L’EURIBOR un tasso manipolato: brevi riflessioni sulle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016

Antonio Tanza, L’EURIBOR un tasso manipolato: brevi riflessioni sulle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, in http://www.lexenia.it

Molto spesso, il parametro di riferimento per la determinazione degli interessi nei contratti bancari è l’indice Euribor: un parametro, soggettivo (basato sul parere del funzionario della banca addetto a tale compito), fissato ex ante da un panel di banche, ed imposto dal sistema bancario nelle diverse pratiche di finanziamento, in virtù di un esercizio di clausole imposte da parte del contraente forte ai danni del contraente debole.

Questo particolare tipo di determinazione dell’indice Euribor, rimesso ad imprese private e con interessi opposti a quelli degli utenti finali, già da un punto di vista logico e di opportunità, si pone in pieno conflitto d’interessi, in un clima di inattendibilità ed incertezza.

A questo si aggiungono i recenti e continui scandali che hanno investito questa tipologia di indici determinati dalla volontà del ceto bancario.

In particolare, la Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914,  vicepresidente Joaquìn Almunia, ha multato per 1,7 miliardi di euro Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare, come poi è stato manipolato, l’Euribor (cfr. il sito www.adusbef.it per visionare la decisione e la sua traduzione, ma anche quello ufficiale dell’Antitrust europeo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39914/39914_8021_6.pdf ).

Nello specifico, le otto imprese hanno violato l’art. 101 del trattato e l’art. 53 dell’accordo EEA, partecipando in un’unica e continua infrazione per quanto riguarda i derivati su tassi di interesse euro che coprono l’intera EEA, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate che hanno avuto per oggetto la distorsione del normale corso di componenti di prezzo nel settore dei derivati finanziari espressi in Euro (EIRD).

I derivati sui tassi di interesse sono prodotti finanziari utilizzati dalle società per gestire il rischio dalle fluttuazioni dei tassi di interesse o per speculazioni finanziarie, che derivano dal livello di tassi benchmark come il tasso interbancario l’Euribor (usato anche per calcolare i tassi applicati ai mutui casa) o l’Eonia. [thrive_lead_lock id=’4487′]

Il Commissario Almunia ha commentato che “ciò che è scioccante degli scandali LIBOR ed EURIBOR non è solo la manipolazione dei parametri di riferimento, ma anche la collusione tra banche che dovrebbero essere in competizione tra loro. L’odierna decisione manda un chiaro messaggio: la Commissione è determinata a combattere e sanzionare i cartelli in ambito finanziario. Una sana concorrenza, aggiunta alla trasparenza, è fondamentale al fine del corretto funzionamento dei mercati” (cfr. http://www.osservatorioantitrust.eu/it ).

La decisione della Commissione europea costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 299 del trattato e art. 110 dell’accordo EEA ed ha un effetto diretto nei confronti delle banche multate, nonché un immancabile effetto indiretto sulla legittimità del tasso Euribor, in sé e per sé considerato, che risulta indelebilmente marchiato dall’illegalità e dall’indeterminatezza ed inattendibilità.

Il comportamento anticoncorrenziale ha coperto almeno l’intero SEE (spazio economico europeo) e, pertanto, tutti i cittadini CE si trovano a stipulare contratti che prendono come riferimento un indice illecito e formatosi in aperta violazione delle norme di ordine pubblico ed economico.

Il cartello in ambito EIRD ha operato tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, tuttavia al punto 84 della decisione del 4 dicembre 2013 si legge: “- Dato il segreto in cui è stata effettuata l’infrazione, non è possibile determinare con assoluta certezza che l’infrazione sia cessata”. Quindi, al 4 dicembre del 2013 la Commissione Europea non è in grado di affermare se la manipolazione sia terminata nel maggio 2008 o sia andata oltre

La Commissione Europea, nel marzo 2013, ha anche avviato procedure su Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan riguardanti la possibile infrazione delle leggi sulla Concorrenza nell’Eurozona.

Nel maggio del 2014, la Commissione ha inviato ad Hsbc, JP Morgan e Credit Agricole una comunicazione preliminare sulle indagini in corso riguardanti una possibile collusione finalizzata a influenzare il prezzamento dei derivati sui tassi d’interesse denominati in euro.

La comunicazione del 2014 non ha pregiudicato in nessun modo l’esito finale dell’inchiesta, conclusasi nel dicembre 2016 con una condanna.

La Commissione aveva sospettato che le tre banche avessero preso parte ad uno schema collusivo che puntava a distorcere il normale corso di posizionamento dei prezzi derivati Euribor sui tassi d’interesse.

Se così si fosse accertato, come in effetti poi è stato, sarebbero nuovamente stati infranti l’art. 101 del TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) e l’art. 53 dell’accordo EEA (European Economic Area).

Le indagini sono continuate fino al 7 dicembre 2016, quando la Commissione Europea ha irrogato una nuova Multa di 485 milioni di euro.

Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno fatto cartello sugli interessi di prodotti derivati in euro legati a tassi benchmark che venivano manipolati: si sono scambiate informazioni sensibili e si sono accordate su alcuni elementi di ‘pricing’, violando le norme Ue sulla concorrenza.

A differenza di Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale, le tre banche non hanno accettato di risolvere la questione attraverso un accordo con la Commissione Ue.

In definitiva, la citata Sentenza, colpisce l’indice Euribor e, dunque, riguarda a pioggia ogni contratto che si rapporti con detto indice per la determinazione del tasso: i contratti di mutuo  ipotecario e fondiario a tasso variabile, i contratti derivati sul tasso (interest rate swap = IRS), i contratti di apertura di credito in conto corrente e di fido per sconto anticipi fatture e per sconto sbf, i contratti di leasing immobiliare e strumentale, i contratti di prestito con cessione del quinto ed i contratti di prestito personale, in quanto essi sono atti il cui l’indice di riferimento è l’Euribor,   stipulati con banche ed istituti di credito.

Pertanto, appare evidente che i contratti caratterizzati da un tale tasso appaiono, così, irrimediabilmente nulli proprio per l’indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va, dunque, restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai suddetto contratti.

Ma non basta.

Il contratto bancario si fonda su un tasso di riferimento (euribor) stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario e, dunque, ad una delle parti del contratto, con conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione dell’art. 101 del trattato e l’art. 53 dell’accordo EEA (European Economic Agreement) Area Economica Europea, nonchè dell’art.  2, lettera a), e dell’art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato – ANTITRUST” – stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza).

I contratti, anche per questo motivo, appaiono irrimediabilmente nulli ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.

I nostri avi, impareggiabili giuristi osservavano che “Ex malitia nemo commodum habere debet”: purtroppo, però, ultimamente la legislazione premiale dell’immorale ceto bancario, in qual modo spalleggiata da taluna giurisprudenza, ha portato la nostra Nazione nel medioevo del diritto, dimenticando la tutela del mercato e dei deboli. [/thrive_lead_lock]

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