Affermazioni e ripensamenti giurisprudenziali in tema di aggredibilità per debiti personali dei beni del coniuge debitore oggetto di comunione legale

Alberto Mastromatteo, Affermazioni e ripensamenti giurisprudenziali in tema di aggredibilità per debiti personali dei beni del coniuge debitore oggetto di comunione legale, in Il Civilista, Giuffré editore, Marzo 2011.

Affermazioni e ripensamenti giurisprudenziali in tema di aggredibilità per debiti personali dei beni del coniuge debitore oggetto di comunione legale.

La giurisprudenza manifesta le sue incertezze quando i creditori agiscono in esecuzione forzata contro uno dei coniugi per debiti personali, chiedendo soddisfazione su singoli beni o su una massa patrimoniale sui quali insista il regime della comunione legale.

Alberto Mastromatteo, Avvocato in Bologna

IL CASO

Due coniugi in regime di comunione legale acquistano un’unità immobiliare senza che dagli atti risulti che l’acquisto di essa sia avvenuto in proprietà esclusiva ai sensi dell’art. 179, c.c., essendo l’altro coniuge assente al rogito.

A seguito di una sentenza di condanna al pagamento di un debito a carico del marito, il terzo creditore di costui procede in esecuzione col pignoramento della quota indivisa di proprietà del debitore sull’immobile predetto.

Ne scaturisce sia opposizione a latere debitoris, sia opposizione del terzo (altro coniuge) intervenuto per evidenziare l’illegittimità ontologica dell’azione esecutiva del creditore sul cespite oggetto di comunione legale.

PUNTI CONTROVERSI

1. Come opera il meccanismo del coaquisto dei beni acquistati da un singolo coniuge?

2. Quale natura giuridica presenta la comunione e che rapporto sussiste tra comunione legale e comunione ordinaria?

3. Quali modalità deve seguire il creditore in fase di esecuzione forzata per soddisfarsi legittimamente sui beni del coniuge debitore che rientrano in regime di comunione legale?

TRATTAZIONE 

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Sommario1 Una necessaria premessa: il meccanismo del coacquisto dei beni e…, 2 …la natura giuridica della comunione: differenze tra comunione legale e comunione ordinaria., 3 Le modalità di aggressione per debiti personali della quota del coniuge in regime di comunione legale.

1   Una necessaria premessa: il meccanismo del coacquisto dei beni e…

Con la riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 17 maggio 1975, n. 151, il legislatore ha stabilito come regime patrimoniale ordinario tra i coniugi la comunione (per un’approfondita disamina sul tema, ci si permette di rimandare, fra gli altri, al nostro lavoro A. Mastromatteo, La comunione legale: l’oggetto, in Il regime patrimoniale della famiglia, a cura di A. Arceri, M. Bernardini, Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2009, pp. 457-527). Pertanto, in assenza di diversa opzione, esso regola automaticamente lo svolgimento dei loro rapporti patrimoniali.

L’art. 177, lett. a), c.c., dispone che costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio. Ne deriva che, nel caso di acquisto di un coniuge, la titolarità sul bene si estende nell’immediato anche all’altro ex lege, ricadendo in comunione legale.

Di preminente interesse è il tema del meccanismo attraverso cui il coniuge diviene titolare del bene acquistato dal partner.

Secondo una prima opinione (G. Cian – A. Villani, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in N. Dig. It., App., II, Torino, Giappichelli, 1981, p. 164) il coniuge dell’acquirente sarebbe beneficiario di un ritrasferimento pro quota. Questa impostazione pretende il rispetto del principio di relatività del contratto di cui all’art. 1372, c.c., sicché, la possibilità che esso produca, oltre che effetti favorevoli, anche effetti sfavorevoli in capo al coniuge non stipulante induce a ritenere che l’acquisto di costui sia frutto di un ritrasferimento a suo favore, mediante il confluire in comunione della sua quota di credito sull’acquisto compiuto dal coniuge contraente. In altri termini, tale meccanismo riproduce quello che si verifica nel caso di acquisti realizzati dal mandatario senza procura, di cui agli artt. 1705 e ss., c.c. In tale prospettiva, massima è la tutela delle ragioni dei terzi creditori, essendo per contro il coniuge non contraente titolare solo di un diritto di credito.

Altri interpreti ritengono che la contitolarità sul bene acquistato durante il matrimonio sia frutto di un unico trasferimento (P. Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Tomo III, Padova, Cedam, 1992, sub) art. 177, p. 85), così da considerare il coniuge non contraente acquirente diretto ed immediato dal dante causa dell’altro.

La lettura in parola viene rinforzata dalla vecchia formulazione dell’art. 218, c.c., ante riforma del 1975, a tenore del quale «la comunione si opera di diritto anche quando nell’atto di acquisto non ne è fatta menzione. Ciascuno dei coniugi, trattandosi di beni immobili, ha facoltà di far eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari». Nell’opinione di alcuna dottrina tale disposizione sembrava presupporre un coacquisto automatico anche a favore del coniuge non stipulante piuttosto che un ritrasferimento pro quota.

Inoltre, secondo i fautori di questa teorica non si comprende come possano discendere ex lege da un medesimo acquisto, mediante un medesimo atto, effetti diversi a seconda, da un lato, che siano favorevoli o meno e, dall’altro, del soggetto che ne venga investito. In tale prospettiva, si pone in risalto la lettera dell’art. 177, c.c., il quale sarebbe uno dei «casi previsti dalle legge», di cui al cpv. dell’art. 1372, c.c., idonei a derogare alla regola della relatività degli effetti del contratto ivi disciplinata ed in cui, quindi, il contratto produce effetti anche nei riguardi di chi non abbia partecipato alla sua formazione. La particolarità della fattispecie è che l’estensione degli effetti del contratto a chi non sia stipulante è limitata agli acquisti, ma tale scomposizione di effetti non sarebbe una novità interpretativa nel nostro sistema civile, trovando un proprio non dissimile “precedente” normativo nell’art. 1408, comma 2°, c.c., che disciplina la fattispecie della cessione del contratto, in cui il contraente ceduto abbia dichiarato di non liberare il cedente.

Pertanto, secondo tale prospettiva sarebbe massima la tutela del coniuge non stipulante a fronte di un sacrificio imposto alle ragioni dei terzi contraenti. Tuttavia, a nostro parere, sul piano degli effetti si potrebbero tenere distinti quelli sostanziali da quelli processuali nella vicenda scaturente dal contratto in forza del quale l’un coniuge “compie un acquisto”, consentendo l’ingresso automatico in comunione dei beni acquistati singolarmente dai coniugi, ma ritenendo solo quello stipulante legittimato attivo e passivo delle azioni che scaturiscono dalle relative operazioni negoziali.

Una terza tesi, infine, sostiene che la comunione non debba essere intesa come “contitolarità”, ma come “vincolo”, restando la titolarità esclusiva del coniuge acquirente sugli acquisti che cadono in comunione, il quale sarebbe soggetto ad un obbligo nei riguardi dell’altro coniuge pari al 50% del valore dell’investimento (in tal senso, inter alios, cfr. F. Prosperi, Sulla natura della comunione legale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, pp. 123 e ss.).

Tale prospettiva tiene conto della necessità di contemperare le ragioni dei coniugi in comunione legale con le esigenze di sicurezza nei traffici giuridici avvertite in funzione di tutela dei terzi.

2   …la natura giuridica della comunione: differenze tra comunione legale e comunione ordinaria.

Per quanto concerne la natura giuridica della comunione occorre considerare essenzialmente due indirizzi fondamentali.

Secondo i fautori di una prima teoria, detta soggettiva, essa costituirebbe un autonomo soggetto di diritto (Cfr., fra gli altri, V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, Giuffrè, 1995, p. 236 e ss.). Al riguardo, si argomenta dall’art. 180, c.c., che, nel disporre che il potere di amministrazione e di rappresentanza in giudizio per gli atti relativi alla comunione medesima spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente, presupporrebbe l’esistenza di un soggetto da essi diverso; inoltre, dall’indisponibilità della quota del patrimonio comune, deriverebbe la possibilità di accostare questo modello a quello della comunione di tipo germanico, cd. “a mano comune” o a “mani riunite”.

I sostenitori dell’opposta concezione oggettiva criticano le precedenti argomentazioni. Si sostiene, infatti, come la norma citata contenga “un’espressione impropria” (in tal senso, cfr. M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 2a ed., Padova, Cedam 2007, p. 72). Depongono in tal senso sia l’art. 189, c.c., che l’art. 194: la prima norma, infatti, prevede che allo scioglimento della comunione venga effettuata la divisione dei beni fra i coniugi; la seconda norma, invece, disciplina la responsabilità del coniuge per le obbligazioni contratte separatamente, che è prevista sino al valore della quota, anche se soltanto in via sussidiaria. La lettura coordinata delle due norme lascia propendere per una situazione di contitolarità sui beni coniugali e non per l’esistenza di un autonomo soggetto di diritto.

In tale prospettiva, la comunione legale instaurerebbe solo un vincolo sul bene, del quale resta comunque titolare esclusivo il coniuge che lo ha acquistato. Tuttavia, l’altro partner matura sul bene medesimo vari diritti (di godimento, di amministrazione e di controllo). Inoltre, allo scioglimento della comunione, il consorte non proprietario ha il diritto di conseguire la sua quota sul predetto bene.

Invero, le norme che regolano il regime legale ricollegano diritti e obblighi alla sfera giuridica dei coniugi e non ad un soggetto da essi distinto. Inoltre, l’argomento che prende le mosse dalla indisponibilità della quota non è sufficiente ad identificare il regime legale con la comunione “a mano comune”, poiché la predetta indisponibilità della quota del singolo coniuge non trova giustificazione nel fatto che il relativo potere di disposizione spetti ad un organo della comunione, ma perché si tratta di una comunione che deve necessariamente intercorrere tra i coniugi.

Prendendo le mosse dalla teoria oggettiva sulla natura della comunione legale, parte della dottrina (cfr., ex ceteris, P. Di Martino, La comunione legale tra coniugi: l’oggetto, in G. Bonilini, G. Cattaneo, Il diritto di famiglia. II. Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Utet, 2007, pp. 64 e ss.) presuppone la contitolarità tra i coniugi sul patrimonio comune. Tale presunzione, però, che è la caratteristica che consente di accostare il detto regime alla comunione ordinaria (anche se la tendenza dottrinale è quella di considerare convergenti piuttosto la disciplina della comunione legale e di quella ereditaria), non deve portare a confondere il nostro l’istituto con quello di cui agli artt. 1100 e ss., sussistendo fra essi molteplici differenze (ad esempio, secondo Cass., 7 marzo 2006, n. 4890, in Dir. & Giust., 2006, p. 1944, «la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto al quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune» con il consenso dell’altro coniuge, qualora si tratti di atto di straordinaria amministrazione, in forza dell’art. 180, c.c.).

In primo luogo, la comunione ordinaria può trovare origine sia nella legge che in una convenzione, per contro essendo fonte di quella legale solo la legge.

In secondo luogo, la comunione ordinaria ammette la possibilità che i comunisti abbiano quote diseguali, quella legale presuppone, invece, la loro equivalenza, ciò che si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 194 e 210, c.c., che dispongono, rispettivamente, che la divisione debba essere effettuata in parti uguali e che la normativa sull’uguaglianza delle quote è inderogabile mediante le convenzioni patrimoniali tra coniugi.

Un’ulteriore differenza attiene ai poteri dei comproprietari, che nella comunione ordinaria possono solo disporre della propria quota e non anche dell’intero bene; diversamente, il coniuge comunista può disporre soltanto dell’intero bene, allorché sussistano i presupposti di cui agli artt. 181, 182 e 183, c.c., e mai della propria quota.

Ancora, i due regimi sono differenti in punto di amministrazione. Gli artt. 1105 e ss, c.c., prevedono che la comunione ordinaria sia amministrata in via congiunta, attraverso una procedura di deliberazione a maggioranza (artt. 1105, comma 2, e 1108, commi 1, 2 e 3, c.c.) o all’unanimità, a seconda del tipo di atti da compiere. Per contro, nella comunione legale l’art. 180, c.c., prevede l’amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria gestione (comma 1), mentre quella congiunta per quelli di straordinaria amministrazione (comma 2).

L’ultima differenza attiene alla possibilità di chiedere la divisione della comunione ordinaria in ogni tempo ad istanza anche di uno solo dei comproprietari (art. 1111, c.c.), ciò che è escluso per i coniugi in regime di comunione legale, finché questa perduri, essendo tassativamente previsti dalla legge i casi di scioglimento della medesima (art. 191, c.c.).

Ciononostante, la dottrina è tendenzialmente propensa a ritenere applicabili in via residuale le norme della comunione ordinaria, al fine di colmare le lacune di disciplina di quella legale.

Tuttavia, la Corte Costituzionale 17 marzo 1988, n. 311 (in Giur. cost., 1988, I, p. 1299), nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 184, c.c., ha evidenziato che «dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria». Il giudice delle leggi osserva che mentre quest’ultima è «una comunione per quote», l’altra è «una comunione senza quote».

In particolare, a differenza della comunione ordinaria, dove la quota assurge ad elemento strutturale ed è oggetto del diritto individuale dei partecipanti alla comunione (infatti, essa determina la latitudine dei poteri dispositivi dei singoli partecipanti alla res communis), secondo il Giudice delle Leggi nella comunione legale la quota si limita a «stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi ed i loro eredi».

Come corollario di queste considerazioni, la Corte precisa anche che nella comunione legale «i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, comma 2)». Da queste premesse scaturisce un’ulteriore conseguenza, cioè che, «nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell’altro […] non è un negozio (unilaterale) autorizzativo […] è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio». Talché, la fattispecie disciplinata dall’art. 184, comma 1, cc, «non è tecnicamente un caso di acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di acquisto a domino in base ad un titolo viziato». In forza di tali considerazioni, la Corte reputa legittima la previsione di annullabilità di cui alla norma predetta.

3   Le modalità di aggressione per debiti personali della quota del coniuge in regime di comunione legale.

Ai sensi degli artt. 187 e 188, c.c., i beni della comunione non possono essere aggrediti per il soddisfacimento di debiti contratti prima delle nozze, sia dal singolo che da entrambi i coniugi, e per le obbligazioni che gravano sui beni pervenuti per donazione o successione (per un quadro completo delle tematiche in esame, cfr., inter alios, A. Arceri, La comunione Legale: il regime della responsabilità, in Il regime patrimoniale della famiglia, cit., pp. 729-761).

L’art. 189, c.c., poi, al 1° comma, prevede la responsabilità del coniuge obbligato per i debiti che derivino da atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell’altro coniuge. In realtà, occorre precisare che nel caso in cui tale atto si riveli vantaggioso per la famiglia o funzionale al soddisfacimento dei bisogni di questa, il coniuge che lo abbia realizzato non avrà l’obbligo di ricostituire la comunione legale per l’importo corrispondente ai beni di questa che siano stati aggrediti. Inoltre, sulla sorte delle obbligazioni contratte dal coniuge stipulante per l’acquisto di beni che ricadono in comunione, la dottrina (fra gli altri, E. Quadri, Famiglia e ordinamento civile, Torino, Giappichelli, 1999) e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che esse restino personali del coniuge stipulante, in quanto non si può applicare agli atti di acquisto dei beni che pure ricadano in comunione legale la disciplina propria dell’amministrazione, che è un’attività che ontologicamente riguarda i soli cespiti che sono già soggetti a tale regime (in senso difforme, cfr. Cass., 21 aprile 1993, n. 4666, in Giust. Civ., 1993, I, p. 2679, secondo la quale tali obbligazioni sono riferibili alla comunione, in quanto non sarebbe legittimo che la consistenza del peculio comune si incrementi a discapito di un solo coniuge e dei suoi creditori, i cui crediti non potrebbero trovare soddisfazione se non nei limiti di cui all’art. 189, c.c.).

La disposizione da ultimo citata si riferisce alla quota, che indica il tetto entro cui le pretese creditorie nei confronti del singolo coniuge possono trovare soddisfazione all’interno dei beni in comunione legale. Ora, la quota in commento deve ritenersi inalienabile e inespropriabile, essendo stato, come detto, il regime legale de quo definito una comunione “senza quote” ed essendo, inoltre, difficilmente ipotizzabile che la parte di beni riconducibile alla quota ideale del coniuge non obbligato possa essere aggredita e venduta all’incanto, per il paradossale effetto che ne conseguirebbe e cioè che il coniuge non esecutato si verrebbe a trovare in comunione legale con il terzo aggiudicatario della quota.

Pertanto, si è delineata una prima opinione, secondo cui il limite della “quota” andrebbe riferito ad ogni singolo bene della comunione, analogamente a quanto avviene nella comunione ordinaria, talché il creditore personale del singolo coniuge potrebbe cercare soddisfazione su qualunque dei beni della comunione, ma fino alla metà e mai per l’intero loro valore (in tal senso, G. Grasso, Comunione legale ed espropriazione della quota del coniuge personalmente obbligato, in La comunione legale, a cura di C.M. Bianca, II, Milano, Giuffrè, p. 804. In giurisprudenza, cfr. Trib. Genova, 30 gennaio 1982, in Giur. it., 1982, I, 2, p. 440). In altri termini, il creditore dovrebbe far vendere all’asta la singola quota del bene. La restante quota resterebbe nella comunione legale, ma diverrebbe inaggredibile ad opera dei creditori del coniuge già esecutato.

Per coerenza con tali premesse, consegue che l’esecuzione sui beni della comunione dovrebbe essere realizzata ricorrendo al modello dell’espropriazione dei beni. Sicché, si dovrebbero utilizzare le tre modalità che il codice di procedure civile prevede per liquidare il diritto del contitolare non debitore: mediante separazione in natura, cioè con lo scorporo dal bene aggredito della porzione che deve restituirsi al coniuge non esecutato; mediante la vendita della quota indivisa (venendosi a trovare il coniuge non esecutato in comunione ordinaria con un terzo); mediante la divisione del patrimonio comune, ove il bene sia indivisibile in natura..

Si obietta a tale tesi la dissonanza rispetto alla nozione di “quota” che la Consulta delinea nella pronuncia segnalata retro. Infatti, la tesi in commento, da un lato, sembra presupporre non una contitolarità solidale, bensì una situazione di comproprietà tra i coniugi assimilabile alla comunione ordinaria; dall’altro, essa pare considerare la quota non quale astratta entità di misurazione del valore, bensì quale elemento strutturale della comunione, cioè come se fosse la misura della ripartizione di diritti ed obblighi, nonché il criterio di limitazione dei poteri di disposizione.

Ci si interroga, inoltre, sulla sorte dei beni che residuano una volta che il creditore procedente si sia soddisfatto sui beni in comunione.

Si afferma che ciò che residua rimarrebbe in comunione e non potrebbe essere riaggredito da altri creditori personali del coniuge esecutato. Tuttavia, si obietta che, pur condividendo la considerazione che il bene residuo torni al compendio in comunione legale, così opinando, qualora il pignoramento non sia soggetto a trascrizione, i creditori non sarebbero nella possibilità di individuare quali beni siano già stati oggetto di esecuzione, con la conseguenza che ci si esporrebbe a continue opposizioni.

Altri autori sostengono, invece, che il bene torna al coniuge non esecutato in proprietà esclusiva. Tuttavia, si osserva che per tale via verrebbe privata di contenuto la disposizione di cui all’art. 192, c.c., che dispone l’obbligo di rimborso “alla comunione” del valore dei beni espropriati ai sensi dell’art. 189, comma 2, c.c. Inoltre, si determinerebbe una violazione del principio di tassatività delle ipotesi di scioglimento della comunione legale, seppur relativo ad un singolo bene.

Secondo l’opinione maggioritaria, invece, la nozione di “quota” deve essere riferita non al bene in sé, bensì al valore dello stesso, rectius nei limiti del valore della quota del coniuge obbligato (in tal senso, cfr. ex pluris, T. Arrigo, La nuova responsabilità per le obbligazioni della famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato, diretto da G. Ferrando, II, Bologna, Zanichelli, 2008, pp. 569-570; M. Gionfrida Daino, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, Cedam, 1986, p. 62. In giurisprudenza, cfr. Trib. Prato, 21 novembre 1985, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 824; Trib. Napoli, 6 aprile 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 116). Per tale via, il creditore procedente ha la possibilità di scegliere l’aggressione su uno qualunque tra i beni in comunione, anche per l’intero, senza che il coniuge non stipulante possa in alcun modo opporsi in forza della sua contitolarità sullo stesso e della sua estraneità al negozio da cui sia scaturita l’obbligazione.

Le riflessioni teoriche che scaturiscono da tale impostazione concernono sia il tipo di procedura esecutiva esperibile, sia la tutela che si può concedere al coniuge non debitore (per il caso che il valore del cespite espropriato ecceda il valore della quota del coniuge esecutato).

Sul primo punto, riteniamo si possa aderire all’opzione offerta dalla Corte di Cassazione (2 agosto 1997, n. 7169, in F. it., 1999, I, c. 2589), secondo cui la procedura applicabile al caso è quella disposta per l’aggressione della quota di beni indivisi, di cui all’art. 599, c.p.c.

Sulla questione della tutela da accordare al coniuge non obbligato, si è affermato che il creditore in executiviis possa soddisfarsi solo sulla metà del ricavato della vendita agli incanti, dovendo restituirsi l’altra metà, appunto, al coniuge non obbligato. Tuttavia, si avverte la difficoltà di fornire legittimazione a tale diritto di credito mediante l’art. 192, c.c., limitandosi tale norma a disporre solo un obbligo di rimborso alla comunione da parte del coniuge esecutato; né, pur ritenendo tale diritto di credito esistente, lo si può ritenere privilegiato, dovendosi sempre considerare immanente il principio di par condicio creditorum. Ne consegue che, qualora ci siano altri creditori, il coniuge non esecutato concorre insieme a questi nella distribuzione del residuo.

Nel solco di tale ultima opinione, infine, si inserisce chi ritiene che debba prendersi a base di riferimento la “quota” del coniuge debitore, però che occorra al contempo prendere in considerazione l’intera massa dei beni in comunione e non la quota sul singolo bene (cfr. Cass., Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7640, in Gazz. Giur., 1998, fasc. 36, p. 32). In tale prospettiva, si considera la fattispecie in commento come una situazione di contitolarità di diritti (a differenza della comunione ordinaria), pertanto «il complesso patrimoniale, costituito dall’insieme dei cespiti facenti parte delle categorie indicate nell’art. 177 cod. civ., non è oggetto di un sovraordinato diritto di ciascun coniuge, che differisca dal diritto avente ad oggetto ciascun bene» (in tal senso, cfr. Trib. Reggio Emilia, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, ordinanza 7 ottobre 2009, in www.questionididirittodifamiglia.it, sub) commenti). Tale giudice, inoltre, riporta, aderendovi, le considerazioni della Consulta, n. 311/1988, cit., in particolare postulando che la quota non rappresenta un elemento strutturale dell’istituto. Ne deriva, come visto, l’impossibilità per il coniuge di alienare ad un terzo la sua partecipazione alla comunione legale, sostituendo a sé in essa un terzo estraneo.

Talché, in adesione alle premessa da cui muove la precedente teoria, si osserva che la quota della comunione legale assurge a mera “astratta misura del riparto”, ad elemento ideale di suddivisione del cespite in comunione legale, idoneo a concretizzarsi in un quid solo al momento di scioglimento di questa.

Ne deriva che, oltre che indisponibile da parte del coniuge, la quota sia altresì inespropriabile da parte del creditore personale di questi. Diversamente opinando, verrebbe a riprodursi l’aberrante risultato della sostituzione nella comunione legale del coniuge con un terzo estraneo al rapporto (nel caso, l’aggiudicatario).

Poste tali premesse, si osserva che, alternativamente alla escussione della quota indivisa del bene, il creditore può percorrere la via dell’escussione dell’intero bene, per tale via conseguendo il creditore un ricavato non eccedente la quota della metà spettante al coniuge obbligato (ossia il valore corrispondente alla quota ideale sul bene). Con la conseguenza che all’aberrante risultato evidenziato, si sostituisce la possibilità per il coniuge non esecutato di ottenere per sé l’intero valore corrispondente alla sua quota, che residui dall’esperimento dell’azione esecutiva. Tuttavia, si precisa che, in questo modo, il diritto reale del coniuge non stipulante viene ex abrupto trasformato in diritto di credito e che, quindi, occorre condividere le considerazioni svolte da taluna giurisprudenza (Trib. Prato 21 novembre 1985, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 824, e Trib. Napoli, 6 aprile 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, p. 116, nonché, come obiter dictum, Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7640, cit.), secondo cui occorre seguire «la strada della legittimità del sequestro di uno o più beni della comunione legale, aggrediti per l’intero ai fini della soddisfazione su tutto il loro ricavato, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull’intera massa comune al coniuge debitore». Tale soluzione, se concretamente adottata, sarebbe la sola «in linea con la lettera e la ratio della norma, nel senso che ciascun creditore particolare del coniuge, in regime di comunione legale, può soddisfarsi, in via sussidiaria, sui singoli beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Tuttavia, il valore della quota del coniuge obbligato deve essere calcolato non già per ogni singolo cespite, bensì con riferimento all’intera massa della comunione legale, in maniera che l’azione esecutiva dei creditori particolari, pur svolgendosi su ciascun bene per l’intero, non gravi complessivamente per un ammontare di valore superiore alla metà dell’intero patrimonio in comunione».

 SOLUZIONE AL CASO

aggressione di beni in comunione legale

  • Per evitare di correre il rischio che il giudice dell’esecuzione accolga l’opposizione del coniuge non debitore e non esecutato, occorre aggredire l’intera massa dei beni oggetto di comunione legale. Questa modalità consente di ricostruire nell’interezza la “quota” del coniuge debitore e di far pervenire a buon fine la procedura esecutiva.

procedimento

  • L’azione esecutiva sui beni in comunione legale deve essere esperita ai sensi degli artt. 599 e ss., c.p.c. Peraltro, il limite del «valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato» opera solo in seguito all’opposizione del coniuge non debitore, la quale deve essere necessariamente formulata come domanda di separazione dei beni, ai sensi dell’art. 193, 2º comma, c.c.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Orientamento maggioritario

Trib. Napoli, 6 aprile 1990

Il creditore particolare di uno dei coniugi può soddisfarsi, ai sensi dell’art. 189 c.c., su interi beni della comunione legale e il limite del «valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato» opera solo in seguito all’opposizione del coniuge non debitore, la quale deve essere necessariamente formulata come domanda di separazione dei beni, ai sensi dell’art. 193, 2º comma, c.c.

Trib. Prato, 21 novembre 1985

Il creditore particolare di uno dei coniugi può soddisfarsi su interi beni della comunione legale, nei limiti del valore della quota del coniuge obbligato sull’intera massa comune.

Cass., Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7640

Il creditore particolare di uno dei coniugi può soddisfarsi, ai sensi dell’art. 189 c.c., su interi beni della comunione legale, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull’intera massa comune al coniuge debitore.

Trib. Reggio Emilia, ordinanza 7 ottobre 2009

Per aggredire legittimamente la “quota ideale” spettante al singolo coniuge in regime di comunione legale, occorre che il suo valore sia calcolato non già per ogni singolo cespite, bensì con riferimento all’intera massa della comunione legale, in maniera che l’azione esecutiva dei creditori particolari, pur svolgendosi su ciascun bene per l’intero, non gravi complessivamente per un ammontare di valore superiore alla metà dell’intero patrimonio in comunione.

Orientamento minoritario

Trib. Genova, 30 gennaio 1982

L’azione esecutiva promossa dal creditore personale di un coniuge può colpire qualunque cespite della comunione, ma limitatamente alla quota (la metà) corrispondente al diritto del coniuge obbligato per intero.

Trib. Bari, 18 dicembre 2001

Il creditore personale del coniuge può espropriare non già la quota della comunione legale di pertinenza del debitore, bensì il singolo bene comune, ancorché fino al valore corrispondente alla quota del medesimo.

MECCANISMO DEL COACQUISTO

PRESUPPOSTO

MECCANISMO

CONSEGUENZA

Principio di relatività del contratto

Il coniuge dell’acquirente è beneficiario di un ritrasferimento pro quota

Massima tutela per le ragioni dei terzi creditori; il coniuge non contraente è titolare solo di un diritto di credito

L’art. 177, c.c., è uno dei «casi previsti dalle legge» idonei a derogare alla regola della relatività degli effetti del contratto

Il coniuge dell’acquirente è acquirente diretto ed immediato dal dante causa dell’acquirente

Massima tutela del coniuge non contraente; il terzo creditore “subisce” l’imposizione di un ulteriore contraente

La comunione non deve essere intesa come “contitolarità”, ma come “vincolo”

Il coniuge acquirente è soggetto ad un obbligo nei riguardi dell’altro coniuge pari al 50% del valore dell’investimento

Contemperamento di tutela tra le ragioni dei terzi creditori e quelle del coniuge non acquirente

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 189, c.c.

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.

I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Art. 191, c.c.

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

Art. 599, c.p.c.

Pignoramento

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. 

Autore: Avv. Alberto Mastromatteo

Funzionario Ministeriale, attualmente in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; membro della Commissione per la Ripartizione Fondi per eventi nefasti nel 2012, dell’U.S.R. Emilia-Romagna e di tre Commissioni di Vigilanza al Concorso Docenti 2012. È anche revisore dei conti pubblici MIUR. Ha conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2005. È stato membro del comitato di Redazione della Rivista Questioni di Diritto di Famiglia. Autore di contributi, articoli e note a sentenza in materia civile e amministrativa, ha svolto anche incarichi di docenza in Master ed eventi organizzati per la formazione dei Professionisti dell’area legale e commerciale.

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