità del produttore per danni cagionati da prodotti difettosi. Per un primo approccio alla citata disciplina, si segnalano: Alpa, La nuova disciplina della responsabilità del produttore, in Corr. giur., 1988, 781 ss.; Id., L’attrazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto, in Contr. e Impr., 1988, 573 ss.; Ponzanelli, L’attuazione italiana della direttiva CEE sulla responsabilità del produttore, in Corr. giur., 1988, 736 ss.; Alpa, La dottrina sulla responsabilità del produttore; Il rischio di impresa alle soglie del 1992, in Resp. civ. e prev., 1988, 645 ss.; Id., Responsabilità civile e danno, Bologna, 1991, 362; AA.VV., La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano, 1990; Cossu, L’attuazione della Direttiva Comunitaria sulla responsabilità del produttore, Padova, 1990; AA.VV., La responsabilità del produttore, Padova, 1990; Pardolesi e Ponzanelli, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Nuove leggi civ. commentate, 1989, 497 ss.; Carnevali, Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione, in Contratti, 1993, 539 ss.; Silvestroni, Codice civile e responsabilità del produttore, in Riv. dir. comm., 1993, 19 ss.; Franzoni, La responsabilità del produttore di beni di consumo, in Dir. econ. assicurazione, 1993, 3 ss. In giurisprudenza, per una prima applicazione del citato D.P.R., vedasi, Lodo arb., 14 gennaio 1991, Bologna, in Rass. dir. civ., 1992, 649 ss., nonché Trib. Monza, 20 luglio 1993, in Corr. giur., 1993, 456 ss.

(13) Circa il rimedio risarcitorio in forma specifica, vedasi: Montesano, Ripristino di diritti o possessi, risarcimento specifico ed esecuzione specifica in recenti dottrine e sentenze, in Riv. trim. civ., 1991, 1041 ss.; Salvi, voce «Risarcimento del danno», in Enc. dir., Milano, 1989, 1093 ss.; Ebene Cobelli, Risarcimento in forma specifica, in Riv. dir. civ., 1991, II, 485 ss.

(14) In tema di rapporti tra franchising e concessione di vendita, occorre rifarsi agli Autori citati sub. note 1 e 2. Baldassari, op. cit., 2169 ss., sull’argomento, evidenzia come «… nella disamina della struttura dei rapporti di distribuzione mediante franchising … tale fenomeno distributivo se da un lato attribuisce al franchisee il privilegio di produrre o distribuire determinati beni o servizi, dall’altro dà luogo al sorgere, in capo al medesimo, di tutta una serie di obblighi … La struttura stessa dei rapporti di distribuzione attraverso tale tecnica giustifica, infatti, tutta una serie di controlli del franchisor da parte della franchisees, i quali sono tenuti, oltre all’obbligo di pagare un compenso al franchisor, all’ulteriore obbligo di uniformarsi a precise regole di comportamento da questi fissate».

(15) Sull’argomento, ovverosia sulle modalità di «esaurimento» del rapporto contrattuale di franchising nella ipotesi di recesso esercitato dal franchisor, si veda: De Guttry, Il problema della «termination» nel contratto di franchising, in AA.VV., Tipicità ed atipicità nei contratti, Milano, 1981, 73-78; Baldassari, in I contratti di distribuzione, op. cit., 514, rileva come «lo scioglimento del rapporto – di leasing – deve in ogni caso compiersi in modo tale da permettere al franchisee di smaltire le giacenze di magazzino e quindi di consentirgli di continuare a pregiarsi dell’insegna del franchisor sino ad esaurimento delle merci acquistate in costanza di rapporto. Diversamente, si potrebbe infatti configurare una violazione del principio della buona fede nella esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1375 Codice civile, con conseguente responsabilità per danni». Condivide, in buona sostanza, tale impostazione, Frignani, Il Franchising, cit., 110 ss.

(16) Con riferimento alle giacenze di magazzino, la giurisprudenza in tema di franchising ritiene, infatti, che, in osservanza al principio di buona fede, quando lo scioglimento del rapporto non è dovuto a colpa del franchisee, non può gravare su di esso anche il problema di come smaltire le scorte invendute senza più l’ausilio del franchisor. Ne consegue, che, quando lo scioglimento del rapporto non sia avvenuto per colpa del franchisee, quest’ultimo deve poter usufruire di un congruo termine per esaurire le scorte o queste devono essere riacquistate dal franchisor a un prezzo che non dovrebbe essere ovviamente quello storico, ma quello attuale (in tal senso, Frignani, Factoring, franchising, concorrenza, Torino, 1979, 71 ss.; nonché Baldassari, Contratti di distribuzione, cit., 520 ss.). Addirittura, nel caso Sangemini-Schweppes, la Pretura di Roma, in data 11 giugno 1984, ha emesso un provvedimento ex art. 700 Codice procedura civile con cui ha ordinato la prosecuzione forzata di un rapporto di franchising per dieci mesi, termine ritenuto idoneo a consentire alla Sangemini di esaurire le scorte (Pret. Roma, 11 giugno 1984, in Giur. it., 1985, I, 2, 710 ss.). Circa l’applicazione in via analogica delle norme sulla indennità di fine rapporto, prevista per i rapporti di lavoro subordinato, anche ai contratti di Franchising, la giurisprudenza è orientata nel senso negativo (cfr. Pret. Palestrina, 14 febbraio 1987, in Foro pad., 1988, I, 549 ss.; Pret. Firenze 9 novembre 1984, in Frignani, Il Franchising, cit., 385 ss.). Condivide tale impostazione Frignani, Il Franchising, ult. op. cit., 110 ss.


Avvocato Cassazionista e Professore Associato di Diritto Privato, Diritto Civile e Diritto della Comunicazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, sedi di Bologna e Ravenna, dall’A.A. 2002/2003; Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso l’Università degli Studi di Bologna; Docente accreditato in materia di mediazione civile e commerciale e D. Lgs. n. 231/2001. Curatore, coautore e autore di numerosi articoli pubblicati in Riviste di Settore, in materia di diritto commerciale e industriale, antitrust e concorrenza, pubblicità commerciale ed etichettatura dei prodotti, responsabilità civile e di impresa, diritto e responsabilità nel settore societario, bancario e creditizio, diritto della mediazione e dell’arbitrato, nazionale ed internazionale, contratti d’impresa, diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet, ha pubblicato, tra l’altro, le seguenti recenti monografie: Lezioni di diritto dei mass media, Bologna, 2010; Responsabilità amministrativa dell’ente e responsabilità civile dell’Organismo di Vigilanza, Padova, 2012; Accordo amichevole e procedimento di mediazione civile e commerciale, Bologna, 2015.

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