Usura bancaria: alla ricerca dei principi perduti

Antonio Tanza, Usura bancaria: alla ricerca dei principi perduti, in www.lexenia.it

Usura bancaria: alla ricerca dei principi perduti

dell’Avv. Antonio TANZA -Vicepresidente ADUSBEF

 

Nel nostro ordinamento, com’è a tutti noto, è illecito, in quanto penalmente rilevante (cfr. art. 644 c.p.), il farsi promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 644 c.p. è sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurai, non occorrendo, invece, l’effettiva dazione degli stessi in favore del soggetto agente. Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 44143 del 16 ottobre 2012

– Diritto & Giustizia 2012.

Quindi, dinanzi ad un contratto bancario, dobbiamo, innanzitutto, chiederci se al momento della pattuizione detto contratto prevedesse o meno una promessa di pagamento usuraria.

Sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 c.p.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2, c.c.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Tribunale di Ravenna 29 maggio 2012

Ciò posto, per la verifica oggettiva del rispetto del tasso soglia, al momento della stipula del contratto, occorre calcolare il costo complessivo sulla base delle varie condizioni economiche pattuite, effettuando delle simulazioni tali da prevedere tutti i possibili scenari. [thrive_lead_lock id=’4487′]

La verifica dell’usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito (e non i tassi semplici indicati in contratto). Tribunale di Udine, sez. II 26 settembre 2014

In particolare, occorre stabilire quale possa essere, a quella data, il costo complessivo del negozio bancario, anche nella peggiore delle ipotesi possibili (ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente).

Il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tribunale di Pordenone 07 marzo 2012 (ex multis Corte d’Appello di Cagliari, ordinanza 31 marzo 2014; Tribunale di Padova, sez. I, 12 agosto 2014; Tribunale di Udine, sez. II, 26 settembre 2014; Tribunale di Arezzo, sent. n. 9, 07 gennaio 2015).

Il costo complessivo di un contratto bancario è influenzato da diversi parametri e, quindi, è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse nominale corrispettivo (TAN).

In numerosi contratti di finanziamento, per consentire ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni, è comunicato alla clientela l’indicatore di costo (ISC o TAEG) delle operazioni stesse, comprensivo di tutte le spese, commissioni e remunerazioni varie (ad eccezioni di imposte e tasse); detta indicazione è divenuta obbligatoria dal 1° ottobre 2003, ovvero quando sono entrate in vigore le istruzioni di vigilanza per le banche (con l’aggiunta del Titolo X, recante, fra l’altro, al capitolo I,

istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) con provvedimento pubblicato nel supplemento alla

G.U. 19 agosto 2003, n. 191, S.O.

Se l’ISC non è indicato, dovrà essere calcolato (è buona regola controllare, comunque, l’ISC, non essendo molte volte affidabile quello indicato dall’istituto di credito) da un dottore commercialista od econometrico qualificato (purtroppo, troppo spesso, società non meglio qualificate offrono pre-analisi e servizi scadenti, ingannevoli, che determinano l’insorgere di contenzioso temerario).

La differenza tra ISC e TAN evidenzia quelle che sono le commissioni, remunerazioni e spese ad eccezione di imposte e tasse (per comodità le chiameremo SPESE).

Molte volte l’applicazione del TAN semplice alle condizioni economiche contrattuali mostra come nel piano di ammortamento si rilevino delle rate minori di quelle presenti nell’ammortamento allegato al contratto; se ciò si verifica, allora la banca ha sviluppato il piano di ammortamento contrattuale utilizzando non la formula di matematica attuariale dell’interesse semplice, ma, abusivamente, quella dell’interesse composto (anatocismo ex ante ed occulto): il contratto viene, dunque, gravato dal costo della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento.

In alcuni contratti è, altresì, prevista una COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA che, ovviamente, non potendo essere considerata un’imposta o una tassa, è senza dubbio una remunerazione o commissione in favore dell’ente finanziatore.

Ciò posto, va considerato come al momento della sottoscrizione, si possano ipotizzare due distinti scenari: uno con il regolare pagamento degli interessi corrispettivi (TAN) e l’altro con il pagamento degli interessi di mora (MORA). Al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell’usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti e, quindi, anche quelli moratori.

In materia di mutuo e interessi usurari, il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell’usurarietà, nel senso che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati superino o meno il tasso soglia. Tribunale di Padova, sez. II 10 marzo 2015

Al di là del testo normativo, anche la particolare natura degli interessi moratori porta unicamente a detta conclusione: essi, infatti, trovano applicazione eventuale unicamente laddove si registrino ritardi nei pagamenti.

Proprio per questo motivo occorre considerare le concrete pattuizioni contenute nel regolamento negoziale. Infatti, laddove il contratto preveda che nel caso di ritardo nel pagamento dei ratei gli interessi di mora vadano a sostituirsi a quelli corrispettivi, il cumulo dei due saggi (ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia) resterà sempre inibito.

Non vi è, dunque, alcuna necessità, salvo che il contratto non lo richieda espressamente, di effettuare alcuna sommatoria del tasso corrispettivo (TAN)

con quello di mora: si tratta, infatti, di tassi differenti ed, in linea di principio, non cumulabili.

Per calcolare l’eventuale sforamento della soglia di usura, non si deve effettuare la sommatoria degli interessi di mora con quelli corrispettivi, ma, nell’ipotesi in cui il tasso di mora faccia espresso riferimento per la sua esatta quantificazione al tasso corrispettivo più uno spread, allora in tal caso si dovrà sommare il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (spread) prevista per calcolare i tassi moratori.

Ove il tasso di mora avrà una quantificazione slegata dal tasso corrispettivo, non si avrà, dunque, alcuna sommatoria, salvo per la remota ipotesi di cui si parlerà avanti.

La Sentenza della Corte di Cassazione (350/13) afferma soltanto che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, senza peraltro statuire che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque cumulati. Nel caso all’esame della Suprema Corte il tasso di mora era stato pattuito in termini di maggiorazione del tasso corrispettivo sicché la maggiorazione cui si riferisce il Supremo Collegio attiene le modalità di pattuizione di quel tasso di mora. Tribunale Roma 02 marzo 2015 – Est. Antonella Di Tullio (ex multis: Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 1242 29 gennaio 2015

L’interesse di mora, inoltre, va normalmente sostituito a quello corrispettivo e, dunque, va considerato unitariamente agli altri oneri.

La Legge n. 24 del 2001 chiaramente stabilisce il principio secondo cui il beneficio economico percepito dall’istituto di credito sia determinato complessivamente, come anche sottolineato dalla Giurisprudenza di legittimità e dalla migliore giurisprudenza di merito.

Gli interessi moratori sono, quindi, soggetti al rispetto del tasso soglia e, per coerenza interna della disciplina, vanno esaminati in una previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore.

Peraltro lo spread da applicare ai tassi medi (TEGM) per ricavare il tasso soglia1, superato il quale il tasso è certamente usurario, appare del tutto idoneo a ricomprendere all’interno di detto spread l’eventuale maggiorazione a titolo di mora e ulteriori oneri senza con ciò tormentare il sistema creditizio. Pertanto, anche l’eventuale clausola di limitazione del tasso di mora nei limiti del tasso soglia (c.d. clausola di salvaguardia) va esaminata con la dovuta attenzione: va, infatti, assolutamente distinta la clausola che circoscrive la limitazione del solo tasso di mora al tasso soglia, dall’altra, certamente più ampia, che limita l’intera previsione degli oneri contrattuali al tasso soglia.

Appare evidente che solo la seconda formulazione garantisce la liceità dell’intero negozio, mentre la prima va solo a ridurre uno dei tassi semplici  indicati in contratto (quello di mora) nei limiti della legalità; ma, come si è detto, la verifica dell’usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito nella previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore.

Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente.

Nel calcolo dell’usura, dunque, rientrano, pressoché pacificamente gli interessi di mora e ciò perché detta circostanza è stata prevista sin dai lavori preparatori alla normativa sull’usura e nel testo poi effettivamente adottato.

Anche la nota sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29 resa dalla Corte Costituzionale (edita in www.studiotanza.it) 2 ha affrontato il tema dell’applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815 c.c. alle diverse tipologie di interessi, stabilendo che la soglia individuata dalla legge n. 108 del 1996 coinvolge anche gli interessi moratori, in ciò ribadendo i principi già espressi dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 17 novembre 2000, n. 14899 e del 4 aprile 2003, n. 5324. Ed infatti, la menzionata pronuncia, sottolinea il principio per il quale “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori…”.

La giurisprudenza succedutasi sul punto ha evidenziato la dicitura contenuta nell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000 che, per determinare il superamento del tasso soglia, faceva riferimento agli interessi convenuti “a qualunque titolo”.

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 350 del 2013, ha preso posizione, stabilendo l’ovvio principio per il quale la determinazione del tasso soglia doveva tenere in conto anche la maggiorazione per la mora.

La filobancaria, per recidere l’applicabilità dell’art. 644 c.p., valorizza l’inciso “… in corrispettivo di una prestazione di denaro …” al fine di ridurre l’applicazione della norma di cui all’art. 1815 c.c. ai soli interessi corrispettivi, con esclusione che il combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.p. possa applicarsi agli interessi moratori, seppur isolatamente considerati.

Detta menzognera interpretazione è incompatibile con il tenore letterale della L. n. 24/2001, nonché con il principio sancito prima dalla Consulta e poi dalla Suprema Corte, per il quale la soglia individuata dalla legge n. 108 del 1996 coinvolge anche gli interessi moratori.

Detto assunto trascura che la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. viene comminata a chiunque si fa dare o promettere “…sotto qualsiasi forma…” come corrispettivo degli interessi (o altri vantaggi) usurari. Tale espressione in effetti (coniugandosi con il contenuto della legge di interpretazione autentica del 2001) lascia intendere che l’espressione “corrispettivo” vada interpretata quale vantaggio complessivamente pattuito in favore del mutuante o, nello stesso senso, quale insieme delle somme richieste per la restituzione della somma ricevuta dal mutuatario ovvero quale costo del denaro.

L’inciso “a qualunque titolo” legittima, sia per evidenti motivi formali che sostanziali, che “…tutte le voci contrattuali (escluse le imposte e le tasse) devono essere conteggiate nel calcolo del TEG, compresi gli interessi di mora…” (cfr. Ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Parma, del 17 luglio 2014).

Tale assunto è peraltro coerente con la tendenza interpretativa maturata in giurisprudenza, tesa a comprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sostenuto dal cliente, quale costo economico dell’operazione, e ciò, ovviamente, prescindendo anche dalle circolari della Banca d’Italia – organo di composizione societaria bancaria – considerate, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla migliore di merito, priva di portata normativa.

Tuttavia, in alcuni contratti bancari, ad esempio nei mutui, alcune clausole prevedono espressamente che: “Ogni somma per qualsiasi titolo dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alla pattuita scadenza produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca, sull’intero ammontare della rata scaduta (per capitale, interessi, spese ed accessori) ovvero sulla quota di rata non pagata (nel caso di pagamento parziale)”.

In tali ipotesi, dunque, l’autonomia contrattuale, forza il principio giuridico dell’inammissibilità della sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello di mora; ciò ha determinato l’emissione di alcune sentenze, criticate dai giuristi superficiali e filobancari, che si sono limitate ad applicare la volontà negoziale.

Nel caso in cui il contratto statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio. Mentre se il contratto statuisce che la mora si aggiunge al

tasso corrispettivo e si calcola sull’intera rata, la sommatoria è ammessa e di poi va confrontata con il TEG. Tribunale di Parma, 25 luglio 2014

Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata, comprensiva di interessi, sommato all’interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verificazione. Tribunale di Treviso, 11 aprile 2014

Al contrario, la massima parte dei contratti bancari prevede che alla rata in mora vada aggiunto alla quota in linea capitale il solo interesse di mora, oltre spese ed accessori, senza effettuare alcuna sommatoria con gli interessi corrispettivi.

Posto in modo chiaro il principio, occorre chiedersi se la previsione di cui all’art. 1815 c.c. possa trovare applicazione anche qualora in concreto non vi sia stata applicazione del tasso di mora e, quindi, nel caso in cui non vi siano stati ritardi nel versamento dei singoli ratei.

La natura sanzionatoria dell’art. 1815 c.c. e la ratio dell’intervento normativo di cui alla L. n. 108/1996 hanno ancorato l’applicazione dell’ultimo comma della norma codicistica alla semplice pattuizione di interessi moratori e non all’effettivo versamento dei relativi importi.

Tale assunto, peraltro, appare confermato dal testo della L. n. 24 del 2001 che esplicitamente impone di considerare gli interessi pattuiti a qualunque titolo “… indipendentemente dal momento del loro pagamento …”.

Va, inoltre, osservato come l’art. 1815 c.c. non trovi applicazione unicamente laddove venga integrata la dolosa fattispecie penale di cui all’art. 644 c.p., giacché l’intento sanzionatorio del legislatore del 1996 comporta l’operatività della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. anche nelle ipotesi in cui ad essere integrato sia solo l’elemento oggettivo del delitto in questione, restando l’elemento soggettivo limitato alla semplice ipotesi colposa.

Una lettura filobancaria, in voga in quella parte della magistratura convinta dalla priorità del salvataggio bancario rispetto a quello delle imprese e famiglie italiane, limita agli interessi moratori gli effetti restitutori di cui all’art. 1815 c.c., salvando gli interessi corrispettivi.

Tale assunto è fondato sulla differenza ontologia tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, sicché i primi attengono alle vicende fisiologiche del contratto, mentre i secondi trovano applicazione unicamente nell’ambito delle vicende patologiche del negozio.

Su questo presupposto si ritiene che le due pattuizioni inerenti ai due tassi di interesse non possano essere trattate cumulativamente ai sensi dell’art. 1815 c.c. in quanto ci si troverebbe quindi di fronte a “… due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni…” e da ciò discenderebbe la necessità di “…isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità…”3.

Secondo detta distorta interpretazione4, la differenza strutturale e funzionale degli interessi moratori, considerata irrilevante dal Legislatore, ai sensi del

D.L. 394/2000, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 644 c.p., riemergerebbe arbitrariamente all’atto di selezionare gli effetti restitutori di cui all’art. 1815 c.c., alleggerendo la sanzione e snaturando di fatto l’effetto dissuasivo della norma sull’usura.

La banca, dinanzi ad una inesistente sanzione, tenterà sempre di far passare un interesse di mora usurario, nella certezza di lucrare, comunque, l’interesse corrispettivo.

L’interpretazione filobancaria cancella la ratio originaria dell’intervento normativo volto a contrastare e sanzionare il fenomeno dell’usura, strutturando la fattispecie incriminatrice quale reato di pericolo rientrante nella categoria dei c.d. reati contratto (nei quali, quindi, è la pattuizione in sé a costituire oggetto del divieto) e costruita attorno al superamento di una soglia quanto più possibile oggettivizzata, levando quella discrezionalità tanto dannosa alla certezza del diritto.

L’art. 644 c.p., onde evitare elusioni, ha imposto di considerare, nel giudizio in ordine alla sussistenza della condotta delittuosa, ogni tipo di onere, costo e commissione connesso con la messa a disposizione del denaro, sul solo presupposto dell’avvenuta pattuizione, stabilendo l’irrilevanza dell’effettiva corresponsione. Ciò posto, all’attuazione della disciplina dell’art. 1 del D.L. 394/2000 non sfuggono certo gli interessi moratori che, in quanto tali, costituiscono il momento preminente in cui si cela l’usura.

Il Legislatore è stato quindi molto chiaro nell’offrire una definizione del fenomeno usurario come un fenomeno unitario ed oggettivo, libero dalle interpretazioni “salva banche” che periodicamente certa magistratura ama introdurre nei nostri Tribunali, creando la solita babilonia, censurata dopo qualche anno dalla Suprema Corte.

L’usura, reato odioso, va punita più duramente laddove si inserisca nell’ambito dell’esercizio di attività creditizia tutelato dalla Costituzione (cfr. art. 47).

Va quindi affermato che l’art. 1815 c.c., come ridisegnato L. 108/1996, postula l’integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 644 c.p. e  costituisca la sanzione civile connessa all’accertamento del reato usura creditizia che la legge impone, dunque, di valutare globalmente.

La valutazione della fattispecie, in un reato di pericolo (qual è la fattispecie di cui all’art. 644 c.p.), deve essere anticipata rispetto al momento della concreta ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato e, dunque, per la valutazione usuraria della pattuizione contrattuale è sufficiente – ai fini dell’applicazione della sanzione civile – il solo elemento oggettivo, mentre l’elemento soggettivo è necessario solo per la completa realizzazione del reato. L’art. 1815 c.c. costituisce, pertanto, l’aspetto civilistico di un complesso disegno sanzionatorio che si fonda sull’accertamento di un fatto di reato da valutarsi nella sua globalità, senza poter eseguire una ripartizione atomistica delle singole voci di costo connesse alla messa a disposizione del credito, ed è da rigettarsi, dunque, quell’impostazione premiale che consenta di snaturare il reato di usura, selezionando ab origine gli effetti restitutori, distinguendo quelli sinallagmatici dai sanzionatori, compromettendo alle basi l’unitario e globale giudizio di usurarietà, voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.

Lucidamente il Presidente del Tribunale di Taranto in diverse sentenze (da ultimo nella sentenza n 3164 del 30 ottobre 2014) ha tenuto a ricordare a taluni suoi indisciplinati colleghi che: “Deve, però, rilevarsi che, pur vigendo nel nostro ordinamento il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, è stato di recente introdotto per le sezioni semplici della Cassazione l’obbligo di chiedere motivatamente la riconvocazione della sezioni unite, ove si prospetti una motivazione diversa da quelle poste a fondamento di una sentenza precedente da esse adottata. Inoltre, la riforma dell’ordinamento giudiziario stabilisce che costituisce illecito disciplinare disattendere, naturalmente senza dimostrare di averne contezza, un precedente della cassazione. Si tratta di un assetto normativo recente che, mirando a realizzare una maggiore certezza, per quanto concerne l’applicazione giurisprudenziale della legge, non può che essere visto con favore, dal momento che questo obiettivo asseconda un’esigenza diffusa nella società, per molto tempo sacrificata”.

L’art. 1815 c.c., dunque, non prevede uno strumento gratuitamente afflittivo per l’istituto di credito, ma completa la tutela della persona offesa del reato sul versante civile e rappresenta uno straordinario deterrente rispetto al crescente fenomeno dell’usura bancaria, insidiando alla base il vantaggio economico.

Del resto, appare evidente che non è possibile ipotizzare seriamente che non venga sanzionato, ai sensi dell’art. 644 c.p., l’usuraio che dia in prestito una somma ad un interesse corrispettivo molto basso e che tuttavia richieda la corresponsione di una somma esorbitante in ipotesi di inadempimento.

Quanto poi all’individuazione dei responsabili del reato di usura eventualmente sussistente – laddove il tasso di interesse, calcolato secondo le modalità in precedenza definite, risulti superiore alle soglie di legge – si

ritiene che dette responsabilità siano da individuarsi innanzitutto nei vertici dell’Istituto che determinano le condizioni generali per la concessione dei crediti e/o finanziamenti, ma anche nel funzionario della banca che, non essendo uno sprovveduto, ma un professionista, ha concorso, più o meno consapevolmente, stipulando i contratti bancari, a commettere il reato. Pertanto l’organo inquirente dovrà procedere ad effettuare approfondite indagini per individuare, nell’organigramma della banca, tutti i funzionari che abbiano determinato e/o partecipato alla scelta di praticare tassi (eventualmente) usurari. Certo, è triste pensare come i diritti dei cittadini trovino nel nostro paese tutela dopo anni dalla pubblicazione delle norme e, come, troppe volte, a seguito delle sentenze, le stesse vengono modificate creando una vera e propria disapplicazione anche dei più elementari principi di diritto.

1 Si rileva, peraltro, a decorrere dal 14 maggio 2011 dal D.L. n. 70/2011, che dall’originario 50% dei tassi medi, si è giunti all’attuale ampliamento del (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, anche se la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

2Visti gli atti di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., del Mediocredito Trentino-Alto Adige

s.p.a. e della Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Antonio Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi Stefano, l’avvocato Antonio Baldassarre per la Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio- Calvi s.c. a r.l., per Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale del lavoro s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri …”.

3 Tribunale Reggio Emilia, Sentenza 24/02/2015, n. 304

4 Numerose sono le iniziative in proposito: tra tutte si segnala incontro di studi ”L’Usura: profili civilistici e penalistici 14-15 luglio 2014 Roma piazza del Gesù n. 49 – Sala della Clemenza, Palazzo Altieri dove si è tenuto il famoso corso ABI che si è guadagnato la gloria delle cronache (cfr. “Corso anti-usura per pm In cattedra le banche” di Giorgio Meletti ne “Il Fatto Quotidiano” a pag. 10 del 12/07/2014). [/thrive_lead_lock]

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