Scarcella Alessio, Lottizzazione abusiva e responsabilita’ del notaio: revirement della Cassazione?, Urbanistica e appalti, 2013, 12, 1347
Cass. pen. Sez. III Sentenza, 28 febbraio 2013, n. 15981
D.P.R. 06-06-2001, n. 380, art. 30
c.c. art. 1176
Lottizzazione abusiva e responsabilita’ del notaio: revirement della Cassazione?
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Sommario: La responsabilità del notaio per l’illecito lottizzatorio nella giurisprudenza – Il cambiamento di rotta della Cassazione con la sentenza n. 15981/2013 – Considerazioni conclusive
In un precedente scritto (1), ci eravamo ampiamente soffermati ad analizzare, da un lato, il tema dell’esatta individuazione delle responsabilità e degli obblighi di acquirenti e venditori di terreni o edifici oggetto d’illecita lottizzazione e dall’altro, il delicato tema del rapporto tra “buona fede” dell’acquirente e responsabilità del notaio, quale pubblico ufficiale rogante un atto di compravendita “sospetto” perché relativo ad un’unità immobiliare oggetto di un possibile illecito lottizzatorio. Proprio su quest’ultima questione, nel commentare una decisione della Suprema Corte (2) che si era spinta fino a specificare, peraltro con particolare rigore, i contenuti dei doveri di informazione richiesti dall’ordinaria diligenza, avevamo espresso forti critiche alle soluzioni offerte. Da un lato, per aver inserito tra i doveri d’informazione e conoscenza richiesti all’acquirente per andare esente da responsabilità penale, sia gli obblighi di conoscenza e conoscibilità degli oneri non apparenti che gravano sulla cosa acquistata, richiesti al compratore diligente ove gli stessi non siano stati dichiarati dal venditore in contratto (al fine dell’esperibilità dell’azione civilistica ex art. 1489 c.c.), sia, ancora, l’onere di esaminare la “res” prima dell’acquisto, cui si aggiungeva, ultima ma non meno rilevante, la presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del Piano regolatore generale. Dall’altro, e soprattutto, avevamo criticato l’atteggiamento con cui la Corte non sembrava essersi accontentata di gravare il compratore di detti oneri, essendosi invero spinta anche ad escludere qualsiasi responsabilità del notaio rogante con argomentazioni indubbiamente criticabili. Sul punto, in particolare, in quella decisione la Cassazione aveva discutibilmente affermato che l’onere incombente sul pubblico ufficiale rogante in ordine alle visure ipocatastali e alle iscrizioni pregiudizievoli relative all’immobile oggetto dell’atto di compravendita nonché alla capacità legale delle parti contrattuali “non può dilatarsi, salvo specifica indicazione di legge, fino a delegare al medesimo un vero e proprio sindacato di legittimità degli atti amministrativi urbanistici in relazione all’immobile stesso”, conseguendone, quindi, che “la parte non può legittimamente far affidamento, per escludere l’inottemperanza al proprio dovere di diligenza, sulla qualità e professionalità del pubblico ufficiale rogante”. Si trattava, all’evidenza, di affermazioni che mal si conciliano, da un lato, con la disciplina normativa in materia edilizia (artt. 30 e 47 D.P.R. n. 380 del 2001) e con l’ordinamento del notariato (art. 28, L. n. 13 del 1989) e, dall’altro, sembravano non tener conto – ancorate ad una visione di irresponsabilità notarile – dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso colposo nei reati colposi che, se correttamente applicata, conduce a ben diversi approdi. Non è certo questa la sede per procedere nuovamente ad una puntuale esegesi del tema della responsabilità concorsuale del notaio in subiecta materia. È tuttavia, utile, ripercorrere a grandi linee i due filoni giurisprudenziali di legittimità che, sulla questione, si sono sempre divisi il campo, ponendosi su fronti sostanzialmente contrapposti.
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La responsabilità del notaio per l’illecito lottizzatorio nella giurisprudenza
L’evoluzione giurisprudenziale sul tema (3) affonda le proprie radici nelle applicazioni giurisprudenziali antecedenti all’entrata in vigore dellaL. n. 47 del 1985 (4), nelle quali la Suprema Corte riteneva pacificamente corresponsabile del reato di lottizzazione abusiva – e non di omessa denuncia di reato (5) -, il notaio che, contro il divieto di ricevere atti proibiti dalla legge, rogasse contratti di acquisto di lotti abusivi essendo questi proibiti dall’art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (6), escludendone invece la responsabilità nel solo caso in cui questi non ricevesse l’atto di vendita, ma si limitasse ad autenticare le firme delle parti, che già avevano in precedenza stipulato fra loro con scrittura privata: ciò, in quanto, si sottolineava, il notaio non ha l’obbligo di sindacare la liceità del contratto, ma compie un atto dovuto, così come è dovuta la successiva trascrizione, conseguendone pertanto, in tale ipotesi, l’esclusione del concorso del notaio nel reato di lottizzazione abusiva perché la sua opera non si inserisce nella dinamica causale dell’illecito (7).
Tale orientamento giurisprudenziale, mantenutosi fermo anche successivamente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, subiva una vigorosa ed inaspettata battuta di arresto con l’autorevole pronunciamento delle Sezioni Unite penali che pur ammettendo che nella lottizzazione abusiva negoziale l’evento fosse ascrivibile, dal punto di vista della causalità materiale, anche al notaio il quale presti il proprio ministero negli atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati, ne ravvisava la corresponsabilità per il reato di lottizzazione abusiva “solo se egli abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio”. A fondamento di tale affermazione, secondo le Sezioni Unite, vi era l’inconcepibilità – per l’epoca – di un concorso colposo in reato di natura dolosa, ciò che non avrebbe mai potuto consentire la configurabilità di una responsabilità a titolo di colpa del notaio, per aver egli rogato gli atti pubblici di compravendita per negligenza o per violazione degli obblighi impostigli dalla legge professionale (8).