Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014

Alberto Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corriere Giur., 2015, 3, 390

Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014

L’articolo illustra le novità, “a macchia di leopardo”, in materia di esecuzione forzata, cioè: 1) le modalità di notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, consistenti in conciliazioni raggiunte in esito a procedure di mediazione e in accordi transattivi a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati; 2) il nuovo criterio di competenza e le novità procedurali nell’espropriazione dei crediti; 3) il nuovo criterio di competenza e le novità procedurali nell’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al P.R.A.; 4) l’onere di tempestiva iscrizione a ruolo delle espropriazioni forzate a carico del creditore pignorante, a pena di inefficacia immediata del pignoramento; 5) l’abrogazione de facto della vendita con incanto e la vendita mobiliare telematica (art. 48 d.l. 90/2014); 6) la chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità; 7) la ricerca con modalità telematiche dei beni o dei crediti da pignorare e il susseguente pignoramento d’ufficio (nonché l’estensione extravagante degli strumenti telematici di indagine patrimoniale e finanziaria); 8) gli incentivi economici (quasi “provvigionali”) agli ufficiali giudiziarii per la ricerca di beni o crediti da pignorare e per il realizzo dei crediti pecuniarii; 9) lo “smaltimento” dei beni mobili estranei all’esecuzione forzata per rilascio d’immobile; 10) l’impignorabilità dei crediti di rappresentanze diplomatiche e consolari straniere.

Sommario: Decretazione d’urgenza in materia processuale – Entrata in vigore e regime transitorio – Gli interessi “giudiziali”, ai sensi del nuovo art. 1284, commi 4 e 5, c.c. – Modalità di notifica di titoli esecutivi costituiti dalle conciliazioni raggiunte in sede di mediazione o dagli accordi transattivi in esito a negoziazione assistita – Il nuovo criterio di competenza nell’espropriazione forzata di crediti: questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) – Le nuove forme dell’espropriazione presso terzi – Nuovo criterio di competenza e forme speciali nell’espropriazione mobiliare di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi – Onere di tempestiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva a carico del creditore pignorante, a pena d’inefficacia del pignoramento – Abrogazione de facto della procedura di vendita forzata con incanto e modalità telematiche per le vendite mobiliari – Chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – (segue) Il pignoramento d’ufficio susseguente al rinvenimento di beni o crediti del debitore – (segue) Estensione dei poteri di indagine patrimoniale e finanziaria a procedimenti non espropriativi ed extravaganti – Incentivi economici agli ufficiali giudiziari in relazione al buon fine dell’espropriazione forzata – Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali – Provvedimenti sui beni mobili estranei all’esecuzione forzata per rilascio di immobile -Impignorabilità dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere

Decretazione d’urgenza in materia processuale

Il d.l. 132/2014(1) contiene, negli artt. da 18 a 20, alcune norme in materia di esecuzione forzata che già da qualche anno, con alcune varianti, facevano la navetta tra Parlamento e Ministero della giustizia e che hanno trovato alfine collocazione in decreto d’urgenza, convertito con ampie modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n.162 nel prescritto volger di sessanta giorni, con entrata in vigore delle norme che verremo brevemente descrivendo dal trentesimo giorno successivo alla vigenza della legge di conversione. Disposizione questa che nega ex se, come ognun vede, la sussistenza dei presupposti “straordinari di necessità e d’urgenza” di cui all’art. 77 Cost., il quale ha subìto un’evidente mutazione genetica e funzionale nella costituzione materiale dei nostri giorni.

È questa una prassi ormai invalsa anche nel settore della giustizia civile, per la quale è ormai tutto urgente se non urgentissimo, soprattutto al fine di “smaltire” e “rottamare” i fascicoli: riforme anche importanti (ad es. e negli ultimi anni, quelle sulle impugnazioni civili del 2012 e sulla reintroduzione della mediazione obbligatoria nel 2013) vengono gettate nell’agone parlamentare e in pasto alla pubblica opinione con decreti legge seguiti, per tagliar corto, da un maxiemendamento governativo e dalla questione di fiducia sulla conversione in legge. Il tutto condito da concessioni ad personas, quali (in via puramente esemplificativa nello stesso d.l. 132/2014, conv. con modificazioni dalla l. 162/2014) l’istituzione e il ripristino degli uffici dei giudici di pace di Ostia e di Barra (quartiere di Napoli), in completa, inesplicata e inspiegabile controtendenza rispetto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie faticosamente attuata nell’ultimo biennio (con d.lgs. nn. 155 e 156/2012 e successive modificazioni)(2).

Non pare che questo metodo legislativo, pur se divenuto consuetudine di governo (connotata da riprovevole diuturnitas, ma certo non assistita da opinio iuris ac necessitatis), riesca conforme al dettato dell’art. 77 Cost., almeno per chi creda ancora che la Carta fondamentale, sulla quale poggiano le strutture dello Stato e, prima ancora, il patto sociale inter cives abbia un qualche valore: invero, affermare che la legge di conversione sani in ogni caso i vizii del decreto «significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie»(3).

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Entrata in vigore e regime transitorio

Quasi tutte le norme di cui diremo varranno per i procedimenti iniziati a far tempo dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 132/2014, in applicazione non già del principiotempus regit actum, bensì del principio tempus regit processum(4): cioè per i procedimenti avviati a partire dall’11 dicembre 2014 (essendo la l. di conversione n. 162/2014 entrata in vigore l’11 novembre 2014, giusta disposizione transitoria di vigenza di tale legge dal giorno successivo a quello di pubblicazione sula G.U., Serie Ordinaria, n. 261 del 10 novembre 2014).

Se per il processo di cognizione l’inizio è segnato dall’avvio della notificazione della citazione o dal deposito del ricorso, a seconda della forma dell’atto introduttivo (cfr. l’art. 39, u.c., c.p.c.), per l’esecuzione forzata occorre distinguere a seconda della natura del procedimento: l’espropriazione forzata inizia indiscutibilmente con il pignoramento (art. 491 c.p.c.), mentre l’esecuzione in forma specifica per rilascio di beni immobili prende convenzionalmente avvio con la notifica dell’avviso di sloggio (art. 608, comma 1, c.p.c.); sul momento d’inizio delle altre forme d’esecuzione non mette conto qui soffermarsi, non essendo coinvolte dalla novella in esame.

Per taluni effetti, nondimeno, le nuove norme sono destinate a influire anche su un atto prodromico all’esecuzione qual è il precetto: il precetto, infatti, deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte creditrice nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, determinato a norma degli artt. 26 e 26 bis c.p.c. (nel testo vigente dopo le modifiche di cui infra diremo): in mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte intimante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Ora, ferma la sopravvenuta impossibilità di notificare le opposizioni a precetto in cancelleria quando, pur in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, nel precetto sia indicato, come previsto, almeno l’indirizzo p.e.c. dell’intimante o del suo difensore(5) (ora, anzi, parrebbe non più neppure necessario indicarlo, giusta le modifiche apportate all’art. 125, c. 1, secondo periodo, c.p.c. dall’art. 45 bis deld.l. 90/2014, conv. con modificazioni dalla l. 114/2014, che richiede soltanto il numero di fax, laddove di indirizzo p.e.c., risultante e consultabile da pubblici registri, il difensore iscritto all’albo degli avvocati deve ormai essere dotato per legge e per indeclinabili necessità del PCT, alias processo civile telematico), è chiaro che il precetto dovrà contenere l’elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e del giudice competente per l’espropriazione dei crediti, quali indicati rispettivamente nei nuovi artt. 26, comma 2, e 26 bis c.p.c. con riferimento non più (e salvo che per la p.a. nell’espropriazione dei crediti) al luogo dove risiede il terzo debitore, ma al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Quid per i precetti notificati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e che contengano l’elezione di domicilio nel comune del giudice competente ai sensi delle regole ante vigenti? Crediamo che debba farsi applicazione, in tali casi, del principio di perpetuatio competentiae di cui all’art. 5 c.p.c.: il comma 3 dell’art. 480 c.p.c. detta, invero, un criterio di competenza, che viene in rilievo, in via sussidiaria e in luogo di quello di cui al comma 1 dell’art. 27 c.p.c. (secondo cui «per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480, terzo comma»), quando manchino la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore intimante nel comune del giudice competente per l’esecuzione(6). Così, exempli gratia il venir meno per ius superveniensdella competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitor debitoris in favore del giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, ai sensi del nuovo art. 26 bis, comma 2, c.p.c., non priverà di effetti una dichiarazione di residenza o un’elezione di domicilio rispettose del pregresso criterio di collegamento per l’espropriazione dei crediti e, dunque, impedirà in apicibus il venire in rilievo del criterio sussidiario di competenza di cui al comma 3 dell’art. 480 c.p.c., in coincidenza con il luogo di notificazione del precetto, operante solo in mancanza di elezione di domicilio.

Vero è, purtuttavia, che una volta entrati in vigore i nuovi artt. 26, comma 2, e 26 bis c.p.c., interverrà per le opposizioni all’esecuzione, prima o dopo l’inizio di questa, la competenza funzionale del giudice del luogo dell’esecuzione, a norma dell’art. 27 c.p.c. che, per le espropriazioni di autoveicoli e per quelle presso terzi (salvo il caso di p.a. debitrice esecutata), verrà a coincidere ora con il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore medesimo: cioè, in definitiva e nella gran parte dei casi, con il luogo di notificazione del precetto, rendendo alfine irrilevante, in subiectis executionibus, il criterio sussidiario di cui al comma 3 dell’art. 480 c.p.c., che finirà per coincidere con il criterio principale di cui all’art. 27 c.p.c., dacché luogo dell’espropriazione di autoveicoli o dei crediti rimarrà pur sempre quello di residenza, domicilio, dimora o sede, in cui il debitore ha presumibilmente ricevuto la notificazione del precetto.

Gli interessi “giudiziali”, ai sensi del nuovo art. 1284, commi 4 e 5, c.c.

Codeste norme, tutt’altro che “tacitiane” e dalla tecnica più regolamentare che legislativa e, meno ancora, codicistica (ché nel c.p.c. sono destinate a trovar collocazione, ancorché appaiano scritte quasi a mo’ di istruzioni per un apparecchio domestico…), vengono fatte precedere da un articolo 17, posto nel medesimo capo V del d.l. 132/2014 (contenente «Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali»), rubricato «Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti», il quale detta la norma più importante, nel campo però del processo di cognizione, non di quello esecutivo.

Parliamo dei nuovi due commi aggiunti in calce all’art. 1284 c.c. in base ai quali, se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando è proposta domanda giudiziale o arbitrale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: talché gli interessi moratori sono pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali (c.d. “tasso di riferimento”), comunicato ogni semestre e maggiorato di otto punti percentuali (artt. 5 e 2 d.lgs. 231/2002).

Quali che siano la natura (di valuta o di valore) e il titolo del credito pecuniario (contrattuale, da contatto sociale od extracontrattuale), non appena venga proposta domanda giudiziale maturano interessi a un saggio di gran lunga più elevato rispetto a quello legale, oltre che ai rendimenti normalmente reperibili sul mercato finanziario in questo torno di tempo (nel quale i tassi ufficiali sono pressoché azzerati). Dal testo normativo non sembra neppure necessario formulare esplicita richiesta di riconoscimento degli interessi al “saggio giudiziale”, trattandosi di effetto automatico che discende dalla mera proposizione della domanda giudiziale di pagamento/risarcimento/indennizzo, pecuniario ab origine o liquidato a seguito di aestimatio taxatio.

Pur apprezzandosi la volontà di contrastare i ritardi nei pagamenti, costringendo i debitori a offerte reali del dovuto (anziché puramente verbali, come quelle che si leggono nell’art. 91, comma 1, seconda frase, c.p.c. ai fini delle spese di lite), potrebbero verificarsi pratiche speculative da parte di chi, avendo una controparte “dalle tasche profonde” e non necessitando di un rapido incasso delle somme, preferisca lasciar durare la causa il più possibile, così ricavandone un aggio tutt’altro che disprezzabile, secondo l’insuperato brocardo del dum pendet rendet.

Ma sono pratiche elusive inevitabili a priori e ineliminabili da qualunque norma, quand’anche scritta da Salomone o da Solone in persona: questa è, probabilmente, una delle poche norme potenzialmente utili che si rinvengono nel d.l. 132/2014, che non necessita oltretutto d’applicazione e impegno particolari ad opera d’ormai esausti uffici giudiziari. La norma si applica ai procedimenti di cognizione iniziati dall’11 dicembre 2014, cioè promossi con citazione avviata alla notifica o con ricorso depositato a decorrere da tale data.

Modalità di notifica di titoli esecutivi costituiti dalle conciliazioni raggiunte in sede di mediazione o dagli accordi transattivi in esito a negoziazione assistita

Aggiungendo un periodo all’art. 12 d.lgs. 28/2010, si è dettata la modalità di notifica del titolo esecutivo, quando: i) consista in una conciliazione raggiunta all’esito di una procedura di mediazione, ii) tutte le parti siano assistite da avvocati e iii) questi abbiano attestato e certificato la conformità degli accordi alle norme imperative e all’ordine pubblico. La scrittura di conciliazione, purché munita dei requisiti suddetti, va integralmente trascritta (recte, più comodamente fotoriprodotta) nel corpo del precetto: l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale, come avviene ad es. per cambiali e assegni a norma dell’art. 480, comma 2, c.p.c.

Va pur detto che la soluzione ora espressamente adottata discendeva già dal carattere stragiudiziale di codesto titolo esecutivo, neppure autenticato da pubblico ufficiale. Quando invece manchino gli avvocati o le attestazioni richieste, la conciliazione conseguita in esito a procedura di mediazione esigerà l’exequatur del presidente del tribunale («previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico», ai sensi dello stesso art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010), con apposizione della formula esecutiva e rilascio di copie conformi da parte del cancelliere (addetto alla volontaria giurisdizione) per la preventiva notifica al debitore, con o senza il precetto, a norma degli artt. 475 ss. c.p.c.

Identiche modalità di notifica, quale titolo esecutivo stragiudiziale, vanno adottate per gli accordi transattivi raggiunti all’esito di procedure di negoziazione assistita da avvocati, i quali debbono certificare l’autografia delle parti e attestare la conformità degli accordi alle norme imperative e all’ordine pubblico: le scritture che li consacrano acquistano in tal modo efficacia esecutiva e vanno integralmente trascritte nel precetto, con certificazione di conformità all’originale resa dall’ufficiale giudiziario, a norma dell’art. 480, comma 2, c.p.c. (v. l’art. 5, c. 2 bisd.l. 132/2014).

Il nuovo criterio di competenza nell’espropriazione forzata di crediti: questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.)

Il d.l. 132/2014, in esito alla conversione nella l. 162/2014, ha contemporaneamente sostituito il comma 2 dell’art. 26 e introdotto un nuovo art. 26 bis c.p.c., rubricato «Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti».

Competente per l’espropriazione dei crediti non sarà più il giudice del luogo di residenza del terzo debitor debitoris bensì, a norma del nuovo art. 26 bis, comma 2, c.p.c., il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

Si vuol consentire, in tal modo, la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati i quali, peraltro e come vedremo, non avranno più alcuna necessità di comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione a rendere la loro dichiarazione, neppure quando si tratti di rapporti di lavoro ex art. 409 c.p.c., a ciò potendo e dovendo provvedere con raccomandata a.r. o, più modernamente, tramite p.e.c.

La concentrazione presso unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un medesimo debitore rivolti nei confronti di più terzi debitores debitoris consente, a un tempo, al creditore di avvalersi di un unico titolo esecutivo e di predisporre un solo atto di pignoramento e di contestuale citazione del debitore e dei terzi per plurime procedure espropriative unificate; anche il debitore esecutato potrà, dunque, concentrare le proprie istanze (ad es., di riduzione o di conversione del pignoramento) o le opposizioni presso un unico giudice.

Qualche perplessità sulla scelta operata dal conditor sorge quando l’espropriazione presso terzi riguardi beni mobili di proprietà del debitore, ma detenuti dal debitor debitoris: prevedendo il nuovo art. 26 bis, comma 2, c.p.c. indiscriminatamente la competenza del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore anziché del terzo, può avvenire che le cose mobili di proprietà del debitore, ma detenute e, perciò, pignorate presso il terzo si trovino in un diverso circondario e che, dunque, per l’asporto materiale di queste e per la vendita sia necessario delegare l’ufficiale giudiziario e l’I.V.G. di altro circondario, con non pochi né lievi problemi di coordinamento in mancanza di precise norme. Il conditor ha evidentemente pensato ai soli crediti pecuniari, cioè portable perché da adempiere al domicilio del creditore-debitore esecutato (costituenti indubbiamente il più frequente oggetto delle procedure di pignoramento presso terzi), dimenticandosi però dei crediti (querable) attinenti alla consegna al debitore esecutato di cose mobili detenute dal terzo, che s’adempiono usualmente al domicilio del terzo debitor debitoris, secondo quanto prevede l’art. 1182 c.c. sul luogo di adempimento delle obbligazioni.

Perplessità ancor maggiori suscita la scelta sol che si pensi a quel che accade ove la dichiarazione del terzo pignorato formi oggetto di contestazione e il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante, proceda ad accertare per le vie brevi e in forme sommarissime, ai soli fini della procedura esecutiva e della successiva esecuzione dell’eventuale provvedimento di assegnazione a carico del terzo, la sussistenza o meno del credito pignorato e la sua entità, a norma dell’art. 549 c.p.c. (qual novellato con effetto dal 2013): il provvedimento di assegnazione che ne scaturisce sarà anche sprovvisto di efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. (e identica natura avrà anche, a sommesso parer nostro, la sentenza emessa a seguito di successiva opposizione agli atti esecutivi, secondo quel che prevede l’ultima parte dello stesso art. 549 c.p.c.), ma risulta del tutto irragionevole che il terzo pignorato, debitor debitoris e mero ausiliario di giustizia(7), si veda astretto ad affrontare questo procedimento sommarissimo o, ancor meno, la successiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione del credito dinanzi al giudice dell’esecuzione, cioè di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato.

L’irragionevolezza ex art. 3 Cost. del nuovo criterio di competenza territoriale del giudice dell’espropriazione dei crediti e, con questa, la violazione del principio di naturalità del giudice ex art. 25 Cost. riescono evidenti: il terzo pignorato, che nulla ha da spartire con la vicenda debitoria del proprio creditore, ma è mero ausiliario di giustizia, quando la sua dichiarazione sia contestata, può trovarsi costretto ad affrontare un procedimento contenzioso dinanzi a un giudice diverso da quello in cui abbia la propria residenza o il domicilio o la sede, anche quando si riducano a un nonnulla indeterminato le forme di questo procedimento incidentale endoesecutivo, ed anzi con esigenze di garantirgli l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. in modo ancor maggiore, proprio in ragione dell’assenza di forme processuali predeterminate, bensì affidate alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, che resta poi competente, sia pure in persona di giudice fisicamente diverso (a norma dell’art. 186 bis disp.att. c.p.c.), anche per la susseguente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cui l’art. 549 c.p.c. esplicitamente rinvia.

Ed ancor meno si spiega la disparità di trattamento tra debitore privato e pubblica amministrazione, cosa tutt’altro che infrequente oggidì, considerati i ritardi cronici nei pagamenti dovuti dalla P.A.(8): in via di eccezione al nuovo criterio per l’espropriazione dei crediti a carico di debitori privati e fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali, la competenza continua a spettare al giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato.

nNel testo dell’art. 26 bis c.p.c. i criterii della residenza, del domicilio e della dimora, per le persone fisiche, parrebbero equiparati e alternativi tra loro e andranno stabiliti con riferimento alle definizioni dettate nell’art. 43 c.c.: il che è quantomeno insolito e, diremmo, irragionevole per la dimora, che nella norma sul foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) viene in rilievo soltanto quando residenza e domicilio siano sconosciuti.

Per la sede degli enti varrà quanto prevedono: l’art. 46 c.c. per le persone giuridiche (con riguardo alla sede legale e a quella effettiva), le norme sulla sede delle società, siano o meno dotate di personalità giuridica (cfr., ad es., gli artt. 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2, c.c.), e l’art. 19, u.c., c.p.c. per gli enti diversi dalle società, sprovvisti di personalità giuridica. Non essendo riprodotto il criterio di collegamento con il luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, di cui alla seconda frase del comma 1 dell’art. 19 c.p.c., quando debitore sia una persona giuridica, unico giudice dell’esecuzione competente per l’espropriazione dei crediti sarà quello della sede, legale o effettiva, secondo i principii di cui all’art. 46 c.p.c.: pertanto, nei casi in cui la sede stabilita nell’atto costitutivo o la sede risultante dal registro sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, concorrendo foro della sede legale e foro della sede effettiva in posizione equipollente e a scelta di chi agisce.

Il nuovo criterio di competenza non può interferire sulla giurisdizione internazionale: non è detto, infatti, che la residenza o il domicilio in Italia del debitore esecutato consentano di espropriare dinanzi al giudice italiano un credito verso un terzo debitor debitoris domiciliato all’estero: ciò potrà avvenire soltanto quando l’obbligazione verso il debitore esecutato sia sorta o debba essere eseguita in Italia(9), ma stenteremmo comunque ad applicare al terzo domiciliato all’estero quei meccanismi di non contestazione e di assegnazione sommaria del credito, ai soli fini della procedura esecutiva ex artt. 548 e 549 c.p.c., che lo privano d’ogni effettiva tutela giurisdizionale, tanto più necessaria quand’egli non sia neppure domiciliato in Italia. Un’ordinanza di assegnazione del credito emessa a carico del terzo debitor debitoris che si basi su non contestazione ex art. 548 c.p.c. o su incidente cognitivo sommarissimo e funzionale alla sola procedura esecutiva ex art. 549 c.p.c. non sarebbe, ci pare, in alcun modo idonea a essere eseguita nello Stato di domicilio del terzo, alla stregua delle vigenti norme europee (v. ora il Reg. n. 1215/2012).

Il nuovo criterio di cui all’art. 26 bis, comma 2, c.p.c. appare, insomma, applicabile purché non solo il debitore, ma anche il terzo sia residente o domiciliato o abbia sede in Italia (per la dimora delle persone fisiche, come accennato, propenderemmo per un’applicazione puramente residuale, quando residenza e domicilio risultino sconosciuti). Si crea in tal modo un’indesiderabile cesura tra regole interne sulla competenza e regole sulla giurisdizione internazionale in materia esecutiva, che usualmente si radica in base alla collocazione del bene o del credito oggetto di esecuzione(10).

Insomma, la scelta del luogo di residenza, domicilio o sede del debitore per l’espropriazione forzata dei crediti sarà anche, per alcuni aspetti, più comoda per il creditore procedente, ma deroga al principio di fondo, diremmo fenomenologico, che radica il foro dell’esecuzione nel luogo geografico in cui si trova il diritto da espropriare e pregiudica gravemente il terzo pignorato, irragionevolmente sottratto al suo giudice naturale, che non può che coincidere con il suo luogo di residenza o domicilio (per le persone fisiche) o sede (per gli enti): donde, diremmo, l’illegittimità costituzionale del nuovo art. 26 bis c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.

Le nuove forme dell’espropriazione presso terzi

Oltre al criterio di competenza territoriale di cui al nuovo art. 26 bis c.p.c., molteplici sono le novità formali che attengono all’espropriazione presso terzi.

Proviamo a schematizzarle:

– l’atto di pignoramento non va notificato “personalmente” al terzo e al debitore, essendo stato cancellato dal comma 1 dell’art. 543 c.p.c. il suddetto avverbio, che per vero non aveva mai destato gravi preoccupazioni, posto che la norma richiamava prima, come continua a richiamare ora, l’intero plesso delle norme sulle notificazioni degli atti giudiziari, di cui agli artt. 137 ss. c.p.c., ivi incluse le notifiche a mezzo posta e posta elettronica certificata ex artt. 149 e 149 bis c.p.c., ove possibili e realizzate in modo conforme alle previsioni anche regolamentari. Non è invece da ritenere possibile, per ciò solo, che l’atto di pignoramento presso terzi venga notificato dall’avvocato del creditore pignorante, a norma della l. n. 53/1994(11): il pignoramento è atto esecutivo riservato esclusivamente agli organi statuali, segnatamente all’ufficiale giudiziario, e non può provenire certo dal difensore, sprovvisto di poteri esecutivi. Peraltro, i gravi effetti dell’omessa dichiarazione da parte del terzo debitor debitoris suggeriscono grande cautela nel verificare la regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento soprattutto nei suoi confronti, ché egli rischia di trasformarsi da mero ausiliario per ragioni di giustizia in “capro espiatorio” nella lite tra creditore e debitore, per effetto di norme oltremodo sbrigative, per non dire “spicce”, come gli artt. 548 e 549 c.p.c.(12).

– In quest’ottica di avvertimento al terzo delle gravi conseguenze alle quali va incontro ove non renda la dichiarazione, né per iscritto né comparendo all’udienza, si muove il nuovo n. 4 dell’art. 543: l’atto di pignoramento presso terzi dovrà contenere, inter alia et multa (ivi incluse le formule di cui all’art. 492 c.p.c.), oltre alla citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice competente (quello del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato, ai sensi del nuovo art. 26 bis c.p.c.), l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata e, soprattutto (questa è la vera novità), «l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitorenell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».

La mancanza di codesto caveat, che ha funzione analoga all’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c. rivolto nella citazione al convenuto in relazione alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., potrà essere sanata con efficacia ex tunci) per facta concludentia dalla dichiarazione trasmessa dal terzo o ii) dalla sua comparizione all’udienza o, infine, iii) dalla rinnovazione dell’atto, alla stregua di quanto prevede l’art. 164, commi 2 e 3 , c.p.c. per la sanatoria dei vizii attinenti alla vocatio in ius, a tanto valendo, onde avvertire dei perniciosi effetti di cui ai menzionati artt. 548 e 549 c.p.c., l’invito rivolto al terzo debitor debitoris.

– Importante novità è anche l’inciso che correla gli effetti della non contestazione di cui all’art. 548 c.p.c. al credito pignorato o al possesso di cose di appartenenza del debitore «nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore», in coerenza e quasi a miglior chiarimento del contenuto dello stesso art. 548 c.p.c., che considera il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione». Il che nuovamente e ulteriormente contrasta con il requisito dell’atto di pignoramento presso terzi di cui al n. 2 dello stesso art. 543 c.p.c., che consente al creditore procedente di limitarsi a un’indicazione anche solo generica delle cose o delle somme dovute dal debitor debitoris. Se ne desume, ci pare, che gli effetti della non contestazione possano concretamente operare solo quando il creditore procedente indichi nell’atto di pignoramento presso terzi l’ammontare del credito pignorato o il possesso di cose del debitore con un minimo di precisione, magari in via di ballon d’essai. In presenza, invece, di un’indicazione puramente generica, la non contestazione ex art. 548 c.p.c. non potrà operare e il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, dovrà dar corso al subprocedimento incidentale e “liofilizzato” di verifica dell’esistenza del credito pignorato (o delle cose possedute dal terzo) ai soli fini della procedura esecutiva e dell’esecuzione dell’eventuale ordinanza di assegnazione, a norma dell’art. 549 c.p.c.

La riscrittura del n. 4 dell’art. 543 c.p.c. pare, insomma, introdurre un minimo di prudenza in più nel trattamento del terzo debitor debitoris, esigendo che il creditore specifichi l’ammontare del credito pignorato: magari con esercizio di fantasia creativa e a guisa di provocatio ad respondendum, ma che almeno lo indichi non genericamente, com’è ammesso dal n. 2 dello stesso art. 543 c.p.c. Quando l’indicazione contenuta nell’atto di pignoramento sia solo generica, la non contestazione ex art. 548 c.p.c. non potrà operare e il giudice dell’esecuzione dovrà in ogni caso procedere all’accertamento meramente incidentale e funzionale alla singola esecuzione forzata, ai sensi del successivo art. 549 c.p.c., con provvedimento soggetto al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre (anche da parte del terzo) nel consueto termine di venti giorni dalla sua comunicazione o notificazione (eventualmente in uno al precetto di pagamento: ma la forma sarà comunque quella del ricorso ex art. 617, c. 2, c.p.c., trattandosi di opposizione che pertiene ancora alla pregressa espropriazione presso terzi, conclusasi con l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato).

– Il comma 4 dell’art. 543 c.p.c. affida ora al creditore procedente, e non più all’ufficiale giudiziario ex officio, l’impulso per la formazione del fascicolo dell’esecuzione: eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di pignoramento presso terzi; entro i successivi trenta giorni (essendo teoricamente pervenuta, medio tempore, la dichiarazione scritta del terzo pignorato), a pena di estinzione della procedura e di cessazione degli effetti del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie (attestate conformi dal difensore del creditore pignorante) dell’atto di pignoramento presso terzi, del titolo esecutivo e del precetto. Solo a quel punto il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione, attribuendo un numero di ruolo (R.G.E. in acronimo).

La novità, che tocca anche le altre forme di espropriazione forzata (mobiliare e immobiliare), intende evidentemente sgravare i compiti del personale giudiziario e alleggerire le cancellerie del carico dei fascicoli, cartacei o telematici che siano. L’outsourcing (o degiurisdizionalizzazione che dir si voglia(13)) dell’ormai irreparabile disservizio della giustizia civile prosegue “a macchia di leopardo” (come se si potesse svuotar l’oceano servendosi di cucchiaini da caffè).

– All’art. 543 c.p.c. viene aggiunto un quinto comma, essenzialmente per coordinare le forme del pignoramento presso terzi con la procedura di ricerca e individuazione di eventuali crediti del debitore esecutato di cui al nuovo art. 492 bis c.p.c., rubricato «Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare», del quale infra diremo.

La procedura, conviene accennare fin d’ora, appare un po’ farraginosa.

Rivenuti crediti o cose del debitore in possesso di terzi mercé indagini patrimoniali e finanziarie telematiche, l’ufficiale giudiziario, trasformandosi da investigator in exactor senza soluzione di continuità, notifica anche d’ufficio il verbale nel quale dà atto di crediti o cose rinvenuti ex art. 492 bis, comma 5, c.p.c., contenente (ad instar dell’atto di pignoramento):

a) l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto; b) l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni o i crediti che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi; c) l’invito al debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; d) l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale; e) l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546 c.p.c. (id est per l’importo precettato, aumentato della metà).

– Il verbale notificato – che, in linea di continuità con l’indagine telematica, produce tutti gli effetti del pignoramento – deve essere consegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore richiedente in uno al titolo esecutivo e al precetto.

– Il creditore dovrà poi iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni dalla consegna del verbale notificato ut supra (ai sensi del novellato art. 543, comma 4, c.p.c.).

– Decorsi i consueti dieci giorni (ex art. 501 c.p.c.) ed entro novanta giorni (ex art. 497 c.c.) dal compimento delle operazioni di pignoramento di cui al verbale suddetto, il creditore pignorante od uno dei creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo, potranno chiedere l’assegnazione dei crediti pignorati (oppure la vendita o l’assegnazione delle cose mobili in possesso del terzo).

– A seguito di tale istanza, il giudice fisserà con decreto l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore: il decreto deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al n. 4 dell’art. 543 c.p.c. (dianzi esaminato); in caso di mancata dichiarazione, opereranno gli effetti della non contestazione ex art. 548 c.p.c..

– La dichiarazione del terzo avverrà sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c. all’indirizzo indicato dal creditore procedente nell’atto di pignoramento, anche quando riguardi rapporti di lavoro subordinato: per questi, dunque, non occorrerà più che il terzo datore di lavoro compaia all’udienza a rendere in praesentia la dichiarazione. A ciò conducono la riscrittura, con lieve modificazione, dell’art. 547, comma 1, e l’abrogazione dell’art. 548, comma 1, c.p.c.

– La revisione del comma 2 dell’art. 548 c.p.c. è conseguenza, pressoché integrale, della possibilità per il terzo di rendere la dichiarazione solo per iscritto: quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice con ordinanza fissa un’udienza successiva; l’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza: se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede per l’assegnazione del credito pignorato o per la vendita delle cose mobili detenute dal terzo, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.

– Vi compare l’aggiunta, rispetto al testo precedente, del rifiuto del terzo a rendere la dichiarazione, ancorché comparso: un rifiuto ch’è equiparato alla mancata risposta, producendo i medesimi effetti di non contestazione del credito pignorato. Tuttavia, è ben difficile credere che il debitor debitoris si scomodi a comparire all’udienza, per ivi poi rifiutarsi di rendere la dichiarazione, anziché (al più) venire per dichiarare di nulla dovere al debitore esecutato, per nessuna ragione e per nessun titolo.

Vale, per il resto, quanto già si accennava: gli effetti della non contestazione del terzo s’avranno sol quando il creditore, nell’atto di pignoramento, abbia indicato, in guise non meramente generiche e indeterminate, l’ammontare del credito pignorato o le cose possedute dal terzo; quando ciò non sia avvenuto o la dichiarazione del terzo sia negativa o comunque contestata, non resterà che dar corso al subprocedimento di cui all’art. 549 c.p.c., con eventuale appendice più propriamente di cognizione (tale non è, invero, quel che avviene ai sensi dell’articolo appena citato), a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione sull’istanza di assegnazione o di vendita del credito pignorato o delle cose appartenenti al debitore, ma possedute dal terzo.

Nuovo criterio di competenza e forme speciali nell’espropriazione mobiliare di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

L’art. 26, comma 2, c.p.c., che in precedenza indicava il foro dell’espropriazione forzata di crediti (fatto più congruamente coincidere con quello di residenza o sede del terzo debitor debitoris), è stato sostituito con uno nuovo criterio di collegamento per l’espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, individuato in coincidenza con il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora per le persone fisiche (con la dimora a valere in via residuale, soltanto allorché residenza e domicilio risultino sconosciuti: v. supra) o la sede (legale o effettiva, a scelta del creditore) per gli enti, anche sprovvisti di personalità giuridica (v. sempre supra, a proposito di competenza territoriale nell’espropriazione di crediti).

Con un nuovo art. 521 bis c.p.c. è stata, inoltre, dettata una speciale modalità di espropriazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in quanto muniti di targa e iscritti al P.R.A. (cioè al pubblico registro automobilistico, istituito con regio d.l. 436/1927).

Questi, sinteticamente, i presupposti e i passaggi procedurali:

a) deve trattarsi di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi muniti di targa e, così, obbligatoriamente iscritti al P.R.A. e rientranti nelle definizioni di cui agli artt. 53, 54 e 56 cod. strada (d.lgs. 285/1992).

b) Notificato il precetto e decorsi i consueti dieci giorni dal perfezionarsi della notifica, occorre chiedere all’ufficiale giudiziario del tribunale del luogo di residenza o domicilio o, in subordine, dimora del debitore persona fisica o della sede, legale o effettiva, dell’ente intestatario dell’autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio, di procedere al pignoramento mediante atto che, nella prassi (v’è da star certi), verrà predisposto dal difensore del creditore procedente.

c) L’ufficiale giudiziario, prima che scadano i novanta giorni di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c. (non soggetti a sospensione feriale, trattandosi di atto stragiudiziale), dovrà notificare al debitore l’atto di pignoramento, indicando esattamente i beni e i diritti che vengono sottoposti a esecuzione, con gli estremi richiesti dal regio d.l. 436/1927 sull’iscrizione al P.R.A. (essenzialmente, intestatario e targa del veicolo, tratti da visure acquisite, eventualmente attraverso indagini telematiche ai sensi del nuovo art. 492 bis c.p.c.: v. infra). Il pignoramento, oltre alla formula consueta rivolta al debitore, all’avvertimento della possibilità di chiedere la conversione ex art. 495 c.p.c. e all’invito a eleggere domicilio, secondo le prescrizioni tutte contenute nell’interminabile e persin “maniacale” art. 492 c.p.c., deve contenere altresì l’intimazione al debitore a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie (I.V.G., in acronimo) autorizzato a operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

d) Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso; quando il veicolo venga preso in consegna dall’I.V.G., sponte debitoris o coattivamente, l’istituto ne assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo p.e.c. (si possibile est).

e) L’atto di pignoramento, così notificato, è restituito dall’ufficiale giudiziario senza ritardo al creditore pignorante, perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Suole ritenersi che la trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisca una forma di «pubblicità notizia», finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti, e stabilisca, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una mera presunzione semplice, contro la quale è ammessa la prova contraria(14). L’art. 521 bis c.p.c., in linea con quanto prevedono gli artt. 2683 ss. c.c. anche per gli autoveicoli iscritti al P.R.A. (mercé il richiamo alla norma fondamentale dettata nell’art. 2644 c.c. per le trascrizioni immobiliari), rende inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell’esecuzione i diritti acquistati da terzi, che siano stati trascritti dopo la trascrizione del pignoramento. Così come avviene per il pignoramento immobiliare (v. l’art. 555 c.p.c., di cui il nuovo art. 521 bis, comma 1, c.p.c. riprende testualmente la lectio), il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è fattispecie complessa, a formazione progressiva(15), componendosi di un atto notificato al debitore, con il contenuto dianzi descritto, e della “successiva trascrizione” al P.R.A. (quest’ultima anche dopo il decorso dei novanta giorni dalla cessazione di efficacia del precetto), al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo pignoratizio, facendolo prevalere su qualsiasi atto non trascritto, ancorché anteriore al pignoramento e munito di data certa ex art. 2704 c.c. La pubblicità del pignoramento al P.R.A. rende dunque applicabile quoad effecta il regime di cui agli artt. 2912 ss. c.c., a valere per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, secondo cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell’esecuzione gli atti trascritti successivamente alla trascrizione del pignoramento (v., exempli gratia, l’art. 2914, n. 1, c.c.).

f) V’è da attendersi che il debitore esecutato si guardi bene dal consegnare sua sponte all’I.V.G. il veicolo pignorato, tantomeno entro i dieci giorni dalla notifica del pignoramento contenente intimazione in tal senso: pertanto, gli organi di polizia (municipale, stradale, giudiziaria o doganale) che accertino la circolazione dei veicoli pignorati (ad es., in occasione di violazioni delle norme sulla circolazione o per sinistri stradali) procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso e consegnano il veicolo pignorato all’I.V.G. autorizzato a operare nel circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto; l’I.V.G. ne assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, possibilmente a mezzo p.e.c. Può esservi qui uno iato tra tribunale competente per l’esecuzione, che coincide ex art. 26, comma 2, c.p.c. (qual novellato) con il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato, e I.V.G. consegnatario del veicolo pignorato e designato a occuparsi della vendita forzata, in forza di una sorta di delega ex lege delle inerenti operazioni, concluse le quali il ricavato dovrà essere evidentemente rimesso alla cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, onde procedere con la fase distributiva.

g) Si noti che il termine (di trenta giorni in luogo dei quindici ora previsti per le altre espropriazioni mobiliari presso il debitore) per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, a pena d’inefficacia del pignoramento, prende corso dalla comunicazione di materiale apprensione del veicolo pignorato da parte dell’I.V.G., non dalla consegna del verbale di pignoramento dall’ufficiale giudiziario al creditore pignorante, come avviene per tutte le altre forme di espropriazione forzata (v. infra): soltanto allora il creditore dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento (consegnatigli senza ritardo dall’ufficiale giudiziario, la conformità dei quali agli originali è attestata dall’avvocato del creditore: v. anche infra, nel successivo paragrafo): si vuole insomma evitare di aprire e tenere aperto un fascicolo in cancelleria, fintanto che il veicolo pignorato non venga materialmente appreso dall’organo che dovrà occuparsi della sua vendita forzata.

Vi è qui, dunque, un’ulteriore peculiarità dell’espropriazione di veicoli iscritti al P.R.A., che par derogare all’onere di chiedere la vendita o l’assegnazione forzata del bene pignorato entro novanta giorni dal pignoramento, come prescrive l’art. 497 c.p.c.: se il procedimento non va neppure iscritto a ruolo finché l’I.V.G. non prenda materialmente in consegna il veicolo pignorato e non lo comunichi al creditore pignorante, non sarà possibile depositare l’istanza di vendita, la quale verrà evidentemente richiesta contestualmente all’iscrizione a ruolo della procedura e alla formazione del fascicolo. Si deve, dunque, ritenere che l’atto di pignoramento di veicoli iscritti al P.R.A. contenga già, in certo senso, un’implicita istanza di vendita o di assegnazione e che l’art. 497 c.p.c. sul termine di efficacia del pignoramento non s’applichi a tale forma speciale di espropriazione mobiliare ex art. 521 bis c.p.c., a differenza di quel che avviene, invece, per il pignoramento immobiliare(16) e a somiglianza semmai del pignoramento presso terzi, per il quale l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni mobili detenuti dai terzi o dei crediti pignorati è formulata dal creditore direttamente all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c., senza che possa applicarsi il termine di efficacia del pignoramento di cui all’art. 497 c.p.c.(17).

h) In mancanza di accertamenti di polizia in occasione di eventi legati alla circolazione del veicolo pignorato, l’apprensione di questo dovrà avvenire seguendo le forme dell’espropriazione mobiliare, cioè mediante accesso diretto dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui il veicolo presumibilmente si trovi, per asportarlo con l’eventuale assistenza della forza pubblica, dell’IV.G. e di un trasportatore autorizzato mediante carro attrezzi, secondo le norme sull’espropriazione mobiliare (artt. 513 ss. c.p.c.), alla cui stregua avverranno anche la vendita o l’assegnazione forzata, giusta il generale rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 521 bis c.p.c.

i) Restano salve la disciplina sul privilegio legale o convenzionale in caso di vendita di veicolo iscritto al P.R.A. e la speciale forma di sequestro di cui al regio d.l. 436/1927, che dà corso a una forma sui generis di espropriazione forzata senza titolo esecutivo né pignoramento, sub specie di escussione d’una di garanzia reale non possessoria(18).

Onere di tempestiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva a carico del creditore pignorante, a pena d’inefficacia del pignoramento

In ciascuna forma di espropriazione forzata (mobiliare presso il debitore, presso terzi, immobiliare) viene previsto che l’iscrizione a ruolo avvenga non già in coincidenza con l’istanza di vendita o di assegnazione del compendio pignorato, entro il consueto termine di novanta giorni di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. o, nell’espropriazione presso terzi, entro il giorno dell’udienza fissata nella citazione di cui all’art. 543 c.p.c., bensì immediatamente dopo la consegna dall’ufficiale giudiziario al creditore procedente del verbale di pignoramento, con restituzione del titolo e del precetto, affinché il creditore possa predisporre il fascicolo dell’esecuzione (formalmente ed ex lege lo dovrebbe fare il cancelliere, ma ab immemorabili tempore quest’attività è affidata in autogestione agli avvocati, recte a segretarie o praticanti di studio) con le copie conformi dei suddetti atti (certificate tali dall’avvocato del creditore), la nota di iscrizione a ruolo, previo versamento, s’intende, dell’immancabile contributo unificato.

A tanto adempiono i nuovi artt. 518, comma 6, 543, comma 4, 557 c.p.c., fissando i seguenti termini perentorii, decorrenti dalla consegna degli atti suddetti (pignoramento, titolo esecutivo e precetto) dall’ufficiale giudiziario al creditore pignorante e da osservare a pena d’inefficacia del pignoramento (il termine nell’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi decorre però dalla comunicazione dell’I.V.G. di materiale apprensione del veicolo, a norma dell’art. 521 bis, c. 5, c.p.c.: v. supra):

a) quindici giorni per l’espropriazione mobiliare presso il debitore (serbando l’ufficiale giudiziario soltanto copia del verbale di pignoramento per il debitore, sino allo spirare dei novanta giorni ex art. 497 c.p.c.); b) trenta giorni per l’espropriazione presso terzi; c) quindici giorni per l’espropriazione immobiliare.

Al di là del consueto e censurabile outsourcing del (dis)servizio giustizia, il creditore pignorante dovrà stabilire subito se dare o meno impulso alla procedura esecutiva: il che sarà forse scontato per l’espropriazione immobiliare (sempre che non siano sopravvenute trascrizioni pregiudizievoli nelle more della trascrizione del pignoramento: ma il creditore non avrà neppure il tempo per accertarlo, ché la nota di trascrizione nei registri immobiliari gli verrà presumibilmente restituita dopo lo spirare dei quindici giorni dalla riconsegna del plico da parte dell’ufficiale giudiziario onde procedere all’iscrizione a ruolo e, appunto, alla trascrizione del pignoramento immobiliare), praticabile per l’espropriazione mobiliare (sempre che l’ufficiale giudiziario non abbia stimato i beni in modo totalmente irrealistico, come avviene peraltro nella gran parte dei casi, salvo oggi il freno costituito dall’incentivo economico di cui infra diremo), poco plausibile per l’espropriazione presso terzi, nonostante l’elevazione del termine a trenta giorni (non sempre i terzi pignorati sono così diligenti da osservare il termine, certo non perentorio, di dieci giorni ex art. 547 c.p.c. per l’invio delle loro dichiarazioni tramite raccomandata o p.e.c.)(19).

L’omessa o tardiva iscrizione a ruolo della procedura produrrà, come detto, l’inefficacia del pignoramento. L’art. 164 ter disp. att. c.p.c. si premura di disciplinare gli adempimenti successivi al venir meno del vincolo: i)onerando il creditore a informare debitore ed eventuali terzi mediante atto notificato loro (ove a tanto non provveda, il creditore rimarrà esposto ad azione di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c.); ii)esentando ipso iure debitore ed eventuali terzi dagli obblighi derivanti dal vincolo pignoratizio; iii) prevedendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento (nei registri immobiliari o di beni mobili iscritti o al P.R.A., a seconda dei casi), non solo quando vi sia l’ordine giudiziale, ma anche su richiesta del creditore pignorante, presentata ai conservatori nelle forme prescritte dalla legge (di regola, una dichiarazione autenticata da pubblico ufficiale).

Codeste norme, schiettamente procedurali, sono adorne d’una nuova veste, dalle fogge prettamente regolamentari, sul contenuto della nota di iscrizione a ruolo (art. 159 bis disp.att. c.p.c.) e sulle modalità telematiche di deposito di questa e delle copie di pignoramento, titolo esecutivo, precetto e (nelle espropriazioni immobiliari e di veicoli iscritti nel P.R.A.) nota di trascrizione (art. 16 bis, comma 2, ultime frasi, d.l. 179/2012 sulla c.d. “giustizia digitale”: che, per vero, gli utenti digito tangere non possunt… o possono sempre meno e con sempre maggiori difficoltà…), con certificazione di conformità delle copie agli originali resa dal difensore.

Salvo quella sulle modalità necessariamente telematiche di deposito della nota di iscrizione a ruolo et adminicula (che divengono esclusive dal 15 marzo 2015), le altre disposizioni dianzi compendiate valgono per i pignoramenti eseguiti a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 132/2014, cioè dall’11 dicembre 2014.

Abrogazione de facto della procedura di vendita forzata con incanto e modalità telematiche per le vendite mobiliari

La vendita forzata con incanto resta formalmente in vita, ma va definitivamente in soffitta.

Era già stata da tempo invertito l’ordine tra vendita senza incanto e vendita con incanto, nonché abolito il timing tra un’offerta e l’altra nelle aste giudiziarie mediante “candele vergini”, adoprandosi più moderni cronometri per i proverbiali tre minuti: ora gli incanti, sia per beni mobili che per beni immobili, astrattamente continuano a esistere nel c.p.c., ma concretamente scompariranno dalla scena, per lasciare esclusivo posto ad altre procedure meno iniziatiche e misteriose (così, per beni immobili, quelle senza incanto, cioè mediante offerte in busta chiusa e successiva gara tra plurimi offerenti).

L’aggiunta di un secondo comma nell’art. 503, comma 2, c.p.c. per le vendite forzate mobiliari e la modifica degli artt. 569, c. 3 (ultima frase), e 572, comma 3 (prima frase), c.p.c. adempiono a tale scopo, là dove esigono che il g.e. dia corso alla procedura con incanto, solo quando «ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene», determinato mediante stima di esperto previamente nominato dal g.e. medesimo a norma dell’art. 568 c.p.c. (anche per i beni mobili): cioè praticamente mai, non avventurandosi certo il g.e. a ipotizzare una vendita del bene pignorato a un prezzo, a dir poco, stupefacente, specie nell’odierna temperie di crisi economica.

L’abolizione de facto, ancorché non de iure, della procedura di vendita con incanto trarrà seco l’ovvia inapplicabilità di tutte le norme che presuppongono la procedura con incanto: prima fra tutte, in via esemplificativa, l’offerta in aumento di quinto (già di sesto) di cui all’art. 584 c.p.c., al quale potrà darsi illacrimata sepoltura.

Nelle espropriazioni immobiliari non occorrerà più neppure che il g.e., con l’ordinanza di vendita, fissi la data del successivo incanto. La modifica testuale all’art. 569, comma 3 (ultima frase), c.p.c. volge in tal senso: andata deserta la prima procedura senza incanto, si tornerà dal g.e. perché disponga una nuova vendita (e, assai raramente, l’amministrazione giudiziaria del bene immobile), sempre senza incanto e con eventuale ribasso del prezzo (cfr. l’art. 591 c.p.c.).

Il nuovo art. 572, comma 3, c.p.c. consente, sempre de facto, di aggiudicare il bene immobile quale che sia il prezzo offerto, là dove prevede che se l’offerta è inferiore al valore stimato dell’immobile, aumentato di un quinto, il giudice non possa dar corso alla vendita, quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore periziato del bene. Pare evidente che il g.e. non s’azzardi certo a disporre l’incanto: aggiudicherà al migliore offerente, quand’anche unico, purché rispetti almeno il prezzo base d’asta, senza che neppure il creditore procedente possa elevar motto dissenziente (come poteva avvenire sinora, per vero più in teoria che nella pratica).

A questa stregua, il frenetico legislatore del nostro tempo avrebbe fatto meglio ad abolire del tutto la vendita con le forme dell’incanto, anziché dettare previsioni destinate a condurre alla scontata disapplicazione de factodell’istituto, che non staremo certo a rimpiangere.

Per beni mobili la procedura di vendita telematica, da facoltativa ed eccezionale che era (v. l’art. 530, comma 6, c.p.c., aggiunto con d.l. 193/2009), diviene ora obbligatoria e normale, dacché il nuovo testo dell’art. 530, comma 6, c.p.c., introdotto con d.l. 90/2014 in luogo di quello dettato nel 2009 e vigente per le vendite mobiliari disposte a partire dal 18 settembre 2014 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione 114/2014, entrata in vigore il giorno successivo alal pubblicazione in G.U., serie ordinaria, n. 190 del 18 agosto 2014), così recita: “Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.

Chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità

In base al nuovo art. 164 bis disp.att. c.p.c., quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

La norma è applicabile anche alle procedure pendenti, come dispone l’art. 19, comma 6 bisd.l. 132/2014, in esito alla conversione nella l. 162/2014.

Si tratta, evidentemente, di un provvedimento discrezionale del g.e., da assumere previa attenta e prudente verifica che ricorrano i presupposti indicati(20). Qualora sussistano, il provvedimento implicherà l’estinzione della procedura (ovviamente prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione) e conterrà i susseguenti ordini di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e la liquidazione delle spese dei creditori, ove richiesta, e dei compensi del custode e del professionista delegato alla vendita, a mente dell’art. 632 c.p.c.

Anche se il testo è muto, proprio in ragione della vaghezza dei presupposti è da ritenere che:

a) sia indispensabile la fissazione di un’apposita udienza, per sentire i creditori e il debitore (che difficilmente avrà qualcosa da opporre) sulla possibilità di chiusura anticipata della procedura; b) il provvedimento, che costituisce una forma di estinzione “atipica”, sia impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla sua comunicazione o notificazione, trattandosi di fattispecie sui generis di estinzione anticipata del processo esecutivo, non riconducibile all’ipotesi di estinzione per inattività, per la quale è invece prevista la speciale forma impugnatoria del reclamo al collegio ex art. 630, u.c., c.p.c., inapplicabile al di fuori dell’ipotesi ivi disciplinata;

c) all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. siano legittimati anche i creditori sprovvisti di titolo esecutivo (e, nondimeno, ammessi a intervenire negli eccezionali casi di cui all’art. 499, comma 1, c.p.c.). Non si tratta, invero, di contrastare un provvedimento inerente all’azione espropriativa, bensì di tutelare l’azione satisfattiva e il concorso dei creditori sui beni pignorati, che fanno parte del patrimonio del debitore e garantiscono l’adempimento delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.: la chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione pregiudica comunque tutti i creditori che partecipano legittimamente alla procedura, abbiano o meno un titolo esecutivo.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Le modifiche all’art. 492 c.p.c. e il nuovo art. 492 bis c.p.c., in uno agli incentivi economici agli ufficiali giudiziarii di cui infra diremo, intendono favorire l’individuazione di beni mobili e crediti del debitore utilmente aggredibili mediante espropriazione forzata, prima che questa inizi, a differenza di quell’attività d’indagine patrimoniale e finanziaria, che poteva essere svolta dall’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore procedente, soltanto a seguito di infruttuosa esecuzione del pignoramento, cioè quando non individuava beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore apparivano insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, giusta quanto previsto nell’abrogato comma 7 dell’art. 492 c.p.c. e dall’inciso contenuto nel comma 8 del medesimo articolo, parimenti cancellato.

Il contenuto del precedente comma 7 art. cit. è, per lo più, trasferito nel nuovo art. 492 bis c.p.c.: inavvertitamente si è cancellato, però, anche l’ultimo periodo del comma 7, che contiene la regola generale in materia di espropriazione forzata, per cui l’ufficiale giudiziario ha facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario; la norma è bensì ripetuta in molti altri articoli (ad es., nell’art. 513, comma 2, c.p.c.per il pignoramento mobiliare), né si può dubitare che l’ufficiale giudiziario, “spada” della giustizia, abbia comunque tale facoltà, quando ne ravvisi l’occorrenza(21).

Per altro verso, eliminato il presupposto dell’infruttuosità del pignoramento, tanto valeva trasferire il comma 8 dell’art. 492 (sull’ispezione tramite commercialista delle scritture contabili di debitore che sia imprenditore commerciale) nel nuovo art. 492 bis c.p.c., tenendo in tal modo sistematicamente distinte le norme sui requisiti generali di forma-contenuto del pignoramento dalle attività di indagine patrimoniale e finanziaria sul debitore, che oltretutto ora, svincolata dal previo avvio dell’azione esecutiva mediante richiesta di pignoramento, dovrebbe a rigore precedere, anziché seguire, l’art. 492 c.p.c. Ma tant’è: far assegnazione sul metodo sistematico delconditor legis è ormai vana e fallace speranza.

In più, avendo sganciato i poteri d’indagine dell’ufficiale giudiziario dall’infruttuosità o dalla prognosi di lunga durata della liquidazione del compendio pignorato, vi è il problema di coordinarli con la successiva apposizione, anche d’ufficio, dei vincoli pignoratizi su beni e crediti rinvenuti: vincoli che evidentemente presuppongono, in ogni caso, la previa notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, quali consueti e generali atti prodromici a qualsivoglia esecuzione forzata giusta l’art. 479 c.p.c., nonché la richiesta di pignoramento entro il termine di efficacia del precetto (come noto, novanta giorni dalla notifica ex art. 481 c.p.c., non soggetti a sospensione feriale, trattandosi di atto stragiudiziale), decorso altresì il termine dilatorio di dieci giorni, salvo esenzione da questo ex art. 482 c.p.c. Tanto l’art. 492, comma 8, quanto il nuovo art. 492 bis c.p.c. continuano a esigere l’istanza del “creditore procedente”, che tale non è fintanto che non abbia chiesto all’ufficiale giudiziario l’avvio dell’azione esecutiva o, quantomeno, delle indagini patrimoniali e finanziarie a questa funzionali, previa notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, i quali andranno pretesi more solito, pena l’irricevibilità dell’istanza di autorizzazione alle indagini rivolta al presidente del tribunale, ai sensi del nuovo art. 492 bisc.p.c.

Quando poi l’esecutorietà del titolo venga sospesa, le indagini dovranno interrompersi subito dopo e il creditore procedente che non ne chieda l’immediata cessazione risponderà per danni.

L’autorizzazione presidenziale al creditore procedente avrà forma di decreto non autonomamente impugnabile né, per ovvie ragioni, altrimenti noto al debitore prima che riceva conoscenza legale del susseguente pignoramento, di cui il decreto autorizzativo diverrà parte integrante: eventuali vizi di questo e delle susseguenti attività d’indagine dell’ufficiale giudiziario (o dell’avvocato del creditore, giusta il pernicioso art. 155 quinquiesdisp.att. c.p.c., di cui infra diremo), per carenza di presupposti o inosservanza di forme, andranno fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il pignoramento, entro il termine perentorio di venti giorni. Restano ovviamente salve le eventuali tutele previste dal codice della privacy (d.lgs. 196/2003), ove ne siano state violate le norme, nonché quelle in sede penale nei casi più gravi.

Il nuovo art. 492 bis c.p.c., ordunque. Si tratta, è ben vero, della novità forse più utile tra quelle contenute nel d.l. 132/2014, accanto alla previsione degli interessi giudiziali introdotta con i nuovi due ultimi commi dell’art. 1284 c.c., ai quali già si è accennato. Con essa si vorrebbe ottativamente fare dell’ufficiale giudiziario – che pur resta pubblico impiegato (senza che si sia mai inteso dar corso a quella “privatizzazione professionale” del ruolo da molti anni auspicata, sul modello francese, ma sempre accantonata(22)) – implacabile longa manus e strumento d’indagine del creditore, onde rinvenire beni e crediti del debitore con quei penetranti mezzi telematici a disposizione dell’Agenzia delle entrate, soprattutto attraverso il software dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, introdotto per la lotta all’evasione fiscale mediante il controllo su saldi e movimentazioni nei rapporti bancari e finanziari d’ogni genere e specie, che ha comportato il de profundis per il segreto bancario.

Non certo agevole è compendiare il contenuto dei poteri di ricerca dei beni da pignorare, dispersi come sono tra le tutt’altro che sintetiche previsioni dettate nell’art. 492 bis c.p.c. e nei nuovi artt. 155 bis ss. disp. att. c.p.c., in un viluppo faticosamente districabile.

Provandoci a reperire un filo di Arianna, pare potersi ricostruire quel che segue:

– prima di dare abbrivio all’azione esecutiva con il pignoramento, ma dopo la notifica del precetto e del titolo esecutivo, come dicevamo supra – salvo che non abbia ottenuto l’esenzione dal termine dilatorio di dieci giorni ex art. 482 c.p.c., formulando motivata istanza, che ben potrebbe essere contestuale a quella di cui al nuovo art. 492 bis c.p.c., essendo entrambe rivolte al presidente del tribunale, salvo che non sussistano (ma sarà ben raro) competenze divergenti – con il ministero di un avvocato legalmente esercente (essendovi qui obbligo del patrocinio), che dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax nonché, ai fini della dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., l’indirizzo p.e.c., il creditore procedente può formulare istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora, ove si tratti di persona fisica (la dimora, a parer nostro, solo in via sussidiaria, pena l’irragionevolezza dell’equiparazione a residenza e domicilio: v. quanto esposto supra, nella parte dedicata al nuovo criterio di competenza nell’espropriazione dei crediti), o la sede (legale o effettiva), ove debitore sia un ente, anche sprovvisto di personalità giuridica.

– Il presidente o il giudice da lui delegato, verificato il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata mediante rapida disamina del precetto e del titolo esecutivo su un piano meramente estrinseco, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari(23), nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

– Occorrerà, però, attendere il decreto attuativo del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che disciplini le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell’articolo 492-bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori (art. 155 quater disp.att. c.p.c.).

– Peraltro il legislatore, già preconizzando (et pour cause) l’incapacità endemica degli uffici giudiziari di attuare tempestivamente quanto previsto nelle nuove norme, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, abilita lo stesso creditore (recte, il suo difensore) a interpellare ex art. 155 quinquies disp.att. c.p.c. direttamente i gestori delle suddette banche dati, accedendovi gratuitamente (al pari dell’ufficiale giudiziario), purché munito della debita autorizzazione giudiziale ex art. 492 bis c.p.c. sperando che, prima o poi, una risposta arrivi da quei gestori (essendosi tra l’altro il creditore sobbarcato il contributo unificato, per vero oggidì esiguo, sul miniprocedimento autorizzativo dell’indagine patrimoniale e finanziaria sul debitore: v. i nuovi artt. 13, comma 1 quinquies, e 14, comma 1 bis, del d.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia).

Ognuno scorge quanto un tale accesso diretto del creditore presti il fianco a possibili abusi di creditori in malafede e soi-disant, che siano riusciti magari a ottenere titoli esecutivi corrivamente emessi inaudita altera parteper malinteso efficientismo giudiziario (ad es., decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, con in più l’esenzione dal termine dilatorio del precetto ex art. 642 c.p.c.), a fronte di crediti posticci e funditus inventati per fatture iscritte nei registri contabili ex uno latere e mai neppure inviate al debitore.

È appena il caso di aggiungere che, finché non sia attivata e regolarmente funzionante la consultazione telematica delle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari, non potrà farsi luogo a quelle forme di pignoramento susseguente sui beni o sui crediti così individuati, che esamineremo nel successivo paragrafo.

– Terminate le operazioni d’indagine, alle quali il creditore è abilitato a partecipare ex art. 155 bis, comma 1, disp.att. c.p.c. (che rinvia all’art. 165 disp.att. c.p.c.), l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze (non altrettanto è tenuto a fare, per ovvie ragioni, il difensore del creditore che abbia avuto accesso alle banche dati ex art. 155 quinquies disp.att. c.p.c., non dovendo dar conto a nessuno di quanto abbia appreso e dell’utilizzo che intenda fare dei dati sensibili in tal modo acquisiti: quanti pericoli di condotte abusive e finanche potenzialmente criminali si annidino in siffatta delega di poteri ognuno può immaginare da sé).

(segue) Il pignoramento d’ufficio susseguente al rinvenimento di beni o crediti del debitore

Svolte le indagini patrimoniali e finanziarie dall’ufficiale giudiziario (non invece dal difensore del creditore mediante interpello diretto ai gestori ex art. 155 quinquies disp.att. c.p.c., fintanto che non siano funzionanti le strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari per accedere alle banche dati), sono previste modalità particolari di apposizione del vincolo pignoratizio sui beni e sui crediti rinvenuti.

Già abbiamo accennato all’imprescindibile necessità che il creditore richiedente abbia già previamente notificato titolo esecutivo e precetto al debitore ex art. 479 c.p.c.

Peraltro, anche se l’art. 492 bis c.p.c. e gli artt. 155 bis ss. disp. att. c.p.c. discorrono, in plurimi passi, di creditore “procedente”, qualità che usualmente si acquista soltanto dopo il pignoramento, con cui s’inizia l’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.), deve considerarsi “procedente” anche il creditore che, dopo l’intimazione del precetto, si limiti a richiedere all’ufficiale giudiziario l’attività d’indagine, anziché l’immediato pignoramento: diversamente, le modifiche all’art. 492 e il nuovo art. 492 bis c.p.c. dei quali veniamo dicendo perderebbero di senso.

Tutto ciò significa che il termine di novanta giorni di efficacia del precetto, di cui all’art. 481 c.p.c., è osservato non solo con il pignoramento immediato (o, secondo la tesi che pare preferibile, con la richiesta di questo(24)), ma anche con il deposito dell’istanza di indagini patrimoniali, avanzata dal creditore a norma del nuovo art. 492 bis c.p.c., in considerazione dei possibili esiti pignoratizi di questa, che evidentemente presuppongono che nell’istanza sia insita anche la richiesta di susseguente pignoramento ex officio, ove le indagini consentano di individuare beni o crediti utilmente pignorabili.

Talché l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. produce un duplice effetto, poiché vale, al contempo, per l’autorizzazione alle indagini patrimoniali e finanziarie commesse all’ufficiale giudiziario e per il susseguente pignoramento su beni o crediti del debitore eventualmente individuati: l’azione esecutiva è, così, esercitata anche solo con l’istanza di indagini, al cui esito potrà aversi il pignoramento, senza soluzione di continuità.

Ed infatti:

– se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio al pignoramento mobiliare, compiendo gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario investigator, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio di tale copia, a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza di pignoramento, all’ufficiale giudiziario executor territorialmente competente, cioè del luogo in cui si trovano i beni individuati.

– Analogamente a quel che avviene (o dovrebbe avvenire) ex art. 492, comma 4, c.p.c. in caso di insufficienza dei beni pignorati o di prognosi di lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario, ove non rinvenga fisicamente la res individuata attraverso le banche dati di cui al comma 2 dell’art. 492 bis c.p.c., intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui essa si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, comma 6, c.p. S’applicherà, a quel punto, il comma 5 dell’art. 492 c.p.c., in base al quale della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’art. 388, comma 3, c.p. e l’ufficiale giudiziario accede al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c. oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, rilascia copia del verbale al creditore che, entro i successivi quindici giorni, deve trasmetterlo all’ufficiale giudiziario territorialmente competente per gli adempimenti inerenti alla descrizione dei beni e alla nomina del custode. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’art. 388, comma 4, c.p. quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cuiall’art. 543 c.p.c., effettua il pagamento o restituisce il bene. Infine, se sono indicati beni immobili, il creditore richiede il pignoramento ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.c.

– Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo, ove possibile a mezzo p.e.c. ex art. 149 bisc.p.c. o a mezzo telefax (ma v’è da dubitare che la notifica mediante telefax possa dirsi regolare), il verbale contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo p.e.c. del creditore (recte, del suo difensore), del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’art. 492, commi 1, 2 e 3 , c.p.c., nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546 c.p.c. (credito precettato, aumentato della metà); il verbale è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Da quel momento il credito si considera pignorato: l’ufficiale giudiziario consegna il verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore, il quale avrà l’onere di depositare nella cancelleria la nota di iscrizione a ruolo con la copia conforme del verbale, del titolo esecutivo e del precetto entro i successivi trenta giorni, a norma del riscritto art. 543, comma 4, c.p.c. e a pena di inefficacia del pignoramento.

– Come già s’è visto illustrando le novità in materia di espropriazione presso terzi, decorsi dieci giorni dal verbale di pignoramento dei crediti o delle cose del debitore in possesso del terzo, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo hanno l’onere di chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Su tale istanza, che potrà essere presentata anche contestualmente all’iscrizione a ruolo della procedura, il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore: il decreto con cui viene fissata l’udienza deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo debitor debitoris di cui al numero 4) del secondo comma dell’art. 543 c.p.c. ed è notificato a cura del creditore procedente. All’udienza il g.e. procederà poi ai sensi degli artt. 548 ss. c.p.c., a seconda che il terzo abbia o meno reso la dichiarazione.

Si noterà come, mancando qui la citazione del debitore e del terzo a comparire all’udienza per la dichiarazione del debitor debitoris, la fattispecie sia a formazione progressiva, essendo composta da:

a) verbale di pignoramento del credito notificato ex officio dall’ufficiale giudiziario, in esito all’accesso alle banche dati, al debitore e al terzo, rispettivamente con ingiunzione, invito e avvertimento al debitore ex art. 492, comma 1, 2 e 3, e intimazione al terzo a non disporre ex artt. 543, n. 2, c.p.c.; b) iscrizione a ruolo della procedura da parte del creditore procedente entro i successivi trenta giorni, secondo le modalità di cui all’art. 543, comma 4, c.p.c.; c) istanza del creditore procedente o di un creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo, per l’assegnazione del credito pignorato o per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili del debitore in possesso del terzo; d) fissazione con decreto dell’udienza per la dichiarazione del terzo, con l’avvertimento a quest’ultimo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (v. il novellato art. 543, n. 4, c.p.c.); e) comunicazione del decreto al creditore e al debitore mediante avviso telematico di cancelleria; f) notificazione dell’istanza e del pedissequo decreto al terzo, a cura del creditore procedente, osservando il termine indicato nel decreto, comunque non inferiore ai dieci giorni prima dell’udienza, a norma degli artt. 543, comma 3, e 501 c.p.c.

– Quando l’indagine ha consentito di individuare più crediti o più cose del debitore, l’ufficiale giudiziario sottopone a esecuzione i crediti e i beni scelti dal creditore procedente, che è tenuto a indicarli, a pena di inefficacia della richiesta di pignoramento, entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale d’indagine trasmessogli dall’ufficiale giudiziario (v. l’art. 492 bis, commi 6 e 7 , c.p.c. e l’art. 155 ter, comma 2, disp. att. c.p.c.).

Il verbale di cui all’art. 492 bis c.p.c. può essere notificato dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali (art. 107, comma 2, d.P.R. 1229/1959 sull’«Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari», come modificato con d.l. 132/2014).

(segue) Estensione dei poteri di indagine patrimoniale e finanziaria a procedimenti non espropriativi ed extravaganti

Una curiosità, quasi una “chicca” (tra le moltissime) di cattiva legiferazione: all’art. 7, comma 9, del d.P.R. 605/1973, recante «Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti», dopo aver stabilito l’obbligo degli amministratori di condominio di comunicare all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori, sono stati inseriti i seguenti periodi: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare»; dove non è ben chiaro a che servano le informazioni date dall’amministratore condominiale all’anagrafe tributaria nelle procedure concorsuali, nei procedimenti in materia di famiglia e nei procedimenti, non meglio determinati, relativi alla gestione di patrimoni, secondo l’apparente logica del “tutto fa brodo”… …a meno che l’ineffabile conditor, come probabile, non intendesse riferirsi in generale all’utilizzabilità nei suddetti procedimenti giudiziari di tutte le comunicazioni inviate all’anagrafe tributaria ex art. 7 d.P.R. 605/1973, non già solo a quelle cui sono tenuti gli amministratori di condominii e alle quali afferisce il comma 9 art. cit., che ha visto l’aggiunta dei due suddetti periodi.

Conclusione questa che parrebbe confermata (il condizionale è d’obbligo, dacché l’unico metodo seguito dal conditor dei nostri giorni è quello del “non so come”, come diceva Carnelutti) dal nuovo art. 155 sexiesdisp.att.c.p.c., introdotto con la legge di conversione e immediatamente applicabile (v. l’art. 19, c. 6 e 6 bisd.l. 132/2014 post conversione), in base al quale «le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

Per ottenere l’autorizzazione presidenziale a svolgere le indagini sul patrimonio del debitore ex artt. 155 sexies disp. att. e 492 bis c.p.c., occorrerà:

i) per il sequestro conservativo il decreto o l’ordinanza del giudice della cautela che abbia concesso la misura conservativa; ii) per le procedure concorsuali la sentenza di fallimento o il decreto di ammissione al concordato preventivo o il decreto ministeriale di apertura dell’amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi o il decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, ecc.; iii) per i procedimenti in materia di famiglia parrebbe possibile chiedere l’autorizzazione alle indagini già nel contesto del fase istruttorie nei procedimenti di cognizione, per ricostruire la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dei coniugi e/o dei genitori, a seguito di ordine del giudice istruttore e, diremmo, di successiva conforme autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge, a norma dell’art. 492 bis c.p.c.: queste paiono essere lalittera e l’intentio legis che, discorrendo di “ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito… di procedimenti in materia di famiglia”, sembrerebbero testualmente prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo purchessia (sentenza di separazione o divorzio, ordinanza presidenziale o del g.i. pendente iudicio, verbale omologato di separazione consensuale, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, accordi di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni in esito a negoziazione assistita da avvocati muniti di nullaosta o di autorizzazione del p.m., accordi di analogo contenuto assunti direttamente dinanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, e via dicendo); iv) per i procedimenti in materia di gestione di patrimoni altrui (ch’è espressione assai vaga e onnicomprensiva) parrebbe anche qui consentita una discovery telematica già nel corso del processo di cognizione, a seguito di ordine del giudice istruttore di rendere il conto a norma degli artt. 263 ss. c.p.c., con l’autorizzazione sempre del presidente del tribunale del luogo in cui il gestor risiede o ha domicilio o sede.

Gli è che l’art. 155 sexies disp.att. c.p.c., oltre a essere impropriamente collocato nel contesto dell’espropriazione forzata individuale con cui i procedimenti elencati (salvo semmai il sequestro conservativo, prodromico al pignoramento) hanno ben poco a che fare, è norma a tal punto generica e così mal concepita e ancor peggio scritta da riuscire del tutto irragionevole e manifestamente incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Se, al fine di perseguire reprobi che celino ai creditori o ai coniugi le proprie sostanze, magari in Paesi appartenenti alla c,.d. black list, si volevano introdurre forme di discovery poliziesche, sarebbe stato meglio prevederle con un minimo più di attenzione e di cautela, anziché dettarle su fattispecie non ben delineate e facendo generico rinvio alle norme introdotte a tutt’altri scopi, poiché volte a “stanare” un debitore renitente e fuggitivo, quando il creditore sia però munito di un titolo esecutivo, suscettibile di aprire la via all’espropriazione forzata.

Incentivi economici agli ufficiali giudiziari in relazione al buon fine dell’espropriazione forzata

Per incentivare gli ufficiali giudiziari a compiere tempestivamente quanto possibile per garantire ai creditori il buon fine dell’espropriazione forzata mobiliare e presso terzi (non invece per quella immobiliare, rispetto alla quale il ruolo dell’ufficiale giudiziario non è certo, neppure ottativamente, “proattivo”), l’art. 122 d.P.R. 1229/1959 sull’Ordinamento degli ufficiali giudiziari è stato notevolmente ampliato prevedendo, in ipotesi di individuazione di beni mobili o crediti attraverso le indagini di cui all’art. 492 bis c.p.c. e di successivo pignoramento, un ulteriore compenso per gli ufficiali giudiziari, “che rientra tra le spese di esecuzione” e che, in estrema sintesi, si articola come segue:

– per le espropriazioni mobiliari, sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione si prevedono le seguenti aliquote marginali (decrescenti al crescere della base imponibile):

a) il 5% fino a euro 10.000,00; b) il 2% fino a euro 25.000,00; c) l’1% sull’importo superiore a euro 25.000,00.

– Per le espropriazioni di crediti o di beni del debitore posseduti dai terzi pignorati, purché individuati dall’ufficiale giudiziario attraverso le indagini di cui all’art. 492 bis c.p.c., sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione le aliquote marginali sono le seguenti: a) il 6% fino a euro 10.000,00; b) il 4% fino a euro 25.000,00; c) il 3% sull’importo superiore a euro 25.000,00.

In caso di conversione del pignoramento si applicano le minori aliquote fissate per le espropriazioni mobiliari, ridotte della metà e calcolate sempre sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata per la conversione.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo (per infruttuosità ex art. 164 bis disp.att. c.p.c.), il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal g.e. nella stessa percentuale prevista per l’ipotesi di conversione del pignoramento, calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In nessun caso il compenso può essere superiore a un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede. Inoltre, i compensi sono dimezzati, nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal creditore pignorante.

Le somme complessivamente percepite andranno attribuite per il 60% all’ufficiale giudiziario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento, da suddividere nella misura del 50% ciascuno quando il funzionarioinvestigator ex art. 492 bis c.p.c. e quello che ha eseguito il pignoramento siano diversi; il restante 40% è distribuito in parti eguali tra tutti gli altri ufficiali giudiziari e funzionari preposti al servizio esecuzioni.

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali

È appena il caso di accennare che, mediante nuovi commi aggiunti all’art. 16 bis d.l. 179/2012 sulla c.d. giustizia digitale, si è previsto il monitoraggio sulle procedure esecutive individuali e concorsuali, mediante depositi telematici di rapporto riepilogativi finali delle attività svolte dagli organi preposti alle procedure (delegati alle vendite, curatori, liquidatori nei concordati), i cui dati sono estratti dal Ministero della giustizia per le rilevazioni statistiche nazionali.

In modo analogo sono stati integrati gli artt. 40 e 75 d.lgs. 270/1999 sull’amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, imponendo ai commissari straordinari la redazione e il deposito telematici di relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione: i relativi dati vengono estratti ed elaborati dal Ministero dello sviluppo economico.

Provvedimenti sui beni mobili estranei all’esecuzione forzata per rilascio di immobile

L’art. 609 c.p.c. è stato interamente riscritto, allo scopo di porre rimedio agli usuali inconvenienti pratici determinati dalla presenza di beni mobili del detentore escomiato o di terzi nell’immobile di cui sia stato conseguito alfine il sospirato rilascio (per lo più dopo numerosi accessi e reiterate, ma spesso vane, richieste di assistenza della forza pubblica per l’esecuzione effettiva).

Di codesti mobili, spesso di nessun valore, raramente si sa che fare. Quando siano di proprietà del debitore e il rilascio dell’immobile sia susseguente a un rapporto di locazione o di affitto, il locatore che vanti crediti pecuniari verso il conduttore (o il subconduttore) per pigioni o fitti di immobili potrebbe aver interesse a esercitare il privilegio speciale di cui all’art. 2764 c.c. sui beni mobili rimasti nell’immobile rilasciato: un privilegio che però non gli conferisce alcuno ius retentionis né, con questo, alcuna forma di autotutela esecutiva ex artt. 2797 ss. c.c., ma lo costringe comunque a munirsi di un titolo esecutivo e a procedere al pignoramento o, quantomeno, a richiedere un sequestro conservativo nelle more della formazione del titolo esecutivo, specie allorché i mobili vengano asportati o ne venga pretesa la riconsegna (v. lo stesso art. 2764, u.c., c.c.): i mobili verranno, in tal modo, espropriati e col ricavato il locatore-creditore potrà, forse in qualche misura (per solito minima), soddisfare il proprio credito pecuniario per arretrati di fitti e pigioni.

Al più l’autotutela esecutiva ex art. 2797 c.c., derivante dal privilegio speciale per prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili ex art. 2756 c.c. fonte di ius retentionis, poteva esser fatta valere dal custode dei beni stessi che coincidesse con l’avente diritto al rilascio, a norma dell’art. 609 c.p.c. nel testo pregresso, ma solo per le spese e i compensi inerenti alla custodia(25).

Quando l’avente diritto al rilascio, riavuto l’immobile, non possa o non intenda punto valersi di tale privilegio né comunque soddisfarsi sui beni mobili contenuti nell’immobile rilasciato, che fare?

Sino ad ora si dovevano custodire i beni contenuti nell’immobile praticamente vita natural durante (dei beni, s’intende)(26), dacché la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l’esecutato rifiuti di asportare, diveniva depositaria delle anzidette cose mobili e della loro custodia rispondeva nei confronti del proprietario secondo il canone del bonus pater familias di cui al comma 1 dell’art. 1768 c.c.(27).

Ecco quel che avverrà per i procedimenti di rilascio forzoso iniziati dall’11 dicembre 2014, ai sensi del nuovo art. 609 c.p.c., con l’avvertenza che convenzionalmente l’esecuzione forzata per rilascio di bene immobile s’inizia con la notifica dell’avviso di sloggio, a norma dell’art. 608, comma 1, c.p.c.:

– quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati alla parte che procede nell’esecuzione forzata, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine; dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante.

– Quando l’asporto dei beni mobili non è stato eseguito dalla parte tenuta al rilascio o dal terzo intimato entro il termine assegnato, l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte richiedente l’esecuzione, determina il presumibile valore di realizzo dei beni e indica le prevedibili spese di custodia e di asporto, con l’eventuale assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto (art. 518, comma 1, c.p.c.).

– Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte richiedente l’esecuzione per rilascio, nomina un custode (anche nella stessa persona del richiedente) e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo, a norma dell’art. 559 c.p.c. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui infradiremo, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione alla stregua di res derelictae.

– Se sono rinvenuti documenti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati dal soggetto tenuto al rilascio o dai terzi, previamente intimati nelle forme suddette, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte richiedente l’esecuzione per rilascio ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. Anche in tal caso, in difetto di istanza di riconsegna e di pagamento anticipato delle spese, i documenti sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salvo diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione alla stregua di res derelictae. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale, a cura della parte richiedente l’esecuzione per rilascio o del custode, ove nominato.

– Quando invece si ritenga utile e sperabilmente fruttuosa l’alienazione dei beni, il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati (artt. 530 ss. c.p.c.), secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione competente per il rilascio dell’immobile. La somma ricavata è impiegata anzitutto per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, come liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano a un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione del rilascio, liquidate al creditore procedente a norma dell’art. 611 c.p.c.: il residuo, andrà ovviamente restituito al proprietario dei beni o messo comunque a sua disposizione.

– In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede alla distruzione o allo smaltimento.

– Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

– Decorso il termine fissato nell’intimazione ad asportare i beni mobili, colui al quale appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione competente per il rilascio. Il g.e. provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna, previa corresponsione delle spese e dei compensi per la custodia e per l’asporto.

Il nuovo art. 609 c.p.c., già s’accennava, varrà per i procedimenti di rilascio il cui avviso di sloggio sia stato notificato a partire dall’11 dicembre 2014 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della l. n. 162/2014di conversione del d.l. 132/2014), giusta la norma transitoria posta in calce all’art. 19, comma 6, d.l. cit., dettata indiscriminatamente per tutte le novelle sin qui illustrate.

Non pare, però, ragionevole derogare al principio tempus regit actum in relazione alla norma qui esaminata che, per vero, disciplina profili sostanziali prima ancora che processuali, consentendo che i beni mobili estranei all’esecuzione forzata per rilascio vengano, a seconda dei casi, forzosamente alienati o distrutti, trattandoli alla stregua di res derelictae. Siffatta modificazione di condizione giuridica di codesti beni mobili, pur derivando da un procedimento di esecuzione forzata per rilascio, ha portata sostanziale per gli effetti di cui all’art. 923 c.c. e costituisce il presupposto per i successivi atti espropriativi, di diritto (tramite vendita forzata mobiliare da parte del custode, previa autorizzazione del g.e.) o di fatto (tramite distruzione o smaltimento).

Non si scorge, dunque, ragione per non applicare la norma anche alle esecuzioni forzate per rilascio di immobili in corso, che spesso si trascinano per anni a causa della mancata concessione della forza pubblica; nonché, diremmo, per ravvisare nel nuovo dettato dell’art. 609 c.p.c. una concreta modalità data all’avente diritto al rilascio che, pur dopo aver finalmente riottenuta la disponibilità del bene immobile, mantenga da anni in deposito o a disposizione del proprietario beni mobili estranei all’esecuzione, sostenendone le relative spese: ben potrà egli intimarne l’asporto entro un termine ragionevole (trenta giorni diremmo) e successivamente rivolgersi ex novoal g.e. per ottenerne l’autorizzazione alla vendita o allo smaltimento, previa nomina di un custode (anche nella persona di sé medesimo).

S’assiste, insomma, a una forma di derelizione di beni mobili, che produce gli effetti di cui all’art. 923 c.c. e legittima, in via alternativa, l’occupazione, la vendita o lo smaltimento (ecologicamente rispettoso, ēa va sans dire).

Impignorabilità dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere

Dulcis in fundo – forse per mitigare nuovi incresciosi scontri diplomatici con la Germania sulla vexata quaestio delle azioni individuali di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l’umanità commessi iure imperiidurante il secondo conflitto mondiale da truppe tedesche in Italia(28) – si è creata una “rete di salvataggio” mediante un art. 19 bis (aggiunto al d.l. 132/2014 in sede di conversione nella l. 162/2014), il quale rende assolutamente impignorabili e sottrae a qualsivoglia vincolo, esonerando in apicibus il debitore e i terzi depositari ad apporlo, le somme giacenti su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza diplomatica, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia(29), con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti sopra indicati. Effettuate le comunicazioni suddette, non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate e il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti internazionali sopra indicati mantengono la piena disponibilità delle stesse. Il vincolo di indisponibilità sarà rilevabile dal g.e. anche d’ufficio, senza che occorra proporre opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c.

Il meccanismo è analogo a quello dettato, con varietà di norme succedutesi negli anni, per i comuni. Sennonché, per questi enti pubblici resta almeno possibile proporre giudizio per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. (d.lgs. 104/2010), chiedendo la nomina di un commissario ad acta, che verifichi l’effettivo utilizzo delle somme vincolate ai pagamenti indicati dall’ente debitore, seguendo l’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni d’impegno, e si sostituisca al legale rappresentante dell’ente pubblico nel disporre il pagamento del dovuto, previa attestazione di copertura finanziaria(30).

Con rappresentanze diplomatiche e consolari tutto ciò non sarà evidentemente possibile, prospettandosi a questa stregua una questione di legittimità costituzionale di codesta impignorabilità che diviene, a ben guardare, strumento d’immunità dalla giurisdizione, anche per crediti risarcitorii derivanti dalla violazione di quei valori fondamentali, che hanno condotto la Consulta (con la recentissima e già ricordata sentenza n. 238/2014) a dichiarare incostituzionali e a disapplicare selettivamente nell’ordinamento italiano norme di esecuzione di convenzioni internazionali O.N.U. e una pronuncia sull’immunità giurisdizionale degli Stati emessa dalla Corte internazionale di giustizia de L’Aja.

Risulta anche da queste piccole novelle come, nel venticinquesimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino, la frammentazione internazionale ed europea vadano viepiù crescendo, nella ricerca di un nuovo equilibrio tutt’altro che agevole da rinvenire, se non (forse) mutando radicalmente prospettive e canoni sin qui seguiti.


(1) Per un primo commento ante conversione in legge v., con sferzante sarcasmo, Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, in questa Rivista, 2014, 10, 1173 ss.; cfr. inoltre Proto Pisani, Tristi notizie per la giustizia civile, 2014, in www.foroitaliano.it, 2014; Scarselli, Luci e ombre sull’ennesimo progetto di riforma del processo civile in www.foroitaliano.it, 2014. V. inoltre l’ampio Parere del CSM 9 ottobre 2014 sul d.l. 12 settembre 2014, n. 132, in www.foroitaliano.it, 2014.

(2) V. Costantino, La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in Riv. dir. proc., 2012, 1567 ss.

(3) V. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171, in Foro it., 2007, I, 1985, con nota di Romboli, Una sentenza «storica»: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza.

(4) Sul quale v. Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc., 2006, 449 ss.

(5) Cfr. Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, in Foro it., 2013, I, 1287, con nota di G.G. Poli, L’indicazione della Pec (posta elettronica certificata) salva il difensore fuori circondario dalla domiciliazione «ex lege» in cancelleria: le sezioni unite tra vecchie regole e nuove tecnologie; nonché, sul controricorso per cassazione, Cass. 28 novembre 2013, n. 26696, in Giur. it., 2014, 866, con nota di Ferrari,Inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria invece che all’indirizzo p.e.c. Cfr. inoltre Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 480, in Foro it., 2006, I, 1004 e in Giur. it., 2006, 1445, con nota di Conte,Diritto di difesa e notifiche in cancelleria dell’atto di opposizione all’esecuzioneCass. 28 maggio2009, n. 12540;Cass. 20 luglio 2011, n. 15901.

(6) Per consolidata giurisprudenza, allo scopo di evitare che il creditore procedente scelga discrezionalmente il foro competente, l’elezione di domicilio compiuta dal creditore nell’atto di precetto, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c. vale a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, l’istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre all’esecuzione (cfr., ex multisCass.29 marzo 2005, n. 6571). Qualora il debitore intimato intenda contestare la competenza del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio, dovrà proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli è stato notificato, mentre il creditore che intenda eccepire l’incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto avrà l’onere di provare che nel luogo da lui prescelto con l’elezione di domicilio nell’atto di precetto vi siano beni o crediti da sottoporre a pignoramento, stante l’essenzialità di tale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto (cfr. Cass. 13 luglio 2004, n. 12976).

(7) V., per tutte, Cass. 18 dicembre 1987, n. 9407, in Foro it., 1988, I, 2321 e in Giust. civ., 1988, I, 2053, con nota di Bove, Danaro pubblico e pignoramento: breve rassegna su alcuni princìpi in materia di espropriazione presso terzi.

(8) Per amministrazioni pubbliche «si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

(9) Cfr. la risalente pronuncia di Cass. 5 novembre 1981, n. 5827, in Giust. civ., 1982, I, 1310, con nota di Fortunato, Sulla posizione processuale del debitor debitoris ed altre questioni in tema di processo espropriativo presso terzi.

(10) V., sia pure alla stregua delle norme allora vigenti, Cass. 5 novembre1981, n. 5827 cit., la quale fissa il principio per cui la giurisdizione italiana nei procedimenti esecutivi di qualsiasi tipo, non si determina in base ai criteri di collegamento di cui all’art. 4 c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dalla l. 218/1995 e, in ambito europeo, dal Reg. n. 44/2001 e, a breve, n. 1215/2012), il cui ambito di applicazione è limitato al processo di cognizione e a quello cautelare; si determina, invece, in base all’esistenza o meno nell’ambito territoriale della sovranità dello Stato, della realtà fenomenica (bene immobile, mobile o diritto di credito) su cui l’esecuzione è destinata a operare.

(11) Così invece il citato Parere del CSM 9 ottobre 2014, 22.

(12) Sulle quali v., con accenti critici, Monteleone, Semplificazioni e complicazioni nell’espropriazione presso terzi, in Riv. esecuzione forzata, 2013, 1 ss.; Saletti, Le novità dell’espropriazione presso terzi, ivi, 8 ss.; Briguglio, Note brevissime sull’«onere di contestazione» per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.), ivi, 30 ss.; Storto, Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della «stabilità», ivi, 34 ss.; Vincre, Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.), ivi, 53 ss. V., inoltre, Montanari, sub artt. 548 e 549 c.p.c., in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, V ed., tomo II, Milano, 2013, 2179 ss.; Tota, sub artt. 548 e 549 c.p.c., in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella (diretto da), Commentario del c.p.c., VI, Torino, 2013, 856 ss. 

(13) “Degiu” nell’abbreviazione sarcastica che ne dà Consolo, op.cit., 1183.

(14) V. Cass. 22 novembre 2004, n. 21955;;Cass. 7 aprile 1999, n. 3340 Cass. 15 aprile 1992, n. 4565.

(15) Sul pignoramento immobiliare come fattispecie unitaria, benché a formazione progressiva, che si attua attraverso la fase della notifica dell’atto e quella della sua trascrizione cfr., tra molte, Cass. 16 maggio 2008, n. 12429.

(16) Per il quale il termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. prende corso dalla notificazione dell’atto, non dalla successiva trascrizione: v. Cass. 16 settembre 1997, n. 9231, in Foro it., 1998, I, 1969, con nota di Boccagna.

(17) Ragguagli sul tema in Montanari, sub art. 552, in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile cit., II, 2205 s. 

(18) Su questo particolare istituto v. Costantino, Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali, Milano, 1984, 293 ss.; Id., voce Autoveicolo (profili processuali), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, IV; E.F. Ricci, Aspetti problematici della tutela del creditore nell’espropriazione speciale di autoveicoli (art. 7 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), in Riv. dir. proc., 1984, 322 ss.; Cea, Due sequestri speciali e il reclamo cautelare (nota a Trib. Viterbo, 23 novembre 2000 e a Trib. Foggia, 12 giugno 2000), in Foro it., 2001, I, 2055 ss.

(19) Si legge nel Parere del CSM 9 ottobre 2014 cit., 21 che, «secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al decreto legge, la nuova procedura dovrebbe comunque consentire un notevole risparmio di risorse da parte delle cancellerie, generalmente gravate da numerosissimi procedimenti esecutivi e cronicamente sottodimensionate, attraverso una responsabilizzazione del creditore, il quale dovrebbe dare impulso all’esecuzione soltanto qualora intenda realmente procedervi, laddove nella prassi fin qui affermatasi era frequente che dopo l’iscrizione del procedimento il creditore non vi desse più corso per le più disparate ragioni (in genere legate al raggiungimento di un accordo con il debitore, magari per il pagamento rateale)». In realtà, il creditore doveva depositare entro novanta giorni l’istanza di vendita o di assegnazione oppure, nell’espropriazione presso terzi, iscrivere a ruolo il procedimento almeno il giorno dell’udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato (e, se questa era negativa, spesso non iscriveva alcunché), a pena d’inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura: il sospetto è che le modifiche apportate, da un lato, servano bensì a esonerare gli uffici giudiziari da alcuni adempimenti ma, dall’altro lato, mirino anzitutto a incassare contributi unificati, imponendo una prematura iscrizione a ruolo della procedura, anche quando il creditore scopra in seguito di non aver più interesse a provvedervi. Nel dubbio sugli esiti di un pignoramento presso terzi già notificato, ma con dichiarazione del terzo pignorato ancora non pervenuta, il creditore dovrà iscrivere a ruolo la procedura entro breve termine per mantenere efficace il pignoramento, confidando semmai sugli effetti della non contestazione ex art. 548 c.p.c., salvo restare deluso quando il terzo renda poi dichiarazione negativa, in via epistolare o in praesentia all’udienza successivamente fissata, dovendosi oltretutto tener conto che, per non condivisibile principio acriticamente ripetuto (v., ex multisCass. 29 maggio 2003, n. 8634) le spese della procedura esecutiva o trovano collocazione nella stessa o sono perdute per sempre e non sono ripetibili in successiva procedura a carico del medesimo debitore inadempiente.

(20) Si negava in passato codesta forma di “estinzione atipica”, rilevando che «nell’attuale disciplina normativa dell’esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per “stallo” della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo» (v. Cass. 19 dicembre 2006, n. 27148, che aveva accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l’ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell’esecuzione – dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell’impossibilità di dar corso all’amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti – «per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione»).

(21) Cfr., si vis, Tedoldi, voce Ufficiale giudiziario, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999, 482 ss.

(22) V. il d.d.l. delega 5 giugno 2008, n. 749/XVI/S, contenente «Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario».

(23) Per archivio dei rapporti finanziari s’intende la sezione di cui all’art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973 («Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti»), in base al quale «le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».

(24) Cfr. Satta, Commentario al c.p.c., III, Milano, 1959-71, 117; in giurisprudenza Pret. Catania, 1 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 1178, con nota di Vassallo; contra Andrioli, Commento al c.p.c., III, Napoli, 1964, 55, secondo cui solo il pignoramento positivo fa salvo il termine di efficacia del precetto.

(25) Cfr. Cass. 3 giugno 1994, n. 5381, in Nuova giur. civ., 1995, I, 471, con nota di Mazza, Tutela giudiziaria del creditore e procedure di autotutela esecutiva (spunti comparatistici), secondo cui, con riguardo a beni mobili rinvenuti in sede di esecuzione per rilascio di un immobile ed affidati in custodia a norma dell’art. 609 c.p.c. l’opposizione alla loro vendita richiesta dal custode a termini dell’art. 2727 c.c., è di competenza del giudice della cognizione, secondo il criterio per valore non del giudice della esecuzione.

(26) Cfr. la fattispecie decisa da Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, in Giust. civ., 2000, I, 1983: «In tema di esecuzione per consegna o rilascio, a norma dell’art. 609, 1 comma, c.p.c. per “cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio” s’intendono non solo quelle di sua proprietà ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all’esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell’immobile ad opera della parte istante (nel caso di specie la suprema corte ha ritenuto che i beni concessi in leasing presenti nell’immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all’utilizzatore conduttore dell’immobile che dunque era l’unico tenuto ad asportarli dall’immobile)».

(27) Cass. 22 ottobre 2010, n. 21734.

(28) Questione che pareva chiusa dopo la pronuncia della Corte internazionale di giustizia de L’Aja del 3 febbraio 2012 e dopo la l. n. 5/2013 di adesione dell’Italia alla Convenzione O.N.U. sulle immunità giurisdizionali degli Stati, firmata a New York il 2 dicembre 2004, che avevano negato la giurisdizione sulle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra e contro l’umanità commessi iure imperii dal Terzo Reich nello Stato del giudice adito dai danneggiati o dai loro eredi (su cui v. C. Consolo – V. Morgante, La Corte dell’Aja accredita la Germania dell’immunità (che le sezioni unite avevano negato) in questa Rivista, 2012, 5, 597) , ma che è stata riaperta da Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 29 ottobre 2014), la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della suddetta l. n. 5/2013, dell’art. 1 l. 848/1957 di esecuzione dello Statuto dell’O.N.U. del 1945, limitatamente all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che impone di negare la giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona ( su cui v. C. Consolo- V. Morgante, Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un plot-twist, abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno, in questa Rivista, 2015, 1, 100). Prima della pronuncia della Corte internazionale di giustizia de L’Aja v. Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 14199, in Foro it., 2009, I, 1568, con nota di Gandini (incentrata sul ricorso della Germania alla Corte de L’Aja), in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2009, 425 e in Dir. e giur., 2009, 81, con nota di Feola, nonché Cass.,sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044, in Giust. civ., 2004, I, 1191, con nota di Baratta, in Dir. e giustizia, 2004, 15, 28, con nota di Nappi, in Resp. civ. prev., 2004, 1030 (m), con nota di Viterbo; dopo la pronuncia della Corte internazionale di giustizia v. le declinatorie di giurisdizione emesse da Cass. pen., sez.I, 30 maggio 2012, n. 32139, in Foro it., 2013, II, 493 e Cass., sez. un., 21 febbraio 2013, n. 4284, in Foro it., 2013, I, 2526 e in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2013, 793.

(29) Quali definite dall’art. 21, c. 1, lett. a, della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con l. 5/2013, che fa riferimento ai “beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio delle “funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali”.

(30) V. l’art. 159 del T.U. sugli enti locali (d.lgs. 267/2000), come modificato da Corte cost., 18 giugno 2003, n. 211, in Foro it., 2003, I, 2217, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 159, commi 2, 3 e 4 , d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d’impegno da parte dell’ente stesso.


Autore: Prof. avv. Alberto Maria Tedoldi

Professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Verona, presso cui tiene i corsi di Diritto processuale civile, Diritto dell’esecuzione civile, Diritto fallimentare. Nelle medesime materie, è autore di numerosi scritti. È stato Responsabile d’area Diritto processuale civile della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Verona, consorziata con l’Università di Trento, e componente della Commissione per le riforme del processo civile, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Romano Vaccarella. Ha conseguito nel 1996, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritto processuale civile. Nel 2002 ha superato il concorso di ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato ai convegni dell’Associazione italiana fra gli studiosi di diritto processuale civile, alla quale è iscritto, e a numerosi convegni di diritto processuale civile e di diritto fallimentare. Dal 1998 è docente di Diritto processuale civile presso la Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Milano. Relatore a convegni e master organizzati dal CSM e dalla Scuola superiore di Magistratura, in sede distrettuale, interdistrettuale e nazionale, dagli ordini professionali e da enti privati su argomenti di diritto processuale civile e di diritto fallimentare.

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